Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 24.03.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 856/2024 R.G., tra
(CF nella qualità di consigliere del Consiglio Parte_1 C.F._1 di Amministrazione della Sagest Capital S.p.A., (CF Parte_2
) nella qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione della C.F._2
Sagest Capital S.p.A., (CF nella Parte_3 C.F._3 qualità di socio titolare dell'20% del capitale sociale della Sagest Capital S.p.A.,
in proprio e n.q. di presidente e legale Parte_4 rappresentante della , tutti elett.te dom.ti in Roma Corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II 269, c/o lo Studio dell'Avv. prof. Romano Vaccarella che li rappresenta e difende disgiuntamente con l'Avv. Silvia Valenti, giuste procure speciali allegate al presente atto di appello in revocazione.
- ATTORI IN REVOCAZIONE -
CONTRO
in persona del custode ed amministratore Controparte_2 giudiziario Dott.ssa e del liquidatore p.t., elett.te dom.ta in Roma Via Controparte_3 della Balduina n.66, c/o lo studio dell'Avv. Lucio Paolillo che la rappresenta e difende
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ); CP_5 C.F._4
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
Oggetto: Revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso la sentenza della Corte d'appello n. 6236/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato in data 15.02.2024, i sig.ri
[...]
e hanno Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiesto di revocare ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. la sentenza n. 6236/2023 della Corte
d'Appello di Roma, deducendo un duplice vizio revocatorio concernente, da un lato il rigetto del terzo motivo di appello con riferimento alla sola posizione del Parte_3 senza nulla dire sulle posizioni degli altri appellanti, travolti quindi dalla decisione, e
[...] dall'altro la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del Parte_3 sull'errato presupposto della mancata produzione in giudizio di primo grado del certificato azionario legittimante la qualità di socio del medesimo.
In particolare, gli attori in revocazione hanno così concluso:
“piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa: a) in via preliminare, ritenuta la non manifesta infondatezza della revocazione proposta, sospendere il termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello n. 6236/2023 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 398 comma quattro c.p.c. sino alla pronuncia richiesta ai sensi dei punti b e c che seguono;
b) nel merito, in via rescindente pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 395 numero 4 c.p.c. per le ragioni sopra indicate, la sussistenza del duplice vizio revocatorio denunciato con riguardo pag. 2/11 alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 6263/2023 e per l'effetto revocare la stessa con ogni conseguente provvedimento;
c) sempre nel merito in via rescissoria accogliere, previa revoca della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6236/2023 le conclusioni delle parti attrici come meglio indicate in narrativa. Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto Controparte_2 dichiararsi inammissibile la revocazione, in quanto i fatti con essa dedotti hanno costituito specifici punti controversi nelle pronunce dei gradi precedenti, avendo la società già in primo grado contestato il valore di quanto effettivamente depositato in forma non integrale, nonché in ogni caso infondata poiché non decisiva ai fini del rigetto della domanda proposta dal così concludendo: Pt_3
“perché l'adita Corte di Appello voglia dichiarare inammissibile, o comunque rigettare,
l'istanza di revocazione proposta dai sig.ri , e nonché dalla Parte_4 CP_5 Parte_2
e dal sig. condannando gli istanti al rimborso delle spese Controparte_1 Pt_3 processuali per il presente grado di giudizio, oltre alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c”.
è rimasto contumace nel presente giudizio in revocazione. CP_5
Verificata la regolare costituzione delle parti la causa veniva rinviata all'udienza del
26.03.2024 per valutare l'istanza di sospensione ex art. 398 comma 4 c.p.c., che veniva rigettata.
All'udienza del 18.02.2025 in trattazione scritta, ex art. 350 bis c.p.c. con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusionali, la Corte, in considerazione della complessità del ruolo del Consigliere relatore, tratteneva la causa a sentenza senza ulteriore concessione di termini alle parti.
Giova brevemente premettere, che la presente controversia origina dall'impugnazione mediante atto di citazione promosso dai sig.ri e Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 della delibera del 11.12.2017, adottata dall'Amministratore giudiziario della
[...] in assenza di tutti i membri del CdA e dei soci e alla sola presenza del Controparte_2
pag. 3/11 AC , con la quale il suddetto Amministratore, con una deliberazione complessa Per_1 articolata in tre delibere, non aveva approvato il bilancio al 31.12.2016, precedentemente approvato dai membri del CdA, , aveva deliberato in favore dell'azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 2392 comma 2° c.c., e infine aveva deliberato ex art. 2393 comma 5 c.c. per l'automatica decadenza dalla carica del CDA e, conseguentemente, provveduto a nominare un nuovo organo amministrativo indicando a tali fini persone di propria fiducia e riferimento. il Tribunale di Roma, previa riunione con analoga impugnazione della delibera assembleare effettuata dal consigliere con sentenza n. 3099/2021 rigettava per questioni di rito CP_5 la domanda avanzata, qualificando i vizi dedotti quali vizi ex art. 2377 c.c. e non anche come vizi di nullità, e concludendo, pertanto, per la carenza di legittimazione degli attori, come specificatamente motivato.
Avverso tale pronuncia gli attori proponevano appello con sette motivi di gravame dinnanzi la Corte d'Appello di Roma: nello specifico con i primi tre motivi veniva contestata la negata legittimazione attiva delle parti, con il quarto motivo gli appellanti deducevano comunque la natura di impugnazione per nullità con legittimazione attiva assoluta dei vizi lamentati avverso la delibera dell' 11.12.2017, con il quinto motivo veniva complessivamente evidenziata la caratterizzazione a termini di vizi di nullità per le violazioni dello statuto che il Tribunale non aveva ritenuto tali, e infine con il sesto e settimo motivo si evidenziava l'erroneità della motivazione con cui la domanda risarcitoria non aveva trovato accoglimento.
A seguito di costituzione della società appellata, che contestava quanto dedotto dagli appellanti, e previa riunione con il giudizio 1967/21 promosso da la CP_5
Corte d'Appello di Roma respingeva i gravami proposti e così concludeva:
“La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da , Parte_4 Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Controparte_1
3099/2021 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 22.2.2021;
pag. 4/11 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3099/2021 emessa dal CP_5
Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 22.2.2021;
-condanna , Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_5
e in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] CP_1 Controparte_1 CP_5
Sagest Capital s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.A.P. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo a tutte le parti appellanti;
manda alla Cancelleria di provvedere alla correzione del codice oggetto della presente causa, con indicazione del seguente codice oggetto corretto: 181004.”
Avverso tale pronuncia, i sig.ri e , con riserva di Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 procedere mediante ricorso in Cassazione, hanno promosso azione di revocazione limitatamente alla decisione del Giudice di secondo grado riguardante il terzo motivo di appello.
Infatti, oggetto della fase rescindente della presente citazione è il rigetto del terzo motivo di appello con cui il censurava il diniego da parte del Tribunale di Roma della Pt_3 legittimazione attiva dello stesso quale socio al 20% della Sagest Capital, in quanto alla data dell'impugnazione lo stesso non risultava iscritto nel libro soci, come invece richiesto dal combinato disposto degli artt. 2355, comma 4 e 2022 c.c.
Rispetto a tale motivo di gravame, la precedente Corte d'Appello, dopo aver riconosciuto l'astratta fondatezza delle doglianze di parte relative alla presenza di un certificato azionario legittimante la posizione del concludeva ritenendo che “Il certificato suddetto non Pt_3 risulta prodotto in allegato all'atto di citazione o, comunque, nel giudizio di primo grado nei termini di preclusione per la produzione di documenti di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
(applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado). È quanto risulta, peraltro, dall'indice dei documenti del fascicolo di primo grado depositato nel costituirsi nel presente giudizio di appello da unitamente a , Parte_3 Parte_4
e (v. doc. F del fascicolo di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pag. 5/11 parte appellante), oltre che da una verifica del fascicolo di primo grado, nella parte cartacea e in quella telematica.”
Tutto quanto sopra premesso, Questa Corte ritiene la presente revocazione ex art. 395, n. 4
c.p.c. inammissibile per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, quanto affermato dagli odierni attori in revocazione circa la lesione del legittimo diritto di impugnazione spettante a tutti gli appellanti e non rispettato dalla pronuncia d'appello, risulta del tutto infondato.
I sig.ri e lamentano che il Giudice dell'Appello, Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 nell'esaminare il terzo motivo di gravame si sarebbe espresso unicamente con riguardo alla posizione del concludendo per l'assenza di legittimazione dello stesso e, quindi, per Pt_3 il rigetto del relativo punto di gravame, senza considerare che le doglianze sollevate con tale motivo di appello dovevano attribuirsi anche agli altri appellanti, che quindi si vedevano lesi nel loro diritto di impugnazione.
Quanto affermato dagli attori non è condivisibile, in quanto da un esame dell'atto di appello del precedente giudizio si può con tutta evidenza constatare che il terzo motivo di gravame, inserito nella parte I “SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE PARTI “ dell'atto di citazione, ha ad oggetto unicamente la posizione del ed è infatti Pt_3 rubricato “IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SIG. Pt_3
, mentre le posizioni degli altri soggetti sono discusse sempre nella medesima
[...] parte ma al primo motivo di appello, specificatamente intitolato “ SULLA
LEGITTIMAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDA E DEI SINGOLI
CONSIGLIERI”.
Ebbene, seppur con un ordine diverso dovuto dalla necessità di affrontare preventivamente le questioni preliminari, il Giudice dell'appello ha esaminato le posizioni degli altri appellanti con apposita pronuncia sul punto, precisamente a pag. 12 , punto 5 e ss. della sSntenza oggetto di revocazione, nella quale si è speso con una lunga disamina escludendo la natura dell'impugnazione quale impugnazione collegiale da parte dei membri del CdA, come invece richiesto dall'art. 2377 c.c., e quindi ritenendo gli stessi non legittimati ad agire uti singuli.
pag. 6/11 Risulta evidente, pertanto, che nessuna lesione è stata perpetrata a danno degli altri appellanti, le cui posizioni sono state debitamente esaminate dalla Corte d'Appello con appositi punti di motivazione.
Orbene, passando all'esame del secondo punto della revocazione, lo stesso deve ritenersi inammissibile in quanto non sussistono i presupposti richiesti dal giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
Come è noto, il giudizio di revocazione ha il fine di consentire una nuova valutazione laddove la decisione impugnata si sia fondata su circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione, consentendo, pertanto, un secondo e nuovo giudizio nel merito, ulteriore alla prosecuzione del giudizio in Cassazione.
Con particolare riferimento alla disciplina prevista al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., il ricorso per revocazione è ammesso quando la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, da intendersi quale errore nella percezione e non quale errore di valutazione, quest'ultimo ricorribile in Cassazione per preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e integrante, in questo secondo caso, un errore di giudizio.
In particolare, nel ricorso per revocazione trattasi di errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure di errore su un fatto supposto inesistente ma la cui verità, invece, è positivamente stabilita e accertata.
Nel caso in esame il Giudice dell'Appello ha rigettato il terzo motivo di gravame in quanto il certificato azionario del sig. che, qualificato quale girata azionaria e non quale Pt_3 mero transfert, avrebbe giustificato la sua posizione di socio e quindi la sua legittimazione ad agire per impugnare la delibera citata, non era stato tempestivamente depositato in primo grado, così affermando:
“Il certificato suddetto non risulta prodotto in allegato all'atto di citazione o, comunque, nel giudizio di primo grado nei termini di preclusione per la produzione di documenti di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado). È quanto risulta, peraltro, dall'indice dei documenti del fascicolo di primo grado depositato nel costituirsi nel presente giudizio di appello da unitamente a Parte_3
pag. 7/11 , Parte_4 Parte_1 Controparte_6 Controparte_1
(v. doc. F del fascicolo di parte appellante), oltre che da una verifica del
[...] fascicolo di primo grado, nella parte cartacea e in quella telematica.”
Ebbene, dalla lettura della decisione risulta che il Giudice si sia espresso sul punto, entrando nel merito della questione e ritenendo che il certificato, elemento necessario al fine di qualificare il quale socio legittimo al momento dell'introduzione del Pt_3 procedimento, non era stato depositato secondo i termini di legge in quanto non risultava allegato all'atto di citazione di primo grado, né tantomeno prodotto nei termini di preclusione ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c. e quindi, anche laddove presente, era da ritenersi, comunque, tardivo.
Per tali ragioni la presente revocazione è da intendersi inammissibile, in quanto il giudizio instaurato non si basa su un errore di percezione del Giudice, che per mera svista avrebbe erroneamente ritenuto inesistente agli atti un documento invece presente, bensì sulla contestazione di diritto di una decisione del Giudice che si è specificatamente espresso sul punto, la cui valutazione, al più, risulta ricorribile dinnanzi il Giudice di legittimità.
In ogni caso, Questo Collegio evidenzia come dall'esame del fascicolo cartaceo e telematico non risulta accertabile se il certificato azionario di cui è causa, qualificato dalle parti attrici quale “girata azionaria”, fosse stato depositato tempestivamente in primo grado, in quanto non risulta presente nell'indice dei documenti dell'atto di citazione cartaceo, ma, depositato solo parzialmente con memoria 183, comma 6 n. 2 in formato digitale, veniva poi integralmente depositato con autonoma nota di deposito solo successivamente, con l'intento di depositare in formato digitale i documenti già presenti in cartaceo.
Tuttavia, non risulta agli atti alcuna valida attestazione che certifichi la corrispondenza del certificato All. A, depositato in formato completo solo con nota del 17.06.2020, con quanto depositato in sede di instaurazione del giudizio di primo grado.
Tale la ragione che ha indotto il Giudice d'Appello a qualificare il documento tardivo, non assumendo alcun valore probatorio il deposito in grado d'appello.
Ed ancora, anche in sede di revocazione, il fascicolo cartaceo di parte depositato con memoria conclusionale in data 02.02.2025 e recante richiesta di certificazione da parte dell'Avv. Valenti e relativa attestazione da parte della cancelleria del Tribunale, non consente di constatare alcunché.
pag. 8/11 Ed infatti, come già sopra evidenziato, il certificato azionario completo può rinvenirsi tra gli atti del primo grado con nota di deposito del 17.06.2020, quindi effettivamente presente agli atti, e pur tuttavia non v'è prova che lo stesso certificato sia effettivamente quello depositato in cartaceo con atto di citazione né tantomeno con memoria ex art. 183, comma
6 n.2 c.p.c. con la quale le parti si limitavano a depositare unicamente il titolo azionario, privo della scrittura privata e dell'autenticazione notarile.
L'attestazione del Tribunale di Roma, datata 28.01.2025, si limita ad attestare quanto presente in cartaceo nel fascicolo di parte alla data della richiesta dell'Avv. Valenti.
Per quanto concerne specificatamente il certificato azionario, allegato A, non vi è, tra l'altro, alcuna attestazione che confermi la corrispondenza di tale documento cartaceo con quello asseritamente depositato in sede di citazione di primo grado, mancando, a differenza di altri documenti, un timbro del Tribunale o comunque un'attestazione di conformità del giudizio di primo grado.
In conclusione, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.4, dovendosi al più ritenere le doglianze sollevate dalle parti, relative alle valutazioni del
Giudice del precedente grado di appello, una rimostranza di diritto la cui discussione non appartiene alla presente sede.
Conseguentemente, Questo collegio, dichiara inammissibile la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al medio della fascia di riferimento..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da Parte_1
e , ogni ulteriore Parte_2 Parte_3 Parte_4 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 9/11 -Dichiara la contumacia di CP_5
-Dichiara inammissibile la domanda in revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. proposta da
[...]
e avverso Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la Sentenza n. 6236/2023 della Corte d'Appello di Roma, restando assorbita ogni altra questione;
-Condanna gli odierni attori in revocazione alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese del presente giudizio di revocazione che liquida in € 12.156,00
[...] oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza nei confronti degli attori in riassunzione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/11 pag. 11/11