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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Piazza Risorgimento N 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07380202500000263000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07380202500000263000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120014042023001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004782000000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'assenza o comunque il difetto di notifica delle cartelle di pagamento indicate in atto nonché di eventuali atti impositivi presupposti;
- dichiarare la nullità o l'annullamento o comunque l'illegittimità del preavviso di fermo n. 07380202500000263000 dell'A.E. Riscossione di Novara, nonché ogni atto precedente, presupposto, collegato, connesso, preordinato per violazione di legge per omessa o apparente motivazione, per mancato assolvimento dell'onere della prova. Nel merito: fermo restando che Ricorrente_1 respinge ogni addebito degli importi evidenziati nel preavviso di fermo dell'A.E. Riscossione di Novara, accogliere il presente ricorso e dichiarare illegittimi e/o nulli, annullabili e/o inefficaci gli atti oggetto del preavviso di fermo n. 07380202500000263000 nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, collegato, connesso, preordinato della Camera di Commercio di Novara;
In via subordinata e salvo gravame: per l'ipotesi di eventuale tardiva notifica, dichiarare l'illegittimità delle stesse cartelle de quibus e del preavviso di fermo dell'A.E. Riscossione di Novara, per violazione del temine perentorio di cui all'art. 25 del DPR 602/73 e per violazione dei termini di decadenza previsti dal DPR 602/73 per gli accertateti e le altre pretese tributarie riferentesi agli atti impugnati. Riservata ogni domanda e/o eccezione anche sulla carente motivazione e/o per mancata allegazione della documentazione a sostegno della Camera di Commercio e del Concessionario della Riscossione, una volta esaminati gli originali delle cartelle e le relative relate di notifica, nonché sull'infondatezza della pretesa tributaria. Fermo restando le eccezioni di decadenza e prescrizione. Condannare la Camera di Commercio a versare nelle more del presente giudizio, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Col favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
2 CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“L'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.lgs. n. 546/92; nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
CONCLUSIONI PER C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
“Chiede che codesta On.le la Corte voglia, a norma degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992;
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio alle doglianze del ricorrente. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, notificatole in data 6.3.2025 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Novara, limitatamente alle due cartelle di pagamento afferenti a diritti camerali, notificate presuntivamente il 9.10.2015 e 22.10.2015. La contribuente, eccependo l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato stante l'assoluta genericità sui presupposti giustificativi delle somme pretese a credito, nonché la prescrizione di tutti i crediti di imposta azionati, per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 o per mancato rispetto del termine quinquennale previsto dalla legge, sia per i diritti camerali che per sanzioni e interessi.
Dunque, la ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del preavviso di fermo con declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, e rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, che le due cartelle di pagamento erano state notificate a mani della ricorrente in data 9.10.2015 e 22.102015.
In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria.
Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nell'istanze di dilazione del 9.7.2013 e del successivo avviso di intimazione di pagamento ricevuto in data 7.6.2022, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19 e di quella stabilita dal DL n.
16/14. In ogni caso, evidenziava la tardività delle contestazioni relative alla prescrizione dei diritti azionati maturata prima degli atti antecedenti a quello impugnato.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che, premesso brevi cenni sulla legittimità della pretesa azionata, rilevava di avere emesso direttamente i relativi ruoli per il recupero dei diritti e l'applicazione delle sanzioni nel rispetto delle modalità e termini di legge.
In ordine alla invocata prescrizione, invocava il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mera attività riscossiva di esclusiva competenza di ADER. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso ovvero la declaratoria del difetto di legittimazione passiva, con rifusione delle spese di lite.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, per cui, all'esito della discussione, la ricorrente - unica parte presente - si è riportate ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni sopra trascritte.
Il giudice ha deciso come da dispositivo di cui ha dato immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto. 4 Anzi tutto, premesso che la riscossione ha ad oggetto il recupero di diritti camerali non versati negli anni 2010 e 2013, nonché delle relative sanzioni irrogate, deve rilevarsi che tempestivamente la
Camera di Commercio ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, in forza degli artt. 16, 17 e 20 D.L.vo n. 472/97 e 10 DM. 54/05.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, costei riceveva a mani proprie la notifica delle due cartelle di pagamento in questione, congruamente motivate in ordine al fondamento della pretesa, di talché immune da ogni vizio motivazionale è il preavviso di fermo amministrativo che, richiamando le predette cartelle, ha indicato il tributo, l'anno di riferimento, l'ente impositore,
l'importo dovuto, il quantum degli interessi e della sanzioni, oltre alle esigenze cautelari giustificative del provvedimento e il veicolo interessato. Quanto alla eccepita prescrizione, occorre osservare che, come affermato dalle Sezione Unite della
Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
5 Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti camerali – oggetto delle cartelle afferenti al preavviso di fermo impugnato - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2021 n. 14244; Cass. 13.12.2023 n. 34890; Cass. 21.7.2022 n. 22897), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib.,
24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715). L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione
(o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
6 Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
7 Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento rispettivamente in data 9.10.2015 e 22.10.2015, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione – dell'intimazione di pagamento n. 07320219000848178/000 che è stata notificata nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., con successiva spedizione della raccomandata informativa depositata presso la Casa Comunale, ricevuta e sottoscritta dalla contribuente destinataria in data 7.6.2022.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che - avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione
(intimazione di pagamento notificata il 7.6.2022 e preavviso di fermo amministrativo notificato il
6.3.2025), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale, non vi è verificata alcuna prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione, né dei relativi accessori. Infatti, deve rilevarsi che a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine quinquennale rispetto alla notifica delle cartelle, con decorrenza rispettivamente 9.10.2015 e
22.10.2015), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Avendo congelato in modo diffuso tutte le azioni di riscossione, si è reso altresì necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. Infatti, l'art. 68 cit. prevede che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
8 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'introdotto comma 4-bis prevede:
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dunque, il regime di sospensione della prescrizione, così come prorogato fino al termine dell'anno 2023, indica che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (7.6.2022) non era maturata alcuna invocata prescrizione quinquennale.
Il nuovo termine di prescrizione è stato quindi nuovamente interrotto in tempo utile con la notifica in data 6.3.2025 dell'atto impugnato.
Del resto, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass.
21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733). Ne discende che, in ogni caso, la contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con il precedente atto interruttivo (intimazione di pagamento). Ne discende che il ricorso va respinto. Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del modesto valore del contenzioso, della effettiva attività espletata e della sua concreta ridotta complessità - vanno poste a carico della ricorrente.
9
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
CO EZ
10
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Piazza Risorgimento N 12 13100 Vercelli VC
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07380202500000263000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07380202500000263000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320120014042023001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150004782000000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'assenza o comunque il difetto di notifica delle cartelle di pagamento indicate in atto nonché di eventuali atti impositivi presupposti;
- dichiarare la nullità o l'annullamento o comunque l'illegittimità del preavviso di fermo n. 07380202500000263000 dell'A.E. Riscossione di Novara, nonché ogni atto precedente, presupposto, collegato, connesso, preordinato per violazione di legge per omessa o apparente motivazione, per mancato assolvimento dell'onere della prova. Nel merito: fermo restando che Ricorrente_1 respinge ogni addebito degli importi evidenziati nel preavviso di fermo dell'A.E. Riscossione di Novara, accogliere il presente ricorso e dichiarare illegittimi e/o nulli, annullabili e/o inefficaci gli atti oggetto del preavviso di fermo n. 07380202500000263000 nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, collegato, connesso, preordinato della Camera di Commercio di Novara;
In via subordinata e salvo gravame: per l'ipotesi di eventuale tardiva notifica, dichiarare l'illegittimità delle stesse cartelle de quibus e del preavviso di fermo dell'A.E. Riscossione di Novara, per violazione del temine perentorio di cui all'art. 25 del DPR 602/73 e per violazione dei termini di decadenza previsti dal DPR 602/73 per gli accertateti e le altre pretese tributarie riferentesi agli atti impugnati. Riservata ogni domanda e/o eccezione anche sulla carente motivazione e/o per mancata allegazione della documentazione a sostegno della Camera di Commercio e del Concessionario della Riscossione, una volta esaminati gli originali delle cartelle e le relative relate di notifica, nonché sull'infondatezza della pretesa tributaria. Fermo restando le eccezioni di decadenza e prescrizione. Condannare la Camera di Commercio a versare nelle more del presente giudizio, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Col favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.”
2 CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“L'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.lgs. n. 546/92; nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
CONCLUSIONI PER C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
“Chiede che codesta On.le la Corte voglia, a norma degli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 546/1992;
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio alle doglianze del ricorrente. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, notificatole in data 6.3.2025 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Novara, limitatamente alle due cartelle di pagamento afferenti a diritti camerali, notificate presuntivamente il 9.10.2015 e 22.10.2015. La contribuente, eccependo l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato stante l'assoluta genericità sui presupposti giustificativi delle somme pretese a credito, nonché la prescrizione di tutti i crediti di imposta azionati, per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 o per mancato rispetto del termine quinquennale previsto dalla legge, sia per i diritti camerali che per sanzioni e interessi.
Dunque, la ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del preavviso di fermo con declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, e rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3 Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, che le due cartelle di pagamento erano state notificate a mani della ricorrente in data 9.10.2015 e 22.102015.
In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria.
Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nell'istanze di dilazione del 9.7.2013 e del successivo avviso di intimazione di pagamento ricevuto in data 7.6.2022, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19 e di quella stabilita dal DL n.
16/14. In ogni caso, evidenziava la tardività delle contestazioni relative alla prescrizione dei diritti azionati maturata prima degli atti antecedenti a quello impugnato.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio la CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che, premesso brevi cenni sulla legittimità della pretesa azionata, rilevava di avere emesso direttamente i relativi ruoli per il recupero dei diritti e l'applicazione delle sanzioni nel rispetto delle modalità e termini di legge.
In ordine alla invocata prescrizione, invocava il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di mera attività riscossiva di esclusiva competenza di ADER. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso ovvero la declaratoria del difetto di legittimazione passiva, con rifusione delle spese di lite.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, per cui, all'esito della discussione, la ricorrente - unica parte presente - si è riportate ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni sopra trascritte.
Il giudice ha deciso come da dispositivo di cui ha dato immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto. 4 Anzi tutto, premesso che la riscossione ha ad oggetto il recupero di diritti camerali non versati negli anni 2010 e 2013, nonché delle relative sanzioni irrogate, deve rilevarsi che tempestivamente la
Camera di Commercio ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, in forza degli artt. 16, 17 e 20 D.L.vo n. 472/97 e 10 DM. 54/05.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, costei riceveva a mani proprie la notifica delle due cartelle di pagamento in questione, congruamente motivate in ordine al fondamento della pretesa, di talché immune da ogni vizio motivazionale è il preavviso di fermo amministrativo che, richiamando le predette cartelle, ha indicato il tributo, l'anno di riferimento, l'ente impositore,
l'importo dovuto, il quantum degli interessi e della sanzioni, oltre alle esigenze cautelari giustificative del provvedimento e il veicolo interessato. Quanto alla eccepita prescrizione, occorre osservare che, come affermato dalle Sezione Unite della
Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
5 Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti camerali – oggetto delle cartelle afferenti al preavviso di fermo impugnato - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2021 n. 14244; Cass. 13.12.2023 n. 34890; Cass. 21.7.2022 n. 22897), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib.,
24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715). L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione
(o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
6 Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
7 Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento rispettivamente in data 9.10.2015 e 22.10.2015, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione – dell'intimazione di pagamento n. 07320219000848178/000 che è stata notificata nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., con successiva spedizione della raccomandata informativa depositata presso la Casa Comunale, ricevuta e sottoscritta dalla contribuente destinataria in data 7.6.2022.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che - avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione
(intimazione di pagamento notificata il 7.6.2022 e preavviso di fermo amministrativo notificato il
6.3.2025), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale, non vi è verificata alcuna prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione, né dei relativi accessori. Infatti, deve rilevarsi che a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine quinquennale rispetto alla notifica delle cartelle, con decorrenza rispettivamente 9.10.2015 e
22.10.2015), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Avendo congelato in modo diffuso tutte le azioni di riscossione, si è reso altresì necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. Infatti, l'art. 68 cit. prevede che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
8 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'introdotto comma 4-bis prevede:
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Dunque, il regime di sospensione della prescrizione, così come prorogato fino al termine dell'anno 2023, indica che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (7.6.2022) non era maturata alcuna invocata prescrizione quinquennale.
Il nuovo termine di prescrizione è stato quindi nuovamente interrotto in tempo utile con la notifica in data 6.3.2025 dell'atto impugnato.
Del resto, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass.
21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733). Ne discende che, in ogni caso, la contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con il precedente atto interruttivo (intimazione di pagamento). Ne discende che il ricorso va respinto. Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del modesto valore del contenzioso, della effettiva attività espletata e della sua concreta ridotta complessità - vanno poste a carico della ricorrente.
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P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
CO EZ
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