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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10121/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Nel procedimento iscritto al n. 10121 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ersilia Saffiotti e Luca
Citarella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. 107
ATTRICE
E
(C.F: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Gagliardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Via A. d'Isernia n.16
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Annunziata ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 parte attrice: “ … 1) accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle convenute in solido
e/o per quanto di ragione nella produzione degli eventi per cui è causa e condannarle in solido e/o per quanto di ragione al risarcimento in favore della ricorrente dei danni patrimoniali per la complessiva somma di euro 18.955,96, di cui euro 8.000 per il ripristino dell'appartamento int. 14 come da CTU, euro 8.555,96 per l'inutilizzabilità parziale del medesimo appartamento di cui euro 8.294,36 come da CTU per il periodo dal 1.5.2022 al 31.10.2024 ed euro 261,60 per quello successivo all'attualità adottando il medesimo criterio di calcolo del CTU;
nonché 2.400 per ripristino cucina appartamento int. 13 sempre come da CTU, oltre interessi legali;
in subordine nel diverso importo anche maggiore ritenuto di giustizia. nonché, tenuto conto che i CP_3
hanno accertato un ulteriore aggravamento del vano bagno successivo alla CTU (come da verbale allegato all'istanza del 1.4.2025), chiede condannare le convenute stesse in solido per quanto di ragione, al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di risarcimento in via equitativa non inferiore ad euro 3.000 con espressa riserva, qualora la richiesta non fosse ritenuta ammissibile, di agire con un'ulteriore separata azione, sia per ottenere un ordine di facere relativamente alle infiltrazioni in corso, sia per un ulteriore risarcimento dovuto. 2) condannare le convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura dedotta sub V) ovvero nella misura di euro 150,00 pro die dall'aprile 2022 ad oggi e quindi euro 5.700 (150 euro x 38 mesi), in subordine, nella diversa misura ritenuta equa dal Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto compresa la straordinaria inerzia delle convenute e l'inibizione all'uso del bagno e della camera da letto di cui al verbale di diffida del 28/03/2025 della Polizia Municipale di RT (all. istanza del 1.4.2025); 3) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute dalla ricorrente come descritte sub q) del ricorso, necessarie all'espletamento dell'AT; 4) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di spese e compensi di lite del giudizio di merito, nonché della espletata CTU ….”;
pagina 2 di 17 parte convenuta “ … si riporta alle risultanze della CTU che indicano le cause CP_1
delle infiltrazioni in corso in ragioni diverse da quelle indicate nell'AT già svolto e nel ricorso introduttivo, ovvero nella perdita d'acqua derivante dai sanitari dei bagni di proprietà conseguenti alla omissione di piccoli lavori di ordinaria CP_1
manutenzione spettanti al conduttore, che non è parte del presente giudizio. Si riporta alla documentazione depositata telematicamente nella giornata di ieri, rimettendosi alla giustizia in ordine all'ammissibilità ed utilizzabilità di detta documentazione ai fini della decisione. Si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi – esclusa la domanda riconvenzionale di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta - impugnando le conclusioni di controparte oggi rassegnate sia in ordine all'an che al quantum. …”; parte convenuta : “ ... si riporta ai propri atti ed alle conclusioni già rassegnate CP_2
nella memoria difensiva, precisando che, all'esito delle conclusioni della CTU è stato accertato che trattasi di danni dovuti ad un'omessa manutenzione ordinaria, sicchè la responsabilità ricade sul soggetto che ha piena custodia del bene. Conclude insistendo nella domanda di estromissione e comunque nella domanda di accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva di , impugnando le Controparte_2
conclusioni della parte ricorrente oggi rassegnate con particolare riguardo al quantum…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del
18.6.09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Pt_1
, nella qualità di proprietaria di due unità immobiliari site al 4° piano, int. 13 e
[...]
14, dello stabile condominiale in RT (NA) alla via della Salute n. 33, ha evocato in causa e , nelle rispettive qualità di usufruttuaria e di Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 17 nuda proprietaria del sovrastante appartamento, per ottenere il risarcimento dei danni materiali determinati da fenomeni infiltrativi provenienti da detto immobile, in parte, già accertati nell'ambito di un precedente procedimento di AT ed, in parte successivi e conseguenti ad un aggravamento della preesistente problematica, nonché dei danni di natura non patrimoniale connessi al parziale mancato godimento del bene da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 150 giornalieri.
Sulla scorta di tanto ha chiesto a questo Tribunale di “1) accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, nella produzione degli eventi per cui è causa e condannarle al risarcimento in favore della ricorrente dei danni patrimoniali che saranno oggetto di ulteriore accertamento a mezzo CTU tecnica da espletarsi in considerazione degli ulteriori fenomeni infiltrativi subiti dall'appartamento della ricorrente, oltre quelli già accertati in sede di AT, per un ammontare non inferiore ad €5000,00 oltre interessi dal fatto, ovvero, in via subordinata, per l'ammontare anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia;
2) condannare le convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura dedotta sub V) ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo equità circostanziata;
3) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute dalla ricorrente come descritte sub q) necessarie all'espletamento dell'AT; 4) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di spese e compensi di lite del giudizio di merito”
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni Controparte_1
difensive ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
quale conduttore dell'immobile di cui la medesima è usufruttuaria e, dunque, effettivo custode dello stesso bene, nonché , n.q. di titolare della CP_5 [...]
quale ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori Controparte_6
eseguiti nel predetto appartamento e volti ad eliminare la causa dei denunciati fenomeni infiltrativi. ha, dunque, concluso per il rigetto della Controparte_1
pagina 4 di 17 domanda della ricorrente ed, in via gradata, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei terzi al fine di sentir dichiarare la loro esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto il difetto di titolarità del Controparte_2
rapporto dedotto in causa, assumendo di rivestire solo la qualità di nuda proprietaria del bene in questione e che la custodia dello stesso è in capo al conduttore CP_4
ha, altresì, contestato la pretesa risarcitoria di parte ricorrente nell'an e nel
[...]
quantum ed ha concluso per il rigetto della domanda. In via subordinata, previa estensione del contraddittorio nei confronti di ha chiesto limitarsi il Controparte_4
risarcimento ai soli danni ritenuti diretta conseguenza dell'evento con graduazione di responsabilità tra il conduttore, l'usufruttuaria e la nuda proprietaria.
Respinta la richiesta di chiamata in causa formulata da , dopo un rinvio Controparte_1
disposto su istanza congiunta delle parti per trattative di bonario componimento, è stata disposta ed espletata una CTU all'esito della quale, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., prima, all'udienza del 14.10.2025 e, poi, anticipata a quella del 10.06.2025.
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Merito della controversia
Ritiene questo giudice che la domanda sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, vada accolta nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzi tutto, chiarito che l'azione proposta, deve essere qualificata come azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi
(cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini pagina 5 di 17 della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
In argomento giova ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 20943 del 30/06/2022, ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. (conf., da ultimo, Cass. Civ. n.
7789/2024).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Deve osservarsi che, sulla base di quanto ricostruito dal CTU nel procedimento di AT in atti “i danni accertati nella cucina e nell'adiacente WC dell'appartamento della ricorrente al piano quarto provengono da vecchie Parte_2
infiltrazioni dell'impianto idrico della cucina del sovrastante appartamento al piano quinto delle convenute - . I danni accertati nel WC Controparte_7
dell'appartamento della ricorrente al piano quarto Parte_3
provengono da vecchie infiltrazioni idriche dal piatto doccia WC idrico del sovrastante appartamento al piano quinto delle convenute - .” Controparte_7
L'ausiliario nominato dal giudice del procedimento di istruzione preventiva, nello specifico, ha constatato l'esistenza di una corrispondenza tra i danni osservati nell'appartamento della ricorrente con quella degli impianti idrici Parte_1
pagina 6 di 17 dell'appartamento sovrastante di ed ha aggiunto che, Controparte_8
all'epoca del suo accertamento, non erano presenti infiltrazioni in atto, ricavando da tanto che le lavorazioni eseguite nell'appartamento delle convenute Controparte_9
, si erano rivelate idonee alla eliminazione delle cause dei danni. Controparte_2
Per inciso, occorre precisare che la convenuta ha prodotto n. 2 fatture di Controparte_1
spesa emesse dalla ditta “ , datate l'una 16.03.2022 e l'altra Controparte_6
01.07.2022 (risalenti quindi ad un periodo antecedente alla predetta CTU) relative ai lavori eseguiti agli impianti idrici del locale cucina e bagno dell'appartamento intestato a
. CP_10
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, successivamente alla predetta indagine peritale, non solo le convenute non avevano provveduto a risarcire il danno accertato in corso di AT, ma tra i mesi di gennaio e febbraio 2023, si erano verificati ulteriori fenomeni infiltrativi, sempre provenienti dall'appartamento sovrastante, che avevano aggravato i danni alla porzione di solaio sovrastante il vano cucina ed il vano bagno, nonché agli intonaci dei muri perimetrali dei medesimi vani.
Il CTU nominato nel presente giudizio, arch. dopo aver riscontrato CP_11
l'esatta corrispondenza tra gli igienici e le cucine del piano quinto con quelli del quarto piano, ha accertato la presenza di fenomeni infiltrativi negli ambienti soggiorno/cucina, bagno e adiacente camera da letto nell'immobile contraddistinto con l'int. 14 di proprietà , che hanno interessato i solai e le pareti, provocando macchie di Pt_1
umidità ed il distacco dell'intonaco; mentre, per ciò che attiene al vano cucina dell'immobile con int. 13 ha confermato la presenza di danni da pregresse infiltrazioni, aggiungendo la necessità di provvedere alla loro immediata riparazione, stante il rischio di un progressivo aumento dello sfondellamento in atto.
Quanto alle cause delle infiltrazioni in corso, nella relazione peritale si legge: “nel bagno al quinto piano, suddiviso in due piccoli bagnetti, lo scarico del bidet presentava fuoriuscita di acqua persistente che attraversando il pavimento causa l'ammaloramento al piano sottostante. A supporto di quanto affermato, la parete che divide il bagno e il
pagina 7 di 17 salone del 5° piano, presentava anch'essa evidenti segni di infiltrazione sulla muratura.
Inoltre, si è verificato che la cassetta a pavimento del bagno in cui scarica la doccia si presentava rotta, e più precisamente non era avvitata a pressione essendo la vite in plastica rotta e pertanto la guarnizione non garantiva la tenuta della cassetta.
Conseguenza diretta del cattivo funzionamento della cassetta a pavimento è quella che all'aumentare della portata di acqua dei tubi di scarico il livello dell'acqua all'interno della cassetta sale causandone la fuoriuscita dal bardo della cassetta stessa con conseguente dispersione di acqua al di sotto della pavimentazione sul massetto del bagno. … si ritiene che le cause delle infiltrazioni siano da individuare nello scarico del bidet e nel cattivo funzionamento della cassetta a pavimento del bagno. Tali acque, penetrando nella struttura del solaio di interpiano, ne imbibiscono gli elementi costituenti e fuoriescono sulla superficie di intradosso dello stesso causando gli ammaloramenti accertati al piano sottostante. Dal punto di vista tecnico non sono state accertate concause all'evento infiltrativo.”
L'ausiliario ha aggiunto di aver riscontrato, durante l'accesso, una negligente manutenzione da parte dell'inquilino dell'immobile riferibile alle convenute, rilevanti ai fini del verificarsi dei fenomeni descritti ed ha, altresì, individuato gli interventi necessari alla definitiva eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo nelle seguenti lavorazioni: “
1. Sostituzione della briglia in gomma di alloggio del tubo di scarico del bidet;
2. sostituzione del tubo del bidet con uno più lungo;
3. sostituzione del tappo di tenuta della cassetta a pavimento”.
Orbene, sulla scorta delle risultanze delle CTU espletate, prima nell'ambito del procedimento sommario e, poi, nel corso del presente giudizio, è possibile ricavare che le cause dei fenomeni dannosi denunciati sono ascrivibili, in parte e con specifico riguardo alle prime infiltrazioni, a guasti che hanno riguardato gli impianti idrici dell'immobile riferibile alle convenute e, per altra parte, ovvero con riferimento alle infiltrazioni verificatesi nell'anno 2023, a problematiche di più ridotta entità afferenti allo stato di degrado delle strutture del soprastante appartamento;
circostanza pagina 8 di 17 quest'ultima agevolmente evincibile dalla natura degli interventi indicati per la risoluzione delle stesse consistenti in opere di ordinaria manutenzione e piccoli accorgimenti aventi costi esigui.
Orbene, ai fini dell'individuazione delle responsabilità in capo all'una e/o all'altra convenuta, giova richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri).” (Cass. Civ. n. 21788 del 27/10/2015; conf. Cass. Civ. n.
11815/2016; n. 28228/2019; n. 30729/2019; n. 10983/2013).
Si aggiunga che la distinzione in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo di individuare il soggetto tenuto al controllo, si attaglia esclusivamente alla relazione tra proprietario e conduttore e non anche al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene, come lo è l'usufruttuario
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).
La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade quindi sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12280 del 05/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 819 del 02/04/1963). Questa conclusione deriva dalla circostanza che il presupposto della pagina 9 di 17 responsabilità invocata risiede nella normale condizione di "potere sulla cosa", che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che ne abbia l'effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021). (cfr. Cass. Civ. n.
20429/2022).
Da tali principi consegue che, rispetto agli eventi accertati, va esclusa ogni responsabilità di , che è solo nuda proprietaria dell'appartamento da Controparte_2
cui sono derivate le infiltrazioni, non rivestendo la stessa la qualità di custode dell'immobile sicchè deve accogliersi l'eccezione formulata da tale parte resistente di carenza della titolarità della stessa in ordine ai fatti dedotti in lite.
Dichiarata l'estraneità di , occorre, a questo punto, valutare entro Controparte_2
quali limiti va affermata la responsabilità di , quale usufruttuaria e, Controparte_1
dunque, quale soggetto che ha il pieno controllo giuridico sul bene in questione. Solo tra quest'ultima ed il conduttore, infatti, si ripartiscono le rispettive responsabilità in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate.
Orbene, ritiene questo giudice che sia ascrivibile a la responsabilità Controparte_1
esclusivamente per i danni derivanti dal primo fenomeno infiltrativo, riconducibile a guasti degli impianti idrici dell'immobile di cui è usufruttuaria e, dunque a danni su beni di cui la stessa ha conservato la custodia legale. Non a caso, del resto, i costi delle opere di ripristino dei predetti impianti, eseguite nella primavera del 2022 a mezzo della ditta
“Legorano Costruzioni di Legorano Mario” sono stati sostenuti da , Controparte_1
seppure indirettamente attraverso la compensazione del canone di locazione con il conduttore del bene che ha anticipato le spese, come si legge negli scritti difensivi di tale parte.
pagina 10 di 17 Quanto ai danni arrecati all'immobile di proprietà della ricorrente, riconducibili al secondo fenomeno infiltrativo, invece, alcuna responsabilità può ascriversi a CP_1
, trattandosi di danni derivati da vizi funzionali di beni accessori ed esterni
[...]
all'impianto idrico, acquisiti alla disponibilità del conduttore dell'immobile, che ne ha la disponibilità materiale.
Ai fini della quantificazione dei predetti danni, ben può essere utilizzata la ctu espletata nell'ambito del procedimento di AT, poiché si attaglia alla situazione immediatamente successiva al primo fenomeno infiltrativo, quello per il quale, appunto, va ascritta la relativa responsabilità a . Controparte_1
Il consulente del procedimento di istruzione ante causam ha stimato il costo per il ripristino dei vani danneggiati dell'appartamento di proprietà in complessivi Pt_1
euro € 2.767,59 (Iva inclusa al 10%) ed ha valutato un periodo di inutilizzabilità parziale dell'immobile, coincidente con il tempo necessario all'esecuzione di detti lavori, di sette giorni lavorativi per il vano cucina living, e due giorni lavorativi per i locali bagno interno 13 e 14.
Quanto al danno da mancato parziale godimento dell'immobile, questo giudice ritiene di doverlo limitare solo al periodo di esecuzione dei lavori di ripristino - durante i quali sarà inibito l'utilizzo dei vani in questione, come affermato dal consulente d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva – non essendo stata provata la limitazione del godimento degli stessi ambienti nel lasso di tempo compreso tra l'inizio delle infiltrazioni e l'attualità (cfr. Cass. Civ. n. 30791/2024 “Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
pagina 11 di 17 Tale danno, non essendo dimostrabile nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n. 14947/2023; Cass.
Civ. S.U. n. 33645/2022) ed, all'uopo, questo giudice ritiene equa la determinazione operata dalla consulente nominata nel presente procedimento, la quale ha stimato il valore locativo di mercato dell'immobile di proprietà della ricorrente int. 14 in euro 8,46 al mq mensili.
Orbene, considerato che la stima effettuata dal consulente tiene conto solo delle lavorazioni da eseguirsi nel vano cucina e bagno del predetto immobile e non anche nel vano bagno dell'immobile con numero di interno 13, la superficie inutilizzabile indicata in perizia in mq 32,70 (pari al 30% della superficie totale dell'immobile) può essere arrotondata a complessivi 37 mq, mentre per ciò che attiene ai giorni di lavoro occorrenti all'esecuzione delle opere, la scrivente ritiene equo arrotondare a 10 giorni complessivi, tenuto conto dei giorni festivi di sospensione dei lavori, sicchè l'importo liquidabile può essere determinato in complessivi euro 103,60.
In definita, per tutte le ragioni esposte, va condannata a corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di euro 2.871,19 di cui euro 2.767,59 a titolo Parte_1
risarcimento dei danni materiali ed euro 103.60 quale ristoro per il parziale godimento perduto del bene.
Su tale somma, già determinata all'attualità, vanno riconosciuti i cd. interessi compensativi. Sul punto si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
pagina 12 di 17 e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1 % tenuto conto del modesto mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi nel mese di maggio 2022 ed il suo risarcimento, e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo come sopra liquidato devalutato ad euro 2.619,70 all'epoca del sinistro e, quindi, su questa ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della CP_12
presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto di euro 2871,19 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
pagina 13 di 17 In ordine alle ulteriori somme richieste dalla ricorrente, costituendo voci di spesa conseguenti alla partecipazione delle stesse al procedimento per AT, vanno rimborsati solo gli esborsi compiutamente documentati.
Nello specifico va condannata a pagare alla ricorrente la complessiva Controparte_1
somma di euro 3.413,78, di cui euro 1.341,50 per spese e compensi di avvocato sostenuti nella procedura di AT (come da fatture emesse dall'avv. Saffiotti n. 23 del
17.6.2022 e n. 7 del 27.02.2023); euro 928,28 per spese di CTU nel procedimento di
AT (come da fattura emessa dall'ing. n. 26 del 25.11.2022) ed euro 1.144,00 Per_1
per spese di consulenza tecnica di parte (come da fattura emessa dall'arch. n. 3 Per_2
del 27.01.2023) oltre interessi al tasso legale dalle date dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo a quest'ultima voce di spesa va evidenziato che, secondo i condivisibili insegnamenti della Suprema Corte, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984)” (Cass. Civ. n. 30289/19).
Nel caso in esame, a parere della scrivente, non sussistono ragioni per escludere la ripetizione delle somme sostenute dall'istante per la perizia di parte, che è stata utilmente espletata a corredo della domanda ed il cui costo appare congruo.
Va dichiarata, infine, l'inammissibilità della ulteriore domanda formulata da parte ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni, finalizzata ad ottenere la condanna delle convenute al pagamento di un'ulteriore somma “a titolo di risarcimento in via equitativa non inferiore ad euro 3.000”, poichè tardivamente formulata.
pagina 14 di 17 Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da , questo giudice è Controparte_1
esonerato dal pronunciarsi in merito, in quanto, a seguito del rigetto della domanda di chiamata in causa dei soggetti destinatari di detta domanda (terzo conduttore e ditta esecutrice delle opere di rifacimento degli impianti idrici nell'immobile CP_7
), la stessa è stata oggetto di rinuncia.
[...]
La regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza di parte ricorrente, nei rapporti tra quest'ultima e ricorrono eccezionali Controparte_1
motivi per compensare tra dette parti le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3.
Per i residui due terzi va condannata alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore della ricorrente ed, in assenza di nota di parte, tali spese si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al decisum tra euro 5.201 a 26.000) in relazione ai valori medi delle quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Nei rapporti tra la ricorrente e , in ragione della declaratoria di Controparte_2
carenza di titolarità in capo a quest'ultima, va condannata alla rifusione Parte_1
delle spese di costituzione e di rappresentanza in suo favore ed, in assenza di nota di parte, tali spese si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base alla domanda tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) in relazione ai valori medi delle quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte resistente . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 15 di 17 • Accoglie, per quanto ragione, la domanda della ricorrente e, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del primo fenomeno Controparte_1
infiltrativo, già oggetto di AT e dei danni conseguenti condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
3.413,78, per spese relative al procedimento per AT oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo nonché l'ulteriore somma di euro
2.871,19 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1% dal maggio 2022 sull'importo svalutato a detta epoca e, cioè, su euro 2.619,70 ed inoltre su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo gli indici dei prezzi al CP_12
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 2871,19 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• rigetta la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di
[...]
; CP_2
• dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni;
• rigetta nel resto;
• compensa tra la ricorrente e le spese di lite fino alla Controparte_7
concorrenza di 1/3. Per i residui 2/3 condanna alla rifusione Controparte_7
delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di;
Parte_1
spese liquidate in euro 3.384,67 per compensi, oltre ad euro 176,00 per quota parte delle spese vive documentate ed al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
• condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro 3.384,67 Controparte_2
pagina 16 di 17 per compensi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 5.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Nel procedimento iscritto al n. 10121 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Ersilia Saffiotti e Luca
Citarella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. 107
ATTRICE
E
(C.F: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Gagliardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Via A. d'Isernia n.16
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Annunziata ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 10
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 parte attrice: “ … 1) accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle convenute in solido
e/o per quanto di ragione nella produzione degli eventi per cui è causa e condannarle in solido e/o per quanto di ragione al risarcimento in favore della ricorrente dei danni patrimoniali per la complessiva somma di euro 18.955,96, di cui euro 8.000 per il ripristino dell'appartamento int. 14 come da CTU, euro 8.555,96 per l'inutilizzabilità parziale del medesimo appartamento di cui euro 8.294,36 come da CTU per il periodo dal 1.5.2022 al 31.10.2024 ed euro 261,60 per quello successivo all'attualità adottando il medesimo criterio di calcolo del CTU;
nonché 2.400 per ripristino cucina appartamento int. 13 sempre come da CTU, oltre interessi legali;
in subordine nel diverso importo anche maggiore ritenuto di giustizia. nonché, tenuto conto che i CP_3
hanno accertato un ulteriore aggravamento del vano bagno successivo alla CTU (come da verbale allegato all'istanza del 1.4.2025), chiede condannare le convenute stesse in solido per quanto di ragione, al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di risarcimento in via equitativa non inferiore ad euro 3.000 con espressa riserva, qualora la richiesta non fosse ritenuta ammissibile, di agire con un'ulteriore separata azione, sia per ottenere un ordine di facere relativamente alle infiltrazioni in corso, sia per un ulteriore risarcimento dovuto. 2) condannare le convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura dedotta sub V) ovvero nella misura di euro 150,00 pro die dall'aprile 2022 ad oggi e quindi euro 5.700 (150 euro x 38 mesi), in subordine, nella diversa misura ritenuta equa dal Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto compresa la straordinaria inerzia delle convenute e l'inibizione all'uso del bagno e della camera da letto di cui al verbale di diffida del 28/03/2025 della Polizia Municipale di RT (all. istanza del 1.4.2025); 3) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute dalla ricorrente come descritte sub q) del ricorso, necessarie all'espletamento dell'AT; 4) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di spese e compensi di lite del giudizio di merito, nonché della espletata CTU ….”;
pagina 2 di 17 parte convenuta “ … si riporta alle risultanze della CTU che indicano le cause CP_1
delle infiltrazioni in corso in ragioni diverse da quelle indicate nell'AT già svolto e nel ricorso introduttivo, ovvero nella perdita d'acqua derivante dai sanitari dei bagni di proprietà conseguenti alla omissione di piccoli lavori di ordinaria CP_1
manutenzione spettanti al conduttore, che non è parte del presente giudizio. Si riporta alla documentazione depositata telematicamente nella giornata di ieri, rimettendosi alla giustizia in ordine all'ammissibilità ed utilizzabilità di detta documentazione ai fini della decisione. Si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi – esclusa la domanda riconvenzionale di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta - impugnando le conclusioni di controparte oggi rassegnate sia in ordine all'an che al quantum. …”; parte convenuta : “ ... si riporta ai propri atti ed alle conclusioni già rassegnate CP_2
nella memoria difensiva, precisando che, all'esito delle conclusioni della CTU è stato accertato che trattasi di danni dovuti ad un'omessa manutenzione ordinaria, sicchè la responsabilità ricade sul soggetto che ha piena custodia del bene. Conclude insistendo nella domanda di estromissione e comunque nella domanda di accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva di , impugnando le Controparte_2
conclusioni della parte ricorrente oggi rassegnate con particolare riguardo al quantum…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del
18.6.09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Pt_1
, nella qualità di proprietaria di due unità immobiliari site al 4° piano, int. 13 e
[...]
14, dello stabile condominiale in RT (NA) alla via della Salute n. 33, ha evocato in causa e , nelle rispettive qualità di usufruttuaria e di Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 17 nuda proprietaria del sovrastante appartamento, per ottenere il risarcimento dei danni materiali determinati da fenomeni infiltrativi provenienti da detto immobile, in parte, già accertati nell'ambito di un precedente procedimento di AT ed, in parte successivi e conseguenti ad un aggravamento della preesistente problematica, nonché dei danni di natura non patrimoniale connessi al parziale mancato godimento del bene da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 150 giornalieri.
Sulla scorta di tanto ha chiesto a questo Tribunale di “1) accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, nella produzione degli eventi per cui è causa e condannarle al risarcimento in favore della ricorrente dei danni patrimoniali che saranno oggetto di ulteriore accertamento a mezzo CTU tecnica da espletarsi in considerazione degli ulteriori fenomeni infiltrativi subiti dall'appartamento della ricorrente, oltre quelli già accertati in sede di AT, per un ammontare non inferiore ad €5000,00 oltre interessi dal fatto, ovvero, in via subordinata, per l'ammontare anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia;
2) condannare le convenute in solido e/o ciascuna per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente nella misura dedotta sub V) ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo equità circostanziata;
3) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese sostenute dalla ricorrente come descritte sub q) necessarie all'espletamento dell'AT; 4) condannare le convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di spese e compensi di lite del giudizio di merito”
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni Controparte_1
difensive ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
quale conduttore dell'immobile di cui la medesima è usufruttuaria e, dunque, effettivo custode dello stesso bene, nonché , n.q. di titolare della CP_5 [...]
quale ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori Controparte_6
eseguiti nel predetto appartamento e volti ad eliminare la causa dei denunciati fenomeni infiltrativi. ha, dunque, concluso per il rigetto della Controparte_1
pagina 4 di 17 domanda della ricorrente ed, in via gradata, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei terzi al fine di sentir dichiarare la loro esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto il difetto di titolarità del Controparte_2
rapporto dedotto in causa, assumendo di rivestire solo la qualità di nuda proprietaria del bene in questione e che la custodia dello stesso è in capo al conduttore CP_4
ha, altresì, contestato la pretesa risarcitoria di parte ricorrente nell'an e nel
[...]
quantum ed ha concluso per il rigetto della domanda. In via subordinata, previa estensione del contraddittorio nei confronti di ha chiesto limitarsi il Controparte_4
risarcimento ai soli danni ritenuti diretta conseguenza dell'evento con graduazione di responsabilità tra il conduttore, l'usufruttuaria e la nuda proprietaria.
Respinta la richiesta di chiamata in causa formulata da , dopo un rinvio Controparte_1
disposto su istanza congiunta delle parti per trattative di bonario componimento, è stata disposta ed espletata una CTU all'esito della quale, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., prima, all'udienza del 14.10.2025 e, poi, anticipata a quella del 10.06.2025.
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Merito della controversia
Ritiene questo giudice che la domanda sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, vada accolta nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzi tutto, chiarito che l'azione proposta, deve essere qualificata come azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi
(cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini pagina 5 di 17 della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
In argomento giova ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 20943 del 30/06/2022, ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. (conf., da ultimo, Cass. Civ. n.
7789/2024).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Deve osservarsi che, sulla base di quanto ricostruito dal CTU nel procedimento di AT in atti “i danni accertati nella cucina e nell'adiacente WC dell'appartamento della ricorrente al piano quarto provengono da vecchie Parte_2
infiltrazioni dell'impianto idrico della cucina del sovrastante appartamento al piano quinto delle convenute - . I danni accertati nel WC Controparte_7
dell'appartamento della ricorrente al piano quarto Parte_3
provengono da vecchie infiltrazioni idriche dal piatto doccia WC idrico del sovrastante appartamento al piano quinto delle convenute - .” Controparte_7
L'ausiliario nominato dal giudice del procedimento di istruzione preventiva, nello specifico, ha constatato l'esistenza di una corrispondenza tra i danni osservati nell'appartamento della ricorrente con quella degli impianti idrici Parte_1
pagina 6 di 17 dell'appartamento sovrastante di ed ha aggiunto che, Controparte_8
all'epoca del suo accertamento, non erano presenti infiltrazioni in atto, ricavando da tanto che le lavorazioni eseguite nell'appartamento delle convenute Controparte_9
, si erano rivelate idonee alla eliminazione delle cause dei danni. Controparte_2
Per inciso, occorre precisare che la convenuta ha prodotto n. 2 fatture di Controparte_1
spesa emesse dalla ditta “ , datate l'una 16.03.2022 e l'altra Controparte_6
01.07.2022 (risalenti quindi ad un periodo antecedente alla predetta CTU) relative ai lavori eseguiti agli impianti idrici del locale cucina e bagno dell'appartamento intestato a
. CP_10
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, successivamente alla predetta indagine peritale, non solo le convenute non avevano provveduto a risarcire il danno accertato in corso di AT, ma tra i mesi di gennaio e febbraio 2023, si erano verificati ulteriori fenomeni infiltrativi, sempre provenienti dall'appartamento sovrastante, che avevano aggravato i danni alla porzione di solaio sovrastante il vano cucina ed il vano bagno, nonché agli intonaci dei muri perimetrali dei medesimi vani.
Il CTU nominato nel presente giudizio, arch. dopo aver riscontrato CP_11
l'esatta corrispondenza tra gli igienici e le cucine del piano quinto con quelli del quarto piano, ha accertato la presenza di fenomeni infiltrativi negli ambienti soggiorno/cucina, bagno e adiacente camera da letto nell'immobile contraddistinto con l'int. 14 di proprietà , che hanno interessato i solai e le pareti, provocando macchie di Pt_1
umidità ed il distacco dell'intonaco; mentre, per ciò che attiene al vano cucina dell'immobile con int. 13 ha confermato la presenza di danni da pregresse infiltrazioni, aggiungendo la necessità di provvedere alla loro immediata riparazione, stante il rischio di un progressivo aumento dello sfondellamento in atto.
Quanto alle cause delle infiltrazioni in corso, nella relazione peritale si legge: “nel bagno al quinto piano, suddiviso in due piccoli bagnetti, lo scarico del bidet presentava fuoriuscita di acqua persistente che attraversando il pavimento causa l'ammaloramento al piano sottostante. A supporto di quanto affermato, la parete che divide il bagno e il
pagina 7 di 17 salone del 5° piano, presentava anch'essa evidenti segni di infiltrazione sulla muratura.
Inoltre, si è verificato che la cassetta a pavimento del bagno in cui scarica la doccia si presentava rotta, e più precisamente non era avvitata a pressione essendo la vite in plastica rotta e pertanto la guarnizione non garantiva la tenuta della cassetta.
Conseguenza diretta del cattivo funzionamento della cassetta a pavimento è quella che all'aumentare della portata di acqua dei tubi di scarico il livello dell'acqua all'interno della cassetta sale causandone la fuoriuscita dal bardo della cassetta stessa con conseguente dispersione di acqua al di sotto della pavimentazione sul massetto del bagno. … si ritiene che le cause delle infiltrazioni siano da individuare nello scarico del bidet e nel cattivo funzionamento della cassetta a pavimento del bagno. Tali acque, penetrando nella struttura del solaio di interpiano, ne imbibiscono gli elementi costituenti e fuoriescono sulla superficie di intradosso dello stesso causando gli ammaloramenti accertati al piano sottostante. Dal punto di vista tecnico non sono state accertate concause all'evento infiltrativo.”
L'ausiliario ha aggiunto di aver riscontrato, durante l'accesso, una negligente manutenzione da parte dell'inquilino dell'immobile riferibile alle convenute, rilevanti ai fini del verificarsi dei fenomeni descritti ed ha, altresì, individuato gli interventi necessari alla definitiva eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo nelle seguenti lavorazioni: “
1. Sostituzione della briglia in gomma di alloggio del tubo di scarico del bidet;
2. sostituzione del tubo del bidet con uno più lungo;
3. sostituzione del tappo di tenuta della cassetta a pavimento”.
Orbene, sulla scorta delle risultanze delle CTU espletate, prima nell'ambito del procedimento sommario e, poi, nel corso del presente giudizio, è possibile ricavare che le cause dei fenomeni dannosi denunciati sono ascrivibili, in parte e con specifico riguardo alle prime infiltrazioni, a guasti che hanno riguardato gli impianti idrici dell'immobile riferibile alle convenute e, per altra parte, ovvero con riferimento alle infiltrazioni verificatesi nell'anno 2023, a problematiche di più ridotta entità afferenti allo stato di degrado delle strutture del soprastante appartamento;
circostanza pagina 8 di 17 quest'ultima agevolmente evincibile dalla natura degli interventi indicati per la risoluzione delle stesse consistenti in opere di ordinaria manutenzione e piccoli accorgimenti aventi costi esigui.
Orbene, ai fini dell'individuazione delle responsabilità in capo all'una e/o all'altra convenuta, giova richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza necessità di interventi demolitori sui muri).” (Cass. Civ. n. 21788 del 27/10/2015; conf. Cass. Civ. n.
11815/2016; n. 28228/2019; n. 30729/2019; n. 10983/2013).
Si aggiunga che la distinzione in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo di individuare il soggetto tenuto al controllo, si attaglia esclusivamente alla relazione tra proprietario e conduttore e non anche al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene, come lo è l'usufruttuario
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30729 del 26/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).
La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade quindi sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12280 del 05/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2301 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 819 del 02/04/1963). Questa conclusione deriva dalla circostanza che il presupposto della pagina 9 di 17 responsabilità invocata risiede nella normale condizione di "potere sulla cosa", che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che ne abbia l'effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021). (cfr. Cass. Civ. n.
20429/2022).
Da tali principi consegue che, rispetto agli eventi accertati, va esclusa ogni responsabilità di , che è solo nuda proprietaria dell'appartamento da Controparte_2
cui sono derivate le infiltrazioni, non rivestendo la stessa la qualità di custode dell'immobile sicchè deve accogliersi l'eccezione formulata da tale parte resistente di carenza della titolarità della stessa in ordine ai fatti dedotti in lite.
Dichiarata l'estraneità di , occorre, a questo punto, valutare entro Controparte_2
quali limiti va affermata la responsabilità di , quale usufruttuaria e, Controparte_1
dunque, quale soggetto che ha il pieno controllo giuridico sul bene in questione. Solo tra quest'ultima ed il conduttore, infatti, si ripartiscono le rispettive responsabilità in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate.
Orbene, ritiene questo giudice che sia ascrivibile a la responsabilità Controparte_1
esclusivamente per i danni derivanti dal primo fenomeno infiltrativo, riconducibile a guasti degli impianti idrici dell'immobile di cui è usufruttuaria e, dunque a danni su beni di cui la stessa ha conservato la custodia legale. Non a caso, del resto, i costi delle opere di ripristino dei predetti impianti, eseguite nella primavera del 2022 a mezzo della ditta
“Legorano Costruzioni di Legorano Mario” sono stati sostenuti da , Controparte_1
seppure indirettamente attraverso la compensazione del canone di locazione con il conduttore del bene che ha anticipato le spese, come si legge negli scritti difensivi di tale parte.
pagina 10 di 17 Quanto ai danni arrecati all'immobile di proprietà della ricorrente, riconducibili al secondo fenomeno infiltrativo, invece, alcuna responsabilità può ascriversi a CP_1
, trattandosi di danni derivati da vizi funzionali di beni accessori ed esterni
[...]
all'impianto idrico, acquisiti alla disponibilità del conduttore dell'immobile, che ne ha la disponibilità materiale.
Ai fini della quantificazione dei predetti danni, ben può essere utilizzata la ctu espletata nell'ambito del procedimento di AT, poiché si attaglia alla situazione immediatamente successiva al primo fenomeno infiltrativo, quello per il quale, appunto, va ascritta la relativa responsabilità a . Controparte_1
Il consulente del procedimento di istruzione ante causam ha stimato il costo per il ripristino dei vani danneggiati dell'appartamento di proprietà in complessivi Pt_1
euro € 2.767,59 (Iva inclusa al 10%) ed ha valutato un periodo di inutilizzabilità parziale dell'immobile, coincidente con il tempo necessario all'esecuzione di detti lavori, di sette giorni lavorativi per il vano cucina living, e due giorni lavorativi per i locali bagno interno 13 e 14.
Quanto al danno da mancato parziale godimento dell'immobile, questo giudice ritiene di doverlo limitare solo al periodo di esecuzione dei lavori di ripristino - durante i quali sarà inibito l'utilizzo dei vani in questione, come affermato dal consulente d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva – non essendo stata provata la limitazione del godimento degli stessi ambienti nel lasso di tempo compreso tra l'inizio delle infiltrazioni e l'attualità (cfr. Cass. Civ. n. 30791/2024 “Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”).
pagina 11 di 17 Tale danno, non essendo dimostrabile nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n. 14947/2023; Cass.
Civ. S.U. n. 33645/2022) ed, all'uopo, questo giudice ritiene equa la determinazione operata dalla consulente nominata nel presente procedimento, la quale ha stimato il valore locativo di mercato dell'immobile di proprietà della ricorrente int. 14 in euro 8,46 al mq mensili.
Orbene, considerato che la stima effettuata dal consulente tiene conto solo delle lavorazioni da eseguirsi nel vano cucina e bagno del predetto immobile e non anche nel vano bagno dell'immobile con numero di interno 13, la superficie inutilizzabile indicata in perizia in mq 32,70 (pari al 30% della superficie totale dell'immobile) può essere arrotondata a complessivi 37 mq, mentre per ciò che attiene ai giorni di lavoro occorrenti all'esecuzione delle opere, la scrivente ritiene equo arrotondare a 10 giorni complessivi, tenuto conto dei giorni festivi di sospensione dei lavori, sicchè l'importo liquidabile può essere determinato in complessivi euro 103,60.
In definita, per tutte le ragioni esposte, va condannata a corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di euro 2.871,19 di cui euro 2.767,59 a titolo Parte_1
risarcimento dei danni materiali ed euro 103.60 quale ristoro per il parziale godimento perduto del bene.
Su tale somma, già determinata all'attualità, vanno riconosciuti i cd. interessi compensativi. Sul punto si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
pagina 12 di 17 e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez.
Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1 % tenuto conto del modesto mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi nel mese di maggio 2022 ed il suo risarcimento, e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo come sopra liquidato devalutato ad euro 2.619,70 all'epoca del sinistro e, quindi, su questa ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della CP_12
presente decisione.
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto di euro 2871,19 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
pagina 13 di 17 In ordine alle ulteriori somme richieste dalla ricorrente, costituendo voci di spesa conseguenti alla partecipazione delle stesse al procedimento per AT, vanno rimborsati solo gli esborsi compiutamente documentati.
Nello specifico va condannata a pagare alla ricorrente la complessiva Controparte_1
somma di euro 3.413,78, di cui euro 1.341,50 per spese e compensi di avvocato sostenuti nella procedura di AT (come da fatture emesse dall'avv. Saffiotti n. 23 del
17.6.2022 e n. 7 del 27.02.2023); euro 928,28 per spese di CTU nel procedimento di
AT (come da fattura emessa dall'ing. n. 26 del 25.11.2022) ed euro 1.144,00 Per_1
per spese di consulenza tecnica di parte (come da fattura emessa dall'arch. n. 3 Per_2
del 27.01.2023) oltre interessi al tasso legale dalle date dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo a quest'ultima voce di spesa va evidenziato che, secondo i condivisibili insegnamenti della Suprema Corte, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984)” (Cass. Civ. n. 30289/19).
Nel caso in esame, a parere della scrivente, non sussistono ragioni per escludere la ripetizione delle somme sostenute dall'istante per la perizia di parte, che è stata utilmente espletata a corredo della domanda ed il cui costo appare congruo.
Va dichiarata, infine, l'inammissibilità della ulteriore domanda formulata da parte ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni, finalizzata ad ottenere la condanna delle convenute al pagamento di un'ulteriore somma “a titolo di risarcimento in via equitativa non inferiore ad euro 3.000”, poichè tardivamente formulata.
pagina 14 di 17 Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da , questo giudice è Controparte_1
esonerato dal pronunciarsi in merito, in quanto, a seguito del rigetto della domanda di chiamata in causa dei soggetti destinatari di detta domanda (terzo conduttore e ditta esecutrice delle opere di rifacimento degli impianti idrici nell'immobile CP_7
), la stessa è stata oggetto di rinuncia.
[...]
La regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza di parte ricorrente, nei rapporti tra quest'ultima e ricorrono eccezionali Controparte_1
motivi per compensare tra dette parti le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3.
Per i residui due terzi va condannata alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore della ricorrente ed, in assenza di nota di parte, tali spese si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al decisum tra euro 5.201 a 26.000) in relazione ai valori medi delle quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Nei rapporti tra la ricorrente e , in ragione della declaratoria di Controparte_2
carenza di titolarità in capo a quest'ultima, va condannata alla rifusione Parte_1
delle spese di costituzione e di rappresentanza in suo favore ed, in assenza di nota di parte, tali spese si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base alla domanda tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) in relazione ai valori medi delle quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte resistente . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 15 di 17 • Accoglie, per quanto ragione, la domanda della ricorrente e, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del primo fenomeno Controparte_1
infiltrativo, già oggetto di AT e dei danni conseguenti condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
3.413,78, per spese relative al procedimento per AT oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo nonché l'ulteriore somma di euro
2.871,19 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1% dal maggio 2022 sull'importo svalutato a detta epoca e, cioè, su euro 2.619,70 ed inoltre su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di maggio, secondo gli indici dei prezzi al CP_12
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 2871,19 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• rigetta la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di
[...]
; CP_2
• dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni;
• rigetta nel resto;
• compensa tra la ricorrente e le spese di lite fino alla Controparte_7
concorrenza di 1/3. Per i residui 2/3 condanna alla rifusione Controparte_7
delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di;
Parte_1
spese liquidate in euro 3.384,67 per compensi, oltre ad euro 176,00 per quota parte delle spese vive documentate ed al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
• condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro 3.384,67 Controparte_2
pagina 16 di 17 per compensi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 5.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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