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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/08/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2923/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUTZOLU Parte_1 C.F._1
RAIMONDO
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLARI VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente come da foglio depositato il 5.2.25 (“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione - Condannare, per i motivi di cui al ricorso,
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Controparte_1 Pt_1
, l'importo di € 20.000,00 o il differente importo che risulterà dovuto in corso di causa
[...] con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. - Condannare altresì
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 nella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che Launchitaly srl ha commissionato nel 2022 a l'installazione di videosorveglianza interna ed Parte_2 esterna ai locali di via Cimarosa, 73, Casalecchio di Reno (BO); 2) Vero che furono installate
4 telecamere delle quali due esterne e due interne. 3) Vero che la telecamera esterna sovrastante la porta di accesso fu convertita all'interno (vista interna showroom); 4) Vero che le due residue telecamere interne riprendono il magazzino e corridoio accesso aziendale porta principale. 5) Vero che le credenziali di accesso alla pagina Google erano riportate nel NAS presso la sede Launchitaly Si indicano quali testi, su tutti i capitoli, i signori: TE
, già amministratore di Launchitaly srl, residente in [...];
[...] ES
, responsabile commerciale Launchitaly srl, residente in [...]2.
[...]
pagina 1 di 5 residente in [...]7 Testimone_3 Testimone_4 titolare della DOC impianti elettrici e condizionamento, via Napoli 22/A, 40141 Bologna sul capitolo 6 La prova per interpello è chiesta su tutti i capitoli”);
- Parte resistente, come da memoria introduttiva (“• Nel merito, rigettare sempre e comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda di parte ricorrente tesa alla condanna del resistente al pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. agli Parte_1 obblighi di cui al contratto stipulato con la in data 21.03.2022; • Per l'effetto, Controparte_1 sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di assistenza informatica del 21.03.2022, per inadempimento di parte ricorrente;
• Ancora in via riconvenzionale, condannare il sig. al risarcimento del danno in favore della Parte_1 procedendo alla liquidazione dello stesso in via equitativa;
• In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata domanda di risoluzione, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 del regolamento contrattuale, e per l'effetto rigettare la domanda principale di pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via estremamente subordinata, ricomputare il quantum preteso dal ricorrente nella somma di € 2.500,00, pari al canone riferibile al periodo in cui è stata comunicata la risoluzione del contratto;
• Con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali, come per legge. In via istruttoria, si insiste in tutte le richieste probatorie già avanzate con la “Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale” del 02.10.2023”).
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con “Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” del 24.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'Intestato Tribunale la richiedendo che quest'ultima venisse Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A presupposto di tale pretesa creditoria, il ricorrente ha assunto che la avrebbe CP_1
“…unilateralmente risolto senza alcun motivo il contratto di assistenza informatica sottoscritto il 21 marzo 2022…”, e che, pertanto, a norma dell'art. 9 del regolamento negoziale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto a ricevere “…il pagamento dell'intero canone previsto per il periodo in corso, fatto salvo il risarcimento di maggior danno…”.
2. Con “Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale” del 02.10.2023 si è, quindi, costituita in giudizio la richiedendo all'intestato Tribunale, previo mutamento del rito, di Controparte_1 rigettare le domande spiegate da parte ricorrente, nonché, in via riconvenzionale: • di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di assistenza informatica del 21.03.2022 per inadempimento di parte ricorrente;
• di condannare il ricorrente al risarcimento del danno in favore di parte resistente procedendo alla liquidazione dello stesso in via equitativa;
• In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 del regolamento contrattuale, con relativo rigetto della domanda principale di pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via estremamente subordinata, di ricomputare il quantum preteso dal ricorrente nella somma di € 2.500,00, pari al canone riferibile al periodo in cui è stata comunicata la risoluzione del contratto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
3. In particolare, parte resistente allega e lamenta che l'odierno ricorrente: <• Senza autorizzazione alcuna ha acceduto ai sistemi di videosorveglianza installati presso i locali della
svolgendo abusivamente attività di monitoraggio e di registrazione di Controparte_1 conversazioni private, diffondendo il contenuto delle stesse senza autorizzazione degli interessati;
• In violazione dei principi di riservatezza delle comunicazioni, ha abusivamente intercettato conversazioni telefoniche, registrandone e diffondendone il contenuto;
• In data 28.07.2022, senza esserne autorizzato, ha modificato la password di accesso all'account
, di titolarità e proprietà della disconnettendo tutti i Email_1 Controparte_1 dispositivi aziendali ad esso associati e negando la trasmissione delle chiavi di accesso alla società, assumendo, nelle interlocuzioni con i responsabili aziendali, che non ci fosse alcuna password. La modifica non autorizzata delle credenziali e l'omessa tempestiva trasmissione delle stesse ha inibito alla resistente l'accesso ai propri sistemi informatici, con conseguente paralisi delle attività per circa 14 ore;
condotta del ricorrente certamente sussumibile nello schema tipico previsto dall'art. 615 ter c.p.>>.
4. Mutato il rito, istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.2.25, in cui il Giudice ha concesso i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
5. Alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, non risulta provata alcuna giusta causa, né alcun grave inadempimento imputabile a parte ricorrente idoneo a giustificare il recesso ad nutum della parte resistente. L'allegato abusivo accesso ai sistemi di videosorveglianza e l'allegata registrazione e diffusione abusive di conversazioni anche telefoniche sono rimasti privi di prova specifica, rimanendo generiche argomentazioni difensive. Parimenti, non risulta provata alcuna modifica non autorizzata di password con disconnessione dei dispositivi aziendali associati e negazione di trasmissione di chiavi di accesso per le 14 ore notturne dalle 19.15 circa del 28.7.22 alle ore 9.15 circa del 29.7.22
(peraltro, anche se l'ultima circostanza fosse oggettivamente avvenuta, come risulta per tabulas al più per problemi di comunicazione tra le parti, ad opinione dell'odierno giudicante non pagina 3 di 5 sarebbe qualificabile come inadempimento di natura così grave da giustificare un recesso ad nutum considerato il ruolo contrattualmente svolto dal ricorrente di manutentore del sistema informatìco, a fronte del mutamento della password dapprima effettuato da altra collaboratrice della società evidentemente su incarico di quest'ultima senza preventiva comunicazione all'odierno ricorrente). Anche sul fronte penale, non sono emerse evidenze di alcun reato ex art. 615 ter c.p. (risultando archiviate le procedure a carico di parte ricorrente e di cui alle denunce corrispondenti proposte a tale titolo da parte resistente).
6. Premesso quanto sopra, rilevato che il rapporto di assistenza informatica de quo agitur era a tempo determinato (12 mesi), visto l'art. ix del contratto, secondo cui in caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della scadenza del periodo di validità del rapporto all'odierno ricorrente sarebbe spettato comunque “l'intero” canone del “periodo” in corso, salvo il maggior danno, e che, quindi, nel contesto di tale articolo, visto anche il principio generale di cui all'art. 2119 c.c. (l'esistenza di un tale principio porta ad escludere la vessatorietà della clausola in esame), per “periodo in corso” deve intendersi non “mensilità”, quale periodo di pagamento e fatturazione “anticipati” del canone, ma “periodo di validità” del rapporto a termine. Ne consegue che laddove, come nel presente caso, il cliente abbia esercitato un recesso ad nutum, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al prestatore d'opera intellettuale il canone dell'intero periodo di validità restante [coincidente, peraltro, anche con il danno che il lavoratore ha subito, corrispondente alle mensilità di canone che avrebbe ricevuto laddove la controparte non fosse receduta senza giusta causa (v. ex multis anche T. Chieti 132/2020, nonché T. Roma 4817/2020 in tema di recesso senza giusta causa), con assorbimento, nella fattispecie, della domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto anche conto della rifusione delle spese di lite come da soccombenza].
7. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di parte ricorrente devono essere accolte in toto, con rigetto della riconvenzionale formulata da parte resistente che, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento a favore della prima di euro 20.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. e rivalutazione dal 1.8.22 alla data dell'odierna liquidazione (essendo alla luce delle superiori considerazioni anche un debito di valore, visto anche l'art. 96 c.p.c. cit.); gli importi così calcolati, divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione, devono essere maggiorati di interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo effettivo (V. Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per
[i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per
pagina 4 di 5 gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)."
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 ss.mm., tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, secondo parametri medi per le quattro fasi di giudizio e l'attivazione della negoziazione assistita.
9. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento a favore di di euro 20.000,00 oltre rivalutazione ed interessi di legge ex art. Parte_1
1284 c.
1. c.c. dal 1.8.22 alla data dell'odierna liquidazione;
gli importi così calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Rigetta la riconvenzionale di parte resistente.
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 118,50 per spese, € 5.606,00 per compensi, compresa la fase della negoziazione assistita, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2923/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUTZOLU Parte_1 C.F._1
RAIMONDO
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLARI VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente come da foglio depositato il 5.2.25 (“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione - Condannare, per i motivi di cui al ricorso,
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Controparte_1 Pt_1
, l'importo di € 20.000,00 o il differente importo che risulterà dovuto in corso di causa
[...] con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. - Condannare altresì
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 nella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che Launchitaly srl ha commissionato nel 2022 a l'installazione di videosorveglianza interna ed Parte_2 esterna ai locali di via Cimarosa, 73, Casalecchio di Reno (BO); 2) Vero che furono installate
4 telecamere delle quali due esterne e due interne. 3) Vero che la telecamera esterna sovrastante la porta di accesso fu convertita all'interno (vista interna showroom); 4) Vero che le due residue telecamere interne riprendono il magazzino e corridoio accesso aziendale porta principale. 5) Vero che le credenziali di accesso alla pagina Google erano riportate nel NAS presso la sede Launchitaly Si indicano quali testi, su tutti i capitoli, i signori: TE
, già amministratore di Launchitaly srl, residente in [...];
[...] ES
, responsabile commerciale Launchitaly srl, residente in [...]2.
[...]
pagina 1 di 5 residente in [...]7 Testimone_3 Testimone_4 titolare della DOC impianti elettrici e condizionamento, via Napoli 22/A, 40141 Bologna sul capitolo 6 La prova per interpello è chiesta su tutti i capitoli”);
- Parte resistente, come da memoria introduttiva (“• Nel merito, rigettare sempre e comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda di parte ricorrente tesa alla condanna del resistente al pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. agli Parte_1 obblighi di cui al contratto stipulato con la in data 21.03.2022; • Per l'effetto, Controparte_1 sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di assistenza informatica del 21.03.2022, per inadempimento di parte ricorrente;
• Ancora in via riconvenzionale, condannare il sig. al risarcimento del danno in favore della Parte_1 procedendo alla liquidazione dello stesso in via equitativa;
• In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata domanda di risoluzione, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 del regolamento contrattuale, e per l'effetto rigettare la domanda principale di pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via estremamente subordinata, ricomputare il quantum preteso dal ricorrente nella somma di € 2.500,00, pari al canone riferibile al periodo in cui è stata comunicata la risoluzione del contratto;
• Con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali, come per legge. In via istruttoria, si insiste in tutte le richieste probatorie già avanzate con la “Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale” del 02.10.2023”).
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con “Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” del 24.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'Intestato Tribunale la richiedendo che quest'ultima venisse Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A presupposto di tale pretesa creditoria, il ricorrente ha assunto che la avrebbe CP_1
“…unilateralmente risolto senza alcun motivo il contratto di assistenza informatica sottoscritto il 21 marzo 2022…”, e che, pertanto, a norma dell'art. 9 del regolamento negoziale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto a ricevere “…il pagamento dell'intero canone previsto per il periodo in corso, fatto salvo il risarcimento di maggior danno…”.
2. Con “Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale” del 02.10.2023 si è, quindi, costituita in giudizio la richiedendo all'intestato Tribunale, previo mutamento del rito, di Controparte_1 rigettare le domande spiegate da parte ricorrente, nonché, in via riconvenzionale: • di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di assistenza informatica del 21.03.2022 per inadempimento di parte ricorrente;
• di condannare il ricorrente al risarcimento del danno in favore di parte resistente procedendo alla liquidazione dello stesso in via equitativa;
• In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 del regolamento contrattuale, con relativo rigetto della domanda principale di pagamento dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• In via estremamente subordinata, di ricomputare il quantum preteso dal ricorrente nella somma di € 2.500,00, pari al canone riferibile al periodo in cui è stata comunicata la risoluzione del contratto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
3. In particolare, parte resistente allega e lamenta che l'odierno ricorrente: <• Senza autorizzazione alcuna ha acceduto ai sistemi di videosorveglianza installati presso i locali della
svolgendo abusivamente attività di monitoraggio e di registrazione di Controparte_1 conversazioni private, diffondendo il contenuto delle stesse senza autorizzazione degli interessati;
• In violazione dei principi di riservatezza delle comunicazioni, ha abusivamente intercettato conversazioni telefoniche, registrandone e diffondendone il contenuto;
• In data 28.07.2022, senza esserne autorizzato, ha modificato la password di accesso all'account
, di titolarità e proprietà della disconnettendo tutti i Email_1 Controparte_1 dispositivi aziendali ad esso associati e negando la trasmissione delle chiavi di accesso alla società, assumendo, nelle interlocuzioni con i responsabili aziendali, che non ci fosse alcuna password. La modifica non autorizzata delle credenziali e l'omessa tempestiva trasmissione delle stesse ha inibito alla resistente l'accesso ai propri sistemi informatici, con conseguente paralisi delle attività per circa 14 ore;
condotta del ricorrente certamente sussumibile nello schema tipico previsto dall'art. 615 ter c.p.>>.
4. Mutato il rito, istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.2.25, in cui il Giudice ha concesso i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
5. Alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, non risulta provata alcuna giusta causa, né alcun grave inadempimento imputabile a parte ricorrente idoneo a giustificare il recesso ad nutum della parte resistente. L'allegato abusivo accesso ai sistemi di videosorveglianza e l'allegata registrazione e diffusione abusive di conversazioni anche telefoniche sono rimasti privi di prova specifica, rimanendo generiche argomentazioni difensive. Parimenti, non risulta provata alcuna modifica non autorizzata di password con disconnessione dei dispositivi aziendali associati e negazione di trasmissione di chiavi di accesso per le 14 ore notturne dalle 19.15 circa del 28.7.22 alle ore 9.15 circa del 29.7.22
(peraltro, anche se l'ultima circostanza fosse oggettivamente avvenuta, come risulta per tabulas al più per problemi di comunicazione tra le parti, ad opinione dell'odierno giudicante non pagina 3 di 5 sarebbe qualificabile come inadempimento di natura così grave da giustificare un recesso ad nutum considerato il ruolo contrattualmente svolto dal ricorrente di manutentore del sistema informatìco, a fronte del mutamento della password dapprima effettuato da altra collaboratrice della società evidentemente su incarico di quest'ultima senza preventiva comunicazione all'odierno ricorrente). Anche sul fronte penale, non sono emerse evidenze di alcun reato ex art. 615 ter c.p. (risultando archiviate le procedure a carico di parte ricorrente e di cui alle denunce corrispondenti proposte a tale titolo da parte resistente).
6. Premesso quanto sopra, rilevato che il rapporto di assistenza informatica de quo agitur era a tempo determinato (12 mesi), visto l'art. ix del contratto, secondo cui in caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della scadenza del periodo di validità del rapporto all'odierno ricorrente sarebbe spettato comunque “l'intero” canone del “periodo” in corso, salvo il maggior danno, e che, quindi, nel contesto di tale articolo, visto anche il principio generale di cui all'art. 2119 c.c. (l'esistenza di un tale principio porta ad escludere la vessatorietà della clausola in esame), per “periodo in corso” deve intendersi non “mensilità”, quale periodo di pagamento e fatturazione “anticipati” del canone, ma “periodo di validità” del rapporto a termine. Ne consegue che laddove, come nel presente caso, il cliente abbia esercitato un recesso ad nutum, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al prestatore d'opera intellettuale il canone dell'intero periodo di validità restante [coincidente, peraltro, anche con il danno che il lavoratore ha subito, corrispondente alle mensilità di canone che avrebbe ricevuto laddove la controparte non fosse receduta senza giusta causa (v. ex multis anche T. Chieti 132/2020, nonché T. Roma 4817/2020 in tema di recesso senza giusta causa), con assorbimento, nella fattispecie, della domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto anche conto della rifusione delle spese di lite come da soccombenza].
7. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande di parte ricorrente devono essere accolte in toto, con rigetto della riconvenzionale formulata da parte resistente che, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento a favore della prima di euro 20.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. e rivalutazione dal 1.8.22 alla data dell'odierna liquidazione (essendo alla luce delle superiori considerazioni anche un debito di valore, visto anche l'art. 96 c.p.c. cit.); gli importi così calcolati, divenuti debito di valuta per effetto della presente liquidazione, devono essere maggiorati di interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo effettivo (V. Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per
[i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per
pagina 4 di 5 gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)."
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 ss.mm., tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, secondo parametri medi per le quattro fasi di giudizio e l'attivazione della negoziazione assistita.
9. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento a favore di di euro 20.000,00 oltre rivalutazione ed interessi di legge ex art. Parte_1
1284 c.
1. c.c. dal 1.8.22 alla data dell'odierna liquidazione;
gli importi così calcolati devono essere maggiorati di interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Rigetta la riconvenzionale di parte resistente.
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare ad le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 118,50 per spese, € 5.606,00 per compensi, compresa la fase della negoziazione assistita, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 9 agosto 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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