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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente relatore
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 821/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. MELLANO MADDALENA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. IVALDI MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
E di
nato il [...] a [...] Persona_1
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentati e difesi dal curatore speciale Avv. Federica MARCHISONE (CF:
, nominato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del C.F._1
16.09.2024, presso lo studio del quale è domiciliato, con ammissione al patrocinio a spese dello stato
INTERVENUTI
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025 e premesso di Parte_1 CP_1
essere genitori di nato a [...] il [...], e di , nato a [...] Parte_2 Persona_1
il 12.01.2020, e di avere convissuto in Cuneo via Fossano;
premesso che la loro relazione era terminata, chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni consensualmente proposte in relazione all'esercizio della genitorialità nel seguente modo:
1. assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Cuneo, via Fossano, Parte_1
immobile condotto in locazione, intestato al Sig. ; CP_1
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Pt_2 Per_1
collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a weekend alternati nonchè durante la settimana - compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso - come di seguito:
- quando la settimana precede il weekend di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé
i minori dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio, orario di uscita dalla scuola dell'infanzia del figlio più grande, prelevando il più piccolo presso l'abitazione materna, con pernottamento presso l'abitazione del padre, fino al lunedì mattina, quando il sig. si occuperà di CP_1
accompagnare il figlio maggiore alla scuola dell'infanzia, mentre il figlio più piccolo presso la casa della madre.
- Inoltre, il padre potrà tenere con sé i minori un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00, con relativo pernotto presso l'abitazione del padre, fino alla mattina successiva. Anche in tale occasione il sig. si occuperà di accompagnare il figlio più grande all'orario di inizio CP_1
della scuola;
mentre, con riferimento al figlio più piccolo, il sig. potrà prelevarlo il CP_1
pomeriggio prescelto, a partire dalle ore 16.00, presso l'abitazione della sig.ra , e si Pt_1
impegnerà ad accompagnarlo presso la casa della stessa la mattina successiva.
- Nella settimana che precede il weekend di spettanza della madre, il sig. potrà tenere Pt_1
con sé i minori due pomeriggi a settimana, con relativi pernotti, nei medesimi orari sopra stabiliti (a partire dalle ore 16.00 del pomeriggio e fino alla mattina del giorno successivo).
- Salvo diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé
i figli minori il 25 dicembre o, alternativamente, il 26 dicembre, e il 31 dicembre o, alternativamente l'1 gennaio, alternando di anno in anno, dandosi atto che, per l'anno 2025, i figli trascorreranno il Natale ed il 31 dicembre con la madre, ed il giorno di Santo Stefano e quello di capodanno con il padre.
2 - Con riferimento alle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per
5 giorni, anche non consecutivi.
- Durante le festività pasquali i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta.
- Salvo diversi accordi tra i genitori, per quanto riguarda le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno le predette festività con il padre o con la madre ad anni alterni.
- Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori Pt_2
e per 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi di ferie con i minori dovranno essere Per_1
concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Porre a carico del sig. il versamento, in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di euro 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di
[...]
concorso al mantenimento dei figli minori e somma rivalutabile annualmente Pt_2 Per_1
secondo la variazione degli indici ISTAT, nonché il rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e straordinarie documentate e previamente concordate, come da protocollo di intesa del 15/03/2016 tra magistrati ed Ordine degli Avvocati di Torino.
Con riguardo al mantenimento ordinario, le parti si danno reciprocamente atto che
l'obbligazione a carico del sig. di versamento di € 500,00 al mese verrà soddisfatta CP_1
mantenendo a proprio carico, e dunque accollandosi integralmente, il canone di locazione della ex casa familiare, ivi compresi i relativi futuri aggiornamenti ISTAT del relativo importo.
4. I figli minori resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
In data 14.04.2025 il Pubblico Ministero presentava ricorso per l'apertura di procedimento sulla responsabilità genitoriale; premesso che il sig. risultava indagato ex art. 572 CP_1
c.p. per condotte lesive poste in essere a danno della sig. che si ripercuotevano sui figli, Pt_1
chiedeva che il Tribunale (i) dichiarasse la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
disponesse l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e della
; (iii) disponesse che gli incontri padre-figli avvenissero in luogo neutro e alla CP_2
presenza di personale educativo;
(iv) disponesse approfondita indagine sociale sul nucleo famigliare e il divieto di avvicinamento del padre alla casa famigliare anche ove venisse meno la misura cautelare eventualmente disposta in sede penale;
(v) la nomina di un curatore speciale per i figli minori. Il ricorso veniva iscritto come sub-procedimento e il Giudice delegato dal collegio fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16 maggio 2025 ore 10,00.
3 In data 10.04.2025 si costituiva l'avv. Marchisone Federica, curatore speciale dei minori nominata dal Tribunale per i Minorenni di Torino la quale esponeva: che la presso il Pt_3
Tribunale per i Minorenni di Torino, con ricorso 20.08.2024 aveva chiesto l'emissione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, e in particolare, ai sensi degli artt. 333-330: “Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
• disporre l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Cont Servizi sociali e della psicologia;
• disporre che gli incontri padre – figli avvengano in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
• disporre approfondita indagine sociale sul nucleo familiare, anche al fine di valutare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali con riferimento ai genitori, alle risorse dell'intera famiglia, anche allargata;
• disporre il divieto di avvicinamento del padre alla casa familiare anche ove venisse meno la misura cautelare eventualmente disposta nelle sedi competenti e il divieto di coabitazione tra padre e madre;
• disporre percorso psicologico per l'uomo per la gestione della rabbia;
• Nomina di un curatore speciale per i minori;
• prescrivere ai genitori di collaborare;
”(domanda riformulata dalla
Procura di Cuneo nel ricorso iscritto nel sub); che il ricorso traeva origine dalla c.n.r. della
Questura di Cuneo dalla quale emergeva che il padre aveva usato violenza fisica contro la compagna (pugni, schiaffi, stretta al collo) per futili motivi, alla presenza dei figli e che, precedentemente, vi erano stati ulteriori episodi di violenza fisica con discontrollo degli impulsi da parte del padre e violenza economica su donna e figli;
- che con provvedimento 16.09.2024 il TM richiedeva al servizio sociale territorialmente competente di approfondire la situazione del nucleo offrendo ogni opportuno intervento di sostegno in favore dei minori, nominava la scrivente curatore speciale dei minori e fissava audizione dei genitori;
che l'avv. Maddalena
Mellano (difensore di parte ricorrente) aveva informato il curatore di aver depositato in ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati al di fuori del matrimonio;
che, essendo quindi competente il Tribunale Ordinario in ordine alle domande formulate dal PM al Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp. Att. c.c., il curatore aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale
Ordinario di Cuneo e di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Cuneo, adempimento cui il TM provvedeva in data 26.03.2025
In effetti, in data 28.03.2025 perveniva all'Ufficio detto provvedimento e il Giudice Delegato, tenuto conto di quanto da esso risultante e rilevato che nelle condizioni concordate le parti avevano previsto l'affidamento condiviso dei minori, disponeva che l'udienza del 16.05.2025 disposta con trattazione scritta si svolgesse in presenza il 16.05.2025 alle ore 10,00
4 Alla udienza di comparizione delle parti, il Giudice rilevato che la nomina a curatore speciale
Co era stata fatta da nel giudizio che, a seguito di dichiarazione di incompetenza ex art. 38 disp. att. c.p.c. era stato trasmesso per proseguire avanti al Tribunale di Cuneo, dava atto della conferma della nomina a curatore speciale dei minori dell'avv. Marchisone.
Le parti e il curatore speciale davano atto che dalla relazione dei servizi sociali emergeva come la situazione dei rapporti tra i genitori e dei minori era decisamente migliorata e rasserenata a seguito della cessazione della convivenza e quindi davano tutti atto che le condizioni concordate dalle parti apparivano adeguate a tutela dei minori. Il difensore del sig. dava atto che il CP_1
suo assistito aveva definito la sua posizione mediante il patteggiamento e sta seguendo il percorso di recupero presso la Cooperativa Fiordaliso, che prevede almeno 60 ore di colloqui collettivi dopo i primi individuali.
Le parti sentite personalmente confermavano di avere superato le criticità nel loro rapporto personale e di avere una comunicazione serena nell'interesse esclusivo dei due figli;
richiamavano quindi le condizioni concordate, dando altresì atto di essere disponibili a proseguire per un anno la presa in carico da parte dei servizi a fini di mero monitoraggio della prosecuzione positiva dei rapporti tra i genitori.
Il curatore speciale dei minori concordava.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione collegiale, con termine per le conclusioni del pubblico ministero che non compariva all'udienza.
In data 20.05.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
***
La relazione dei servizi sociali del 21.03.2025 dà atto in effetti: che a seguito del provvedimento con il quale -nel procedimento penale n. 3439/2024- è stata revocata, in data 21.10.2024, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig. ed è stata prescritta la frequentazione di uno Pt_1
specifico percorso di recupero presso la Cooperativa Fiordaliso di Cuneo, il sig. ha CP_1
ripreso la visita e la frequentazione con i propri figli senza alcuna criticità e anche tra le parti i rapporti si sono distesi;
risulta frequentare il terzo anno di asilo a Cuneo inserendosi molto Per_1
bene nel gruppo classe e partecipando attivamente alle attività proposte;
arriva sempre ordinato e pulito e socializza senza difficoltà; il pediatra che ha in carico i bimbi da aprile 2024 rappresenta una loro crescita regolare;
la casa in cui vivono appare ben tenuta, ordinata e pulita.
Gli stessi servizi sociali hanno quindi ritenuto che ad oggi non vi siano i presupposti per proporre un'iniziativa da parte del CP_4
5 La domanda proposta dal Pubblico Ministero sede riproduttiva di quella formulata al T.M. (e peraltro superata dalle conclusioni rassegnate in questo giudizio) va dunque respinta, mentre le condizioni congiuntamente richieste dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori.
Le spese di lite tra le parti vanno compensate tra le parti.
Le spese del curatore speciale dei minori sono liquidate -tenuto conto del valore indeterminato complessità bassa, dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), della difesa di due soggetti (con aumento del 20%)- in euro 3.487,20 oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA di legge se dovuta;
le stesse sono poste a carico del sig. che con la sua CP_1
condotta ha dato luogo all'apertura del procedimento avanti al T.M. e alla nomina del curatore speciale;
le stesse sono da pagarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge le domande formulate dal Pubblico Ministero;
Dispone sull'affidamento e il mantenimento del figli minori e alle Persona_1 Parte_2
condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte;
Dispone la prosecuzione per un anno della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi a fini di monitoraggio;
Dichiara compensate tra le parti e le spese di lite del presente giudizio;
Pt_1 CP_1
Dichiara tenuto e condanna il sig. al rimborso delle spese processuali del curatore CP_1
speciale dei minori avv. Marchisone Federica, che liquida in complessivi euro 3.487,20 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta, disponendone il pagamento a favore del
Stato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente relatore
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 821/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avv. MELLANO MADDALENA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. IVALDI MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
E di
nato il [...] a [...] Persona_1
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentati e difesi dal curatore speciale Avv. Federica MARCHISONE (CF:
, nominato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del C.F._1
16.09.2024, presso lo studio del quale è domiciliato, con ammissione al patrocinio a spese dello stato
INTERVENUTI
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025 e premesso di Parte_1 CP_1
essere genitori di nato a [...] il [...], e di , nato a [...] Parte_2 Persona_1
il 12.01.2020, e di avere convissuto in Cuneo via Fossano;
premesso che la loro relazione era terminata, chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni consensualmente proposte in relazione all'esercizio della genitorialità nel seguente modo:
1. assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Cuneo, via Fossano, Parte_1
immobile condotto in locazione, intestato al Sig. ; CP_1
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Pt_2 Per_1
collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a weekend alternati nonchè durante la settimana - compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso - come di seguito:
- quando la settimana precede il weekend di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé
i minori dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio, orario di uscita dalla scuola dell'infanzia del figlio più grande, prelevando il più piccolo presso l'abitazione materna, con pernottamento presso l'abitazione del padre, fino al lunedì mattina, quando il sig. si occuperà di CP_1
accompagnare il figlio maggiore alla scuola dell'infanzia, mentre il figlio più piccolo presso la casa della madre.
- Inoltre, il padre potrà tenere con sé i minori un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00, con relativo pernotto presso l'abitazione del padre, fino alla mattina successiva. Anche in tale occasione il sig. si occuperà di accompagnare il figlio più grande all'orario di inizio CP_1
della scuola;
mentre, con riferimento al figlio più piccolo, il sig. potrà prelevarlo il CP_1
pomeriggio prescelto, a partire dalle ore 16.00, presso l'abitazione della sig.ra , e si Pt_1
impegnerà ad accompagnarlo presso la casa della stessa la mattina successiva.
- Nella settimana che precede il weekend di spettanza della madre, il sig. potrà tenere Pt_1
con sé i minori due pomeriggi a settimana, con relativi pernotti, nei medesimi orari sopra stabiliti (a partire dalle ore 16.00 del pomeriggio e fino alla mattina del giorno successivo).
- Salvo diversi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé
i figli minori il 25 dicembre o, alternativamente, il 26 dicembre, e il 31 dicembre o, alternativamente l'1 gennaio, alternando di anno in anno, dandosi atto che, per l'anno 2025, i figli trascorreranno il Natale ed il 31 dicembre con la madre, ed il giorno di Santo Stefano e quello di capodanno con il padre.
2 - Con riferimento alle vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per
5 giorni, anche non consecutivi.
- Durante le festività pasquali i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta.
- Salvo diversi accordi tra i genitori, per quanto riguarda le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno le predette festività con il padre o con la madre ad anni alterni.
- Con riferimento alle vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori Pt_2
e per 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi di ferie con i minori dovranno essere Per_1
concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Porre a carico del sig. il versamento, in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di euro 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di
[...]
concorso al mantenimento dei figli minori e somma rivalutabile annualmente Pt_2 Per_1
secondo la variazione degli indici ISTAT, nonché il rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e straordinarie documentate e previamente concordate, come da protocollo di intesa del 15/03/2016 tra magistrati ed Ordine degli Avvocati di Torino.
Con riguardo al mantenimento ordinario, le parti si danno reciprocamente atto che
l'obbligazione a carico del sig. di versamento di € 500,00 al mese verrà soddisfatta CP_1
mantenendo a proprio carico, e dunque accollandosi integralmente, il canone di locazione della ex casa familiare, ivi compresi i relativi futuri aggiornamenti ISTAT del relativo importo.
4. I figli minori resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
In data 14.04.2025 il Pubblico Ministero presentava ricorso per l'apertura di procedimento sulla responsabilità genitoriale; premesso che il sig. risultava indagato ex art. 572 CP_1
c.p. per condotte lesive poste in essere a danno della sig. che si ripercuotevano sui figli, Pt_1
chiedeva che il Tribunale (i) dichiarasse la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
disponesse l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e della
; (iii) disponesse che gli incontri padre-figli avvenissero in luogo neutro e alla CP_2
presenza di personale educativo;
(iv) disponesse approfondita indagine sociale sul nucleo famigliare e il divieto di avvicinamento del padre alla casa famigliare anche ove venisse meno la misura cautelare eventualmente disposta in sede penale;
(v) la nomina di un curatore speciale per i figli minori. Il ricorso veniva iscritto come sub-procedimento e il Giudice delegato dal collegio fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16 maggio 2025 ore 10,00.
3 In data 10.04.2025 si costituiva l'avv. Marchisone Federica, curatore speciale dei minori nominata dal Tribunale per i Minorenni di Torino la quale esponeva: che la presso il Pt_3
Tribunale per i Minorenni di Torino, con ricorso 20.08.2024 aveva chiesto l'emissione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, e in particolare, ai sensi degli artt. 333-330: “Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
• disporre l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Cont Servizi sociali e della psicologia;
• disporre che gli incontri padre – figli avvengano in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
• disporre approfondita indagine sociale sul nucleo familiare, anche al fine di valutare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali con riferimento ai genitori, alle risorse dell'intera famiglia, anche allargata;
• disporre il divieto di avvicinamento del padre alla casa familiare anche ove venisse meno la misura cautelare eventualmente disposta nelle sedi competenti e il divieto di coabitazione tra padre e madre;
• disporre percorso psicologico per l'uomo per la gestione della rabbia;
• Nomina di un curatore speciale per i minori;
• prescrivere ai genitori di collaborare;
”(domanda riformulata dalla
Procura di Cuneo nel ricorso iscritto nel sub); che il ricorso traeva origine dalla c.n.r. della
Questura di Cuneo dalla quale emergeva che il padre aveva usato violenza fisica contro la compagna (pugni, schiaffi, stretta al collo) per futili motivi, alla presenza dei figli e che, precedentemente, vi erano stati ulteriori episodi di violenza fisica con discontrollo degli impulsi da parte del padre e violenza economica su donna e figli;
- che con provvedimento 16.09.2024 il TM richiedeva al servizio sociale territorialmente competente di approfondire la situazione del nucleo offrendo ogni opportuno intervento di sostegno in favore dei minori, nominava la scrivente curatore speciale dei minori e fissava audizione dei genitori;
che l'avv. Maddalena
Mellano (difensore di parte ricorrente) aveva informato il curatore di aver depositato in ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati al di fuori del matrimonio;
che, essendo quindi competente il Tribunale Ordinario in ordine alle domande formulate dal PM al Tribunale per i Minorenni ex art. 38 disp. Att. c.c., il curatore aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale
Ordinario di Cuneo e di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Cuneo, adempimento cui il TM provvedeva in data 26.03.2025
In effetti, in data 28.03.2025 perveniva all'Ufficio detto provvedimento e il Giudice Delegato, tenuto conto di quanto da esso risultante e rilevato che nelle condizioni concordate le parti avevano previsto l'affidamento condiviso dei minori, disponeva che l'udienza del 16.05.2025 disposta con trattazione scritta si svolgesse in presenza il 16.05.2025 alle ore 10,00
4 Alla udienza di comparizione delle parti, il Giudice rilevato che la nomina a curatore speciale
Co era stata fatta da nel giudizio che, a seguito di dichiarazione di incompetenza ex art. 38 disp. att. c.p.c. era stato trasmesso per proseguire avanti al Tribunale di Cuneo, dava atto della conferma della nomina a curatore speciale dei minori dell'avv. Marchisone.
Le parti e il curatore speciale davano atto che dalla relazione dei servizi sociali emergeva come la situazione dei rapporti tra i genitori e dei minori era decisamente migliorata e rasserenata a seguito della cessazione della convivenza e quindi davano tutti atto che le condizioni concordate dalle parti apparivano adeguate a tutela dei minori. Il difensore del sig. dava atto che il CP_1
suo assistito aveva definito la sua posizione mediante il patteggiamento e sta seguendo il percorso di recupero presso la Cooperativa Fiordaliso, che prevede almeno 60 ore di colloqui collettivi dopo i primi individuali.
Le parti sentite personalmente confermavano di avere superato le criticità nel loro rapporto personale e di avere una comunicazione serena nell'interesse esclusivo dei due figli;
richiamavano quindi le condizioni concordate, dando altresì atto di essere disponibili a proseguire per un anno la presa in carico da parte dei servizi a fini di mero monitoraggio della prosecuzione positiva dei rapporti tra i genitori.
Il curatore speciale dei minori concordava.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione collegiale, con termine per le conclusioni del pubblico ministero che non compariva all'udienza.
In data 20.05.2025 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
***
La relazione dei servizi sociali del 21.03.2025 dà atto in effetti: che a seguito del provvedimento con il quale -nel procedimento penale n. 3439/2024- è stata revocata, in data 21.10.2024, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig. ed è stata prescritta la frequentazione di uno Pt_1
specifico percorso di recupero presso la Cooperativa Fiordaliso di Cuneo, il sig. ha CP_1
ripreso la visita e la frequentazione con i propri figli senza alcuna criticità e anche tra le parti i rapporti si sono distesi;
risulta frequentare il terzo anno di asilo a Cuneo inserendosi molto Per_1
bene nel gruppo classe e partecipando attivamente alle attività proposte;
arriva sempre ordinato e pulito e socializza senza difficoltà; il pediatra che ha in carico i bimbi da aprile 2024 rappresenta una loro crescita regolare;
la casa in cui vivono appare ben tenuta, ordinata e pulita.
Gli stessi servizi sociali hanno quindi ritenuto che ad oggi non vi siano i presupposti per proporre un'iniziativa da parte del CP_4
5 La domanda proposta dal Pubblico Ministero sede riproduttiva di quella formulata al T.M. (e peraltro superata dalle conclusioni rassegnate in questo giudizio) va dunque respinta, mentre le condizioni congiuntamente richieste dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori.
Le spese di lite tra le parti vanno compensate tra le parti.
Le spese del curatore speciale dei minori sono liquidate -tenuto conto del valore indeterminato complessità bassa, dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), della difesa di due soggetti (con aumento del 20%)- in euro 3.487,20 oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA di legge se dovuta;
le stesse sono poste a carico del sig. che con la sua CP_1
condotta ha dato luogo all'apertura del procedimento avanti al T.M. e alla nomina del curatore speciale;
le stesse sono da pagarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, respinge le domande formulate dal Pubblico Ministero;
Dispone sull'affidamento e il mantenimento del figli minori e alle Persona_1 Parte_2
condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte;
Dispone la prosecuzione per un anno della presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi a fini di monitoraggio;
Dichiara compensate tra le parti e le spese di lite del presente giudizio;
Pt_1 CP_1
Dichiara tenuto e condanna il sig. al rimborso delle spese processuali del curatore CP_1
speciale dei minori avv. Marchisone Federica, che liquida in complessivi euro 3.487,20 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta, disponendone il pagamento a favore del
Stato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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