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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10831 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 29729/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Lucci, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 29/8/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare CP_1 della pensione di invalidità n. 07173997, categoria INVCIV, a decorrere dall'1/1/2017, esponeva che:
- con nota del 9/8/2022, l' gli comunicava di avergli corrisposto da CP_1 gennaio 2020 ad agosto 2022 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 9.436,86;
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in precedenza. Ritenendo l'irripetibilità delle somme erogategli, in assenza di dolo da parte propria, il ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“A) nel merito: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 9436,86 preteso dall' nei confronti del ricorrente;
CP_1
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , CP_1 contestando la dedotta irripetibilità delle somme ed insistendo per la legittimità della pretesa di restituzione. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti, insisteva per l'accoglimento della domanda. La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, veniva indi decisa.
2. Dagli atti di causa si apprende che, con comunicazione del 9/8/2022, l' abbia comunicato all'odierno ricorrente: “la sua pensione numero CP_1
07173997 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 pervenuta a seguito di sollecito. Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)… Pertanto, da gennaio 2020 a agosto 2022 sulla pensione numero 07173997 categoria INVCIV l ha CP_1 corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 9.436,86”. Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'irripetibilità delle somme erogategli in eccesso, in quanto era assente il dolo da parte propria. La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione.
2.1 Componendo un contrasto interpretativo, la Suprema Corte ha affermato il principio, ribadito da numerose successive pronunce, secondo cui: "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'“accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28771 del 9/11/2018 e, in termini, Cassazione,
2 Sezione Lavoro n. 26036 del 15/10/2019 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 31372 del 2/12/2019). Motivando il principio di diritto, la Suprema Corte ha preso le mosse dagli approdi, in materia, della Corte Costituzionale ed osservato che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)” (cfr. Cassazione, n. 28771 del 9/11/2018 cit.). Muovendo da tali premesse, la Corte di Legittimità ha affermato che: "Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo 3 successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (cfr. Cassazione, n. 28771 del 9/11/2018 cit.). Sulla scorta di tali considerazioni, confermate nei successivi arresti della Corte di Legittimità, si è di recente consolidato il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 26036 del 15/10/2019).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva come il provvedimento di comunicazione dell'indebito per un importo lordo complessivo di euro 9.436,86 sia datato 9/8/2022, mentre il periodo di recupero è tutto antecedente, essendo limitato a partire dall'1/1/2020 fino alla data della suddetta comunicazione. Le somme erogate al ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non essendo condivisibile la tesi del dolo dell'accipiens, in ragione anche dalla circostanza che il ricorrente ha regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2018 al 2023, infatti versate in atti.
2.3 Senza necessità di esaminare le ulteriori questioni, in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014), il ricorso deve essere, pertanto, accolto, per essere le somme chieste in restituzione dall' irripetibili, per mancata prova del dolo CP_2 dell'accipiens.
3. Le spese di lite - da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anstistatario - vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014,
4 come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità del preteso indebito chiesto in ripetizione dall' a CP_1 Parte_1
con nota del 9/8/2022 per il periodo da gennaio 2020 ad agosto 2022 per
[...] un importo lordo complessivo di € 9.436,86. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 28 ottobre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Simone Petrilli.
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