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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1256/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv P. Campanati
e
NT ZZ DEGLI GE Controparte_1
rappresentata dall'avv.L. Pagliariccio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'espletata prova testimoniale ha confermato l'osservanza di un orario anche superiore a quello pieno considerato nel conteggio, nel quale sono calcolate - in tutta apparenza correttamente, rilevandosi assenza di debitamente specifiche contestazioni di parte convenuta – differenze retributive per un somma (comprensiva di interessi al
30/4/24) pari a quella indicata nelle conclusioni
2. L'esito della prova trova altresì sostegno nella mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.232 1 cpc
3. Il conteggio copre tutto il periodo previsto dal contratto a tempo determinato, così assorbendo ogni danno per l'asseritamente ingiustificato licenziamento, non pagina 1 di 2 applicandosi le invocate disposizioni di cui al D. L.vo 23/15, dirette ai «i lavoratori
… assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (art.1 comma1).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento della somma di € 5.522,45, oltre ulteriori interessi e rivalutazione come per legge, ed al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1256/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv P. Campanati
e
NT ZZ DEGLI GE Controparte_1
rappresentata dall'avv.L. Pagliariccio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'espletata prova testimoniale ha confermato l'osservanza di un orario anche superiore a quello pieno considerato nel conteggio, nel quale sono calcolate - in tutta apparenza correttamente, rilevandosi assenza di debitamente specifiche contestazioni di parte convenuta – differenze retributive per un somma (comprensiva di interessi al
30/4/24) pari a quella indicata nelle conclusioni
2. L'esito della prova trova altresì sostegno nella mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art.232 1 cpc
3. Il conteggio copre tutto il periodo previsto dal contratto a tempo determinato, così assorbendo ogni danno per l'asseritamente ingiustificato licenziamento, non pagina 1 di 2 applicandosi le invocate disposizioni di cui al D. L.vo 23/15, dirette ai «i lavoratori
… assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (art.1 comma1).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la Società convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento della somma di € 5.522,45, oltre ulteriori interessi e rivalutazione come per legge, ed al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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