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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
RA VI, TO
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5057/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Magna Graecia 136 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882512936 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 Ricorrente_1 SAS, di due distinti Avvisi di pagamento TARI relativi all'anno 2025, emessi dal Comune di Capaccio Paestum. L'atto principale impugnato è l'Avviso prot. n. 28825/12936 del
29/07/2025, notificato in data 4/8/2025, con il quale l'Ente intimava il pagamento della somma di € 32.509,00.
In via subordinata, la Ricorrente impugnava anche il precedente Avviso prot. n. 21895/13029 del 10/06/2025, notificato il 7/7/2025, recante una pretesa originaria più elevata, pari a € 41.231,00, successivamente ridotta in autotutela. La società Ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva, ha fondato il proprio ricorso su una triplice censura di illegittimità derivata, contestando i provvedimenti amministrativi presupposti che avevano condotto alla rideterminazione delle tariffe TARI 2025. In sintesi, le doglianze si concentravano su:
a) L'indebita inclusione nel Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2025 di una "quota di inesigibilità media dei ruoli TARI 2020/2023 pari al 37,25%", ritenuta in contrasto con l'art. 1, commi 654 e 654-bis, della L. n.
147/2013, e con il principio di competenza. b) Il palese difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla quantificazione di tale percentuale, in quanto basata su un dato generico e non supportato da un rigoroso accertamento contabile e formale dell'effettiva irrecuperabilità dei crediti pregressi. c) Il vizio di incompetenza, per aver demandato la determinazione delle tariffe TARI per categoria, atto di competenza esclusiva del
Consiglio Comunale (o del Commissario Straordinario con i poteri consiliari), a successive Determinazioni del Responsabile Tributi. Il Comune di Capaccio Paestum si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso. In via preliminare, l'Ente ha eccepito la parziale inammissibilità dell'impugnazione avverso l'Avviso rettificativo in diminuzione (prot. n. 28825/12936), richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Ord. n. 12637/2024), secondo cui l'atto di autotutela che riduce la pretesa non è autonomamente impugnabile. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità e la correttezza della propria azione amministrativa e impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di cosiglio , esaminati gli atti e le eccezioni sollevate dalle parti, ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di diritto che seguono: a)sulla Questione Preliminare di Rito;
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, sebbene formalmente corretta in punto di diritto, non è idonea a precludere l'esame del merito della controversia. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela, riduce l'entità della pretesa tributaria originaria non sia un atto impositivo nuovo e autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992, ma una mera revoca parziale del precedente. L'interesse ad agire del contribuente, pertanto, si concentra sulla pretesa tributaria residua contenuta nell'ultimo atto notificato, che mantiene la sua natura lesiva. Avendo la Ricorrente impugnato in via subordinata anche l'atto originario, il ricorso deve intendersi validamente rivolto contro la pretesa definitiva, consentendo a questa Corte di procedere all'esame dei motivi di merito. b) sulla Violazione del Principio di Competenza e del Difetto di Istruttoria (Art. 1, comma
654-bis, L. n. 147/2013); i motivi di ricorso relativi all'illegittimità dell'inclusione della "quota di inesigibilità media dei ruoli TARI 2020/2023 pari al 37,25%" nel PEF TARI 2025 sono dirimenti. L'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Il successivo comma 654-bis, introdotto dal D.L. n. 78/2015, ha esteso la nozione di costo includendo "gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili". Tuttavia, l'interpretazione di tale norma deve essere rigorosa e bilanciata, in ossequio al principio di competenza e alla necessità di evitare che inefficienze gestionali o di riscossione si traducano in un ingiustificato aggravio per i contribuenti virtuosi. Sul punto, il Consiglio di Stato ha autorevolmente chiarito che:"L'inserimento dei crediti inesigibili nel PEF TARI deve rispettare il principio di competenza, per cui solo i crediti accertati come inesigibili nell'anno di riferimento (o nel periodo di formazione del PEF) possono essere inclusi. Non è consentito il 'ribaltamento' automatico sui contribuenti attuali delle perdite relative a crediti di anni precedenti, né tantomeno il recupero di minor gettito dovuto a inefficienze o errori dell'Amministrazione." Nel caso di specie, il Comune ha palesemente violato tale principio, cumulando in un unico PEF (2025) i crediti inesigibili di ben quattro annualità pregresse
(2020-2023). Tale operazione contabile, oltre a contrastare con il principio di competenza, si configura come un tentativo di recuperare ex post un minor gettito accumulato, pratica espressamente censurata dalla giurisprudenza amministrativa. A ciò si aggiunge il difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione si è limitata a indicare una "quota di inesigibilità media" del 37,25%, senza fornire il benché minimo riscontro documentale circa: a) l'effettivo e rigoroso accertamento dell'irrecuperabilità dei singoli crediti, come richiesto dalla normativa contabile e dalla giurisprudenza;
b) la dimostrazione di aver attivato ogni idonea azione di recupero coattivo prima di dichiarare l'inesigibilità. L'utilizzo di una percentuale così elevata e non circostanziata, in assenza di un'analitica documentazione contabile, rende la rideterminazione del costo complessivo del servizio arbitraria e non conforme al dettato normativo. Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti presupposti e, per illegittimità derivata, l'annullamento dell'Avviso di pagamento impugnato.
C) sulla Violazione del Principio di Incompetenza;
anche il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di incompetenza, risulta fondato. La determinazione delle tariffe TARI, che costituisce l'atto finale di ripartizione del costo complessivo del servizio tra le diverse categorie di utenza, è riservata alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio Comunale (art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL). La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la delibera consiliare debba essere completa e autosufficiente nella fissazione dei criteri e delle tariffe per categoria. Il rinvio a provvedimenti dirigenziali (come le Determinazioni n. 171/2025 e n.
224/2025 nel caso di specie) per la determinazione delle tariffe per categoria, che non è un atto meramente esecutivo ma di natura sostanziale, integra il vizio di incompetenza. La Deliberazione n. 5 del 22/05/2025, pur assunta dall'organo competente (il Commissario Straordinario con i poteri consiliari), risulta carente nella parte essenziale della determinazione tariffaria per categoria, rendendo illegittime le successive
Determinazioni dirigenziali che hanno tentato di supplire a tale mancanza. Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento. Per il principio della soccombenza, il Comune di Capaccio Paestum, va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna il Comune di Capaccio Paestum alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 oltre CUT ed oneri accessori come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno,il 6 febbario 2026.
Il IC TO Il Presidente (dott.Vincenzo
OR ) (dott. Giovanni Battista De Simone)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON GI BATTISTA, Presidente
RA VI, TO
CHIANURA PIETRO VITO, IC
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5057/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Magna Graecia 136 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882512936 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società Ricorrente_1 Ricorrente_1 SAS, di due distinti Avvisi di pagamento TARI relativi all'anno 2025, emessi dal Comune di Capaccio Paestum. L'atto principale impugnato è l'Avviso prot. n. 28825/12936 del
29/07/2025, notificato in data 4/8/2025, con il quale l'Ente intimava il pagamento della somma di € 32.509,00.
In via subordinata, la Ricorrente impugnava anche il precedente Avviso prot. n. 21895/13029 del 10/06/2025, notificato il 7/7/2025, recante una pretesa originaria più elevata, pari a € 41.231,00, successivamente ridotta in autotutela. La società Ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva, ha fondato il proprio ricorso su una triplice censura di illegittimità derivata, contestando i provvedimenti amministrativi presupposti che avevano condotto alla rideterminazione delle tariffe TARI 2025. In sintesi, le doglianze si concentravano su:
a) L'indebita inclusione nel Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2025 di una "quota di inesigibilità media dei ruoli TARI 2020/2023 pari al 37,25%", ritenuta in contrasto con l'art. 1, commi 654 e 654-bis, della L. n.
147/2013, e con il principio di competenza. b) Il palese difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla quantificazione di tale percentuale, in quanto basata su un dato generico e non supportato da un rigoroso accertamento contabile e formale dell'effettiva irrecuperabilità dei crediti pregressi. c) Il vizio di incompetenza, per aver demandato la determinazione delle tariffe TARI per categoria, atto di competenza esclusiva del
Consiglio Comunale (o del Commissario Straordinario con i poteri consiliari), a successive Determinazioni del Responsabile Tributi. Il Comune di Capaccio Paestum si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso. In via preliminare, l'Ente ha eccepito la parziale inammissibilità dell'impugnazione avverso l'Avviso rettificativo in diminuzione (prot. n. 28825/12936), richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Ord. n. 12637/2024), secondo cui l'atto di autotutela che riduce la pretesa non è autonomamente impugnabile. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità e la correttezza della propria azione amministrativa e impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di cosiglio , esaminati gli atti e le eccezioni sollevate dalle parti, ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di diritto che seguono: a)sulla Questione Preliminare di Rito;
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, sebbene formalmente corretta in punto di diritto, non è idonea a precludere l'esame del merito della controversia. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela, riduce l'entità della pretesa tributaria originaria non sia un atto impositivo nuovo e autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992, ma una mera revoca parziale del precedente. L'interesse ad agire del contribuente, pertanto, si concentra sulla pretesa tributaria residua contenuta nell'ultimo atto notificato, che mantiene la sua natura lesiva. Avendo la Ricorrente impugnato in via subordinata anche l'atto originario, il ricorso deve intendersi validamente rivolto contro la pretesa definitiva, consentendo a questa Corte di procedere all'esame dei motivi di merito. b) sulla Violazione del Principio di Competenza e del Difetto di Istruttoria (Art. 1, comma
654-bis, L. n. 147/2013); i motivi di ricorso relativi all'illegittimità dell'inclusione della "quota di inesigibilità media dei ruoli TARI 2020/2023 pari al 37,25%" nel PEF TARI 2025 sono dirimenti. L'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Il successivo comma 654-bis, introdotto dal D.L. n. 78/2015, ha esteso la nozione di costo includendo "gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili". Tuttavia, l'interpretazione di tale norma deve essere rigorosa e bilanciata, in ossequio al principio di competenza e alla necessità di evitare che inefficienze gestionali o di riscossione si traducano in un ingiustificato aggravio per i contribuenti virtuosi. Sul punto, il Consiglio di Stato ha autorevolmente chiarito che:"L'inserimento dei crediti inesigibili nel PEF TARI deve rispettare il principio di competenza, per cui solo i crediti accertati come inesigibili nell'anno di riferimento (o nel periodo di formazione del PEF) possono essere inclusi. Non è consentito il 'ribaltamento' automatico sui contribuenti attuali delle perdite relative a crediti di anni precedenti, né tantomeno il recupero di minor gettito dovuto a inefficienze o errori dell'Amministrazione." Nel caso di specie, il Comune ha palesemente violato tale principio, cumulando in un unico PEF (2025) i crediti inesigibili di ben quattro annualità pregresse
(2020-2023). Tale operazione contabile, oltre a contrastare con il principio di competenza, si configura come un tentativo di recuperare ex post un minor gettito accumulato, pratica espressamente censurata dalla giurisprudenza amministrativa. A ciò si aggiunge il difetto di istruttoria e di motivazione. L'Amministrazione si è limitata a indicare una "quota di inesigibilità media" del 37,25%, senza fornire il benché minimo riscontro documentale circa: a) l'effettivo e rigoroso accertamento dell'irrecuperabilità dei singoli crediti, come richiesto dalla normativa contabile e dalla giurisprudenza;
b) la dimostrazione di aver attivato ogni idonea azione di recupero coattivo prima di dichiarare l'inesigibilità. L'utilizzo di una percentuale così elevata e non circostanziata, in assenza di un'analitica documentazione contabile, rende la rideterminazione del costo complessivo del servizio arbitraria e non conforme al dettato normativo. Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti presupposti e, per illegittimità derivata, l'annullamento dell'Avviso di pagamento impugnato.
C) sulla Violazione del Principio di Incompetenza;
anche il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di incompetenza, risulta fondato. La determinazione delle tariffe TARI, che costituisce l'atto finale di ripartizione del costo complessivo del servizio tra le diverse categorie di utenza, è riservata alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio Comunale (art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL). La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la delibera consiliare debba essere completa e autosufficiente nella fissazione dei criteri e delle tariffe per categoria. Il rinvio a provvedimenti dirigenziali (come le Determinazioni n. 171/2025 e n.
224/2025 nel caso di specie) per la determinazione delle tariffe per categoria, che non è un atto meramente esecutivo ma di natura sostanziale, integra il vizio di incompetenza. La Deliberazione n. 5 del 22/05/2025, pur assunta dall'organo competente (il Commissario Straordinario con i poteri consiliari), risulta carente nella parte essenziale della determinazione tariffaria per categoria, rendendo illegittime le successive
Determinazioni dirigenziali che hanno tentato di supplire a tale mancanza. Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento. Per il principio della soccombenza, il Comune di Capaccio Paestum, va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna il Comune di Capaccio Paestum alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 oltre CUT ed oneri accessori come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno,il 6 febbario 2026.
Il IC TO Il Presidente (dott.Vincenzo
OR ) (dott. Giovanni Battista De Simone)