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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 283/2017, avente ad oggetto: Opposizione ad Or- dinanza-Ingiunzione ex L. 689/81
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Violante e c/o cui elegge dom.lio in Scafati, alla via C. Colombo n. 12
-parte ricorrente-
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionario dell'Ente delegato, con domicilio in
, al Corso Garibaldi (Palazzo Amato) CP_1
-parte resistente-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il sig. in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Terre e Parte_1
Sapori, con sede in Scafati, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 19/01/2017, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 9283/18656 del 09/12/2016, notificata il 21/12/2016, con la quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 8.970,00, oltre accessori, quale sanzione complessiva per le violazioni riferite all'impiego di due lavoratori subordinati, sig.ri e senza la Controparte_2 Controparte_3
preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro;
eccepiva la illegittimità e la eccessiva quantificazione della sanzione non proporzionale all'effettiva violazione ed in spregio della normativa vigente e la carenza di motivazione del verbale unico del 26/08/2015 n. 20 della Guardia di Finanza, che si sarebbe riverberato sulla conseguenziale ordinanza impugnata e concludeva per la sospensione dell'esecutività dell'indicata ordinanza-ingiunzione, per la nullità ed illegittimità della medesima ed in via gradata per la riduzione della sanzione e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
fissata l'udienza di discussione del ricorso, provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
, che eccepiva l'infondatezza dei motivi di Controparte_4
ricorso in quanto la quantificazione della sanzione irrogata era stata contenuta nell'ambito dei minimi e massimi previsti dalla normativa di riferimento;
non sussisteva la carenza di motivazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per il rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa il procedimento veniva assegnato a codesto Giudice, il quale fissava l'udienza del 27/06/2025 per la discussione concedendo alle parti termine per deposito di note conclusionali;
all'indicata udienza, fissata a “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito della relativa sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata. va rigettato il motivo di ricorso e relativo alla carenza di motivazione del verbale irrogante la maxi-sanzione, che avrebbe inciso negativamente anche sulla ordinanza-
pag. 2/4 ingiunzione impugnata, in quanto dagli atti notificati, dapprima il verbale unico del
26/08/2015 e poi dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, si evince la motivazione per cui era stata irrogata la sanzione nella misura indicata, rientrante nei limiti dei minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, così come previsto dall'art. 3 comma 3 legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 legge 183/2010 e dall'art. 14 DL
145/2013 convertito in legge 9/2014, la sanzione irrogata è pari alla sanzione ridotta espressa ex art. 16 Legge 689/81 aumentata del 10% e per aver utilizzato due lavoratori,
i sigg. e , senza la preventiva comunicazione Controparte_2 Controparte_3
di assunzione da parte della ditta ricorrente, come era risultato anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione (documentazione agli atti di causa), da cui si evinceva che per entrambi i lavoratori era il primo giorno di lavoro;
gli Stessi poi regolarizzati lo stesso giorno e dopo l'accesso ed il controllo della Guardia di Finanza;
va rigettato l'ultimo motivo di ricorso e relativo alla illegittimità ed eccessiva quanti- ficazione della sanzione irrogata, in quanto la sanzione è stata mantenuta nell'ambito del minimo e massimo previsto dall'art. 3 comma 3° della Legge n. 73/2002 e succ. modificazioni, che prevede per la violazione in esame un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 15.600,00 per ogni lavoratore irregolare, oltre ad € 195,00 per ogni giorno di lavoro effettivo;
essendo due lavoratori, la sanzione irrogata appare adeguata e non si ritiene di ridurla, così come anche richiesto da parte ricorrente in via gradata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal sig. , in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale Terre e Sapori di AG TA e nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pag. 3/4 1) Rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dal sig. , in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale Terre e Sapori di , nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.
2) Conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 9283/18656 del 09/12/20160, dell'
[...]
. Controparte_1
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte resistente, nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15% del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Nocera Inferiore, 27/06/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 283/2017, avente ad oggetto: Opposizione ad Or- dinanza-Ingiunzione ex L. 689/81
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Violante e c/o cui elegge dom.lio in Scafati, alla via C. Colombo n. 12
-parte ricorrente-
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionario dell'Ente delegato, con domicilio in
, al Corso Garibaldi (Palazzo Amato) CP_1
-parte resistente-
Conclusioni: I rispettivi procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'acco- glimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Il sig. in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Terre e Parte_1
Sapori, con sede in Scafati, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 19/01/2017, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 9283/18656 del 09/12/2016, notificata il 21/12/2016, con la quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 8.970,00, oltre accessori, quale sanzione complessiva per le violazioni riferite all'impiego di due lavoratori subordinati, sig.ri e senza la Controparte_2 Controparte_3
preventiva comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro;
eccepiva la illegittimità e la eccessiva quantificazione della sanzione non proporzionale all'effettiva violazione ed in spregio della normativa vigente e la carenza di motivazione del verbale unico del 26/08/2015 n. 20 della Guardia di Finanza, che si sarebbe riverberato sulla conseguenziale ordinanza impugnata e concludeva per la sospensione dell'esecutività dell'indicata ordinanza-ingiunzione, per la nullità ed illegittimità della medesima ed in via gradata per la riduzione della sanzione e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
fissata l'udienza di discussione del ricorso, provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
, che eccepiva l'infondatezza dei motivi di Controparte_4
ricorso in quanto la quantificazione della sanzione irrogata era stata contenuta nell'ambito dei minimi e massimi previsti dalla normativa di riferimento;
non sussisteva la carenza di motivazione dell'atto con violazione del diritto di difesa e concludeva per il rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In corso di causa il procedimento veniva assegnato a codesto Giudice, il quale fissava l'udienza del 27/06/2025 per la discussione concedendo alle parti termine per deposito di note conclusionali;
all'indicata udienza, fissata a “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito della relativa sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata. va rigettato il motivo di ricorso e relativo alla carenza di motivazione del verbale irrogante la maxi-sanzione, che avrebbe inciso negativamente anche sulla ordinanza-
pag. 2/4 ingiunzione impugnata, in quanto dagli atti notificati, dapprima il verbale unico del
26/08/2015 e poi dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, si evince la motivazione per cui era stata irrogata la sanzione nella misura indicata, rientrante nei limiti dei minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, così come previsto dall'art. 3 comma 3 legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 legge 183/2010 e dall'art. 14 DL
145/2013 convertito in legge 9/2014, la sanzione irrogata è pari alla sanzione ridotta espressa ex art. 16 Legge 689/81 aumentata del 10% e per aver utilizzato due lavoratori,
i sigg. e , senza la preventiva comunicazione Controparte_2 Controparte_3
di assunzione da parte della ditta ricorrente, come era risultato anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione (documentazione agli atti di causa), da cui si evinceva che per entrambi i lavoratori era il primo giorno di lavoro;
gli Stessi poi regolarizzati lo stesso giorno e dopo l'accesso ed il controllo della Guardia di Finanza;
va rigettato l'ultimo motivo di ricorso e relativo alla illegittimità ed eccessiva quanti- ficazione della sanzione irrogata, in quanto la sanzione è stata mantenuta nell'ambito del minimo e massimo previsto dall'art. 3 comma 3° della Legge n. 73/2002 e succ. modificazioni, che prevede per la violazione in esame un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 15.600,00 per ogni lavoratore irregolare, oltre ad € 195,00 per ogni giorno di lavoro effettivo;
essendo due lavoratori, la sanzione irrogata appare adeguata e non si ritiene di ridurla, così come anche richiesto da parte ricorrente in via gradata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal sig. , in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale Terre e Sapori di AG TA e nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pag. 3/4 1) Rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dal sig. , in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale Terre e Sapori di , nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t.
2) Conferma l'Ordinanza-Ingiunzione n. 9283/18656 del 09/12/20160, dell'
[...]
. Controparte_1
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze del giudizio in favore della parte resistente, nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15% del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Nocera Inferiore, 27/06/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4