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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23.01.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17900/2024
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliana Quattromini Parte_1 C.F._1
e Fabio Valerio Coppola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia CP_1 C.F._2
Rizzo, ed elett.te dom.ta nello studio degli stessi, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , Partita I.V.A. di Gruppo , in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabrizio Barbieri e Gianandrea CP_3
Giancotti e domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04.08.2024, la ricorrente esponeva:
- che dal novembre 2019 - dopo un primo periodo di lavoro con decorrenza settembre 2018 senza regolare inquadramento - prestava la propria attività lavorativa, in qualità di impiegata in favore e alle reali dipendenze della presso la sede di Napoli in Via dei Mille n. 40 (palazzo Controparte_2
Leonetti), sebbene formalmente e fittiziamente inquadrata come dipendente di 2 soggetti interposti, dapprima la e, poi la dottoressa Parte_2 CP_1 - che in data 5/11/2019 veniva formalmente inquadrata con un fittizio contratto di tirocinio part time realizzato attraverso la formale imputazione del rapporto di lavoro alla , società il cui Parte_2
amministratore unico era il Sig. (che deteneva il 10% del capitale sociale), coniuge Parte_3
della convenuta che deteneva il 90% della predetta srl;
CP_1
- che successivamente, il suo rapporto di lavoro veniva, sempre fittiziamente imputato alla suddetta dottoressa pur seguitando a svolgere le medesime mansioni di impiegata presso la CP_1
convenuta CP_2
- che l'orario di lavoro, come quello di tutti gli altri dipendenti della banca, andava sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo dalle 13,30 alle 14,30 mentre nulla mutava nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in favore della CP_2
- che le veniva poi fatto sottoscrivere un ulteriore fittizio contratto di tirocinio, con scadenza
5/08/2020, ancora una volta attraverso la formale e fittizia imputazione alla dott.ssa CP_1
- che dopo un periodo di assenza per infortunio, nel dicembre 2021, cioè dopo oltre 3 anni di lavoro, le veniva fatto sottoscrivere un nuovo contratto - questa volta addirittura di apprendistato professionalizzante, contratto sempre formalmente e fittiziamente imputato alla - avente ad CP_1 oggetto una asserita attività di “telemarketing”, attività in realtà mai svolta dalla ricorrente, che invece proseguiva ad espletare le mansioni di impiegata presso la banca convenuta;
- che anche tale contratto di apprendistato professionalizzante era fittizio, viste la sua età e le sue pregresse esperienze lavorative (sintetizzate nella lettera di referenze a firma del dr. Persona_1
del 01.08.2018, agli atti di causa);
- che la banca convenuta era uno dei maggiori gruppi bancari nazionali con circa 60 sedi tra filiali e unità locali e 991 dipendenti su tutto il territorio nazionale;
- che la dott.ssa altro non era che un soggetto fittiziamente interposto nel rapporto di CP_1
lavoro effettivamente esistente, da sempre, unicamente fra la parte attrice e Controparte_2
- che si occupava di curare i rapporti con i clienti della lavorando sempre all'interno CP_2
dei locali della Filiale di Via dei Mille 40, dove la banca convenuta gestiva direttamente sia la sua postazione lavorativa sia i sistemi operativi;
- che tutti i macchinari, le attrezzature e i materiali utilizzati dalla stessa e dagli altri suoi colleghi di lavoro appartenevano alla e che solo da quest'ultima provenivano le quotidiane Controparte_2
e specifiche disposizioni operative impartitele e alle maestranze tutte, disposizioni provenienti dai responsabili di CP_2
- che tutti i dipendenti, compresa lei, operanti all'interno del citato istituto di credito di Napoli erano inseriti nell'organigramma della medesima banca;
- che dal confronto tra le allegate visure camerali si evinceva che mentre aveva in CP_2
tutto il territorio nazionale 991 dipendenti distribuiti fra la sede principale e circa 60 Filiali e unità locali, la dott.ssa aveva formalmente 3 addetti e la sede della sedicente sua ditta individuale CP_1
di via Belvedere n. 15 in realtà coincideva con la stessa abitazione della convenuta;
- che la dott.ssa non aveva mai avuto alcuna reale autonomia imprenditoriale né rischio di CP_1
impresa, né aveva mai concretamente esercitato alcun potere direttivo nei confronti della stessa, né la aveva la proprietà di materiali, mezzi o attrezzature, limitandosi ella a fungere da mero CP_1
soggetto fittiziamente interposto fra la ricorrente e il reale datore di lavoro, cioè CP_2
- che era la stessa a chiedere alla il rimborso dei contributi passivi della stessa, CP_1 CP_2
come da modulo depositato agli atti;
- che già basterebbe tale allegato modulo di per il rinnovo della richiesta di contributi CP_2
passivi utilizzato dalla convenuta per ottenere dall'Ufficio del personale di Milano CP_1 della il versamento del contributo mensile di € 1.585,00 con allegata busta paga della CP_2
stessa (dicembre 2021), per ritenere dimostrata la mera prestazione di manodopera ovvero l'interposizione per cui è causa;
- che a fronte dell'importo di € 1.585,00 richiesto nel suddetto modulo di rimborso dalla costei CP_1
versava poi ad ella importi assai inferiori a quelli ricevuti da importi che nei primi CP_2 anni erano di circa € 600,00 mensili e che, successivamente, si sono attestati intorno agli € 1.100,00 sempre mensili;
- che, in altre parole, era proprio a fornire alla dott.ssa la provvista economica CP_2 CP_1
da cui medesima attingeva per pagarle la retribuzione;
Pt_4
Contr
- che all'inizio del rapporto di lavoro la richiedeva alla di censirla come CP_1 CP_2
(assistente commerciale manager);
- che il dott. dell'Ufficio Amministrazione Mandati e Normativa Consulenti di Persona_2
Banca Generali la Banca nel procedere al censimento attribuendole il numero 74578, contestualmente assegnava alla stessa le credenziali di accesso al FEP assistenti (Front END Private), ossia alla piattaforma informatica grazie alla quale aveva accesso a tutti gli applicativi della Banca ed al
Network support, che nello specifico era quello riservato ai manager ossia il manager Support.
Contr
- che sempre in fase di censimento come formale le veniva assegnata, sempre dalla banca convenuta, la casella di posta elettronica Email_1
- che in qualità di impiegata-assistente commerciale della Banca contattava il Servizio Contact Center
Manager Support, accesso riservato esclusivamente a chi avesse credenziali specifiche (user e password) credenziali direttamente assegnate alla medesima dalla Banca convenuta nella persona del sig. Persona_2 - che tramite il suindicato supporto, nel corso di quotidiane verifiche, aveva accesso alle informazioni sui clienti, sullo stato dei contratti, sullo stato delle operazioni bancarie (bonifici, valuta assegni ecc.), informazioni e dettagli sui prodotti finanziari. (vedi allegate mail tra la ricorrente e ) CP_2
- che attraverso l'applicativo Quiclic della banca, a cui aveva accesso sempre grazie alle suddette credenziali, inseriva le c.d. “smart mail” attraverso cui porre quesiti e dialogare con gli uffici di Banca come ad esempio la divisione AML (Anti Money Laundering), ufficio prodotti, direzione crediti, ufficio remunerazione etc.
- che si interfacciava personalmente con gli uffici della banca per la riassegnazione dei clienti come accadeva nel caso di revoca o dimissioni di un consulente;
in tal caso i clienti della banca dovevano essere riassegnati ad un diverso consulente e di tale operazione se ne occupava direttamente attraverso una richiesta che inoltrava e curava lei stessa;
- che nell'espletare le proprie mansioni e sempre attraverso l'utilizzo delle credenziali e degli applicativi di si era occupata anche di: visionare anagrafiche e prospetti finanziari dei clienti e CP_2
di tutti i consulenti finanziari;
compilare la modulistica e stampare: contratti di conto corrente, contratti di sottoscrizioni servizi di consulenza finanziaria, contratti di richiesta mezzi di pagamento
(assegni bancomat e carte di credito), contratti di sottoscrizione dei prodotti finanziari (fondi, gestioni patrimoniali e finanziarie ecc.), proposte di sottoscrizione dei prodotti assicurativi, modulistica;
aggiornare le informazioni anagrafiche e del questionario MIFID dei clienti, contratti di credito. Tali contratti potevano anche riguardare i “prospect” (ossia nuovi clienti da acquisire); inserire le richieste di deroghe commerciali (come ad esempio deroghe al tasso creditore/debitore di conto corrente); inserire le richieste di abbuono somme ovvero rimborso di somme in deroga sul conto corrente del cliente;
fornire supporto nella organizzazione di eventi aziendali;
- che con lettera recante la data del 03/01/2024 la convenuta comunicava alla CP_1
ricorrente la cessazione del rapporto di asserito apprendistato, licenziamento che la stessa aveva prontamente impugnato in via stragiudiziale con le allegate missive;
- che anche le modalità di tale licenziamento confermavano la reale e sostanziale imputazione del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente in capo a e non a Controparte_2 CP_1
soggetto meramente interposto, anche in eventuale assenza di contratti di appalto tra le convenute;
- che poiché il soggetto interponente ( non faceva tornare al lavoro la propria Controparte_2
dipendente formalmente inquadrata presso il soggetto interposto ( , tale CP_1
comportamento equivaleva a licenziamento per fatti concludenti, in quanto tale nullo e inefficace anche per difetto di forma, con conseguente domanda anche di ordine di reintegra nel posto di lavoro che si formula con il presente atto. Sulla base di tali permesse la ricorrente, evidenziando l'esistenza di un rapporto interpositorio, conveniva in giudizio la Sig.ra e la al fine di sentir: “
1. CP_1 Controparte_2 accertare l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra l'odierna ricorrente e a decorrere dal settembre 2018, con tutte le conseguenze di ordine Controparte_2
economico, normativo e previdenziale e con inquadramento come impiegata di area 3 livello 1 del
CCNL credito;
2. previa declaratoria di inesistenza, nullità, illiceità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e/o previo annullamento dello stesso perché comunque privo di giusta causa o giustificato motivo, ordinare a l'immediata reintegra della ricorrente nel suo Controparte_2
posto di lavoro e condannare detta società al pagamento in favore della ricorrente medesima di tutte le retribuzioni – sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - maturate e maturande dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, oltre rivalutazione e interessi come per legge, il tutto con i connessi versamenti previdenziali e assistenziali;
2.1. - in subordine rispetto al capo che precede, sempre dichiarato il licenziamento intimato all'odierna ricorrente inesistente, nullo, illecito, inefficace, illegittimo e comunque annullato perché comunque privo di giusta causa o giustificato motivo, condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente medesima un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, in subordine, un'indennità di importo inferiore, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio
Coppola, che a tal fine si dichiarano antistatari”.
Si costituiva tempestivamente la Sig.ra eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza della ricorrente dall'impugnativa dei contratti intercorsi con con la Sig.ra Parte_2 ai sensi dell'art. 32 comma 4, Legge n. 183/2010, nonché, in particolare, la decadenza CP_1
di cui alla lettera d) della citata norma in relazione alla domanda sub. 1 di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell'art. 414 c.p.c. Contestava, infine, le domande della ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento del compenso di avvocato.
Si costituiva, altresì, eccependo l'intervenuta decadenza della ricorrente Controparte_2 dalla proposizione della domanda di accertamento dell'asserita sussistenza di rapporto di lavoro subordinato in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, giusto il combinato disposto dell'art. 6 della L. n. 604/1966 e dell'art. 32 comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010. Nel merito chiedeva di respingere tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Disposta ed espletata l'istruttoria, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note difensive, esaminate solo quelle depositate nel termine concesso dal
Giudice ed esaminate le note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato
In primis va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda è stato correttamente indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte e i titoli posti a fondamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, la Corte di Cassazione, con motivazione condivisibile ( cfr. ordinanza 8 marzo 2024 n. 6266), ha stabilito che ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della L. n. 604/1966. Di contro,
l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza. Il predetto regime decadenziale richiede un atto scritto per la decorrenza e l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini nei confronti del soggetto che lo ha adottato, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza può essere invocata, salva l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincia a decorrere il doppio termine di decadenza.
Nel caso di specie, quanto all'eccezione di decadenza sollevata da va detto che la CP_1
ricorrente ha intrattenuto due rapporti (tirocinio ed tempo determinato) con la d uno Parte_2 con la di apprendistato professionalizzante dall'11/01/2021 al 04/02/2024 e ha impugnato la CP_1 disdetta del contratto di apprendistato, nonché “i contratti di lavoro intervenuti in forma del tirocinio e dell'apprendistato”, con lettera del 21/02/2024 ma alcuna domanda nei suoi confronti risulta formulata in merito. Quanto all'eccezione sollevata da alcuna decadenza è maturata, CP_2
considerando quanto affermato dalla Cassazione nella predetta ordinanza. In ogni caso vi è in atti la
PEC alla inviata a luglio 2024 (a cui non risulta avere risposto) e il ricorso CP_2 CP_2
risulta depositato nei successivi 60 gg, in dara 04.08.2024.
Il nodo principale della controversia attiene alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta e, al contempo, l'esistenza di un fittizio rapporto di CP_2
lavoro con il datore di lavoro formale ossia la , con conseguente declaratoria di CP_1
inesistenza, nullità, illiceità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato dalla
[...]
in data 03.01.2024, ordinando a l'immediata reintegra della ricorrente CP_1 Controparte_2
nel suo posto di lavoro, con relativa condanna della stessa al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, con i connessi versamenti previdenziali e assistenziali. È pertanto opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Passando all'esame dell'istruttoria testimoniale svolta, si evidenzia che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5560”.
Tutto ciò premesso, dall'istruttoria testimoniale non è emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e ma anzi è stato confermato che la ricorrente lavorasse CP_2
come assistente della In particolare lo stesso teste di parte ricorrente CP_1 Tes_1
ienamente attendibile, impiegato presso la sede centrale di a Trieste che ha
[...] CP_2
avuto rapporti con a distanza, a mezzo mail oppure tramite telefono, ascoltato in Parte_1
data 31.10.24 dichiarava che la ricorrente era collaboratrice diretta della Parte_1 [...]
e in tale qualità lo contattava. In particolare il teste riferiva, tra l'altro “Io mi occupo di CP_1
ricevere segnalazioni e/o richieste di informazioni sia per quanto riguarda il sistema tecnologico sia per temi operativi, quali aperture di rapporti di conto corrente, deposito titoli e altro. Non davo specifiche disposizioni operative alla sig.ra di mia iniziativa ma solo su sua richiesta quando Pt_1
aveva dei problemi di carattere operativo da risolvere. La sig.ra mi contattava in Parte_1
Cont qualità di collaboratrice diretta di , perché mi contattava in qualità di ossia di CP_1
assistente commerciale del manager, con accesso personale che prevede delle credenziali che consentono la identificazione della persona quando si riceve la telefonata, per cui sapevo se mi contattava una collaboratrice o una manager”… per quanto riguarda il capo 15) “Confermo.
Preciso che non so se la avesse richiesto personalmente alla di censire la CP_1 CP_2
Cont ricorrente come (assistente commerciale manager) ma so che, quando parlavo con lei, mi
Cont risultava come , ossia come assistente di . Confermo che il dott. CP_1 Persona_2
procede ai censimenti attribuendo i numeri su richiesta dei manager o di altri consulenti e
[...] accesso al FEP assistenti. Non so se nello specifico lo abbia fatto anche con la sig.ra ”. … A Pt_1
domanda del Giudice: si è mai presentata la sig. , quale impiegata della Parte_1 [...]
Risposta: No, non si è mai presentata così. Qualora l'avesse fatto, avrei potuto constatare CP_2
l'esattezza o meno dell'informazione; nel caso specifico non mi risultava quale dipendente della Cont banca, perché quando chiamava usciva il codice , ossia assistente, e poi altri dati tra cui indirizzo mail per contattare il manager support. Per quanto riguarda l'applicativo Quiclic di
[...]
il teste chiarisce altresì che poteva essere utilizzato sia dagli assistenti CP_2 Testimone_1 manager sia dai dipendenti della anche se in maniera differente ( … Per quanto CP_2
Cont riguarda il capo 19) “So che la sig.ra con le sue credenziali di poteva avere accesso Pt_1 all'applicativo Quiclic di che consente di inoltrare segnalazioni denominate “smart CP_2 mail” che sono suddivise per argomento (richieste di verifica per le aree della banca inserite in questo applicativo, ossia la direzione Operation, la AML, la direzione prodotti). Questo applicativo Cont può essere utilizzato sia dagli sia dai dipendenti della banca ma in forma differente, in quanto
i dipendenti hanno una visibilità totale, mentre l'assistente può vedere solo i clienti del proprio manager o dei consulenti a lei assegnati”). Riferiva altresì che “ Per quanto riguarda il capo 20)
“Non è di mia competenza. Si tratta di un processo di riassegnazione clienti, in caso di revoca del mandato o di dimissioni di un consulente. Non so se lo facesse o meno la sig.ra ma è comunque Pt_1 un'attività che poteva rientrare nelle competenze dell'assistente, ma è una competenza che rientra nel rapporto tra manager e assistente che varia da singolo distretto”. Per quanto riguarda il capo
22) “Le colleghe e lavorano con me a Trieste presso l'Area Testimone_2 Testimone_3
Canale Alternativi e di Supporto Servizio Contact Center Manager Support e hanno avuto con la sig.ra gli stessi contatti che ho avuto io e nelle stesse modalità che ho sopra già descritto. Pt_1
è una collega della sede di Milano che ha un ruolo differente dal mio, quindi non Persona_3
ho evidenza dei rapporti intercorrenti tra di loro. Con la riassegnazione poteva accadere di ricevere delle mail della collega nelle quali ci veniva autorizzato l'invio a o a Per_3 Parte_1
dei prospetti utili alla riassegnazione del cliente ad altro consulente”. Per quanto CP_1 riguarda i capi 23), 24), 25), 26), 27), 28) e 29) “Non posso saperlo se ha fatto specificamente quanto Cont indicato, ma so che è possibile farlo con gli applicativi e le credenziali a lei fornite. Voglio evidenziare che, nell'ambito dei contratti di conto corrente poteva stampare e compilare ma la sottoscrizione a video la può fare solo il consulente finanziario o il manager tramite le proprie credenziali, così come i contratti di sottoscrizione di servizi di consulenza finanziaria e assicurativi;
per quanto riguarda i contratti di richiesta di mezzi di pagamento, poteva solo vedere richieste già
Cont inserite ma non poteva inserirle con il suo codice di . Le poteva inserire solo il manager o il consulente finanziario, neanche tutti i dipendenti della Banca possono farlo ma solo un gruppo riservato di relationship manager. Stessa cosa per le informazioni anagrafiche e del questionario
MIFID, e i contratti di credito (prospect) non poteva aggiornarle se non con il codice del consulente, ma non con il suo codice ACM. Poteva inserire la richiesta di deroghe commerciali (deroghe al tasso creditore/debitore di conto corrente), ma la decisione era sempre presa dal manager o dal consulente. Analogamente per le richieste di abbuono somme ovvero di rimborso somme in deroga sul conto corrente del cliente poteva inserirle, ma sempre su indicazione del consulente o del manager. Non so se la sig.ra fornisse supporto nell'organizzazione di eventi aziendali”. Per Pt_1
quanto riguarda il capo 31) “So che aveva un indirizzo mail sul dominio che era collegato a quel
Cont mondo credenziali di e sapevamo che, oltre ad avere il numero telefonico, c'era anche questa mail. Si tratta di un indirizzo fornito alla collaboratrice del manager che di solito si utilizza per le comunicazioni interne tra assistente e manager o tra assistente e banca. Non so se viene fornito ai clienti. Solitamente no, a meno che non venga fornito direttamente ai clienti dal diretto interessato. Cont Per quanto riguarda il capo 32) “Non ho mai visto la sua postazione operativa. So che gli hanno questo accesso al FEP ma non so se il computer è di proprietà della banca o del manager. I programmi installati sul pc sono quelli della banca”…. in riferimento al capo 21) chiede al teste “è vero che il network support è semplicemente un numero telefonico a cui le assistenti dei manager possono chiedere informazioni?” Il teste risponde: “il network support è l'unita organizzativa del contact center che effettua assistenza e supporto principalmente operativo ai consulenti della banca.
Il manager support è una costola del network support formata da quattro persone più un team leader.
L'assistente del manager chiama il manager support con le credenziali ed il numero di telefono,
l'assistente del consulente anche. E' un numero su cui si può chiamare solo con delle credenziali” Il Cont Giudice in riferimento al capo 22) legge il capo al teste che risponde “Gli possono avere
l'accesso una volta che hanno avuto le credenziali per poter aver un servizio di assistenza in caso di necessità, quindi possono accedere anche autonomamente ma occorre una motivazione. Mi risulta che qualche volta la sig.ra abbia avuto accesso al gruppo manager support perché ne faccio Pt_1
parte anche io. L'avv. Rizzo chiede di domandare: “ Così è il Distrect Manager e se gestisce clienti?
“ L'avv. Quattromini si oppone. Il Giudice ritenuta la rilevanza, ammette la domanda “Da quello che so, ci sono dei che provengono dal ruolo dei consulenti che hanno pertanto Controparte_5
ancora dei clienti, perché ser li portano dietro;
è possibile che si arrivi direttamente al ruolo di senza passare per il ruolo di consulente, se si proviene per esempio da altra banca. Controparte_5
Al manager possono essere assegnati dei clienti direttamente, ma sono casi residuali, perché CP_5 tende invece ad assegnarli a vari consulenti che segue.”
In data 21.11.2024 veniva ascoltato l'altro teste di parte ricorrente che non ha Persona_1
introdotto elementi di rilievo ( cfr. atti). I testi di parte resistente , Testimone_4 [...]
( teste intimato da entrambe le parti resistenti), hanno, invece, Tes_5 Testimone_6 sostenuto la tesi di parte resistente ( cfr. la teste … A domanda del giudice: Testimone_5
“Lei sa con quale qualifica fosse stata assunta la sig.ra ? Risponde: “Una qualifica di primo Pt_1
livello penso. Faceva attività di segreteria, inviava mail, prendeva ordini soltanto dalla Lo CP_1 so perché l'ho visto … Per quanto riguarda il capo 13) “Solo la dott.ssa dava le direttive alla CP_1 sig.ra e non la … Per quanto riguarda il capo 14) “ è sicuramente Pt_1 CP_2 Persona_2
un responsabile, gli altri non so. Non potevano direttive alla sig. perché non faceva parte della Pt_1
struttura della banca, essendo assistente personale della ma in ogni caso comunque non ho CP_1
visto nulla direttamente, in quanto sono persone che si trovano a Milano o a Trieste e quindi al massimo poteva accadere scambi tramite mail. o , la quale dichiarava … Spesso Testimone_6
chiedevo alla sig. ra se erano arrivate le mail che inviavo alla dott.ssa . Contattavo Pt_1 CP_1
la sig.ra perché, su indicazioni del dott. avevo preso contatti con la dott.ssa Pt_1 Per_4 CP_1 che a sua volta mi aveva detto di rivolgermi alla sig.ra in qualità di sua assistente. …. Proprio Pt_1 la dott.ssa mi disse di fare riferimento alla sig.ra , in qualità di sua assistente… per CP_1 Pt_1 quanto riguarda il capo 19) della memoria di parte convenuta “Confermo che i district CP_1
manager fanno abilitare le loro assistenti alla posta elettronica dell'ufficio. Io personalmente ho, come posta elettronica, e sono abilitata all'applicativo FEP solo Email_2
per determinate attività (posso vedere per esempio gli estratti conto); Per quanto riguarda il capo
21) della memoria di parte convenuta “Confermo che il network support è un numero di CP_1
telefono a cui le assistenti dei manager possono chiedere informazioni, sulla base di codici che si ricevono in qualità di assistente dell'executive manager. Spesso ho chiamato il network support per chiedere dei moduli per alcune operazioni che il mio executive manager, dott. doveva Per_4 svolgere”… “L'applicativo QUICLIC è un applicativo che anche gli assistenti degli executive manager possono utilizzare una volta abilitati al FEP, sempre su indicazione dell'executive manager”;
All'esito di tutto ciò, è superflua ogni valutazione circa quanto esposto da parte ricorrente nelle note difensive ed eventuali ritardi di allegazione.
Pertanto il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuna parte convenuta delle spese di lite che liquida in 2695,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23.01.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17900/2024
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliana Quattromini Parte_1 C.F._1
e Fabio Valerio Coppola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia CP_1 C.F._2
Rizzo, ed elett.te dom.ta nello studio degli stessi, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , Partita I.V.A. di Gruppo , in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabrizio Barbieri e Gianandrea CP_3
Giancotti e domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04.08.2024, la ricorrente esponeva:
- che dal novembre 2019 - dopo un primo periodo di lavoro con decorrenza settembre 2018 senza regolare inquadramento - prestava la propria attività lavorativa, in qualità di impiegata in favore e alle reali dipendenze della presso la sede di Napoli in Via dei Mille n. 40 (palazzo Controparte_2
Leonetti), sebbene formalmente e fittiziamente inquadrata come dipendente di 2 soggetti interposti, dapprima la e, poi la dottoressa Parte_2 CP_1 - che in data 5/11/2019 veniva formalmente inquadrata con un fittizio contratto di tirocinio part time realizzato attraverso la formale imputazione del rapporto di lavoro alla , società il cui Parte_2
amministratore unico era il Sig. (che deteneva il 10% del capitale sociale), coniuge Parte_3
della convenuta che deteneva il 90% della predetta srl;
CP_1
- che successivamente, il suo rapporto di lavoro veniva, sempre fittiziamente imputato alla suddetta dottoressa pur seguitando a svolgere le medesime mansioni di impiegata presso la CP_1
convenuta CP_2
- che l'orario di lavoro, come quello di tutti gli altri dipendenti della banca, andava sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con intervallo dalle 13,30 alle 14,30 mentre nulla mutava nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in favore della CP_2
- che le veniva poi fatto sottoscrivere un ulteriore fittizio contratto di tirocinio, con scadenza
5/08/2020, ancora una volta attraverso la formale e fittizia imputazione alla dott.ssa CP_1
- che dopo un periodo di assenza per infortunio, nel dicembre 2021, cioè dopo oltre 3 anni di lavoro, le veniva fatto sottoscrivere un nuovo contratto - questa volta addirittura di apprendistato professionalizzante, contratto sempre formalmente e fittiziamente imputato alla - avente ad CP_1 oggetto una asserita attività di “telemarketing”, attività in realtà mai svolta dalla ricorrente, che invece proseguiva ad espletare le mansioni di impiegata presso la banca convenuta;
- che anche tale contratto di apprendistato professionalizzante era fittizio, viste la sua età e le sue pregresse esperienze lavorative (sintetizzate nella lettera di referenze a firma del dr. Persona_1
del 01.08.2018, agli atti di causa);
- che la banca convenuta era uno dei maggiori gruppi bancari nazionali con circa 60 sedi tra filiali e unità locali e 991 dipendenti su tutto il territorio nazionale;
- che la dott.ssa altro non era che un soggetto fittiziamente interposto nel rapporto di CP_1
lavoro effettivamente esistente, da sempre, unicamente fra la parte attrice e Controparte_2
- che si occupava di curare i rapporti con i clienti della lavorando sempre all'interno CP_2
dei locali della Filiale di Via dei Mille 40, dove la banca convenuta gestiva direttamente sia la sua postazione lavorativa sia i sistemi operativi;
- che tutti i macchinari, le attrezzature e i materiali utilizzati dalla stessa e dagli altri suoi colleghi di lavoro appartenevano alla e che solo da quest'ultima provenivano le quotidiane Controparte_2
e specifiche disposizioni operative impartitele e alle maestranze tutte, disposizioni provenienti dai responsabili di CP_2
- che tutti i dipendenti, compresa lei, operanti all'interno del citato istituto di credito di Napoli erano inseriti nell'organigramma della medesima banca;
- che dal confronto tra le allegate visure camerali si evinceva che mentre aveva in CP_2
tutto il territorio nazionale 991 dipendenti distribuiti fra la sede principale e circa 60 Filiali e unità locali, la dott.ssa aveva formalmente 3 addetti e la sede della sedicente sua ditta individuale CP_1
di via Belvedere n. 15 in realtà coincideva con la stessa abitazione della convenuta;
- che la dott.ssa non aveva mai avuto alcuna reale autonomia imprenditoriale né rischio di CP_1
impresa, né aveva mai concretamente esercitato alcun potere direttivo nei confronti della stessa, né la aveva la proprietà di materiali, mezzi o attrezzature, limitandosi ella a fungere da mero CP_1
soggetto fittiziamente interposto fra la ricorrente e il reale datore di lavoro, cioè CP_2
- che era la stessa a chiedere alla il rimborso dei contributi passivi della stessa, CP_1 CP_2
come da modulo depositato agli atti;
- che già basterebbe tale allegato modulo di per il rinnovo della richiesta di contributi CP_2
passivi utilizzato dalla convenuta per ottenere dall'Ufficio del personale di Milano CP_1 della il versamento del contributo mensile di € 1.585,00 con allegata busta paga della CP_2
stessa (dicembre 2021), per ritenere dimostrata la mera prestazione di manodopera ovvero l'interposizione per cui è causa;
- che a fronte dell'importo di € 1.585,00 richiesto nel suddetto modulo di rimborso dalla costei CP_1
versava poi ad ella importi assai inferiori a quelli ricevuti da importi che nei primi CP_2 anni erano di circa € 600,00 mensili e che, successivamente, si sono attestati intorno agli € 1.100,00 sempre mensili;
- che, in altre parole, era proprio a fornire alla dott.ssa la provvista economica CP_2 CP_1
da cui medesima attingeva per pagarle la retribuzione;
Pt_4
Contr
- che all'inizio del rapporto di lavoro la richiedeva alla di censirla come CP_1 CP_2
(assistente commerciale manager);
- che il dott. dell'Ufficio Amministrazione Mandati e Normativa Consulenti di Persona_2
Banca Generali la Banca nel procedere al censimento attribuendole il numero 74578, contestualmente assegnava alla stessa le credenziali di accesso al FEP assistenti (Front END Private), ossia alla piattaforma informatica grazie alla quale aveva accesso a tutti gli applicativi della Banca ed al
Network support, che nello specifico era quello riservato ai manager ossia il manager Support.
Contr
- che sempre in fase di censimento come formale le veniva assegnata, sempre dalla banca convenuta, la casella di posta elettronica Email_1
- che in qualità di impiegata-assistente commerciale della Banca contattava il Servizio Contact Center
Manager Support, accesso riservato esclusivamente a chi avesse credenziali specifiche (user e password) credenziali direttamente assegnate alla medesima dalla Banca convenuta nella persona del sig. Persona_2 - che tramite il suindicato supporto, nel corso di quotidiane verifiche, aveva accesso alle informazioni sui clienti, sullo stato dei contratti, sullo stato delle operazioni bancarie (bonifici, valuta assegni ecc.), informazioni e dettagli sui prodotti finanziari. (vedi allegate mail tra la ricorrente e ) CP_2
- che attraverso l'applicativo Quiclic della banca, a cui aveva accesso sempre grazie alle suddette credenziali, inseriva le c.d. “smart mail” attraverso cui porre quesiti e dialogare con gli uffici di Banca come ad esempio la divisione AML (Anti Money Laundering), ufficio prodotti, direzione crediti, ufficio remunerazione etc.
- che si interfacciava personalmente con gli uffici della banca per la riassegnazione dei clienti come accadeva nel caso di revoca o dimissioni di un consulente;
in tal caso i clienti della banca dovevano essere riassegnati ad un diverso consulente e di tale operazione se ne occupava direttamente attraverso una richiesta che inoltrava e curava lei stessa;
- che nell'espletare le proprie mansioni e sempre attraverso l'utilizzo delle credenziali e degli applicativi di si era occupata anche di: visionare anagrafiche e prospetti finanziari dei clienti e CP_2
di tutti i consulenti finanziari;
compilare la modulistica e stampare: contratti di conto corrente, contratti di sottoscrizioni servizi di consulenza finanziaria, contratti di richiesta mezzi di pagamento
(assegni bancomat e carte di credito), contratti di sottoscrizione dei prodotti finanziari (fondi, gestioni patrimoniali e finanziarie ecc.), proposte di sottoscrizione dei prodotti assicurativi, modulistica;
aggiornare le informazioni anagrafiche e del questionario MIFID dei clienti, contratti di credito. Tali contratti potevano anche riguardare i “prospect” (ossia nuovi clienti da acquisire); inserire le richieste di deroghe commerciali (come ad esempio deroghe al tasso creditore/debitore di conto corrente); inserire le richieste di abbuono somme ovvero rimborso di somme in deroga sul conto corrente del cliente;
fornire supporto nella organizzazione di eventi aziendali;
- che con lettera recante la data del 03/01/2024 la convenuta comunicava alla CP_1
ricorrente la cessazione del rapporto di asserito apprendistato, licenziamento che la stessa aveva prontamente impugnato in via stragiudiziale con le allegate missive;
- che anche le modalità di tale licenziamento confermavano la reale e sostanziale imputazione del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente in capo a e non a Controparte_2 CP_1
soggetto meramente interposto, anche in eventuale assenza di contratti di appalto tra le convenute;
- che poiché il soggetto interponente ( non faceva tornare al lavoro la propria Controparte_2
dipendente formalmente inquadrata presso il soggetto interposto ( , tale CP_1
comportamento equivaleva a licenziamento per fatti concludenti, in quanto tale nullo e inefficace anche per difetto di forma, con conseguente domanda anche di ordine di reintegra nel posto di lavoro che si formula con il presente atto. Sulla base di tali permesse la ricorrente, evidenziando l'esistenza di un rapporto interpositorio, conveniva in giudizio la Sig.ra e la al fine di sentir: “
1. CP_1 Controparte_2 accertare l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra l'odierna ricorrente e a decorrere dal settembre 2018, con tutte le conseguenze di ordine Controparte_2
economico, normativo e previdenziale e con inquadramento come impiegata di area 3 livello 1 del
CCNL credito;
2. previa declaratoria di inesistenza, nullità, illiceità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e/o previo annullamento dello stesso perché comunque privo di giusta causa o giustificato motivo, ordinare a l'immediata reintegra della ricorrente nel suo Controparte_2
posto di lavoro e condannare detta società al pagamento in favore della ricorrente medesima di tutte le retribuzioni – sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - maturate e maturande dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, oltre rivalutazione e interessi come per legge, il tutto con i connessi versamenti previdenziali e assistenziali;
2.1. - in subordine rispetto al capo che precede, sempre dichiarato il licenziamento intimato all'odierna ricorrente inesistente, nullo, illecito, inefficace, illegittimo e comunque annullato perché comunque privo di giusta causa o giustificato motivo, condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente medesima un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, in subordine, un'indennità di importo inferiore, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio
Coppola, che a tal fine si dichiarano antistatari”.
Si costituiva tempestivamente la Sig.ra eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza della ricorrente dall'impugnativa dei contratti intercorsi con con la Sig.ra Parte_2 ai sensi dell'art. 32 comma 4, Legge n. 183/2010, nonché, in particolare, la decadenza CP_1
di cui alla lettera d) della citata norma in relazione alla domanda sub. 1 di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell'art. 414 c.p.c. Contestava, infine, le domande della ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento del compenso di avvocato.
Si costituiva, altresì, eccependo l'intervenuta decadenza della ricorrente Controparte_2 dalla proposizione della domanda di accertamento dell'asserita sussistenza di rapporto di lavoro subordinato in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, giusto il combinato disposto dell'art. 6 della L. n. 604/1966 e dell'art. 32 comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010. Nel merito chiedeva di respingere tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Disposta ed espletata l'istruttoria, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note difensive, esaminate solo quelle depositate nel termine concesso dal
Giudice ed esaminate le note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato
In primis va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda è stato correttamente indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte e i titoli posti a fondamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, la Corte di Cassazione, con motivazione condivisibile ( cfr. ordinanza 8 marzo 2024 n. 6266), ha stabilito che ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della L. n. 604/1966. Di contro,
l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza. Il predetto regime decadenziale richiede un atto scritto per la decorrenza e l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini nei confronti del soggetto che lo ha adottato, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza può essere invocata, salva l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincia a decorrere il doppio termine di decadenza.
Nel caso di specie, quanto all'eccezione di decadenza sollevata da va detto che la CP_1
ricorrente ha intrattenuto due rapporti (tirocinio ed tempo determinato) con la d uno Parte_2 con la di apprendistato professionalizzante dall'11/01/2021 al 04/02/2024 e ha impugnato la CP_1 disdetta del contratto di apprendistato, nonché “i contratti di lavoro intervenuti in forma del tirocinio e dell'apprendistato”, con lettera del 21/02/2024 ma alcuna domanda nei suoi confronti risulta formulata in merito. Quanto all'eccezione sollevata da alcuna decadenza è maturata, CP_2
considerando quanto affermato dalla Cassazione nella predetta ordinanza. In ogni caso vi è in atti la
PEC alla inviata a luglio 2024 (a cui non risulta avere risposto) e il ricorso CP_2 CP_2
risulta depositato nei successivi 60 gg, in dara 04.08.2024.
Il nodo principale della controversia attiene alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta e, al contempo, l'esistenza di un fittizio rapporto di CP_2
lavoro con il datore di lavoro formale ossia la , con conseguente declaratoria di CP_1
inesistenza, nullità, illiceità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato dalla
[...]
in data 03.01.2024, ordinando a l'immediata reintegra della ricorrente CP_1 Controparte_2
nel suo posto di lavoro, con relativa condanna della stessa al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, con i connessi versamenti previdenziali e assistenziali. È pertanto opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro. Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Passando all'esame dell'istruttoria testimoniale svolta, si evidenzia che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5560”.
Tutto ciò premesso, dall'istruttoria testimoniale non è emersa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e ma anzi è stato confermato che la ricorrente lavorasse CP_2
come assistente della In particolare lo stesso teste di parte ricorrente CP_1 Tes_1
ienamente attendibile, impiegato presso la sede centrale di a Trieste che ha
[...] CP_2
avuto rapporti con a distanza, a mezzo mail oppure tramite telefono, ascoltato in Parte_1
data 31.10.24 dichiarava che la ricorrente era collaboratrice diretta della Parte_1 [...]
e in tale qualità lo contattava. In particolare il teste riferiva, tra l'altro “Io mi occupo di CP_1
ricevere segnalazioni e/o richieste di informazioni sia per quanto riguarda il sistema tecnologico sia per temi operativi, quali aperture di rapporti di conto corrente, deposito titoli e altro. Non davo specifiche disposizioni operative alla sig.ra di mia iniziativa ma solo su sua richiesta quando Pt_1
aveva dei problemi di carattere operativo da risolvere. La sig.ra mi contattava in Parte_1
Cont qualità di collaboratrice diretta di , perché mi contattava in qualità di ossia di CP_1
assistente commerciale del manager, con accesso personale che prevede delle credenziali che consentono la identificazione della persona quando si riceve la telefonata, per cui sapevo se mi contattava una collaboratrice o una manager”… per quanto riguarda il capo 15) “Confermo.
Preciso che non so se la avesse richiesto personalmente alla di censire la CP_1 CP_2
Cont ricorrente come (assistente commerciale manager) ma so che, quando parlavo con lei, mi
Cont risultava come , ossia come assistente di . Confermo che il dott. CP_1 Persona_2
procede ai censimenti attribuendo i numeri su richiesta dei manager o di altri consulenti e
[...] accesso al FEP assistenti. Non so se nello specifico lo abbia fatto anche con la sig.ra ”. … A Pt_1
domanda del Giudice: si è mai presentata la sig. , quale impiegata della Parte_1 [...]
Risposta: No, non si è mai presentata così. Qualora l'avesse fatto, avrei potuto constatare CP_2
l'esattezza o meno dell'informazione; nel caso specifico non mi risultava quale dipendente della Cont banca, perché quando chiamava usciva il codice , ossia assistente, e poi altri dati tra cui indirizzo mail per contattare il manager support. Per quanto riguarda l'applicativo Quiclic di
[...]
il teste chiarisce altresì che poteva essere utilizzato sia dagli assistenti CP_2 Testimone_1 manager sia dai dipendenti della anche se in maniera differente ( … Per quanto CP_2
Cont riguarda il capo 19) “So che la sig.ra con le sue credenziali di poteva avere accesso Pt_1 all'applicativo Quiclic di che consente di inoltrare segnalazioni denominate “smart CP_2 mail” che sono suddivise per argomento (richieste di verifica per le aree della banca inserite in questo applicativo, ossia la direzione Operation, la AML, la direzione prodotti). Questo applicativo Cont può essere utilizzato sia dagli sia dai dipendenti della banca ma in forma differente, in quanto
i dipendenti hanno una visibilità totale, mentre l'assistente può vedere solo i clienti del proprio manager o dei consulenti a lei assegnati”). Riferiva altresì che “ Per quanto riguarda il capo 20)
“Non è di mia competenza. Si tratta di un processo di riassegnazione clienti, in caso di revoca del mandato o di dimissioni di un consulente. Non so se lo facesse o meno la sig.ra ma è comunque Pt_1 un'attività che poteva rientrare nelle competenze dell'assistente, ma è una competenza che rientra nel rapporto tra manager e assistente che varia da singolo distretto”. Per quanto riguarda il capo
22) “Le colleghe e lavorano con me a Trieste presso l'Area Testimone_2 Testimone_3
Canale Alternativi e di Supporto Servizio Contact Center Manager Support e hanno avuto con la sig.ra gli stessi contatti che ho avuto io e nelle stesse modalità che ho sopra già descritto. Pt_1
è una collega della sede di Milano che ha un ruolo differente dal mio, quindi non Persona_3
ho evidenza dei rapporti intercorrenti tra di loro. Con la riassegnazione poteva accadere di ricevere delle mail della collega nelle quali ci veniva autorizzato l'invio a o a Per_3 Parte_1
dei prospetti utili alla riassegnazione del cliente ad altro consulente”. Per quanto CP_1 riguarda i capi 23), 24), 25), 26), 27), 28) e 29) “Non posso saperlo se ha fatto specificamente quanto Cont indicato, ma so che è possibile farlo con gli applicativi e le credenziali a lei fornite. Voglio evidenziare che, nell'ambito dei contratti di conto corrente poteva stampare e compilare ma la sottoscrizione a video la può fare solo il consulente finanziario o il manager tramite le proprie credenziali, così come i contratti di sottoscrizione di servizi di consulenza finanziaria e assicurativi;
per quanto riguarda i contratti di richiesta di mezzi di pagamento, poteva solo vedere richieste già
Cont inserite ma non poteva inserirle con il suo codice di . Le poteva inserire solo il manager o il consulente finanziario, neanche tutti i dipendenti della Banca possono farlo ma solo un gruppo riservato di relationship manager. Stessa cosa per le informazioni anagrafiche e del questionario
MIFID, e i contratti di credito (prospect) non poteva aggiornarle se non con il codice del consulente, ma non con il suo codice ACM. Poteva inserire la richiesta di deroghe commerciali (deroghe al tasso creditore/debitore di conto corrente), ma la decisione era sempre presa dal manager o dal consulente. Analogamente per le richieste di abbuono somme ovvero di rimborso somme in deroga sul conto corrente del cliente poteva inserirle, ma sempre su indicazione del consulente o del manager. Non so se la sig.ra fornisse supporto nell'organizzazione di eventi aziendali”. Per Pt_1
quanto riguarda il capo 31) “So che aveva un indirizzo mail sul dominio che era collegato a quel
Cont mondo credenziali di e sapevamo che, oltre ad avere il numero telefonico, c'era anche questa mail. Si tratta di un indirizzo fornito alla collaboratrice del manager che di solito si utilizza per le comunicazioni interne tra assistente e manager o tra assistente e banca. Non so se viene fornito ai clienti. Solitamente no, a meno che non venga fornito direttamente ai clienti dal diretto interessato. Cont Per quanto riguarda il capo 32) “Non ho mai visto la sua postazione operativa. So che gli hanno questo accesso al FEP ma non so se il computer è di proprietà della banca o del manager. I programmi installati sul pc sono quelli della banca”…. in riferimento al capo 21) chiede al teste “è vero che il network support è semplicemente un numero telefonico a cui le assistenti dei manager possono chiedere informazioni?” Il teste risponde: “il network support è l'unita organizzativa del contact center che effettua assistenza e supporto principalmente operativo ai consulenti della banca.
Il manager support è una costola del network support formata da quattro persone più un team leader.
L'assistente del manager chiama il manager support con le credenziali ed il numero di telefono,
l'assistente del consulente anche. E' un numero su cui si può chiamare solo con delle credenziali” Il Cont Giudice in riferimento al capo 22) legge il capo al teste che risponde “Gli possono avere
l'accesso una volta che hanno avuto le credenziali per poter aver un servizio di assistenza in caso di necessità, quindi possono accedere anche autonomamente ma occorre una motivazione. Mi risulta che qualche volta la sig.ra abbia avuto accesso al gruppo manager support perché ne faccio Pt_1
parte anche io. L'avv. Rizzo chiede di domandare: “ Così è il Distrect Manager e se gestisce clienti?
“ L'avv. Quattromini si oppone. Il Giudice ritenuta la rilevanza, ammette la domanda “Da quello che so, ci sono dei che provengono dal ruolo dei consulenti che hanno pertanto Controparte_5
ancora dei clienti, perché ser li portano dietro;
è possibile che si arrivi direttamente al ruolo di senza passare per il ruolo di consulente, se si proviene per esempio da altra banca. Controparte_5
Al manager possono essere assegnati dei clienti direttamente, ma sono casi residuali, perché CP_5 tende invece ad assegnarli a vari consulenti che segue.”
In data 21.11.2024 veniva ascoltato l'altro teste di parte ricorrente che non ha Persona_1
introdotto elementi di rilievo ( cfr. atti). I testi di parte resistente , Testimone_4 [...]
( teste intimato da entrambe le parti resistenti), hanno, invece, Tes_5 Testimone_6 sostenuto la tesi di parte resistente ( cfr. la teste … A domanda del giudice: Testimone_5
“Lei sa con quale qualifica fosse stata assunta la sig.ra ? Risponde: “Una qualifica di primo Pt_1
livello penso. Faceva attività di segreteria, inviava mail, prendeva ordini soltanto dalla Lo CP_1 so perché l'ho visto … Per quanto riguarda il capo 13) “Solo la dott.ssa dava le direttive alla CP_1 sig.ra e non la … Per quanto riguarda il capo 14) “ è sicuramente Pt_1 CP_2 Persona_2
un responsabile, gli altri non so. Non potevano direttive alla sig. perché non faceva parte della Pt_1
struttura della banca, essendo assistente personale della ma in ogni caso comunque non ho CP_1
visto nulla direttamente, in quanto sono persone che si trovano a Milano o a Trieste e quindi al massimo poteva accadere scambi tramite mail. o , la quale dichiarava … Spesso Testimone_6
chiedevo alla sig. ra se erano arrivate le mail che inviavo alla dott.ssa . Contattavo Pt_1 CP_1
la sig.ra perché, su indicazioni del dott. avevo preso contatti con la dott.ssa Pt_1 Per_4 CP_1 che a sua volta mi aveva detto di rivolgermi alla sig.ra in qualità di sua assistente. …. Proprio Pt_1 la dott.ssa mi disse di fare riferimento alla sig.ra , in qualità di sua assistente… per CP_1 Pt_1 quanto riguarda il capo 19) della memoria di parte convenuta “Confermo che i district CP_1
manager fanno abilitare le loro assistenti alla posta elettronica dell'ufficio. Io personalmente ho, come posta elettronica, e sono abilitata all'applicativo FEP solo Email_2
per determinate attività (posso vedere per esempio gli estratti conto); Per quanto riguarda il capo
21) della memoria di parte convenuta “Confermo che il network support è un numero di CP_1
telefono a cui le assistenti dei manager possono chiedere informazioni, sulla base di codici che si ricevono in qualità di assistente dell'executive manager. Spesso ho chiamato il network support per chiedere dei moduli per alcune operazioni che il mio executive manager, dott. doveva Per_4 svolgere”… “L'applicativo QUICLIC è un applicativo che anche gli assistenti degli executive manager possono utilizzare una volta abilitati al FEP, sempre su indicazione dell'executive manager”;
All'esito di tutto ciò, è superflua ogni valutazione circa quanto esposto da parte ricorrente nelle note difensive ed eventuali ritardi di allegazione.
Pertanto il ricorso va rigettato, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuna parte convenuta delle spese di lite che liquida in 2695,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia