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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/07/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale Vg. 1109/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSANNA GALLUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANO CP_1 C.F._2
MONTEMITRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel ricorso introduttivo confermate nelle Note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 24.6.2024, di seguito riportate:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco.
A. AFFIDAMENTO
pagina 1 di 4 A.
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. PIANO GENITORIALE EX ARTT. 473-BIS.12 ULT. CO. E 473-BIS.50 C.P.C.
B.
1. PERIODO SCOLASTICO.
In ragione dell'attività lavorativa della madre, organizzata su turni, ed attesa la maggiore flessibilità lavorativa del padre, affinché il minore possa godere della effettiva presenza di entrambi i genitori, il diritto di visita paterno potrà essere regolato come di seguito. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alternate, nei giorni di venerdì pomeriggio (dalla uscita di scuola), sabato e domenica, con rientro presso l'abitazione della madre alle ore 21,00 quando verrà prelevato dalla madre per essere riportato a casa. Il figlio trascorrerà con il padre anche il pomeriggio del martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00. Nella settimana successiva, il figlio trascorrerà con il padre i giorni di martedì pomeriggio (dall'uscita di scuola), mercoledì e giovedì con rientro presso l'abitazione della madre alle ore 21,00.
B.
2. PERIODO NON SCOLASTICO.
Le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza. Per l'anno 2024 trascorrerà Per_1
la vigilia di Natale (24/12) con la madre, oltre al giorno di Santo Stefano e la notte di capodanno.
Mentre il giorno di Natale, il 1° gennaio ed il 6 gennaio 2024 con il padre. Il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
mentre per tutte le altre festività si confida nel buon senso e nella collaborazione dei genitori. Nel periodo estivo, sino a quando il bambino non sarà
più grande e consapevole, che viene concordemente individuato dal 31 luglio al 31 agosto, e comunque compatibilmente con le ferie godute dai genitori, sia il padre che la madre potranno pagina 2 di 4 trascorrere con il minore un periodo di sette giorni consecutivi, nei quali ovviamente saranno sospesi gli incontri del minore con l'altro genitore. Resta inteso che i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi reciprocamente la località nella quale intendono condurre il figlio, con un congruo preavviso, sempre tenendo conto delle esigenze del minore. Il minore trascorrerà con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. Quanto al compleanno del minore i genitori dovranno impegnarsi affinché il figlio lo trascorra con entrambi.
C. ASPETTI GENERALI.
In caso d'impossibilità di uno dei due genitori o in caso di malattia del bambino, gli orari ed il giorno indicati potranno essere variati previo accordo telefonico. I genitori garantiranno al figlio la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore,
saranno comunque garantiti contati telefonici e/o telematici con l'altro genitore.
D. MANTENIMENTO MINORE.
A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre si farà carico di corrispondere in favore della sig.ra una somma pari a € 300,00, oltre a percepire per intero l'Assegno Unico Pt_1
Universale pari ad € 50,00 a rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il Protocollo
del CNF.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate nel ricorso introduttivo e richiamate nelle Note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 24.6.2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v.
registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 2016 – Atto 149 – Parte 2 – Serie
A).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e richiamate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 24.6.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 17.07.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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