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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 678/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 678/2021 pendente tra:
(c.f.: , con il patrocinio degli avv.ti MICHELE Parte_1 C.F._1
AV (c.f.: ( e OL IP (c.f.: C.F._2 Email_1
) ( con elezione di domicilio a Ragusa, C.F._3 Email_2 in via Archimede n.183/a, presso lo studio dell'avv. Savarese.
ATTORE contro
(C.F.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Ragusa, viale Del Fante.
CONVENUTO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che Controparte_1
l'attore mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Panda 1.2 targata FL194CE, percorrendo la strada provinciale sp 25 in direzione Marina di Ragusa, al km 7.100 perdeva il controllo della predetta autovettura ed andava a sbattere contro il muro di cinta, costruito in pietra a secco a causa della fanghiglia posta sulla carreggiata e non segnalata adeguatamente per colpa esclusiva del
[...]
, ente proprietario e custode della strada e pertanto tenuto alla sua Controparte_1 manutenzione, per l'effetto condannare l'ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti dal sig ammontanti ad euro 5.719,60 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia. Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa”.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 3 - in data 14/12/2019 in Ragusa, alle ore 01,00 circa, il sig. alla guida dell'autovettura Controparte_2
Fiat Panda 1.2 targata FL194CE di proprietà del padre , odierno attore, percorreva Parte_1 la sp 25, direzione Marina di Ragusa quando all'altezza del km 7.100 a causa dell'eccessiva fanghiglia presente sulla carreggiata andava a sbattere contro un muro a secco, riportando ingenti danni;
- a seguito dell'impatto, l'autovettura riportava danni quantificati in complessivi euro 5.500,00 oltre euro
219,60 per le spese di soccorso stradale;
- in data 02.01.2020 inviava pec al di risarcimento del danno Controparte_1 subito dal mezzo, senza ottenere risposta alcuna.
- per la tutela delle proprie ragioni, introduceva il presente giudizio, concludendo come sopra.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Il giudice istruttore, dichiarava la contumacia del convenuto, rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'attore e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
[...]
ha dedotto che in data 14.12.2019 suo figlio alla guida della Fiat Parte_1 Controparte_2
Panda, di proprietà dell'attore, a causa di fanghiglia presente sulla carreggiata e non segnalata, perdeva il controllo del mezzo e andava a sbattere contro un muro a secco, riportando notevoli danni al mezzo per il risarcimento dei quali citava il quale proprietario della Controparte_1 strada e di conseguenza responsabile della sua manutenzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. VI n. 11526/17). Rileva altresì la Suprema Corte che “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pagina 2 di 3 possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cass. Sez. VI n. 17873/20). Ed ancora rileva la Corte di
Cassazione che “la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord. 09- 05-2018, n. 110249).
Deve osservarsi che, nella contumacia del convenuto, l'attore non ha provato né la titolarità né tantomeno l'onere di custodia della strada incombente sull'ente citato in giudizio, elemento costitutivo della relativa responsabilità, non potendo raggiungere tale prova la mera circostanza che negli articolati formulati per prova orale il tratto stradale indicato e complemento di luogo dei capitoli richiesti sia denominato “s.p.”, non vertendo (né potendo vertere) su tale collegamento il capitolo devoluto al teste.
Inoltre, i capitoli sullo stato dei luoghi al momento del sinistro, depurati da valutazioni sul nesso di causalità (“a causa dell'eccessiva fanghiglia presente”) e al netto della testimonianza inammissibilmente dedotta con il conducente danneggiato, interessato alla causa ex art. 246 c.c. (cfr., Cass. 14468/2021), non sono nemmeno idonei a consentire la ricostruzione della dinamica.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di contro il Parte_1 Controparte_1
;
[...]
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 25/11/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 678/2021 pendente tra:
(c.f.: , con il patrocinio degli avv.ti MICHELE Parte_1 C.F._1
AV (c.f.: ( e OL IP (c.f.: C.F._2 Email_1
) ( con elezione di domicilio a Ragusa, C.F._3 Email_2 in via Archimede n.183/a, presso lo studio dell'avv. Savarese.
ATTORE contro
(C.F.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Ragusa, viale Del Fante.
CONVENUTO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che Controparte_1
l'attore mentre era alla guida dell'autovettura Fiat Panda 1.2 targata FL194CE, percorrendo la strada provinciale sp 25 in direzione Marina di Ragusa, al km 7.100 perdeva il controllo della predetta autovettura ed andava a sbattere contro il muro di cinta, costruito in pietra a secco a causa della fanghiglia posta sulla carreggiata e non segnalata adeguatamente per colpa esclusiva del
[...]
, ente proprietario e custode della strada e pertanto tenuto alla sua Controparte_1 manutenzione, per l'effetto condannare l'ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti dal sig ammontanti ad euro 5.719,60 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia. Con vittoria di spese, onorari, iva e cpa”.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 3 - in data 14/12/2019 in Ragusa, alle ore 01,00 circa, il sig. alla guida dell'autovettura Controparte_2
Fiat Panda 1.2 targata FL194CE di proprietà del padre , odierno attore, percorreva Parte_1 la sp 25, direzione Marina di Ragusa quando all'altezza del km 7.100 a causa dell'eccessiva fanghiglia presente sulla carreggiata andava a sbattere contro un muro a secco, riportando ingenti danni;
- a seguito dell'impatto, l'autovettura riportava danni quantificati in complessivi euro 5.500,00 oltre euro
219,60 per le spese di soccorso stradale;
- in data 02.01.2020 inviava pec al di risarcimento del danno Controparte_1 subito dal mezzo, senza ottenere risposta alcuna.
- per la tutela delle proprie ragioni, introduceva il presente giudizio, concludendo come sopra.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Il giudice istruttore, dichiarava la contumacia del convenuto, rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'attore e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza alla data odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
[...]
ha dedotto che in data 14.12.2019 suo figlio alla guida della Fiat Parte_1 Controparte_2
Panda, di proprietà dell'attore, a causa di fanghiglia presente sulla carreggiata e non segnalata, perdeva il controllo del mezzo e andava a sbattere contro un muro a secco, riportando notevoli danni al mezzo per il risarcimento dei quali citava il quale proprietario della Controparte_1 strada e di conseguenza responsabile della sua manutenzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. VI n. 11526/17). Rileva altresì la Suprema Corte che “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pagina 2 di 3 possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cass. Sez. VI n. 17873/20). Ed ancora rileva la Corte di
Cassazione che “la più recente giurisprudenza di questa Corte è andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord. 09- 05-2018, n. 110249).
Deve osservarsi che, nella contumacia del convenuto, l'attore non ha provato né la titolarità né tantomeno l'onere di custodia della strada incombente sull'ente citato in giudizio, elemento costitutivo della relativa responsabilità, non potendo raggiungere tale prova la mera circostanza che negli articolati formulati per prova orale il tratto stradale indicato e complemento di luogo dei capitoli richiesti sia denominato “s.p.”, non vertendo (né potendo vertere) su tale collegamento il capitolo devoluto al teste.
Inoltre, i capitoli sullo stato dei luoghi al momento del sinistro, depurati da valutazioni sul nesso di causalità (“a causa dell'eccessiva fanghiglia presente”) e al netto della testimonianza inammissibilmente dedotta con il conducente danneggiato, interessato alla causa ex art. 246 c.c. (cfr., Cass. 14468/2021), non sono nemmeno idonei a consentire la ricostruzione della dinamica.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di contro il Parte_1 Controparte_1
;
[...]
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 25/11/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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