Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2136 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Wels (Austria), Dr. Salzmann Strasse, n. 8, con domicilio in Taormina
(ME), in via Francavilla n. 145, ed elettivamente domiciliato in RD
NA (ME), via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio dell'Avv.
DAVIDE MARIO RESTIFO (C.F.: ), pec: CodiceFiscale_1
cell.: 3316353702), che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Furci Siculo, via del Progresso, n. 41, presso lo studio dell'avv. PIETRO SANTORO (C.F. – fax CodiceFiscale_3
0924/795087 – pec dal quale è Email_2
rappresentata e difesa per mandato in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, premesso che in data Parte_1
06.03.2010, a Fiumefreddo di Sicilia, aveva contratto matrimonio con
(atto trascritto al n. 2 parte 2 serie A anno 2010); Controparte_1
che dal matrimonio erano nati due figli: nato a [...] il Per_1
Per_ 20.09.2009 e nata a [...] il [...]; che, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Catania il 19.05.2016; che le condizioni di separazione prevedevano che egli versasse alla la somma mensile di € 500,00 per il CP_1
mantenimento dei due figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che i figli erano stati affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
che vivendo egli in Austria le parti avevano stabilito che egli potesse incontrare i figli ogni fine settimana previa comunicazione alla madre almeno tre giorni prima, mentre ove si fosse trasferito nuovamente in Sicilia, che egli potesse incontrare i figli, senza preavviso, il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 17,00; che ulteriori periodi di permanenza dei minori con il padre erano stati previsti per le principali festività e per il periodo estivo;
che le parti non si erano riconciliate e non vi era la possibilità di ricostituire la comunione materiale e morale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra le parti, che fosse rideterminato l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli in € 300,00 complessivi mensili, che fossero confermate le statuizioni relative all'affidamento della prole con l'unica specificazione che il diritto di visita previsto a favore del padre
2 avrebbe potuto essere esercitato dalla nonna paterna con le medesime modalità stabilite per il padre.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12.06/17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.10.2024, si costituiva tardivamente la quale si associava Controparte_1
alla domanda di divorzio, ma chiedeva il rigetto delle altre domande concernenti la riduzione dell'assegno concordato per il mantenimento dei figli e la modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita.
Lamentava che il non aveva adempiuto l'obbligo di Pt_1
corrispondere l'assegno stabilito nella misura di € 500,00 e si era limitato ad effettuare versamenti parziali, riducendo drasticamente, a partire dall'anno 2018, le somme corrisposte, senza neppure partecipare alle spese straordinarie, tanto che ella era stata costretta a sporgere denuncia per violazione degli obblighi familiari ed il relativo procedimento penale si era concluso con sentenza penale di condanna ormai passata in giudicato. Per_ Rilevava, inoltre, che la figlia minore era affetta da disabilità cognitiva di grado lieve e che il padre non aveva mostrato alcun interesse a lei neanche sul piano morale ed affettivo. Osservava, pertanto, che la richiesta volta a fare esercitare il diritto di visita da parte della nonna paterna non appariva rispondente all'interesse dei figli, i quali, peraltro, non si trovavano a proprio agio con la nonna, la quale aveva manifestato disinteresse verso i nipoti. In ogni caso osservava che non era intervenuto alcun fatto nuovo che potesse giustificare una revisione delle statuizioni vigenti.
All'udienza del 04.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., con la partecipazione del mediante collegamento Pt_1
audiovisivo a distanza utilizzando l'applicativo TEAMS, esperito il
3 tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo di divorzio nei termini seguenti: “
1) Il continuerà a corrispondere per il mantenimento dei Pt_1
Per_ due figli nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1
10.10.2011 un assegno mensile complessivo di € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
2) Il si impegna a corrispondere le spese straordinarie Pt_1
nell'interesse dei figli nella misura del 50 % e tra tali spese vengono sin Per_ d'ora individuate quelle per la palestra frequentata da (€ 30,00 al mese), per il pulmino scolastico (€ 42,00 al mese) e per il doposcuola Per_ frequentato da (€ 120,00 al mese);
3) La si impegna a consentire alla nonna paterna di CP_1
vedere e tenere con sé i minori nato a [...] il [...] e Per_1
Per_
nata a [...] il [...] per due volte al mese e per la durata di due ore per ciascun incontro;
4) Restano ferme le modalità di incontro tra padre e figli stabilite nell'accordo di separazione omologato”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 04.03.2025 e sopra trascritte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
4 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Catania con decreto del 19.05.2016 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 04.03.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
5 Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, da nei Parte_1
confronti di mutata in istanza congiunta di Controparte_1
divorzio all'udienza del 04.03.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06.03.2010, nel Comune di Fiumefreddo di
Sicilia (CT), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 2010, tra nato a Parte_1
NA (ME) il 13.08.1983 e nata a [...] Controparte_1
6 il 06.11.1984 alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del
04.03.2025 e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di
Sicilia (CT) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 04/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7