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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia e G. Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortuno sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver subìto, in data 15.9.2020, un infortunio sul lavoro a causa del quale aveva riportato la “frattura collo femore dx”- esponeva che aveva riconosciuto una percentuale CP_1
di danno biologico pari al 12%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta valutazione, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi pari a al 16% o comunque pari ad una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, con condanna dell' al pagamento CP_1
del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare le valutazioni medico legali CP_1
effettuate dai propri sanitari - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso, verificatosi per causa violenta in occasione dell'espletamento dell'attività lavorativa (avendo CP_1
riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%), è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi residuati all'istante a causa del predetto infortunio.
Ebbene, il CTU dott. - all'esito di un approfondito e completo esame della Per_1 documentazione medica in atti e in considerazione dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale - ha quantificato nella misura del 14% il danno biologico residuato all'istante a causa degli “esiti di frattura pertrocanterica scomposta femore sinistro con lieve limitazione funzionale , esiti cicatriziali chirurgici, preesistenti lesioni cutaneee psoriasiche , mezzi di sintesi in sede (chiodo endomidollare)”.
In particolare, l'ausiliare ha osservato che detti esiti “sono contemplati alla voce 272
(esiti di frattura di femore apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale), sono valutabili fino all'8% e sono da prendere al massimo dell'8%, in quanto la ripercussione funzionale è da considerarsi almeno sfumata. Gli “esiti cicatriziali chirurgici” sono previsti alla voce 36 (cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche) e sono valutabili fino al 5
%. Agli stessi può essere attribuito il 4 % se si tiene presente che dovrebbero essere valutati assieme alle lesioni cutaneee psoriasiche (vedasi foto Allegato n.1), che (a loro volta) dovrebbero essere considerati preesistenze extralavorative concorrenti con lo stesso sistema organo funzionale interessato (cute), determinando un maggior apprezzamento del danno biologico tabellare tramite l'applicazione della formula
Gabrielli. I“mezzi di sintesi in sede (chiodo endomidollare)” quali “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno” (codice 306) sono valutabili fino al 3% e possono essere apprezzati col massimo del 3%.L'applicazione del calcolo riduzionistico a scalare a tali valori percentuali ci consente di ottenere un grado di menomazione permanente complessiva dell'integrità psicofisica del 14,32 % (da arrotondare al
14%)”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche e dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- che possano infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito, tenuto conto della differenza di due punti riconosciuta dal ctu e di quanto liquidato da per il 12%- all. 1 fascicolo di parte ricorrente), segue il principio della CP_1
soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che a causa dell'infortunio subìto in data 15.9.2020 il ricorrente ha riportato postumi pari al 14 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1
oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1.500,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente e pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia e G. Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortuno sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver subìto, in data 15.9.2020, un infortunio sul lavoro a causa del quale aveva riportato la “frattura collo femore dx”- esponeva che aveva riconosciuto una percentuale CP_1
di danno biologico pari al 12%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di siffatta valutazione, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi pari a al 16% o comunque pari ad una percentuale maggiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, con condanna dell' al pagamento CP_1
del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare le valutazioni medico legali CP_1
effettuate dai propri sanitari - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso, verificatosi per causa violenta in occasione dell'espletamento dell'attività lavorativa (avendo CP_1
riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12%), è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi residuati all'istante a causa del predetto infortunio.
Ebbene, il CTU dott. - all'esito di un approfondito e completo esame della Per_1 documentazione medica in atti e in considerazione dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale - ha quantificato nella misura del 14% il danno biologico residuato all'istante a causa degli “esiti di frattura pertrocanterica scomposta femore sinistro con lieve limitazione funzionale , esiti cicatriziali chirurgici, preesistenti lesioni cutaneee psoriasiche , mezzi di sintesi in sede (chiodo endomidollare)”.
In particolare, l'ausiliare ha osservato che detti esiti “sono contemplati alla voce 272
(esiti di frattura di femore apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale), sono valutabili fino all'8% e sono da prendere al massimo dell'8%, in quanto la ripercussione funzionale è da considerarsi almeno sfumata. Gli “esiti cicatriziali chirurgici” sono previsti alla voce 36 (cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche) e sono valutabili fino al 5
%. Agli stessi può essere attribuito il 4 % se si tiene presente che dovrebbero essere valutati assieme alle lesioni cutaneee psoriasiche (vedasi foto Allegato n.1), che (a loro volta) dovrebbero essere considerati preesistenze extralavorative concorrenti con lo stesso sistema organo funzionale interessato (cute), determinando un maggior apprezzamento del danno biologico tabellare tramite l'applicazione della formula
Gabrielli. I“mezzi di sintesi in sede (chiodo endomidollare)” quali “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno” (codice 306) sono valutabili fino al 3% e possono essere apprezzati col massimo del 3%.L'applicazione del calcolo riduzionistico a scalare a tali valori percentuali ci consente di ottenere un grado di menomazione permanente complessiva dell'integrità psicofisica del 14,32 % (da arrotondare al
14%)”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche e dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- che possano infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito, tenuto conto della differenza di due punti riconosciuta dal ctu e di quanto liquidato da per il 12%- all. 1 fascicolo di parte ricorrente), segue il principio della CP_1
soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che a causa dell'infortunio subìto in data 15.9.2020 il ricorrente ha riportato postumi pari al 14 % e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1
oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1.500,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente e pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere