Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9050/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 5.3.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9050 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego di rinnovo protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Eleon rino, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Torino, via Cibrario n. 12, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 448 del 2.12.2022, notificato l'8.3.2023, rigettava l'istanza presentata il 24.9.2021 dal ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sosteneva che non ve ne fossero i requisiti, poichè questi aveva comunicato un luogo di residenza presso il quale egli non era stato trovato, né era risultato conosciuto dal proprietario dell'immobile dove avrebbe stabilito la sua dimora. Con provvedimento del 29.3.2023 il medesimo Questore rigettava l'istanza, avanzata il 27.3.2023, di riesame del provvedimento adottato e, in subordine, di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2 t.u.i., precisando, quanto a tale richiesta, che la stessa non poteva avere seguito, visto che il d-l 20\23 aveva abrogato il terzo ed il quarto periodo del comma 1.1. e che la nuova disciplina dettata dal d-l n. 20 cit. era già in vigore dall'11.3.2023. Con ricorso depositato il 7.4.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento n. 448 ed a quello del 29.3.2023 nella parte in cui non gli avevano riconosciuto il diritto alla protezione speciale di cui egli si riteneva titolare, ricordando: di essere giunto sul territorio pagina 1 di 12
di essere stato sistemato in un centro di accoglienza nella zona di RE, dove egli aveva avuto modo d'integrarsi sul piano sociale, frequentando l'associazione culturale “Pubblico-08” e divenendo amico del suo presidente, tale giocando a calcio nella squadra Persona_1 della Società sportiva FC RE Calcio 190 o nella formazione e gestione di una squadra di richiedenti asilo e rifugiati iscritta al campionato CSI;
di avere acquisito, durante il periodo di permanenza ad RE, il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; di avere ottenuto, il 29.9.2017 dal Questore di Torino, su parere favorevole della Commissione, il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
di essersi trasferito per motivi di lavoro a Malta e, quindi, in Campania, per cercare migliori soluzioni lavorative e di avere presentato, in data 24.9.2019, al Questore di Napoli, istanza di conversione del permesso goduto in quello per lavoro subordinato;
di avere svolto diversi lavori, seppur di breve durata, in diverse località del Sud Italia, nei settori stagionali della agricoltura e del turismo, operando a Trinitapoli, a Vieste, a Pisticci, a Policoro, a Ceglie Messapica;
di avere comunque sempre mantenuto, quale suo punto di riferimento, la residenza a Marano di Napoli, Torre Caracciolo, fino al novembre 2022, allorquando decideva di tornare ad RE, comunicando il mutamento di residenza alla Questura in data 23.12.2022; di avere concluso, il 7.12.2022, con la , un contratto di apprendistato professionalizzante della Parte_2 durata di quattro an iritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, come riconosciuto dall'art. 19, comma 1.1. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla legge 130\2020, avendo avanzato la relativa istanza nell'ambito di quella di riesame della decisione che aveva definito il procedimento iniziato prima delle novità introdotte dal d-l 20\23 ed essendosi integrato. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98. Fissata l'udienza per discutere e decidere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150\11, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva dichiararsi il difetto di gi le, essendo di competenza del g.a. la controversia in materia di rifiuto di permesso di lavoro, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, non avendo mai chiesto, nel relativo ambito procedimentale, il rilascio del permesso per protezione speciale. All'esito, con ordinanza collegiale del 23.5.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava per il 22.5.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza collegiale di discussione orale della causa per il 5.2.2025 ai sensi degli art. 281terdecies e 275bis c.p.c.. Il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle sue conclusioni. Successivamente, con provvedimento regolarmente comunicato alle parti, il giudice revoca la suddetta ordinanza e fissava dinanzi a sè l'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 281terdecies per la discussione orale della causa. pagina 2 di 12 All'udienza, presente parte ricorrente, al termine della discussione della causa il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio e gli rimetteva la decisione della causa. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto, è, dunque, infondata. È bene chiarire, in primo luogo, che, a differenza di quanto dichiarato nel provvedimento del Questore n. 448, il 24.9.2021 l'istante gli chiese la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui già godeva, in permesso per lavoro subordinato. Tale precisazione, effettuata dal ricorrente, non è stata contestata dal convenuto;
inoltre, essa è avvalorata sia dal fatto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui il richiedente era titolare, rilasciatogli nel 2017, scadeva il 17.11.2019 (cfr. copia permesso), sia dal tenore del provvedimento n. 448, che ricorda che il Questore aveva già deciso, decretandone l'improcedibilità, una precedente, identica istanza formalizzata l'1.9.2020, dopo lo spirare del 17.11.2019. La decisione con la quale il convenuto ha rigettato la domanda di protezione speciale, tuttavia, non è il decreto n. 448 del Questore ma la risposta alla sua istanza che parte ricorrente ha ricevuto il 29.3.2023 dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. In tale atto (cfr. fascicolo attore), infatti, si può rintracciare la chiara decisione dell'articolazione organica del convenuto di non volere riconoscere il diritto correlativo che l'istante aveva preteso non già, tuttavia, nel procedimento definito con il provvedimento questorile n. 448 ma con la richiesta avanzata via mail il 27.3.2023 tramite il proprio legale (cfr. ricevuta di trasmissione pec). Il tenore del provvedimento n. 448 del 2.12.2022 reso dal Questore di Napoli (cfr. fascicolo attore) evidenzia che quest'ultimo fu chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull'interesse legittimo pretensivo fatto valere per conseguire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
in difetto di prova, da parte del ricorrente, dell'allegazione anche di ulteriori elementi di fatto volti a sostenere il diritto alla protezione speciale, non si vede come il Questore avrebbe mai potuto avvertire l'obbligo di trasmettere alla Commissione competente, l'unico organo titolare della potestà decisionale espressa con parere vincolante, la relativa richiesta. A conferma di ciò si deve considerare che l'istanza fu avanzata il 27.3.2023, quando il decreto n. 448 non solo era stato già emesso ma anche notificato al richiedente, definendo il relativo procedimento amministrativo. Si aggiunga che le parole “rifiuto” e “diniego”, contenute negli artt. 19ter, comma 1, d.lgs. 150\11 e 3, comma 1, d), d-l 13\17, che attribuiscono, per quel che in questa sede interessa, alla sezione specializzata le controversie in materia di rifiuto di rilascio e diniego di rinnovo dei permessi ivi contemplati, implicitamente ma inequivocabilmente presuppongono che l'interessato si sia rivolto con una specifica richiesta alla p.a. competente, per ottenere il permesso di soggiorno cui aspira, corredata degli elementi costitutivi che integrano il fondamento del diritto in tal modo esercitato, di modo da consentire alla p.a. di rilevarli e di emettere il corrispondente provvedimento cui è vincolata, pagina 3 di 12 non godendo di alcuna discrezionalità. Nel caso di specie ciò non è accaduto. È vero, invece, che con la richiesta del 27.3.2023 il richiedente ha dato luogo ad un nuovo procedimento amministrativo ed all'obbligo conseguente del Questore di trasmettere i relativi atti alla Commissione Territoriale, affinchè accertasse l'esistenza dei requisiti posti dall'art. 19, comma 1.1., nel testo modificato dal d-l 20\23, indubbiamente applicabile, ormai, ratione temporis, essendo entrato in vigore l'11.3.2023. Cionondimeno, anche applicando la nuova fattispecie delineata dall'art. 19, comma 1.1., si può affermare che il ricorrente ha dimostrato di versare in una condizione d'inespellibilità derivantegli dalla titolarità del diritto al rispetto della vita privata e dalla verifica di una concreta probabilità di sua lesione in caso di espatrio. Come la giurisprudenza del Supremo Collegio ha statuito (cass. 28162\2023), “il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.”. L'obbligo di rispettare il diritto alla vita privata e familiare, in quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU e 2, 3 e 117 C, ha fonte costituzionale e derivazione sovranazionale e, conseguentemente, come recita l'art. 5, comma 6, t.u.i., vincola l'Italia. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Nel caso concreto, il ricorrente ha dato prova di essersi integrato sul territorio nazionale in modo effettivo, soggiornandovi regolarmente dal 2015, allorquando ha formulato la domanda di protezione internazionale ed ha goduto del permesso di soggiorno quale richiedente asilo, cui è seguito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Egli ha dimostrato di avere raggiunto un soddisfacente livello d'integrazione sociale, pagina 4 di 12 allegando e provando di essersi impegnato nello svolgimento di attività calcistica nel 2017 con la FC RE 19 (attestato reso dal Presidente dell'associazione), oltre che nella partecipazione alle attività di volontariato promosse dall'associazione culturale “Pubblico 08” ed ai corsi d'italiano dalla medesima organizzate (cfr. attestato dell'associazione a firma del presidente). Inoltre, il medesimo ha conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione il 30.6.2018 (cfr. diploma rilasciato dal CPIA 4 di Torino). Per quanto concerne il lavoro, egli ha provato di avere profuso il suo impegno nella ricerca di occasioni di lavoro regolare in diversi settori, prestando la sua attività di bracciante agricolo dal 21.8.2020 al 10.9.2020 alle dipendenze di (cfr. contratto di assunzione, Controparte_2 comunicazione all'INPS di assunz agosto 2020); come lavapiatti dal 15.7.2021 al 20.9.2021 alle dipendenze di (cfr. contratto di assunzione e CP_4 proroga e comunicazione di proroga del termine inviata all'INPS, nonché due buste paga di luglio ed agosto 2021); come bracciante agricolo alle dipendenze di dal Persona_2
22.1.2022 al 31.3.2022 (cfr. comunicazione di assunzione inviata all'IN a di gennaio e febbraio 2022), di nei mesi di marzo ed aprile 2022 (cfr. Parte_3 comunicazione di assunzione inviata all'INPS e buste paga dei mei di marzo e aprile 2022) de nei mesi di giugno e luglio 2022 (cfr. comunicazione di assunzione inviata Parte_4 all' paga dei mesi di giugno e luglio 2022); come panettiere alle dipendenze della concludendo un contratto di apprendistato professionalizzante per Parte_2 quattro anni dal 7.12.2022 (cfr. contratto di lavoro;
CU 2023, 2024 e 2025 emessi dalla buste paga dei mesi da gennaio ad aprile e di dicembre 2023, nonché di Parte_2
4). Inoltre, egli ha conseguito due attestazioni di formazione professionale organizzata dalla Casa di Carità Isap a Torino e rilasciati l'8.2.2024, il 6.3.2024 e l'11.12.2023; ha concluso anche un contratto scritto di locazione di un immobile ad uso abitativo transitorio dal 15.6.2023 al 15.6.2024. A fronte di tale livello di radicamento raggiunto sul territorio nazionale vi sono le condizioni oggettive in cui il versa all'attualità che, in caso di ritorno del ricorrente, Pt_5 lo esporrebbero al rischio concreto di subire una grave deprivazione dei diritti fondamentali, al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana ed un conseguente, significativo scadimento delle proprie condizioni di vita. Secondo WFP, WFP The Gambia Country Brief, October - November 2024, pubblicato il 15.1.2025 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia- country-brief-october-november-2024), previa traduzione, … Il il paese più piccolo Pt_5 dell'Africa continentale, è anche uno dei più densamente popolati. La sua eco ltamente esposta agli shock e si basa in gran parte su rimesse, turismo e agricoltura. L'agricoltura contribuisce al 25 percento del prodotto interno lordo del paese, impiega il 70 percento della popolazione ed è la fonte di sostentamento per l'80 percento della popolazione rurale. Tuttavia, il settore copre meno del 50 percento del fabbisogno alimentare nazionale, rendendo il paese altamente dipendente dalle importazioni e suscettibile alla volatilità dei prezzi. Di conseguenza, nonostante i miglioramenti nel corso degli anni, persistono alti livelli di insicurezza alimentare. Secondo l'ultima analisi di (novembre 2024), durante la Persona_3 prossima stagione magra (giugno-agosto 2025), si pre persone affronteranno una crisi alimentare, tra cui 236.000 persone nella fase di crisi (IPC 3) e nella fase di emergenza (IPC 4) (8.000 nella fase di emergenza), che necessitano di assistenza alimentare e nutrizionale... pagina 5 di 12 Secondo WFP, The Gambia country strategic plan (2024–2028), 28.2.2024, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-country-strategic-plan-2024-2028, previa traduzione, Uno dei paesi più piccoli dell'Africa, il ha una popolazione di 2,6 milioni di Pt_5 abitanti, il 63% dei quali vive in aree urbane e il 44% ha meno di 14 anni. Il reddito pro capite è aumentato appena negli ultimi tre decenni, registrandosi a USD. 637 nel 1991 e 772 dollari nel 2021. Il tasso di povertà nazionale era del 53,4% nel 2020 e la povertà è concentrata principalmente nelle aree rurali, dove colpisce il 76% della popolazione. Quasi il 75% dei poveri e il 91% degli estremamente poveri sono agricoltori. L'economia del è altamente esposta agli shock e fa molto affidamento sulle rimesse, Pt_5 sul turismo e sull'agricoltura quest'ultimo contribuisce per il 25% al prodotto interno lordo, impiega il 70% della popolazione ed è la fonte di sostentamento per l'80% della popolazione rurale. Il paese è vulnerabile alle inondazioni fluviali, costiere e meteoriche e all'erosione costiera. L'insicurezza alimentare è aumentata dall'8% nel 2016 al 27% nel 2022. L'inflazione alimentare è stata in media del 14,5% nel 2022 ed è stata principalmente guidata dagli shock del mercato globale delle materie prime e dal deprezzamento della valuta locale. Il si è classificato 174esimo su 191 paesi nell'Indice di sviluppo Pt_5 umano nel 2022. Il tasso di iscrizio ola primaria è rimasto stagnante durante gli anni 2000, ma è aumentato significativamente a partire dall'inizio degli anni 2010. La tendenza al rialzo ha coinciso con un rinnovato impegno da parte del governo ad aumentare la partecipazione all'istruzione, anche aumentando la copertura e la qualità del programma nazionale di alimentazione scolastica, sostenuto dal WFP. Il tasso netto di iscrizione alla scuola primaria è migliorato dal 65,8% nel 2013 all'81,5% nel 2021. Secondo Food United NationsGovernment of Controparte_5
Gambia, UN gramme in The Gambia National CP_6 Pt_5
Food Se rvey eport December 2023, 20.2.2024, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-national-food-security-survey-report- december-2023, previa traduzione, Tre famiglie su dieci (29%) soffrono di insicurezza alimentare, con un aumento del 3% rispetto al 2022. Gli LGA di Basse, e hanno la più alta Persona_4 Per_5 prevalenza di famiglie con insicurezza alimentare (rispettivame % Le comunità locali con una minore prevalenza di insicurezza alimentare sono (18%), (25%) e Per_6 Per_7 Per_8
(27%). L'insicurezza alimentare è significativamente più elevata nelle zone rurali (52%) rispetto a quelle urbane (21%). Una famiglia su quattro continua ad affrontare difficoltà nel soddisfare il proprio fabbisogno alimentare, una situazione che persiste dal 2022. Dal 2021, sempre più famiglie spendono oltre il 65% del proprio budget mensile in cibo, spinte dall'aumento dei costi alimentari del Paese. Di conseguenza, le famiglie sono diventate economicamente più vulnerabili. Ciò sottolinea le ulteriori difficoltà che le famiglie incontrano nell'accesso al cibo. Rispetto al 2022, le famiglie di tutti gli enti locali hanno adottato meno frequentemente strategie per accedere al cibo. Gli alti prezzi dei prodotti alimentari e la perdita di posti di lavoro colpiscono più frequentemente le famiglie urbane rispetto a quelle rurali. Le aree rurali sono più soggette agli shock legati al clima e ai loro effetti sugli alloggi rispetto alle famiglie urbane. Secondo BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), 17.1.2024, Briefing Notes Summary cit., previa traduzione, Citando il sondaggio sulla forza lavoro 2022- 2023 del governo gambiano, i media hanno riferito che il tasso di partecipazione alla forza lavoro della popolazione in età lavorativa è di circa il 44%. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è significativamente più basso nelle aree rurali che in quelle urbane e quello degli uomini è più alto di quello delle donne in tutte le fasce d'età. Secondo l'indagine, le donne costituiscono più della metà della popolazione inattiva, secondo il quale le donne sono inattive a causa dei loro doveri domestici e familiari o simili. Circa il pagina 6 di 12 63% dell'occupazione totale è costituita da lavoro informale. La maggioranza dei giovani di fasce di età non specificate lavora in modo informale (84%), per lo più lavoratori autonomi. Le giovani donne stanno peggio dei giovani uomini nel settore informale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo. Il tasso di disoccupazione dei giovani è tre volte superiore a quello degli adulti, e anche il loro tasso di occupazione è significativamente inferiore a quello degli adulti. Hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e a trovare posti di lavoro di qualità. Il 45% dei giovani non ha un lavoro né frequenta corsi di istruzione o formazione. L'indagine sulla forza lavoro è stata condotta in collaborazione con partner di sviluppo e altri 3, tra cui il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)…. Ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e del costo della vita. Diverse persone della classe media hanno espresso in forma anonima a un giornale la paura di scivolare nella povertà. Secondo quanto riferito, i prezzi dei prodotti alimentari, già elevati in precedenza, sono aumentati ulteriormente, ponendo una minaccia esistenziale per molte persone. Si dice che anche la disoccupazione sia ulteriormente aumentata, perché ogni anno migliaia di persone si fanno strada nel mercato del lavoro in tensione. Si sostiene che la gente comune possa a malapena permettersi tre pasti al giorno. Secondo l'articolo di giornale, i segmenti più poveri della popolazione devono ancora beneficiare della ripresa dell'economia gambiana, nonostante gli aiuti di bilancio da parte dei donatori per attutire l'impatto economico della pandemia di COVID-19. Un altro rapporto apparso sui media evidenzia ulteriori aumenti dei prezzi degli alimenti di base e di altri beni essenziali. I venditori e i clienti del mercato hanno detto al mezzo che l'aumento del costo della vita sta rendendo le cose sempre più difficili per i membri comuni della popolazione. Chiedono al governo di adottare misure per ridurre il costo della vita nel paese. Secondo Gambia, dal periodo ottobre 2022, a quello di agosto Persona_9
2024, il piccolo vissuto e si prevede che vivrà una continua alternanza di situazioni di stress alimentare e di crisi alimentare (https://www.ipcinfo.org/ch/). Secondo WFP, Gambia: Annual Country Report 2022 - Country Strategic Plan 2019-2024, 31.3.2023, su ecoi.net, previa traduzione, Il ha affrontato le sfide della crisi alimentare Pt_5 globale e gli effetti persistenti della pandemia di CO e della crisi Russia-Ucraina, shock climatici come le piogge irregolari e intense che hanno causato inondazioni che hanno colpito i mezzi di sussistenza dei più vulnerabili. Anche l'afflusso di rifugiati e gli sfollamenti interni causati dall'insicurezza nella vicina provincia di Casamance in Senegal sono stati una sfida. Tuttavia, il WFP ha continuato a operare nonostante le sfide, fornendo assistenza tempestiva ai più vulnerabili e sostenendo il governo nazionale e le comunità nel rafforzare le loro capacità e resilienza in linea con i cinque risultati strategici del suo Piano strategico nazionale (CSP) 2019-2022. Nel quarto anno di attuazione del CSP, il WFP ha raggiunto più di 200.000 gambiani vulnerabili, il 52% dei quali erano donne. Da allora il CSP è stato prorogato per un ulteriore anno (dal 1° gennaio 2023 al 29 febbraio 2024) per essere allineato al nuovo piano di sviluppo nazionale (NDP 2023-2027) del governo del Gambia e al nuovo quadro di cooperazione allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDCF 2023-2027). Nel 2022, il WFP ha lanciato due importanti progetti di sviluppo multisettoriali e pluriennali: i) Parte_6 con il e la Banca africana
[...] Controparte_7 ca auto e integrato di adattamento climatico e resilienza con il ministero dell'Ambiente, dei cambiamenti climatici e delle risorse naturali e il Fondo di adattamento climatico per rafforzare la resilienza climatica delle comunità e delle famiglie. Il WFP, in qualità di presidente del gruppo di lavoro per la gestione dei disastri inter-agenzia delle Nazioni Unite, è stato un leader attivo negli interventi di emergenza nazionale e nel coordinamento in risposta agli sfollamenti causati dal conflitto in pagina 7 di 12 Casamance e dalle inondazioni a livello nazionale. Il WFP ha anche svolto un ruolo cruciale nella produzione di prove nel settore della sicurezza alimentare. I risultati del sondaggio mVAM (Mobile Vulnerability and Mapping) del WFP dell'agosto 2022 hanno indicato che gli shock come l'aumento dei prezzi, le inondazioni e la bassa produzione agricola sono stati percepiti come i principali amplificatori dell'insicurezza alimentare nel paese. L'Indagine nazionale sulla sicurezza alimentare 2022 è stata condotta attraverso la leadership del WFP e il supporto al governo, alimentando tempestivamente l'esercizio di armonizzazione dei quadri del novembre 2022 e l'ultimo aggiornamento (gennaio 2023) della valutazione comune del paese che informa la progettazione del nuovo UNSDCF. Nel 2023, il WFP prevede di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento per soddisfare le proprie esigenze, garantendo al contempo l'attuazione di qualità del CSP in stretta collaborazione con il governo e i partner per lo sviluppo. Lo farà anche il WFP costruire sulla sua solida base di prove per contribuire alla progettazione del nuovo UNSDCF e formulare il suo CSP di seconda generazione che inizierà nel 2024. Secondo WFP, 2023, 4.3.2023, pubblicato su ecoi.net, Parte_7 previa traduzione, Il tare incombente, la peggiore in un decennio. I risultati di H) del novembre 2022 hanno indicato che oltre 207.600 Persona_9 Pt_8 stavano vivendo livelli di crisi (fase 3) e di emergenza (fase 4) di insicurezza alimentare. Questo ha rappresentato un aumento di quasi 95.700 persone (53 per cento) rispetto al 2021. Durante la prossima stagione magra (da giugno ad agosto 2023), si prevede che 319.628 persone affronteranno alti livelli di insicurezza alimentare e avranno bisogno di assistenza di emergenza. Ciò rappresenta un aumento del 64% rispetto al dato del 2021 di 206.712. I fattori chiave del peggioramento della situazione della sicurezza alimentare e nutrizionale in sono i prezzi dei prodotti alimentari elevati (fortemente legati alla crisi Pt_5
Russia - Ucraina), la perdit i di lavoro e gli shock climatici che hanno portato alla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. Lo stato nutrizionale della popolazione è anche allarmante in con Pt_5
l'arresto e lo spreco che interessano rispettivamente il 17,1% e il 10,3% della popolazione (National Nutrition Surveillance 2022), invertendo così i guadagni pre-pandemici. L'arresto e lo spreco sono gravi problemi di salute pubblica in e sono stati esacerbati dalla pandemia della COVID-19 e più Pt_5 recentemente dagli effetti negativi i Russia-Ucraina. Secondo , BTI 2024 Country Report — Gütersloh: Controparte_8 Pt_5
Bertelsmann g, 2024, 19.3.2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf, che copre il periodo da febbraio 2021 a gennaio 2023, previa traduzione, La seconda tendenza principale riguarda le ripercussioni di due eventi chiave: la pandemia di COVID-19 e l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Questi eventi hanno avuto implicazioni per l'economia gambiana. Sebbene il governo Barrow abbia mirato a migliorare la governance e le prestazioni economiche, gli impatti di questi fattori esterni hanno invertito o rallentato i progressi. Al momento, i godono di maggiore Pt_8 libertà, ma le loro condizioni economiche non sono necessariamente significativamente migliori rispetto a quelle di Jammeh. Un crescente senso di disillusione rispetto al ritmo delle riforme economiche e politiche ha portato ad un aumento delle tensioni. In effetti, alla fine del 2022 si è verificato un presunto tentativo di colpo di stato, che ha portato all'arresto di numerosi soldati e civili. I dettagli relativi a questo tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari. Successivamente, otto soldati, due civili e un agente di polizia sono stati accusati di tradimento o altri reati. Queste due tendenze si sono manifestate nel contesto di numerosi disastri naturali, di un aumento delle controversie comunali – legate principalmente alla proprietà terriera – e di frequenti accuse di corruzione e cattiva gestione da parte del governo. …. Il rimane uno dei paesi Pt_5
pagina 8 di 12 più poveri del mondo, secondo la maggior parte dei parametri. Nel 2021, il si è classificato al Pt_5
174° posto (su 191 paesi) nell'indice di sviluppo umano, senza migliorame cativi negli ultimi cinque anni. Ad eccezione della Guinea, tutti i paesi classificati sotto il Gambia hanno una storia recente di conflitto o sono in conflitto in corso. Si stima che questo punteggio sia sceso di 30 punti, a causa della disuguaglianza. Inoltre, i dati della Banca Mondiale indicano che il 44% della popolazione vive in povertà. Secondo il Global Multidimensional Poverty Index 2022, il 28% dei gambiani era a rischio di povertà multidimensionale, una delle percentuali più alte al mondo…. Esistono differenze significative nei tassi di povertà tra le varie regioni del paese. Nelle due aree urbane più importanti – e – il tasso di Per_8 Per_6 povertà era del 17% nel 2017, rispetto a un tasso medio del 70% nelle r te differenze riflettono la mancanza di infrastrutture, comprese strade, acqua ed elettricità, nonché un accesso limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria e una scarsità di opportunità di non sussistenza per i gambiani rurali (cfr. anche Country Report Gambia, 23.2.2022, , su ecoi.net; WFP, Controparte_8
World Food Programme, The Gambia, Country Brief, oi.net). Il è un paese povero anche rispetto agli altri paesi africani, in particolare Pt_5 rispetto Senegal. Il PIL pro capite del è di 1517 $ mentre quello del Senegal Pt_5
è di 3356 $, più del doppio. Dati simili sono anche raccolti dalle statistiche sui paesi meno sviluppati presentati dall'ONU nel 2018 (cfr. anche Rapporto Easo dicembre 2017 sul
UNDP, Human development reports 2019, Gambia;
sulla povertà Pt_5 ensionale: Oxford Policy and human development initiative, UNCTAD, Statistical Tables on the Least Developed Countries, 2018; di recente, anche OHCHR, Office of the High Commissioner of Human Rights, Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya, 11.10.2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/OHCHR-Report-on-assited-return- and-reintegration.pdf; WFP The Gambia Country Brief, November 2022, 12.1.2013 su reliefweb, https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia-country-brief-november-2022
). Secondo The Gambia National Food Security Survey Report December 2022, di FAO, Government of Gambia, UNCT Gambia e altri, pubblicato l'11.1.2023 su reliefweb, previa traduzione, Il paese sta affrontando una maggiore insicurezza alimentare dal 2021. Da allora, il tasso di insicurezza alimentare è raddoppiato, dal 13 al 26 per cento. Questo si traduce in ulteriori 317.700 persone in stato di insicurezza alimentare. Le persone si trovano ad affrontare gli effetti dell'aumento dell'inflazione: prezzi elevati dei prodotti alimentari e dei fattori di produzione agricoli e una conseguente mancanza di potere d'acquisto. L'impennata dei prezzi dei fertilizzanti chimici ha reso gli agricoltori particolarmente vulnerabili alla crisi dei prezzi. Questo ha aumentato il FES dal 2021 e ha spinto le famiglie a strategie dannose per farvi fronte, come l'accattonaggio e/o scavenging (richiesta a sconosciuti di soldi/ cibo), a causa della mancanza di cibo per soddisfare le loro esigenze più pressanti. Anche il consumo di cibo è peggiorato dal 2021 e ha spinto le famiglie a ridurre le dimensioni delle porzioni dei pasti. I gambiani hanno visto il loro potere d'acquisto ridotto a causa dell'inflazione crescente e dell'aumento dei costi alimentari e dei costi dei fattori di produzione agricoli, insieme alle frequenti perdite di posti di lavoro. Le famiglie delle LGA di , e hanno sistematicamente mostrato Per_10 Per_11 Per_5 Persona_4 una maggiore vulnerabil t i ltr edendo attenzione e intervento. Le famiglie si affidano ancora al settore agricolo come principale fonte di reddito. Tuttavia, l'accesso alla terra non è concesso per tutti;
la dimensione di appezzamento è limitata a e (1,8 e 2,2 acri in Per_7 Per_10
pagina 9 di 12 media). I proprietari di un appezzamento di terra spesso non hanno un atto, che può rappresentare un rischio di accesso in caso di disputa terreno. Secondo WFP, The Gambia Country Brief, marzo 2022, pubblicato su reliefweb il 28.4.2022 (https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia-country-brief-march-2022), previa traduzione, “Nonostante un ambiente promettente per il miglioramento sviluppo, crescita e stabilità, il si trova ad affrontare con la crescente insicurezza alimentare e nutrizionale dovuta a Pt_5
COVID-1 legati al clima, aumento dei costi alimentari e conflitto. I risultati della Sicurezza alimentare globale 2021 e Vulnerability Assessment (CFSVA) pubblicato nel febbraio 2022, rivelano i peggiori livelli di insicurezza alimentare in negli ultimi dieci anni (CFSVA 2011: 5%; Pt_5
CFSVA 2016: 8% e CFSVA 2021: 13, umeri IPC3+ sono i più alti degli ultimi cinque anni, raddoppiando rispetto agli anni precedenti. Si prevede che il numero di persone in IPC3+ raggiungerà le 207.000 durante la stagione magra 2022 (da giugno a settembre), con 200.000 in Fase 3 e 7.000 nella Fase 4. I risultati CFSVA 2021 mostrano anche un forte calo dello stato nutrizionale dei bambini di età inferiore ai cinque anni da allora 2019, con tassi di arresto della crescita al 18,6% (aumento dello 0,6%), tassi di deperimento al 9,2% (aumento del 4,1%) e sottopeso”. Secondo il rapporto OCHA al 31.10.21, West and Central Africa: Flooding Situation
- As of 31 October 2021, pubblicato su reliefweb il 6.11.2021 (https://reliefweb.int/report/benin/west-and-central-africa-flooding-situation-31-october- 2021), il è tra i paesi più colpiti dalle inondazioni. Si riporta che “In Pt_5 Pt_5 dall'inizio della stagione delle piogge, tempeste e inondazioni improvvise hanno ucciso 12 persone e ne hanno colpite 109.000. Le perdite di scorte alimentari sono state significative, mentre le piogge irregolari hanno influenzato l'agricoltura, richiedendo una maggiore preparazione correlata alla sicurezza alimentare. È necessario anche un sostegno per la riabilitazione delle principali infrastrutture critiche come scuole e ospedali.”. Lo stesso si evince dal rapporto West and Central Africa: Flooding Situation Overview (January - December 2021) - As of 10 March 2022, medesima fonte, pubblicato il 18.3.2022 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/west-and- central-africa-flooding-situation-overview-january) e dal rapporto di Pt_9 Pt_5
Flooding Snapshot (As of 23 August 2022), pubblicato su reliefweb il 30.8.2022 (https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-flooding-snapshot-23-august-2022), secondo cui “Le inondazioni flash del 30 e 31 luglio sono le peggiori ad aver colpito il in quasi mezzo Pt_5 secolo. Secondo il Dipartimento delle risorse idriche, ''la quantità di pioggia durante questo periodo è stata di 276 mm all'aeroporto internazionale di Yundum''. Ulteriori inondazioni si sono Per_8 verificate il 5 e 6 agosto e sono previste ulteriori forti piog che nel bacino del fiume che si Pt_5 estende fino al Senegal. Le valutazioni in corso hanno identificato 47.104 persone che sono state direttamente colpite. Le periferie degli insediamenti urbani sono state le più colpite, tuttavia i bisogni sono molto elevati anche nelle aree rurali. Sono stati segnalati 7 decessi con molte più vite a rischio. Finora, in tutto il paese sono state documentate un totale di 4.186 famiglie colpite. Le regioni più colpite sono il Consiglio municipale di con 1” (cfr. anche The Gambia 2022 Flood Situational Report Per_6
No (03) 6th - August, 2022, The Gambia Red Cross, 27.8.22, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-2022-flood-situational-report-no-03-6th-16th- august-2022). A fronte del radicamento raggiunto sul territorio nazionale, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal pagina 10 di 12 combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, e richiamato dagli artt. 19, comma 1.1. e 5, comma 6, d.lgs. 286\1998 poiché lo sradicherebbe, lacerando anche i suoi rapporti sociali (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire un significativo scadimento delle sue condizioni di vita, correndo il concreto rischio di patire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”. Il ricorrente, dunque, si trova nella condizione d'inespellibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 19, comma 1.1., e 5, comma 6, t.u.i., nel testo modificato dal d-l 20\2023, convertito con modificazioni nella legge 50\2023. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nelle novità normative di cui si è dovuta fare applicazione ed interpretazione e nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 20\2023, convertito con modificazioni nella legge 50\2023; compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2025 IL PRESIDENTE pagina 11 di 12 Dott. Mario Suriano
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