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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12176/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4687/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Trentola-Ducenta alla Via Dante Alighieri n. 15, presso lo studio dell'avv. Biagio Sagliocco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 07/10/2024 parte ricorrente ha esposto di essere stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché soggetto in condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/1992; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che all'esito dell'A.T.P. il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato il giudizio dell' riconoscendolo invalido al 100% CP_2
senza indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. Per_1
per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto chiamarsi a chiarimenti il consulente già nominato ovvero disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Si può pertanto riconoscere il signor invalido Parte_1
al 100% senza necessità di assistenza continua, poiché ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali,
2 dalle quali è emerso: “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico,si può affermare che il signor e' Parte_1
risultato affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di pregresso ictus cerebri (2015) con emiparesi brachio-crurale destra , ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali”. Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del
05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando Parte_1 un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al
100%, come già riconosciuto dalla preposta commissione medica e dal precedente ctu. Pertanto, acclarata la presenza del 100%, presupposto indispensabile, si procede ora alla successiva fase, ovvero la discussione sull'indennità di accompagnamento. Quest'ultima spetta a coloro che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua ad effettuare gli atti quotidiani della vita. Gli esiti del pregresso ictus cerebri occorso nel 2015 residuano in una emiparesi brachio-crurale destra con riduzione della forza e del tono di lieve entità. Invitato ad alzarsi in piedi, il ricorrente risulta in grado di deambulare tramite l'ausilio di un appoggio monolaterale e risulta in grado di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo. All'esame obiettivo si evidenziano movimenti delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia sono riferiti dolenti e ridotti nei gradi estremi di escursione. Dal punto di vista cognitivo il ricorrente appare orientato nel tempo e nello spazio, con lievi ed isolate lacune mnesiche a carico soprattutto della memoria a breve termine. In risposta ai quesiti posti, quindi, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare ridotto all'emilato destro;
3) in grado di deambulare tramite un appoggio monolaterale;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è ben orientato nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere
a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza, poi, è opportuno rilevare come il consulente nominato abbia già avuto modo di rispondere, specificando che: “Il ricorrente presenza senza dubbio una emiparesi brachio-crurale destra, ma di grado lieve. Infatti tale quadro morboso non compromette né la stazione eretta prolungata né la capacità di deambulazione autonoma. Pertanto risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, la parte, errando, ha ricollegato al riconoscimento della condizione di disabilità grave, operato dal consulente per errore, il necessario riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento e, tuttavia, è opportuno precisare che, da un lato e come già evidenziato, il consulente non avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla condizione di disabilità in quanto non oggetto di conferimento e che, dall'altro, anche ammettendo il possesso del requisito per la condizione di disabilità grave ciò non può determinare in automatico il riconoscimento dell'altra prestazione.
La domanda di accertamento della disabilità, peraltro, va dichiarata inammissibile come già rilevato nella precedente fase di ATP, in quanto non oggetto dell'omologa posta a fondamento della visita di revisione amministrativa.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi
4 operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento della disabilità;
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 08.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12176/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4687/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Trentola-Ducenta alla Via Dante Alighieri n. 15, presso lo studio dell'avv. Biagio Sagliocco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 07/10/2024 parte ricorrente ha esposto di essere stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché soggetto in condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/1992; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che all'esito dell'A.T.P. il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato il giudizio dell' riconoscendolo invalido al 100% CP_2
senza indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. Per_1
per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto chiamarsi a chiarimenti il consulente già nominato ovvero disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Si può pertanto riconoscere il signor invalido Parte_1
al 100% senza necessità di assistenza continua, poiché ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.”.L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali,
2 dalle quali è emerso: “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico,si può affermare che il signor e' Parte_1
risultato affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di pregresso ictus cerebri (2015) con emiparesi brachio-crurale destra , ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali”. Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del
05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor
globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando Parte_1 un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al
100%, come già riconosciuto dalla preposta commissione medica e dal precedente ctu. Pertanto, acclarata la presenza del 100%, presupposto indispensabile, si procede ora alla successiva fase, ovvero la discussione sull'indennità di accompagnamento. Quest'ultima spetta a coloro che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua ad effettuare gli atti quotidiani della vita. Gli esiti del pregresso ictus cerebri occorso nel 2015 residuano in una emiparesi brachio-crurale destra con riduzione della forza e del tono di lieve entità. Invitato ad alzarsi in piedi, il ricorrente risulta in grado di deambulare tramite l'ausilio di un appoggio monolaterale e risulta in grado di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo. All'esame obiettivo si evidenziano movimenti delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia sono riferiti dolenti e ridotti nei gradi estremi di escursione. Dal punto di vista cognitivo il ricorrente appare orientato nel tempo e nello spazio, con lievi ed isolate lacune mnesiche a carico soprattutto della memoria a breve termine. In risposta ai quesiti posti, quindi, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare ridotto all'emilato destro;
3) in grado di deambulare tramite un appoggio monolaterale;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è ben orientato nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere
a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza, poi, è opportuno rilevare come il consulente nominato abbia già avuto modo di rispondere, specificando che: “Il ricorrente presenza senza dubbio una emiparesi brachio-crurale destra, ma di grado lieve. Infatti tale quadro morboso non compromette né la stazione eretta prolungata né la capacità di deambulazione autonoma. Pertanto risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, la parte, errando, ha ricollegato al riconoscimento della condizione di disabilità grave, operato dal consulente per errore, il necessario riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento e, tuttavia, è opportuno precisare che, da un lato e come già evidenziato, il consulente non avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla condizione di disabilità in quanto non oggetto di conferimento e che, dall'altro, anche ammettendo il possesso del requisito per la condizione di disabilità grave ciò non può determinare in automatico il riconoscimento dell'altra prestazione.
La domanda di accertamento della disabilità, peraltro, va dichiarata inammissibile come già rilevato nella precedente fase di ATP, in quanto non oggetto dell'omologa posta a fondamento della visita di revisione amministrativa.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi
4 operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento della disabilità;
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 08.02.2025
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