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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 516/2019 R.G.
promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delega in atti, dall'Avv.
Loredana Deluca (C.F. ) e dall'Avv. Carlo Scalpelli C.F._2
(C.F. ), entrambi con studio in Pesaro – Via S. Francesco C.F._3
n. 30 – (T. 0721/35008 – Fax 0721/379146), ivi elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
nei confronti di
APPELLATA
e di e Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), in qualità di eredi di , deceduta il C.F._7 Persona_1
02.01.2024, rappresentati a difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli
Avvocati Liuba D'Angeli ( ) ed Eleonora Mattei C.F._8
con studio sito in Pesaro, Via Giusti nr. 11; C.F._9
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
I procuratori dell'appellante hanno concluso come da atto introduttivo chiedendo: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 62/2019 emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 23/01/2019- RG
2285/2015, pubblicata in data 24/01/2019 e notificata in data 22/02/2019 così provvedere: 1) Dichiarare che il contratto divisionale (accordo di mediazione) tra le parti del 21/07/2014 è valido ed efficace, rigettando, con ogni statuizione, la domanda riconvenzionale di servitù di passaggio coattivo proposta dalla convenuta/appellata , accertando e dichiarando Persona_1
“ l' insussistenza dei presupposti della richiesta servitù coattiva ex artt. 1051 e
1052 cod. civ. nonché la carenza di prova dei medesimi in relazione all'art.
2697 cod. civ.” per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2)
-Accertare e dichiarare che l'accordo di mediazione è valido ed efficace in ogni sua parte, con la conseguenza di assegnare in via definitiva i cespiti, come identificati al punto 5 dell'accordo alle rispettive eredi e, più precisamente il cespite n. 1 a , il cespite n. 2 a , il cespite n. 3 a Persona_1 Parte_2
; Conseguenzialmente :
2.a)accertare e dichiarare “che Parte_1
l'accordo di mediazione non prevedendo alcuna servitù di passaggio costituisce prova della non interclusione del mappale 223 con rigetto della domanda ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ.” per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
-2 b) accertata la non trascrivibilità della mediazione raggiunta e accertata la non trascrivibilità della sentenza di prime cure per la parte in cui dichiara il contratto divisionale valido in assenza dei frazionamenti richiesti, conferire incarico ad un CTU all'uopo nominato, affinché acquisita la documentazione in atti, sulla scorta dell'accordo di mediazione raggiunto, provveda ad eseguire il frazionamento ed ogni altra attività necessaria al fine di procedere alla divisione e trascrizione della sentenza sul punto, secondo quanto racchiuso nella scrittura del 21/07/2014 e relativa mappa allegata ed elaborato a firma dell'Arch disporre Persona_2 altresì: 2c) “ accertando e dichiarando invalida la scrittura conclusa tra Pt_2
e in data 30/09/2014 e non produttiva di effetto in
[...] Parte_1 quanto viola l'accordo di mediazione anche in quanto sarebbe sottoscritta da due sole parti – e nè essa eseguibile e trascrivibile in Parte_2 Parte_1 detta parte in quanto tale volontà non costituisce fatto vincolante tra le parti stesse in assenza di titoli di proprietà sui lotti che, per l'effetto, al CTU sia demandata la determinazione della larghezza della strada assegnata ai cespiti
n. 2 e 3”Il tutto con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso come da comparsa Parte_2 chiedendo: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Nel merito in via principale : rigettare l'appello proposto da , Parte_1 avverso alla sentenza n.62/2019 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il
24.01.2019, poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza nei punti in cui : 1) Dichiara che il contratto divisionale
(“accordo di mediazione”) tra le parti del 21.07.2014 è valido ed efficace, assegnando in via definitiva i cespiti come al punto 5 dello stesso e precisamente il cespite 1 a , il cespite 2 a ed il Persona_1 Parte_2 cespite 3 a;
2) Dichiara la validità del contratto concluso tra Parte_1
e in data 30,.09.2014, con il quale le due Parte_2 Parte_1 sorelle concordavano che la strada comune che insiste sul lotti di loro proprietà, ai mappali 377 e 376 del foglio 9, Comune di Sant'Angelo in Lizzola ora Comune di Vallefoglia – Via Serra, così come risultante dalla divisione ereditaria effettuata in sede di procedura di mediazione, avrà una larghezza pari a metri 3,73 nella parte iniziale, nonché di metri 3,20 sul tratto finale come da planimetria allegata. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA 4% ed
IVA 22%”.
Il procuratore degli appellati e ha concluso CP_1 Controparte_2 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche: - valutare la necessità di indagine tecnica integrativa concernente l'effettiva titolarità e provenienza dei Mapp. n. 236 e 238, Foglio 9 di Vallefoglia (PU); - valutare la necessita di procedere con preventivo frazionamento del compendio immobiliare, oggetto della mediazione, a mezzo di consulenza tecnica, da recepire in sentenza ai fini della relativa trascrivibilità; - nel merito: respingere, con ogni più opportuna declaratoria in rito e/o nel merito, l'appello promosso da . Voglia, in via di appello incidentale subordinato, qualora Parte_1 accolto il motivo di gravame concernente la costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., riformata l'impugnata sentenza tribunalizia nelle parti motive e dispositive di rigetto dei relativi titoli costitutivi/dichiarativi: - accertare, statuire e dichiarare, con ogni più opportuna declaratoria di legge, che il complessivo accordo divisionale prevede una strada di accesso/passaggio, con correlata servitù, percorribile con qualsiasi mezzo e modalità, anche con macchine agricole, dell'ampiezza (dove tecnicamente possibile) non inferiore a quella attribuita alla strada contrassegnata al nr. 14 del progetto divisionale, e comunque non inferiore a metri 3 ed al tracciato esistente, dipartente dalla pubblica Via Serra ed attraversante, nonché gravante, sul compendio ereditario oggetto di causa di cui alla planimetria allegata al progetto divisionale (Foglio
9, Mapp. 247, 192, 189, 377, 376 e 223) sino a raggiungere la parte del Mapp.
223 assegnato al lotto 1 di , dunque in favore dello stesso ed in Persona_1 particolare il vigneto rappresentato dalla foto nr. 2 di cui alla memoria ex art.
183 c.p.c., II termine, del 14.11.16, ; - accertare, statuire e Persona_1 dichiarare, con ogni più opportuna declaratoria di legge, la sussistenza di servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia costituita da strada di accesso/passaggio, percorribile con qualsiasi mezzo e modalità, anche con macchine agricole, dell'ampiezza non inferiore a metri 3 e comunque al tracciato esistente, dipartente dalla pubblica Via Serra ed attraversante, nonché gravante, sul compendio ereditario oggetto di causa di cui alla planimetria allegata al progetto divisionale (Foglio 9, Mapp. 247, 192, 189,
377, 376 e 223) sino a raggiungere la parte del Mapp. 223 assegnato al lotto 1 di , dunque in favore dello stesso ed in particolare il vigneto Persona_1 rappresentato dalla foto nr. 2 di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., II termine, del 14.11.16, . Con vittoria delle spese e compensi di lite”. Persona_1
Oggetto: appello avverso sentenza n.62/2019 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 24.01.2019.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n.62 pubblicata in data 24.01.2019 resa nel giudizio RG n. 2285/2015, pronunciando sulla causa promossa da Parte_1 contro e cosi provvedeva: “ 1)
[...] Persona_1 Parte_2
Dichiara che il contratto divisionale ( “accordo di mediazione”) tra le parti del
21/07/2014 è valido ed efficace, rigettando nel resto le domande proposte da
, esclusa la domanda riconvenzionale subordinata proposta Parte_1 dalla stessa attrice nella memoria del 5/10/2016 che dichiara inammissibile;
2)
Dichiara la validità del contratto concluso tra e Parte_2 Parte_1 in data 30/09/20174, dichiarando inammissibili le restanti domande di Pt_2
3) Dichiara la sussistenza in favore del fondo assegnato al lotto n. 1 di
[...]
, censito al catasto del Comune di Vallefoglia- sezione Persona_1
Sant'Angelo in Lizzola al figlio 9, mappale 223, di una servitù di passaggio ed accesso, percorribile con qualsiasi mezzo e modalità, anche con macchine agricole, dell'ampiezza non inferiore a metri 3 e comunque al tracciato esistente, dipartente dalla pubblica via Serra ed attraversante il compendio ereditario, su cui grava, oggetto di causa di cui alla planimetria allegata al progetto divisionale ( foglio 9, mapp 247, 192,189,377,376 e 223) sino a raggiungere la parte del mappale 223 assegnato al lotto n. 1 di Per_1
; dichiara inammissibili le restanti domande della stessa convenuta;
4)
[...] Compensa le spese di lite tra le parti;
5) Ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del competente conservatore da ogni responsabilità”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la sig.ra Parte_1 chiedendo: “1) Dichiarare che il contratto divisionale (accordo di mediazione) tra le parti del 21/07/2014 è valido ed efficace, rigettando, con ogni statuizione, la domanda riconvenzionale di servitù di passaggio coattivo proposta dalla convenuta/appellata , accertando e dichiarando Persona_1
“l'insussistenza dei presupposti della richiesta servitù coattiva ex artt. 1051 e
1052 cod. civ. nonché la carenza di prova dei medesimi in relazione all'art.
2697 cod. civ.” per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2)
-Accertare e dichiarare che l'accordo di mediazione è valido ed efficace in ogni sua parte, con la conseguenza di assegnare in via definitiva i cespiti, come identificati al punto 5 dell'accordo alle rispettive eredi e, più precisamente il cespite n. 1 a , il cespite n. 2 a , il cespite n. 3 a Persona_1 Parte_2
; Conseguenzialmente :
2.a)accertare e dichiarare “che Parte_1
l'accordo di mediazione non prevedendo alcuna servitù di passaggio costituisce prova della non interclusione del mappale 223 con rigetto della domanda ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ.” per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente atto;
b) accertata la non trascrivibilità della mediazione raggiunta e accertata la non trascrivibilità della sentenza di prime cure per la parte in cui dichiara il contratto divisionale valido in assenza dei frazionamenti richiesti, conferire incarico ad un CTU all'uopo nominato, affinché acquisita la documentazione in atti, sulla scorta dell'accordo di mediazione raggiunto, provveda ad eseguire il frazionamento ed ogni altra attività necessaria al fine di procedere alla divisione e trascrizione della sentenza sul punto, secondo quanto racchiuso nella scrittura del 21/07/2014 e relativa mappa allegata ed elaborato a firma dell'Arch , disporre altresì: 2c) “ accertando Persona_2
e dichiarando invalida la scrittura conclusa tra e Parte_2 Parte_1 in data 30/09/2014 e non produttiva di effetto in quanto viola l'accordo di mediazione anche in quanto sarebbe sottoscritta da due sole parti – Pt_2
e nè essa eseguibile e trascrivibile in detta parte in quanto tale
[...] Parte_1 volontà non costituisce fatto vincolante tra le parti stesse in assenza di titoli di proprietà sui lotti che, per l'effetto, al CTU sia demandata la determinazione della larghezza della strada assegnata ai cespiti n. 2 e 3”.
L'appellata, sig.ra si è costituita con atto in data Parte_2
16.2.2021 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo: “ Nel merito in via principale : rigettare l'appello proposto da , avverso alla Parte_1 sentenza n.62/2019 emessa dal Tribunale di Pesaro e pubblicata il 24.01.2019, poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza nei punti in cui : 3) Dichiara che il contratto divisionale (“accordo di mediazione”) tra le parti del 21.07. 2014 è valido ed efficace, assegnando in via definitiva i cespiti come al punto 5 dello stesso e precisamente il cespite 1 a
, il cespite 2 a ed il cespite 3 a;
Persona_1 Parte_2 Parte_1
4) Dichiara la validità del contratto concluso tra e Parte_2 Pt_1
in data 30.09.2014, con il quale le due sorelle concordavano che la
[...] strada comune che insiste sul lotti di loro proprietà, ai mappali 377 e 376 del foglio 9, Comune di Sant'Angelo in Lizzola ora Comune di Vallefoglia – Via
Serra, così come risultante dalla divisione ereditaria effettuata in sede di procedura di mediazione, avrà una larghezza pari a metri 3,73 nella parte iniziale, nonché di metri 3,20 sul tratto finale come da planimetria allegata.
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA 4% ed IVA 22%”.
L'appellata, sig.ra ha contestato i motivi di appello Persona_1 chiedendo: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche respingere, con ogni più opportuna declaratoria in rito e/o nel merito, l'appello promosso da
. Voglia, in via di appello incidentale subordinato, qualora Parte_1 accolto il motivo di gravame concernente la costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., riformata l'impugnata sentenza tribunalizia nelle parti motive e dispositive di rigetto dei relativi titoli costitutivi/dichiarativi: accertare, statuire
e dichiarare, con ogni più opportuna declaratoria di legge, che il complessivo accordo divisionale prevede una strada di accesso/passaggio, con correlata servitù, percorribile con qualsiasi mezzo e modalità, anche con macchine agricole, dell'ampiezza (dove tecnicamente possibile) non inferiore a quella attribuita alla strada contrassegnata al nr. 14 del progetto divisionale, e comunque non inferiore a metri 3 ed al tracciato esistente, dipartente dalla pubblica Via Serra ed attraversante, nonché gravante, sul compendio ereditario oggetto di causa di cui alla planimetria allegata al progetto divisionale (Foglio
9, Mapp. 247, 192, 189, 377, 376 e 223) sino a raggiungere la parte del Mapp.
223 assegnato al lotto 1 di , dunque in favore dello stesso ed in Persona_1 particolare il vigneto rappresentato dalla foto nr. 2 di cui alla memoria ex art.
183 c.p.c., II termine, del 14.11.16, ; - accertare, statuire e Persona_1 dichiarare, con ogni più opportuna declaratoria di legge, la sussistenza di servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia costituita da strada di accesso/passaggio, percorribile con qualsiasi mezzo e modalità, anche con macchine agricole, dell'ampiezza non inferiore a metri 3 e comunque al tracciato esistente, dipartente dalla pubblica Via Serra ed attraversante, nonché gravante, sul compendio ereditario oggetto di causa di cui alla planimetria allegata al progetto divisionale (Foglio 9, Mapp. 247, 192, 189,
377, 376 e 223) sino a raggiungere la parte del Mapp. 223 assegnato al lotto 1 di , dunque in favore dello stesso ed in particolare il vigneto Persona_1 rappresentato dalla foto nr. 2 di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., II termine, del 14.11.16, . Con vittoria delle spese e compensi di lite, da Persona_1 distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario”.
Con ordinanza in data 07.03.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione della dichiarazione dell'intervenuto decesso di Per_1
[...]
A seguito di rituale riassunzione da parte dell'appellante, si sono costituiti in giudizio e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Ragioni della decisione 1.)Con il primo motivo l'appellante deduce: “Erroneo riconoscimento della servitù coattiva di passaggio, l'insussistenza dei presupporti di cui all'art.
1051 e 1052 c.c., non interclusione del fondo, non interclusione anche ai sensi dell'art. 1052 c.c. omessa e/o erronea valutazione delle prove addotte. Carenza, violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Rappresenta che il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio a carico dei cespiti 2 e 3, verrebbe asservito unicamente per consentire l'accesso da parte della sig.ra (assegnataria del lotto n. 1) al mappale 223 Persona_1
(posto oltre il lotto n. 3) nonostante quest'ultimo sia comodamente raggiungibile, da qualsiasi mezzo, anche agricolo, attraverso un'apposita via di acceso, dalla strada pubblica, imboccata la quale si giunge al luogo in questione come evincibile dalle fotografie prodotte e ritraenti i luoghi (doc.
n. 3) dalle quali risulta che la strada non presenta alcun dislivello, che il passaggio non risulta ostruito dalle autovetture parcheggiate all'imbocco, come, peraltro, riferito dai testi Arch. e Geom. (in Per_2 Tes_1 particolare la deposizione di quest'ultimo era stata erroneamente valutata quale parere avendo invece riferito di aver visto personalmente transitare autocarri e mezzi agricoli).
Non era, dunque, stata fornita la prova dell'interclusione, anche parziale , da valutarsi, peraltro, in relazione al fondo nella sua interezza, mentre l'attrice aveva dimostrato l'esistenza di un passaggio a favore del fondo asseritamente intercluso nonché la sufficienza e l'ampiezza dello stesso.
Lamenta poi che il primo giudice non avrebbe erroneamente tenuto conto né delle esenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1051.u.c., c.c. , né del criterio del minor aggravio per il fondo da asservire;
non avrebbe esattamente indicato il tracciato della servitù ed i lotti gravati non avendo fatto riferimento al nuovo frazionamento derivante dalla divisione, non aveva fatto applicazione del disposto di cui all'art 1052 cc. quanto alla necessaria valutazione correlata alle esigenze concrete dell'agricoltura non aveva fornito la prova della coltivazione del mappale Persona_1
223 sul quale insiste un vecchio vigneto). Da ultimo lamenta l'appellante l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine al riconoscimento dell' indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 1053 c.c. proporzionata al danno cagionato dalla servitù.
1.2) L'appellata sig.ra contesta le deduzioni avversarie Persona_1 osservando che, come emerso dalla espletata istruttoria, il mapp. 223 ricompreso nel lotto n.1, attualmente adibito a vigneto, è area parzialmente edificabile ( mq 772) in base al piano regolatore del Comune di appartenenza per cui, in assenza di idoneo transito dalla pubblica via, il valore dell'intero compendio assegnatole risulterebbe pressoché neutralizzato.
Osserva poi che detto segmento viario non risulta passibile di interventi correttivi per renderne agevole la percorribilità come desumibile dalle stesse fotografie allegate dalla controparte (doc. nr. 3, 8 immagini, II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'08.11.16) e dalla planimetria non contestata ( Pt_3 sub. doc. nr. 4, II memoria 183 c.p.c., del 14.11.16). Inoltre Persona_1 osserva che il tracciato individuato dal tribunale non sacrifica i comoda
(cancello, cortiletto, cuccia del cane, ecc.) afferenti il lotto dell'appellante poiché il tratto finale della strada, verso la vigna ubicata sul map. 223, assume la conformazione di corridoio totalmente laterale insuscettibile di comportare stravolgimenti settoriali o nocumenti alle due abitazioni.
Infine rileva la pretestuosità della censura secondo cui il tribunale avrebbe omesso di determinare il luogo di esercizio della servitù e il preteso vizio di omessa pronuncia sull'indennità ex art. 1053 c.c.
2.)Con il secondo motivo lamenta: “ Erroneo riconoscimento della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 e 1052 cc. anche in relazione ad omessa valutazione sul punto della scrittura di divisione raggiunta in mediazione.
Violazione degli artt. 1372 c.c. carenza di prova circa l'impugnativa del contratto per vizi;
erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
L'appellante deduce la mancata previsione, nell'ambito dell'accordo di mediazione sottoscritto in data 21.07.2014, della servitù in favore del mappale 223 e la mancanza di qualsiasi impugnazione del suddetto accordo sul punto da parte della sig.ra avendo quest'ultima Persona_1 svolto, nel giudizio di prime cure, una nuova ed improponibile domanda volta al riconoscimento della servitù.
Contesta le deduzioni avversarie precisando che, in ogni caso, l'eventuale
(contestato) silenzio in ordine all'accordo in punto di servitù di transito, rende insignificante la mancata impugnazione dello stesso, dovendosi ritenere la previsione della servitù facoltà fatta salva ed impregiudicata.
2.2)L'appellata sig.ra rileva l'estraneità del punto Persona_1 riguardante la servitù di transito rispetto all'accordo raggiunto in sede di mediazione e, dunque, la configurabilità della relativa richiesta in sede giudiziaria.
3.)Con il terzo motivo censura la gravata sentenza deducendo:”
Intrascrivibilità della divisione e della sentenza per carenza dei requisiti per la trascrivibilità ex artt. 2643 c.c. omessa pronuncia. Carenza della condizione di procedibilita' in punto alla riconvenzionale attrice di servitù coattiva. Idoneità della reconventio reconventionis a spiegare effetti”.
Lamenta, inoltre, la mancanza del frazionamento richiesto, per cui la sentenza risulta del tutto carente dei requisiti per la trascrivibilità, non essendo individuabili catastalmente i cespiti gravati.
Con il medesimo motivo la sig.ra impugna la gravata Parte_1 sentenza quanto alla statuizione di cui al punto 3.4 riguardante la dichiarata inammissibilità della reconventio attorea (domanda subordinata di invalidità dell'accordo di mediazione) precisando che nel corso del procedimento di primo grado il giudice non aveva tenuto conto del fatto che, avendo rilevato solo all'udienza di trattazione il vizio di procedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta all'esito Persona_1 della quale aveva rinviato le parti le parti innanzi all'Organismo di mediazione, l'attrice era stata posta in grado di svolgere la reconventio soltanto all'esito di tale attività per cui il primo momento utile per proporre tale domanda doveva essere individuato in quello di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
3.2)L' appellata fa presente che il contratto divisionale Parte_2
(“accordo di mediazione”) del 21.07.2014 intervenuto tra le parti è valido ed efficace e il compimento delle attività successive indicate nel citato accordo al punto 6 non si sono potute eseguire a causa dell'ostilità della , Parte_1 come confermata dal Geom. Controparte_3
3.3)L'appellata rileva che le attività di frazionamento ed Persona_1 accatastamento erano state ostacolate da il cui rifiuto Parte_1 aveva reso impossibile la stipula del rogito oltre che la piena validità ed efficacia dell'accordo intervenuto fra le parti.
Censura le doglianze di parte appellante circa il mancato pronunciamento in ordine al frazionamento deducendo che al punto 6 dell'accordo di mediazione le coeredi convenivano espressamente di affidare l'incombente al solo Geom.
senza ius decidendi e facoltà alcuna del tribunale di incidere sulla Tes_1 volontà negoziale espressa.
In ordine alle censure relative all' affermata inammissibilità della reconventio osserva che, così come statuito dal tribunale, controparte avrebbe dovuto formalizzare le sue controrichieste alla prima trattazione utile, non in sede ex art. 183 c.p.c. In ogni caso doveva ritenersi del tutto contraddittorio agire per la validità ed efficacia del negozio e al contempo ritenere validamente proposta la domanda in reconventio di sua nullità/annullabilità.
Infine doveva escludersi che nel sottoscrivere l'accordo, Persona_1 avesse “contrattualmente” escluso la possibilità di vedersi riconoscere il diritto di transito tanto più che l'interpretazione complessiva dell'atto deponeva per la salvaguardia di un segmento viario che attraversasse l'intero compendio ereditario.
4.) Con il quarto motivo l'appellante deduce in merito alla “ Validita' dell'accordo in data 30/09/2019”. Persona_3 In particolare impugna la gravata sentenza quanto al punto 3.2 relativo alla larghezza della strada assegnata ai cespiti 2 ) e 3 ( Parte_2
) “ disconoscendo” la scrittura del 30.09.2019 così come Parte_1 già dedotto in primo grado, in quanto sottoscritta in violazione dell'accordo di mediazione poiché stipulata soltanto fra due delle parti che avevano proceduto alla divisione, e senza che le stesse disponessero di titoli di proprietà sui relativi lotti tenuto conto del fatto che l'accordo di divisione risultava non eseguibile e non trascrivibile. In ogni caso, pur ritendo valida tale scrittura la richiesta di ampliamento di tale strada doveva ritenersi del tutto ammissibile basandosi tale valutazione sugli stessi presupposti dell'art. 1052 cod. civ.
4.2) Di contro l'appellata, sig.ra ribadisce la piena Parte_2 validità ed efficacia della scrittura privata del 30.09.2014 e conseguentemente precisa che la strada comune, nella parte insistente sui lotti 2 e 3 assegnati a e mappali 377-376 Parte_2 Parte_1 foglio 9, in Sant'Angelo in Lizzola Comune di Vallefoglia, dovrà avere una larghezza pari a m. 3,73 nella parte iniziale nonché m. 3,20 nella parte finale così come meglio specificato nella planimetria allegata alla scrittura e sottoscritta tra le parti.
4.3)L'appellata evidenzia, quanto al primo tratto del Persona_1 passaggio di cui alla clausola nr. 4 dell'accordo di mediazione (tratto sub nr. 2 planimetria), la sussistenza di plurimi ostacoli obiettivi che rendono inattuabile una larghezza “non inferiore ai 5 m.”, rendendo necessario ridimensionare l'intero passaggio dalla pubblica via sino al mapp. 223 già riconosciuto dal tribunale, il tutto in iniziali mt. 3,73 e finali mt. 3,20.
4.3.1.)Propone quindi appello incidentale subordinato/condizionato all'ipotesi in cui venga disconosciuta la costituzione ex art. 1052 c.c., insistendo per l'accoglimento della riconvenzionale di servitù di passaggio attesa la sussistenza – anche alternativa – degli ulteriori titoli dedotti dall'esponente (ed erroneamente disattesi dal tribunale). Il diritto di vedersi riconosciuta/costituita la realizzazione del segmento viario per raggiungere, con ogni adeguato mezzo, la fine del Lotto 1 (mapp. 223) è, infatti, insito e deducibile dalla volontà conciliativa delle parti manifestata al punto nr. 4 dell'accordo e dal punto a) della scrittura del 21.07.2014.
Fondata, a giudizio della predetta, anche l'acquisizione del titolo per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 cc come risulta confermata dalla testimonianza del teste dalle foto allegate che CP_2 evidenziano i segni di appartenenza (la linearità e lunghezza, senza soluzione, del tracciato, battuto perché costantemente percorso), nonché dall'originaria unitarietà del compendio ereditario, all'evidenza fruito dagli ascendenti delle parti in tutta la sua estensione, sino al vigneto ubicato sul Mapp. 223.
5.) Occorre premettere che con la scrittura di mediazione sottoscritta in data 21.07.2014 le parti addivenivano all'accordo in ordine alla divisione del compendio ereditario immobiliare.
Al punto 3 della richiamata scrittura le parti stabilivano: “La strada di accesso ai cespiti n.3 e n. 2 ubicata nella proprietà del lotto n.1 dovrà avere una larghezza non inferiore ai 5 m. e sulla medesima verrà costituita servitù di passaggio a favore dei lotto e dei terreni 1 e 2 con qualsiasi mezzo e modalità. L'allargamento della strada privata esistente sarà realizzata a cura
e spese delle tre parti, così come il relativo mantenimento”. Al punto 6 della medesima scrittura dichiaravano di “affidare l'incarico per il frazionamento al
Geom. a spese comuni (…)”. Infine, al punto 8, Controparte_3 stabilivano: “ Le parti sin da ora si dichiarano disponibili a concedersi servitù reciproche per quanto possa necessitare, relativamente a condutture di gas, acqua fognature e luce elettrica, anche future ulteriori, purché sotterranee e purché non si pregiudichi sensibilmente per tracciato il valore dei fondi di ciascuno. Ogni spesa sarà a carico dei richiedenti. Resta inteso che gli eventuali ed ulteriori beneficiari contribuiranno alla spesa”.
Con successiva scrittura privata del 30.09.2014 l'odierna appellante,
e stabilivano: “le parti concordemente Parte_1 Persona_4 convengono che la strada comune che insiste sui lotti di loro proprietà , ai mappali 377-376 del Fg. 9 in Sant'Angelo in Lizzola, Comune di Vallefoglia, via Serra, s.n., così come risultanti dalla divisione ereditaria effettuata in sede di procedura di mediazione, avrà una larghezza pari a m. 3,73, nella parte iniziale nonché di m. 3,20 nel tratto finale, come meglio specificato nella planimetria allegata, sottoscritta dalle parti”.
Va poi rilevato che, tenuto conto delle conclusioni adottate dalle parti nel presente giudizio di appello, la statuizione del primo giudice riguardante la validità della scrittura privata di divisione e, dunque, l'accordo divisorio risulta condiviso da tutte le parti fatta sala la doglianza sollevata solo in via gradata, rispetto all'eventuale conferma di accoglimento della riconvenzionale proposta da Persona_1
Infine occorre osservare che l'appellata sig.ra non prende Parte_2 posizione in ordine al primo e al secondo motivo di appello in quanto la servitù coattiva di passaggio riguarda l'attraversamento della proprietà della sig.ra (Cespite 3) da parte della sorella (Cespite 1), Parte_1 Per_1 senza che ciò leda alcun diritto che faccia capo alla signora Parte_2
(Cespite 2).
6.) L'esame del secondo motivo di appello deve logicamente precedere quello relativo alle ulteriori doglianze.
Il motivo risulta infondato e va, conseguentemente, rigettato.
L'affermazione della validità ed efficacia dell'accordo di divisione intercorso fra le parti e la successiva richiesta di costituzione di servitù avanzata dalla sig.ra non possono ritenersi fra loro Persona_1 inconciliabili.
In realtà le parti nulla hanno previsto rispetto alle reciproche servitù di transito, fatta eccezione per il primo tratto gravante sulla separata porzione costituente il lotto n. 1 assegnato a Prova ne è il Persona_1 fatto che la stessa appellante ha ritenuto necessario addivenire ad un separato accordo con la sorella prevedendo una servitù di Parte_2 transito gravante sul lotto 2 ed in favore del lotto 3. Nessun ostacolo può, dunque, configurarsi rispetto alla richiesta avanzata in via riconvenzionale da al fine di vedersi riconoscere Persona_1 il diritto dalla stessa vantato.
7.) Altresì infondato deve ritenersi il primo motivo di appello.
A seguito della disposta CTU si è potuto accertare che la porzione assegnata a costituita dalla part. 223 è costituita da “...un Persona_1 appezzamento di terreno attualmente ad uso agricolo ...sul quale insiste un vigneto” e che “... ricade in parte su area agricola (zona E di cui all'art.
6.8.1. delle NTA del PRG) ed in parte su area edificabile residenziale (zona B4 di completamento ad edilizia rada di cui all'art.
6.4.14. delle NTA del PRG), il tutto come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dall'Ufficio
Tecnico (all. 6). La perimetrazione del PRG che divide le due zone urbanistiche separa il terreno in due parti e precisamente quella edificabile a monte e quella
a destinazione agricola a valle. L'area edificabile permette la realizzazione di uno o più edifici residenziali come stabilito dalle NTA del PRG di cui sopra”.
L'ausiliare ha poi aggiunto che “Tale terreno non risulta adiacente alla strada principale S.P. 26 denominata Via Serra ma è raggiungibile o attraverso una strada privata oppure attraverso la strada vicinale Serra 3. La strada privata si stacca dalla S.P. 26 della Serra con un primo tratto rettilineo di circa 25 metri
a cui segue una curva a destra di circa 90° e continua in maniera rettilinea per circa 70 mt circa dove termina (all. 11 – foto 9,10,11,12,13,14,15,16). Tutto il tratto della strada privata è all'incirca pianeggiante e non risulta asfaltato ma comunque ben tenuto. Dal termine della strada privata all'appezzamento di terreno attribuito alla distano circa una decina di metri su Persona_1 suolo pressoché incolto e pressoché piano”.
Ha quindi precisato: “Tale strada vicinale si stacca dalla principale via pubblica S.P. 26 della Serra mediante un comodo allaccio a circa 80 mt di distanza dalla strada privata di cui sopra. Subito dopo l'allaccio con l'arteria principale e dopo una lieve semicurva in leggera pendenza in discesa, la vicinale si restringe e costeggia alcuni fabbricati per un tratto rettilineo di circa
17-18 metri per poi curvare a sinistra e proseguire per un tratto rettilineo in discesa che costeggia sulla sinistra il terreno in questione;
questo tratto assume una discreta pendenza che va dal 12% circa per la prima parte di circa
15/16 mt fino a poco sopra il 19% per il tratto restante più a valle. Tutta la strada vicinale non risulta asfaltata ma per la parte in discesa subito dopo la curva, per un tratto di 45 mt circa, è presente un basamento in calcestruzzo con spessore di pochi centimetri avente funzione stabilizzante per il transito dei veicoli (all. 11 – foto 17,18,19,20,21,22,23,24,25)”. Ed ancora che:” La strada denominata della Serra 3 risulta essere classificata come strada vicinale, già strada comunale, declassata con cessata utilità pubblica come da
DGM n. 94 del 17/10/2002, Determinazione Dirigenziale n. 192 del
15/11/2002 e Relazione di Classificazione della rete stradale extraurbana comunale redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale il 30/09/2002 al n. prot.
13998, le quali si allegano alla presente perizia (all. 7) Trattandosi quindi di strada vicinale, tale arteria risulta avere carattere di strada privata in comproprietà ed a carico di tutti i frontisti. Costeggiando essa con tutto il tratto del terreno assegnato alla (confine sud-est), ne deriva che tale Persona_1 strada vicinale è in proprietà ed a carico (ovviamente pro-quota) anche allo stesso terreno e che esso quindi possa utilizzare la strada in maniera del tutto legittima”.
Rispetto alla strada vicinale ha aggiunto che “Anche per questa strada vicinale sono presenti alcune criticità quale la pendenza e la larghezza. Per quanto riguarda la pendenza, si rimanda a quanto sopra descritto al paragrafo
“descrizione dei luoghi”. Per quanto riguarda la larghezza, in un particolare punto corrispondente all'inizio della discesa, la strada misura una distanza netta di mt 3,60, distanza fissata da entrambi i lati da due muri di contenimento del terreno. Il restante tracciato misura una larghezza della carreggiata, da ciglio a ciglio, che va da circa mt 2,55 a circa mt 2,90: per questo tratto, considerando la presenza delle banchine laterali di minimo 35/40 cm l'una, si può utilizzare uno spazio transitabile che può arrivare a circa mt
3,30 e circa mt 3,65 (all. 11 – foto 32, 33). Si precisa che per tali distanze minime valgono le stesse considerazione sopra fatte per i mezzi agricoli di dimensioni eccezionali...”. All'esito dell'accertamento circa lo stato di fatti il CTU ha concluso affermando che il fondo non risulta parzialmente intercluso.
Ritiene il Collegio di non poter condividere il giudizio espresso dall'ausiliare.
“La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021).
Il CTU ha accertato sia l'attuale utilizzazione del fondo a vigna , così da potersi ritenere in concreto necessario il raggiungimento del fondo mediante mezzi agricoli, che l'edificabilità di una porzione dello stesso rispetto alla quale l'accesso riconosciuto dal primo giudice comporterebbe una migliore utilizzazione consentendo un più comodo accesso alla via pubblica.
Così come affermato dal primo giudice in tema di costituzione di servitù coattiva l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso. (Nella specie si trattava di un passaggio che aveva la funzione di scolo dei terreni, tale da risultare estremamente scosceso e stretto, e per questo motivo giudicato insufficiente, con conseguente interclusione relativa correttamente ritenuta esistente nella sentenza di merito confermata dalla S.C.) ( Cass.
Sez.2, Sentenza n. 4610 del 22/03/2012). Le difficoltà che caratterizzano la strada vicinale sono state ampiamente illustrate dall'ausiliare: in un tratto essa presenta una discreta pendenza che va dal 12% per la prima parte di circa 15/16 m fino a sopra il 19% per il tratto più a valle, lo spazio già esistente e verosimilmente utilizzabile come accesso carrabile dalla vicinale si trova proprio in corrispondenza del tratto caratterizzato dalla maggiore pendenza;
il punto individuato come possibile diverso accesso da realizzare si trova a maggiore distanza dalla strada pubblica;
in un tratto la larghezza della strada di m. 3,60 risulta fissata dalla presenza su entrambi i lati di due muri di contenimento mentre la restante parte misura una larghezza inferiore che va da circa 2,55 m a
2,90 m che soltanto attraverso l'impegno delle banchine laterali può arrivare a 3,30 m. fino a circa 3, 65 m.
Va poi ribadito quanto affermato dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni rese sia dal teste in quanto espressione di Persona_2 un mero parere precluso ai testimoni che dal teste Controparte_3 perché pur avendo quest'ultimo riferito del transito di autocarri e mezzi agricoli non ha fornito specifiche indicazioni circa le caratteristiche di tali mezzi. L'espletata CTU ha, invece, confermato quanto riferito dal teste circa la forte pendenza di un tratto della strada Controparte_1 vicinale.
A fronte di tali elementi non può ritenersi condivisibile il giudizio espresso dal CTU in ordine alla non interclusione del fondo in ragione della mera osservazione relativa al fatto che la strada vicinale risulta utilizzata dai frontisti anche per le esigenze di coltivazione dei fondi sussistendo plurimi elementi che depongono a sostegno dell'eccessivo dispendio necessario per rendere praticabile il diverso percorso e delle limitazioni di transito per i più moderni mezzi agricoli.
“La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art.
1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo;
il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato”
( Cass. Sez. 2, Ordinanza n.8779 del 12.05.2020).
Il tracciato già indicato dal primo giudice risulta conforme ai principi sopra indicati in quanto prosecuzione del tracciato già esistente dipartente dalla pubblica via Serra ed attraversante il compendio ereditario ed avente, nella parte di circa 10 m da realizzare sul fondo servente assegnato a un lato in corrispondenza del Parte_1 confine lineare di detta proprietà fino al raggiungimento della part. 223.
Nessun ostacolo può, inoltre, essere ravvisato in quanto allegato dall'appellante circa il transito nel cortiletto adiacente l'immobile assegnato a posto che “In materia di servitù di passaggio Parte_1 coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree “ ( Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 8660 del 02.04.2024) non risultando nella fattispecie in esame ravvisabile un percorso alternativo.
Quanto, infine, alla mancata previsione di una indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio va richiamato il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità. Va peraltro rilevato che secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie (Cas. Cass.
10295/2017; Cass. 2922/2014; Cass. 23839/2012; Cass.
11755/1992).
Va, infine, rilevato che non risulta allegato da quali Persona_1 siano gli ostacoli rispetto alla previsione contrattuale riguardante la servitù costituita in relazione al tratto insistente sull'altra area alla stessa assegnata.
8) Il terzo motivo di appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Al riguardo va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura” ( Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8400 del 26.03.2019).
Sotto ulteriore profilo l'appellante censura la pronuncia di inammissibilità della reconventio reconventionis di invalidità dell'accordo avanzata dall'odierna appellante in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda di costituzione della servitù per non avere il tribunale tenuto conto del rinvio disposto dal primo giudice della trattazione per mancato espletamento della mediazione.
Ed invero la composizione stragiudiziale della controversia mediante l'esperimento del procedimento disciplinato dal d.lgs. d.lgs. n. 28 del 2010 medesimo, il cui svolgimento è affidato ad appositi organismi di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che integra un presupposto processuale, il cui difetto è sanabile retroattivamente, qualora il giudice rilevi il mancato esperimento del tentativo o la sua pendenza, per permetterne la conclusione. In tali casi “ Non si parla di “sospensione” in senso tecnico, trattandosi di un mero rinvio, ma questo comporta pur sempre un differimento della trattazione della causa;
il quale, inoltre, non necessariamente sarà contenuto nei pochi mesi indicati dal legislatore, essendo
«dopo la scadenza» previsione relativa solo al termine minimo, non massimo, il quale ultimo invece necessariamente seguirà le esigenze del calendario del giudice” ( Cass. S.U. , Sentenza n. 3452 del 07.02.2024).
Ritenuta dunque sulla base del richiamato principio la tempestività della domanda ne va pronunciato il rigetto atteso che l'assunto difensivo si fonda sull'asserita alterazione del rapporto sinallagmatico sotteso all'accordo in quanto imperniato sulla esclusione della servitù. Tale allegazione non trova difatti riscontro in alcun elemento desumibile dal testo dell'accordo non avendo le parti fatto alcun riferimento al riguardo
, nè risultando in alcun modo la formazione della volontà contrattuale in ragione della esclusione della servitù di transito tanto più, al contrario, che la stessa appellante è addivenuta ad un accordo con avente ad oggetto proprio la previsione di una servitù di Parte_2 transito.
9) A tal ultimo riguardo va, infine, affermato, in relazione a quanto dedotto con il quarto motivo di appello, la piena validità dell'accordo contrattuale in data 30.09.2019 intercorso fra l'appellante e diretto a Parte_2 spiegare effetti soltanto fra dette parti, in mancanza di prospettazioni di elementi integranti la dedotta invalidità dell'atto e risultando la richiesta fondata su una mera rivalutazione soggettiva circa la larghezza della strada fatta oggetto di accordo fra le parti sul presupposto della intervenuta divisione del compendio ereditario secondo i cespiti individuati in sede di mediazione.
10) All'esito di tali argomentazioni l'appello incidentale condizionato proposto da deve ritenersi assorbito. Persona_1
11) Va, quindi, pronunciato il rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza.
12) Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno poste a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza.
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste interamente a carico dell'appellante in quanto la relativa attività è stata da tale parte resa necessaria.
13) Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2
e di e , quali eredi di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 62/2019 pubblicata
[...] in data 24.01.2019, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere in favore di entrambe le parti appellate le spese di lite del grado liquidate in Euro 1.200,00 per la fase di studio,
Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge. Spese di CTU a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico