Decreto cautelare 25 luglio 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 10/09/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2025, proposto da RU ED Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Dario Gioia, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in ER, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Sessa Cilento, Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariagrazia Libardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
DI AR AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - della determinazione n. 108 del 04.06.2025 (Reg. Gen. n. 134), prot. n. 5394 del 23.06.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi al progetto "Creazione di un incubatore di comunità, dotato di un laboratorio con cucina e di un open space denominato "a putea - incubatore di comunità. Hub per l'erogazione di corsi di formazione professionale e il supporto all'avvio di attività di micro - imprenditorialità sul territorio volti a ripristinare gli antichi mestieri e le tradizioni in chiave innovativa e sostenibile" (CIG B62F156F86), in favore della controinteressata;
b - ove e per quanto occorra della nota prot. n. 5394 del 23.06.2025, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione sub a);
c - dei verbali di gara nn. 1 del 28.04.2025, 2 del 02.05.2025 e 3 del 05.05.2025;
d - della nota prot. n. 6322 del 17.07.2025, con la quale è stata respinta l'istanza di autotutela prot. n. 5864 del 07.07.2025;
e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonchè per l'accertamento
e la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Cilento, della DI AR AN, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame del Collegio, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: la C.U.C. - Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", nell'interesse del Comune di Sessa Cilento, con lettera di invito, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi al progetto "Creazione di un incubatore di comunità, dotato di un laboratorio con cucina e di un open space denominato "a putea - incubatore di comunità. Hub per l'erogazione di corsi di formazione professionale e il supporto all'avvio di attività di micro - imprenditorialità sul territorio volti a ripristinare gli antichi mestieri e le tradizioni in chiave innovativa e sostenibile" (CIG B62F156F86), finanziato con fondi PNRR; avendo interesse a conseguire il suddetto affidamento, ha depositato istanza di partecipazione, in uno a tutta la documentazione di rito; all'esito del procedimento di gara, il Comune di Sessa Cilento, con la determina n. 108 del 04.06.2025, comunicata con nota prot. n. 5394 del 23.06.2025, ha disposto l'aggiudicazione in favore della controinteressata; dall'esame della graduatoria è emerso che: - la DI AR AN è risultata aggiudicataria con punti 92,580; - la Società "RU ED Restauri S.r.l.", ricorrente, è risultata seconda graduata con punti 92,538 e ciò, quindi, con una differenza di punti 0,042 (4 centesimi); a fronte di tale lievissimo distacco, ha esercitato l'accesso agli atti, riscontrando gravissime irregolarità nella valutazione dell'offerta della controinteressata; segue, il suo diritto a conseguire l'aggiudicazione della gara.
La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Si sono costituite le Pubbliche Amministrazioni resistenti nonché la ditta controinteressata.
Nell’udienza camerale del 9 settembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
Tanto doverosamente premesso, il presente ricorso deve essere respinto.
Invero, a fondamento ella proposta domanda, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del punteggio di 23,075 attribuito all’impresa AN AR con riferimento al criterio A.3: interventi migliorativi e/o integrativi finalizzati ad un risparmio energetico e ad una maggiore sostenibilità dell’opera con riduzione dei costi di manutenzione e gestione.
A dire di parte ricorrente, due delle quattro migliorie proposte dall’aggiudicataria, ossia la fornitura di impianto fotovoltaico e del solare termico, non potevano essere considerate dalla commissione perché non finite, funzionanti e collaudabili.
Ebbene, come condivisibilmente rilevato dalle parti resistenti, le doglianze lamentate risultano incentrate sulla legittimità dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione giudicatrice.
Come noto, le valutazioni operate dalle commissioni di gara in sede di esame delle offerte tecniche costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnica, il cui sindacato in sede giurisdizionale è rigorosamente limitato ai soli vizi di legittimità ab externo. Secondo un principio consolidato e pacifico in giurisprudenza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, potendo unicamente verificare se l'operato di quest'ultima sia inficiato da palese illogicità, manifesta irragionevolezza, errore di fatto o travisamento. Sul punto, il Consiglio di Stato ha costantemente affermato che: "Le valutazioni delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento di fatto, dovendosi di contro escludere che il giudice possa procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e del punteggio attribuito, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A." (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2024, n. 2484; Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2023, n. 6813).
Osserva il Collegio che l’attribuzione dei punteggi in sede di gara rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, che non ricorre nel caso in esame, devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330).
La giurisprudenza afferma inoltre che il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753), che non ricorrono nel caso di specie per le seguenti ragioni.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisiste agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che il criterio A.3 era diretto a valorizzare “gli interventi migliorativi e/o integrativi finalizzati ad un risparmio energetico e ad una maggiore sostenibilità dell’opera con riduzione dei costi di manutenzione e gestione” e che l’impresa AN AR ha offerto non solo la fornitura del solare termico e dell’impianto fotovoltaico, ma anche la realizzazione del cappotto esterno e la realizzazione di isolamento e impermeabilizzazione del solaio copertura piano, totalizzando un punteggio di 23,075 a fronte dei 25 punti riconosciuti alla RU ED Restauri s.r.l..
Ne discende che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, le migliorie offerte dalla aggiudicataria non si sono limitate a quelle ritenute non valutabili ma hanno contemplato ulteriori due interventi.
Ex actis, è emerso altresì che, tra i partecipanti alla procedura, esclusivamente l’aggiudicataria ha offerto l’impermeabilizzazione e l’isolamento del solaio di copertura del piano, intervento da ritenersi cruciale nel presente appalto attese le condizioni critiche del solaio.
Il gravame proposto deve, quindi, essere disatteso, ritenendo, in definitiva il Collegio che le argomentazioni svolte dalla ricorrente non consentano di individuare con assoluta immediatezza, nell’ambito della contestata procedura, alcun elemento a sostegno della lamentata manifesta irragionevolezza ed erroneità dei quesiti proposti e del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nei confronti della ricorrente.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO