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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/09/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1230/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1230/2025 promoSA da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PISACANE 20/10 16129 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in DISTACCO DI PIAZZA MARSALA 4/9 16122 GENOVA, presso lo studio dell'avv. CASTAGNETTA SABINA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
Voglia il Tribunale
- autorizzare i coniugi a vivere separati, e nel merito Parte_3 pronunciare la separazione dei coniugi;
- disporre e/o prendere atto, tenuto conto di tutte le circostanze, della collocazione dei figli maggiorenni ma non ancora indipendenti con il padre;
- assegnare il godimento della casa coniugale al padre collocatario con i figli maggiorenni ma non ancora indipendenti, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
- disporre a carico della madre l'obbligo di pagamento di un assegno per concorso nel mantenimento di ciascun figlio, fino al raggiungimento della indipendenza economica, in misura tra € 1.300,00 ed € 1.460,00 ciascuno, o altro diverso importo meglio visto, oltre concorso spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Genova 15-9-2016, al 75% alla madre ed al 25% al padre in considerazione delle differenze reddituali, o altra diversa proporzione meglio vista;
- pronunciare sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, TT.SA
e Sig. autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Controparte_1 Pt_1 rispetto;
- dichiarare che le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti, nulla avranno a che pretendere a titolo di mantenimento l'una dall'altra; - disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della TT.SA CP_1 con collocazione dei figli presso la madre;
- riconoscere a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della moglie un Pt_1 assegno mensile pari a € 600 o di diverso ammontare, anche più elevato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, oltre al 40 % delle spese straordinarie come da verbale del 15.09 della IV sezione del Tribunale;
nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni circa l'assegnazione della casa familiare in favore della TT.SA
, con conseguente assegnazione in favore del Sig. CP_1 Pt_1
- riconoscere a carico della TT.SA l'obbligo di versare in favore del CP_1 marito un assegno mensile pari a € 900 a titolo di contributo al mantenimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 dei figli e , non economicamente autosufficienti, oltre al 50 % Per_1 Per_2 delle spese straordinarie come da verbale del 15.09 della IV sezione del Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e C.P.A. come per legge. Con riserva di altro dedurre, produrre ed instare e di meglio precisare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati in GENOVA con rito concordatario il 24-9-2000, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla unione coniugale sono nati a Genova i figli (11-11-2002) e (14-11- Per_2 Per_1 2006), il primo è studente universitario presso la facoltà di Economia, la seconda al momento della presentazione del ricorso frequentava il quinto anno del Liceo Classico.
La casa coniugale in Genova, via Domenico Chiodo 38 int.6, è di proprietà della moglie ed è gravata da mutuo ipotecario, con una rata mensile di € 900,00 circa e spese di amministrazione mensili di € 500,00 circa.
2. La causa è stata introdotta con richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473- bis.15 in conseguenza di una situazione conflittuale creatasi tra la madre e i figli. Peraltro nel corso della causa, in cui sono stati coinvolti anche i servizi sociali, il clima si è rasserenato e la madre ha comunque ripreso un dialogo con i figli.
Le parti hanno quindi raggiunto un accordo depositato in atti anche se non formalizzato. Parte ricorrente ha poi dedotto che la moglie dalla metà del mese di aprile 2025 ha rilasciato la casa coniugale, si è trasferita nell'immobile in via Prè 2/3 di proprietà del marito, e nella casa ex coniugale, di proprietà della moglie, è rimasto il marito con i figli maggiorenni ma non ancora indipendenti.
La circostanza è stata confermata all'udienza di discussione Le parti non hanno però raggiunto un accordo in punto economico e particolarmente sulla gestione dei figli.
3. Va evidenziato, innanzitutto, che nell'accordo non formalizzato veniva previsto che la casa ex coniugale in via D. Chiodo 38/6 e relative pertinenze veniva assegnata in uso ed in godimento al padre collocatario con il quale restavano i figli maggiorenni non indipendenti, fino alla indipendenza economica dei figli, fatto salvo diverso accordo ed assetto da concordare tra le parti;
Le spese di amministrazione ordinaria della casa in via D. Chiodo restano a carico del marito collocatario e così le utenze che il marito provvederà a girare a suo nome: la moglie si obbligava a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 13-4-2025 (cosa poi avvenuta).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4. Non essendo stato formalizzato tale accordo il Tribunale non può semplicemente prenderne atto e darvi esecuzione. Occorre quindi decidere la causa nel merito. Va subito detto che, essendo i figli maggiorenni, non vi è competenza di questo ufficio a decidere sull'affidamento dei figli e frequentazioni genitori/figli che saranno decise autonomamente dai figli con i genitori.
Va preso atto che, di fatto, la moglie si è già trasferita nell'immobile di via Prè 2/3 lasciando la casa coniugale al marito che continua a convivervi con i figli. Di conseguenza la casa coniugale va assegnata al padre che vi vivrà con i figli.
Nell'accordo non formalizzato emerge poi che il marito assegnava alla moglie in uso ed in godimento, anche ai fini del trasferimento della residenza, l'immobile in via Prè 2/3 con decorrenza dal 7-4-2025, da tale data restano a carico della moglie il rimborso delle spese di ordinaria amministrazione e le utenze, che la moglie provvederà a girare a suo nome. I coniugi determinavano la indennità per l'uso di un terzo della casa in via Chiodo da parte del marito in € 350,00 mensili e la indennità per l'uso della casa in via Prè, già destinata a reddito, in € 450,00 mensili, e pertanto la moglie si obbligava a versare al marito la somma mensile di € 100,00 fino al rilascio dell'immobile indicato.
In ordine alle spese e all'indennità per l'uso delle due abitazioni ai fini della decisione che questo ufficio deve pronunciare si deve solo prendere atto che entrambi i genitori in questo modo dispongono di un alloggio anche se di fatto quello del marito rende allo stesso un canone di 100 Euro in più rispetto a quello della moglie. Di fatto, quindi, si deve ritenere che i redditi del marito sono aumentati di 100,00 Euro oltre al valore dell'immobile a lui assegnato.
5. Va osservato che nell'accordo non formalizzato il marito rinunciava alla richiesta per concorso al proprio mantenimento. In realtà tale richiesta non appare indicata nelle conclusioni del ricorso e comunque, stante il fatto che entrambe le parti lavorano ed hanno sempre lavorato ed hanno redditi adeguati, l'assegno di mantenimento non sarebbe dovuto.
6. Rimane quindi da decidere solo la questione relativa al contributo al mantenimento dei figli richiesto dal padre ed in realtà offerto anche dalla madre anche se in misura minore. Il contributo è indubbiamente dovuto sia perché i figli vivono con il padre sia perché i redditi della madre sono superiori a quelli del marito. Peraltro in sede di discussione la madre ha evidenziato che i rapporti con i figli sono ripresi, che lei ha preso atto che i figli vogliono stare con il padre ma che di fatto vede i ragazzi un giorno si e un giorno no per cui non si potrebbe parlare di collocazione prevalente dal padre. Ha quindi evidenziato di sostenere un mantenimento diretto per cui la richiesta del padre sarebbe eccessiva in quanto non tiene conto di tale mantenimento. Nell'ultimo mese la madre, solo che di mantenimento diretto, avrebbe speso 500 Euro. Da qui la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 proposta di 1000 Euro mensili per i due figli in quanto, sostiene la madre, quando vivevano insieme, spendeva 1500 Euro al mese per i figli. Il padre, a sua volta ha evidenziato che indubbiamente la situazione è migliorata e che quindi si deve sicuramente tenere conto della frequentazione dei figli con la madre ma ciò non può servire ad aggirare l'obbligo di mantenimento anche perché la differenza di reddito tra le parti è rilevante.
In ordine ai redditi va evidenziato che i redditi della madre non sono contestati: la è Pediatra con un reddito annuo (dichiarazione 2024, redditi 2023, prod. n.13) complessivo di € 149.101,00, imponibile di € 117.203,00 e netto (dedotte le imposte pari ad € 39.032,00). Il marito è tassista (radiotaxi Charlie 34) con un reddito annuo (dichiarazione 2024, redditi 2023, prod. n.7) complessivo di € 21.703,00 (media mensile € 1.808,58) al netto di mance ricevute. Va detto che sulla questione delle mance, particolarmente sottolineata da parte convenuta che evidenzia come non si sappia a quanto ammontano, parte ricorrente sostiene che sono al massimo pochi euro.
Le parti hanno prodotto dichiarazione del commercialista che ricostruisce i rispettivi redditi sulla base delle dichiarazioni dei redditi in atti. Tale ricostruzione appare fedele alle dichiarazioni presentate. Rimandando a tali documenti si può evidenziare che: a) Il reddito medio mensile netto della madre, calcolato sulla media di tre anni, è di Euro 5605,00 (già detratto il mutuo mensile per la casa di Euro 900). b) Il reddito medio mensile netto del padre, calcolato sulla media di tre anni, è di Euro 1451,00.
Entrambi sono gravati dalle spese per il proprio mantenimento.
Di fatto il reddito disponibile per i genitori è di circa 6256 Euro di cui l'80% prodotto dal reddito della madre. In base alle aliquote applicate ordinariamente dal Tribunale il 40% di tale reddito dovrebbe essere destinato ai figli per una somma quindi pari a Euro 2500,00 di cui 2000 Euro dovrebbero essere erogate dalla madre e 500 dal padre.
Va indubbiamente tenuto conto della frequentazione e la spesa complessiva indicata dalla madre per il mantenimento diretto di 500 Euro mensili appare credibile.
Va poi sottolineato che la maggior parte delle spese per i ragazzi maggiorenni studenti (e in questo caso universitari) è costituita soprattutto dalle spese straordinarie (tasse universitarie, libri, viaggi) per cui la quota di mantenimento ordinario può essere più contenuta dovendosi però suddividere le spese straordinarie in proporzione al reddito.
Senza quindi entrare nella discussione che i redditi del padre siano più alti di quelli dichiarati allo stato si può ritenere che un contributo al mantenimento a carico della madre poSA essere determinato in Euro 1200,00 mensili per entrambi i figli (ossia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 600,00 Euro) tenuto conto del mantenimento diretto e dell'accudimento che comunque la madre assicura. Però anche spese straordinarie devono seguire lo stesso criterio, ossia essere proporzionalmente parametrate ai redditi delle parti, per cui vanno suddivise al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti sulle questioni più rilevanti le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione dei coniugi
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 03/06/1971
e
codice fiscale nata il Controparte_1 C.F._2
12/03/1973 a GENOVA (GE),
sposati in GENOVA il 24/09/2000 autorizzandoli a vivere separati.
Assegna la casa ex coniugale di via Al sig. che vi vivrà con i figli maggiorenni ma non Parte_1 economicamente indipendenti.
Dichiara tenuto la sig.ra codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1973 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento di un assegno per contributo al mantenimento dei figli
(11-11-2002) e (14-11- 2006) maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti dal punto di vista economico, che determina in € 600,00 mensili per ciascun figlio e quindi Euro 1200,00 mensili in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 pone a carico della sig.ra codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1973 il GENOVA (GE) il C.F._2 versamento di tale assegno da corrispondersi al sig.
[...]
codice fiscale nato a [...] Pt_1 C.F._1
(GE) il 03/06/1971 , a decorrere da giugno 2025, entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal giugno 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole suddivise al 70% a carico della sig.ra e al 30% a carico del sig. CP_1 Pt_1
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il paSAggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Pagina 8
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1230/2025 promoSA da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PISACANE 20/10 16129 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in DISTACCO DI PIAZZA MARSALA 4/9 16122 GENOVA, presso lo studio dell'avv. CASTAGNETTA SABINA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
Voglia il Tribunale
- autorizzare i coniugi a vivere separati, e nel merito Parte_3 pronunciare la separazione dei coniugi;
- disporre e/o prendere atto, tenuto conto di tutte le circostanze, della collocazione dei figli maggiorenni ma non ancora indipendenti con il padre;
- assegnare il godimento della casa coniugale al padre collocatario con i figli maggiorenni ma non ancora indipendenti, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
- disporre a carico della madre l'obbligo di pagamento di un assegno per concorso nel mantenimento di ciascun figlio, fino al raggiungimento della indipendenza economica, in misura tra € 1.300,00 ed € 1.460,00 ciascuno, o altro diverso importo meglio visto, oltre concorso spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Genova 15-9-2016, al 75% alla madre ed al 25% al padre in considerazione delle differenze reddituali, o altra diversa proporzione meglio vista;
- pronunciare sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, TT.SA
e Sig. autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Controparte_1 Pt_1 rispetto;
- dichiarare che le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti, nulla avranno a che pretendere a titolo di mantenimento l'una dall'altra; - disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della TT.SA CP_1 con collocazione dei figli presso la madre;
- riconoscere a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore della moglie un Pt_1 assegno mensile pari a € 600 o di diverso ammontare, anche più elevato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, oltre al 40 % delle spese straordinarie come da verbale del 15.09 della IV sezione del Tribunale;
nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni circa l'assegnazione della casa familiare in favore della TT.SA
, con conseguente assegnazione in favore del Sig. CP_1 Pt_1
- riconoscere a carico della TT.SA l'obbligo di versare in favore del CP_1 marito un assegno mensile pari a € 900 a titolo di contributo al mantenimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 dei figli e , non economicamente autosufficienti, oltre al 50 % Per_1 Per_2 delle spese straordinarie come da verbale del 15.09 della IV sezione del Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e C.P.A. come per legge. Con riserva di altro dedurre, produrre ed instare e di meglio precisare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati in GENOVA con rito concordatario il 24-9-2000, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla unione coniugale sono nati a Genova i figli (11-11-2002) e (14-11- Per_2 Per_1 2006), il primo è studente universitario presso la facoltà di Economia, la seconda al momento della presentazione del ricorso frequentava il quinto anno del Liceo Classico.
La casa coniugale in Genova, via Domenico Chiodo 38 int.6, è di proprietà della moglie ed è gravata da mutuo ipotecario, con una rata mensile di € 900,00 circa e spese di amministrazione mensili di € 500,00 circa.
2. La causa è stata introdotta con richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473- bis.15 in conseguenza di una situazione conflittuale creatasi tra la madre e i figli. Peraltro nel corso della causa, in cui sono stati coinvolti anche i servizi sociali, il clima si è rasserenato e la madre ha comunque ripreso un dialogo con i figli.
Le parti hanno quindi raggiunto un accordo depositato in atti anche se non formalizzato. Parte ricorrente ha poi dedotto che la moglie dalla metà del mese di aprile 2025 ha rilasciato la casa coniugale, si è trasferita nell'immobile in via Prè 2/3 di proprietà del marito, e nella casa ex coniugale, di proprietà della moglie, è rimasto il marito con i figli maggiorenni ma non ancora indipendenti.
La circostanza è stata confermata all'udienza di discussione Le parti non hanno però raggiunto un accordo in punto economico e particolarmente sulla gestione dei figli.
3. Va evidenziato, innanzitutto, che nell'accordo non formalizzato veniva previsto che la casa ex coniugale in via D. Chiodo 38/6 e relative pertinenze veniva assegnata in uso ed in godimento al padre collocatario con il quale restavano i figli maggiorenni non indipendenti, fino alla indipendenza economica dei figli, fatto salvo diverso accordo ed assetto da concordare tra le parti;
Le spese di amministrazione ordinaria della casa in via D. Chiodo restano a carico del marito collocatario e così le utenze che il marito provvederà a girare a suo nome: la moglie si obbligava a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 13-4-2025 (cosa poi avvenuta).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4. Non essendo stato formalizzato tale accordo il Tribunale non può semplicemente prenderne atto e darvi esecuzione. Occorre quindi decidere la causa nel merito. Va subito detto che, essendo i figli maggiorenni, non vi è competenza di questo ufficio a decidere sull'affidamento dei figli e frequentazioni genitori/figli che saranno decise autonomamente dai figli con i genitori.
Va preso atto che, di fatto, la moglie si è già trasferita nell'immobile di via Prè 2/3 lasciando la casa coniugale al marito che continua a convivervi con i figli. Di conseguenza la casa coniugale va assegnata al padre che vi vivrà con i figli.
Nell'accordo non formalizzato emerge poi che il marito assegnava alla moglie in uso ed in godimento, anche ai fini del trasferimento della residenza, l'immobile in via Prè 2/3 con decorrenza dal 7-4-2025, da tale data restano a carico della moglie il rimborso delle spese di ordinaria amministrazione e le utenze, che la moglie provvederà a girare a suo nome. I coniugi determinavano la indennità per l'uso di un terzo della casa in via Chiodo da parte del marito in € 350,00 mensili e la indennità per l'uso della casa in via Prè, già destinata a reddito, in € 450,00 mensili, e pertanto la moglie si obbligava a versare al marito la somma mensile di € 100,00 fino al rilascio dell'immobile indicato.
In ordine alle spese e all'indennità per l'uso delle due abitazioni ai fini della decisione che questo ufficio deve pronunciare si deve solo prendere atto che entrambi i genitori in questo modo dispongono di un alloggio anche se di fatto quello del marito rende allo stesso un canone di 100 Euro in più rispetto a quello della moglie. Di fatto, quindi, si deve ritenere che i redditi del marito sono aumentati di 100,00 Euro oltre al valore dell'immobile a lui assegnato.
5. Va osservato che nell'accordo non formalizzato il marito rinunciava alla richiesta per concorso al proprio mantenimento. In realtà tale richiesta non appare indicata nelle conclusioni del ricorso e comunque, stante il fatto che entrambe le parti lavorano ed hanno sempre lavorato ed hanno redditi adeguati, l'assegno di mantenimento non sarebbe dovuto.
6. Rimane quindi da decidere solo la questione relativa al contributo al mantenimento dei figli richiesto dal padre ed in realtà offerto anche dalla madre anche se in misura minore. Il contributo è indubbiamente dovuto sia perché i figli vivono con il padre sia perché i redditi della madre sono superiori a quelli del marito. Peraltro in sede di discussione la madre ha evidenziato che i rapporti con i figli sono ripresi, che lei ha preso atto che i figli vogliono stare con il padre ma che di fatto vede i ragazzi un giorno si e un giorno no per cui non si potrebbe parlare di collocazione prevalente dal padre. Ha quindi evidenziato di sostenere un mantenimento diretto per cui la richiesta del padre sarebbe eccessiva in quanto non tiene conto di tale mantenimento. Nell'ultimo mese la madre, solo che di mantenimento diretto, avrebbe speso 500 Euro. Da qui la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 proposta di 1000 Euro mensili per i due figli in quanto, sostiene la madre, quando vivevano insieme, spendeva 1500 Euro al mese per i figli. Il padre, a sua volta ha evidenziato che indubbiamente la situazione è migliorata e che quindi si deve sicuramente tenere conto della frequentazione dei figli con la madre ma ciò non può servire ad aggirare l'obbligo di mantenimento anche perché la differenza di reddito tra le parti è rilevante.
In ordine ai redditi va evidenziato che i redditi della madre non sono contestati: la è Pediatra con un reddito annuo (dichiarazione 2024, redditi 2023, prod. n.13) complessivo di € 149.101,00, imponibile di € 117.203,00 e netto (dedotte le imposte pari ad € 39.032,00). Il marito è tassista (radiotaxi Charlie 34) con un reddito annuo (dichiarazione 2024, redditi 2023, prod. n.7) complessivo di € 21.703,00 (media mensile € 1.808,58) al netto di mance ricevute. Va detto che sulla questione delle mance, particolarmente sottolineata da parte convenuta che evidenzia come non si sappia a quanto ammontano, parte ricorrente sostiene che sono al massimo pochi euro.
Le parti hanno prodotto dichiarazione del commercialista che ricostruisce i rispettivi redditi sulla base delle dichiarazioni dei redditi in atti. Tale ricostruzione appare fedele alle dichiarazioni presentate. Rimandando a tali documenti si può evidenziare che: a) Il reddito medio mensile netto della madre, calcolato sulla media di tre anni, è di Euro 5605,00 (già detratto il mutuo mensile per la casa di Euro 900). b) Il reddito medio mensile netto del padre, calcolato sulla media di tre anni, è di Euro 1451,00.
Entrambi sono gravati dalle spese per il proprio mantenimento.
Di fatto il reddito disponibile per i genitori è di circa 6256 Euro di cui l'80% prodotto dal reddito della madre. In base alle aliquote applicate ordinariamente dal Tribunale il 40% di tale reddito dovrebbe essere destinato ai figli per una somma quindi pari a Euro 2500,00 di cui 2000 Euro dovrebbero essere erogate dalla madre e 500 dal padre.
Va indubbiamente tenuto conto della frequentazione e la spesa complessiva indicata dalla madre per il mantenimento diretto di 500 Euro mensili appare credibile.
Va poi sottolineato che la maggior parte delle spese per i ragazzi maggiorenni studenti (e in questo caso universitari) è costituita soprattutto dalle spese straordinarie (tasse universitarie, libri, viaggi) per cui la quota di mantenimento ordinario può essere più contenuta dovendosi però suddividere le spese straordinarie in proporzione al reddito.
Senza quindi entrare nella discussione che i redditi del padre siano più alti di quelli dichiarati allo stato si può ritenere che un contributo al mantenimento a carico della madre poSA essere determinato in Euro 1200,00 mensili per entrambi i figli (ossia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 600,00 Euro) tenuto conto del mantenimento diretto e dell'accudimento che comunque la madre assicura. Però anche spese straordinarie devono seguire lo stesso criterio, ossia essere proporzionalmente parametrate ai redditi delle parti, per cui vanno suddivise al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti sulle questioni più rilevanti le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione dei coniugi
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 03/06/1971
e
codice fiscale nata il Controparte_1 C.F._2
12/03/1973 a GENOVA (GE),
sposati in GENOVA il 24/09/2000 autorizzandoli a vivere separati.
Assegna la casa ex coniugale di via Al sig. che vi vivrà con i figli maggiorenni ma non Parte_1 economicamente indipendenti.
Dichiara tenuto la sig.ra codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1973 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento di un assegno per contributo al mantenimento dei figli
(11-11-2002) e (14-11- 2006) maggiorenni ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti dal punto di vista economico, che determina in € 600,00 mensili per ciascun figlio e quindi Euro 1200,00 mensili in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 pone a carico della sig.ra codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/03/1973 il GENOVA (GE) il C.F._2 versamento di tale assegno da corrispondersi al sig.
[...]
codice fiscale nato a [...] Pt_1 C.F._1
(GE) il 03/06/1971 , a decorrere da giugno 2025, entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal giugno 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole suddivise al 70% a carico della sig.ra e al 30% a carico del sig. CP_1 Pt_1
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il paSAggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
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Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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