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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG Nr. 737/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IS AR Presidente rel.
Dr. Paolo Talamo Consigliere
Dr. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 settembre 2021
Da
C.F. con sede in Roma, in persona del Presidente e, come tale, legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F.
, t, del Foro di Verona, per C.F._1 Email_1
procura generale alle liti n. del 21/7/2015, a rogito Notar di Roma, P.IVA_2 Per_1
elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n.
3519/I – 30132 VENEZIA, e per società Controparte_1
– con sede in Roma – Via Giambattista Vico n. 9, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, Società cessionaria del credito per cui è causa, in forza di contratto di cessione del
29.11.1999, ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98, della quale l è procuratore speciale giusta Pt_1
procura Rep. N. 9320 del 15.2.2000. appellante
1
contro
(C.F.: , con l'Avv. Gianfranco Vignola - C.F. Controparte_2 C.F._2
- (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 045- C.F._3
8007897 – pec in qualità di procuratore e Email_2
domiciliatario, nel suo studio sito in 37122 - Verona Vicolo Cieco Zucchetta n. 4, del Sig.
[...]
(C.F.: residente in [...] C.F._2
n. 12, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Verona n. 182/21 pubblicata il 22.03.2021 e non notificata
In punto: opposizione avviso di addebito contribuzione servizio nei carabinieri
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) accogliersi l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi le domande di cui al ricorso introduttivo;
2) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale - Rigettare e respingere l'appello proposto dall avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Verona n. 182/2021 pubblicata il 22.03.2021 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso - Rifusione di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Verona accoglieva l'opposizione proposta da CP_2
avverso l'avviso di addebito con cui l' gli richiedeva in pagamento la somma di euro
[...] Pt_1
2694,34 a titolo di maggiore contribuzione per la gestione commercianti ( contribuzione eccedente il minimale con riferimento all'anno 2014).
2 Il primo giudice richiamato il disposto normativo di cui all'art. 1 comma 4 legge 203/901 e la previsione di cui all'art. 2 comma 18 legge 335/952, ritenuto provato dal con il deposito CP_2
delle buste paga che nel periodo dal 1991 al 1996, quale militare-carabiniere in ferma quadriennale, gli fosse stata corrisposta contribuzione previdenziale e che pertanto l'istante fosse in possesso del presupposto per ottenere ex art. 2 legge 335/95 una riduzione del massimale contributivo, riteneva illegittima la pretesa dell'istituto previdenziale.
Ad avviso del giudice ai fini dell'accertamento del diritto e dell'accoglimento dell'opposizione era del tutto irrilevante la contribuzione figurativa del servizio di leva per la quale l'interessato aveva presentato domanda di accredito nel 2018 e che aveva fatto scattare il suo diritto all'applicazione del massimale più favorevole soltanto dal primo mese successivo alla domanda di accredito, rilevando esclusivamente il provato servizio volontario equiparabile per giurisprudenza ad un rapporto di impiego, con conseguente automaticità della prestazione previdenziale.
Pertanto accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva appello l che instava per la riforma della sentenza di primo Pt_1
grado di cui contestava la correttezza.
Si costituiva l'appellato che insisteva per la reiezione dell'appello del tutto infondato.
3.La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo.
Indi in prima udienza, considerata la peculiarità e singolarità della fattispecie, questa Corte invitava le parti a verificare la possibilità di risolvere le questioni in via amministrativa;
constatata
1 4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
2 18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. “..
3 l'impossibilità all'esito della discussione, all'udienza del 14 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L' censurava la sentenza per violazione di legge con unico articolato motivo con cui Pt_1
contestava la decisione del tribunale nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto provata l'esistenza di una posizione contributiva ante 1996 in favore del in relazione al servizio CP_2 prestato nell'Arma dei Carabinieri dal 1991.
Eccepiva l'ente che la domanda di accredito figurativo del servizio militare era del 16.10.18 e che soltanto da quel momento in poi l' aveva considerato esistente tale contribuzione anteriore al Pt_2
1996.
Per contro l'avviso di addebito era del 2014 e a quella data il come da richiesta formulata CP_2 dall'ente anche alla direzione competente di Chieti, non risultava in possesso di alcuna contribuzione utile anteriore al 1996; pertanto il reddito su cui calcolare la contribuzione e il massimale era corretto.
Secondo l'appellante, in assenza di domanda di ricongiunzione della contribuzione versata in gestione Inpdap, la circostanza di fatto allegata dal e valorizzata dal tribunale che, con CP_2
riferimento al periodo di ferma come carabiniere, gli era stato versato uno stipendio ed operata ritenuta previdenziale , non era sufficiente ai fini del diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva invocata dal ricorrente.
L'appellante a sostegno della propria interpretazione richiamava sentenza della CDA Milano, rilevando che, con riferimento alla contribuzione figurativa, anche i giudici di Milano avevano ritenuto che la domanda di accredito consentisse all' di considerare costituita la posizione Pt_2
contributiva soltanto dal periodo successivo alla domanda e non per il periodo antecedente.
Nel caso di specie il dal 2002 si era iscritto alla gestione commercianti e prima della CP_2
domanda di accredito della contribuzione per il servizio di leva del 2018 non poteva vantare alcuna anzianità contributiva antecedente all'1.1.96; pertanto correttamente per il 2014 l' aveva Pt_1
calcolato il massimale ai fini della quantificazione della contribuzione eccedente in adesione a quanto previsto dall'art. 2 comma 18 legge 335/95.
5. L'appellato nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello richiamando le argomentazioni del primo grado e osservando che il versamento contributivo dell'Arma per il periodo di servizio come
4 carabiniere in ferma , di fatto ,creava una situazione contributiva che non poteva essere ignorata e per la quale era indifferente che a livello amministrativo non risultasse il versamento.
Riteneva irrilevante il precedente di Milano in quanto relativo alla contribuzione figurativa del servizio di leva;
questione non oggetto di valutazione da parte del giudice che aveva ritenuto irrilevante questo aspetto.
Insisteva per il rigetto dell' appello e la rifusione delle spese del grado.
6. Il proposto appello va accolto per le assorbenti ragioni che seguono.
Il primo giudice ha accolto la domanda attorea con la seguente motivazione: Il ricorrente ha prestato servizio per l'Arma dei Carabinieri sin dal 1990, dapprima con il servizio di leva e poi in ferma ed ha prodotto in giudizio le relative buste paga ancora in suo possesso ricevute a far data dal febbraio 1991 e fino al 1996.omissis A nulla dunque rileva la domanda di accredito figurativo prospettata dall' e la decorrenza della stessa per determinare l'anzianità contributiva del Pt_1
ricorrente ante o post legem 335/1995, atteso che il rapporto di lavoro, come delineato dalla Corte,
è caratterizzato dalla tutela contributiva anche nella fase di leva oltre che di ferma. Pur volendo prendere in considerazione soltanto il periodo di lavoro prestato come servizio di leva, in applicazione del principio stabilito dalla Corte il ricorrente deve essere considerato lavoratore dipendente a tutti gli effetti dell'Amministrazione dello Stato nel periodo antecedente la L. 335/95 e i contributi riferiti a tale periodo, di conseguenza, non possono essere qualificati come figurativi.
Ma v'è di più. Il ricorrente ha proseguito il rapporto di lavoro con l'Arma con il servizio di ferma fino al 1996 ed ha prodotto in giudizio le buste paga riferite anche a tale successivo periodo. Nelle buste paga riferite all'epoca del servizio prestato per l'Arma dei Carabinieri e prodotte in giudizio
(doc. 2) sono esposte tutte le voci trattenute anche a titolo di contributi. Le meno risalenti sono addirittura successive all'entrata in vigore della L. 335/1995. Ed a maggior ragione non può parlarsi di contributi figurativi. In sostanza, l'estratto contributivo del ricorrente avrebbe già dovuto contenere i contributi versati all'epoca del rapporto di lavoro con l'Amministrazione dello
Stato – Arma dei Carabinieri e non necessitare di alcuna domanda di contributi figurativi e l' Pt_1 avrebbe dovuto riconoscere d'ufficio l'anzianità contributiva del ricorrente. Ciò che viene meno, pertanto, è proprio la necessaria domanda per il riconoscimento dell'anzianità contributiva ante
1996 richiesta invece dall' Di conseguenza, non può trovare applicazione l'art. 2, comma 18 Pt_1 della L. 335/1995, atteso che il ricorrente ha un'anzianità contributiva risalente al 1991 già nota all'Amministrazione Pubblica, dovendo invece l' fare applicazione esclusivamente dell'art. 1, Pt_1 comma 4, L. 233/1990.”.
Nella sostanza il primo giudice, pur in mancanza di certificazione e prova della costituzione di una posizione contributiva presso l' in capo al anteriore al 1996- ritenuto che per il Pt_1 CP_2
5 servizio di leva, pacificamente, il riconoscimento era avvenuto a seguito di domanda di accredito presentata nel 2018 - aveva ritenuto sufficiente che dalle buste paga dimesse in atti dal ricorrente emergesse che una qualche contribuzione era stata corrisposta in suo favore sia nel periodo di servizio di leva obbligatoria che in quello volontario di ferma.
Verosimilmente il giudice assimilava la situazione contributiva del carabiniere in ferma a quella di un lavoratore dipendente.
7. Valutazione non condivisa da questo Collegio per una serie di motivi: pacifico che nel 1996 il non fosse iscritto alla gestione separata ( iscritto dal 2002 come si evince dal doc. 3 di CP_2
parte ; quanto alla contribuzione ante 1996, il servizio di leva obbligatorio gli è stato Pt_1
correttamente accreditato soltanto a seguito di domanda di accredito della contribuzione figurativa presentata dall'interessato nel 2018.
Da quella data e per l'effetto del riconoscimento – ora per allora in osservanza a quanto previsto anche dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 280 legge 208/153 con riferimento alla norma di cui all'art. 2 comma 18 legge 335/95 invocata dalla parte in primo grado-
l' per la contribuzione successiva, non ha più applicato il limite massimo del reddito Pt_1 imponibile ai sensi dell'art. 1 comma 4 legge 203/90 ( cfr. docc. 4 e 5 parte ricorrente in primo grado ).
In tema si condividono le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1145/19 depositata dall'appellante ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. . Il Collegio meneghino seppure in fattispecie diversa, ha espresso principio di diritto condiviso da questo Collegio, in ragione del quale in assenza di domanda dell'interessato l'eventuale versamento contributivo in altra gestione- peraltro allo stato non provato- in ogni caso non rileverebbe.
Infatti nella parte motivazionale della sentenza dimessa si legge che:”.. In relazione a detta situazione di fatto appare opportuno ricordare, da un lato, che la norma di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 così dispone:"1. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui al R.d.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 56 n. 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 55 artt. 7,8 e 9, nonchè i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali
6 periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta” e dall'altro che la norma di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995 dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e Pt_1
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (omissis)”. Secondo la Corte di Cassazione la norma di cui all'articolo 49 della legge n. 153 del 1969:”… rispetto al regime giuridico precedente (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56), è innovativa solo per la parte in cui non richiede che il servizio militare, per essere computato utile agli effetti pensionistici, debba essere prestato dopo l'inizio dell'assicurazione obbligatoria, ma è chiarissima nel richiedere l'iscrizione alla predetta assicurazione per poter richiedere il computo del periodo in questione (Cass., 23 aprile 1992, n. 11923). Lo stesso tenore letterale della disposizione in esame, sebbene contenuta in una legge di revisione degli ordinamenti pensionistici, depone in tal senso, riferendosi soltanto ai soggetti indicati nei succitati R.D.L. 1827 del 1935 e L. n. 55 del 1958, cioè ai lavoratori dipendenti, ai quali aggiunge le persone indicate nella L. 2 aprile 1958, n. 364, cioè gli alto - atesini e le altre persone residenti nelle zone in tale legge espressamente elencate, purchè in possesso dei requisiti ivi richiesti. Nè, d'altro canto, il citato art. 49 potrebbe applicarsi analogicamente perchè esso, a norma dell'art. 14 preleggi, è insuscettibile di tale applicazione in quanto detta una regola eccezionale, consistente nel ritenere utili ai fini di pensione periodi per i quali non sono stati versati contributi assicurativi, sicchè non può che applicarsi nei soli casi da esso stesso previsti (in tal senso, con riferimento ai coltivatori diretti, Cass., 26 gennaio 1990, n. 491).10. Ciò del resto risponde ad una regola generale nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, secondo cui vi deve essere corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, per cui non è possibile un incremento della prima, ancorchè già costituita, quando manchi la prestazione lavorativa (Cass., 4 aprile 2001, n. 5027; Cass., 17 novembre 1997, n. 11411) (cfr. Corte di Cassazione 24 agosto
2016, n. 17312). Ebbene alla luce dei predetti principi la domanda dell'appellante deve essere respinta sia perché il presupposto per potere richiedere l'accredito figurativo del servizio militare è proprio l'iscrizione all'assicurazione, pacificamente avvenuta, nella fattispecie in esame, nel 1997 – non potendoci essere, quindi accredito figurativo senza iscrizione – e sia perché la detta norma, avendo carattere eccezionale, non può che essere interpretata esclusivamente ai fini degli effetti pensionistici. D'altra parte, va rilevato anche che la domanda per ottenere l'accredito del servizio militare costituisce un onere posto dalla legge ed essa se fa sorgere l'obbligo dell'ente previdenziale di provvedere non è da sola ancora sufficiente a trasformare il diritto all'ammissione
7 in diritto al godimento delle prestazioni previdenziali (cfr. Corte di Cassazione n. 29236 del 28 dicembre 2011 che, pur in fattispecie diversa, ribadisce la necessità della domanda amministrativa per la erogazione della prestazione: “…Nella specie, è, invece, in contestazione la prestazione previdenziale, di cui si chiede, in sede giudiziale, la concessione, sicchè la domanda giudiziale doveva essere necessariamente preceduta da quella amministrativa…. e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale”). L'intervenuto accredito del periodo del servizio militare – che, come affermato dalla Corte di Cassazione, è possibile solo in quanto vi sia una iscrizione all'Assicurazione obbligatoria - non consente, pertanto, all'appellante di retrodatare la propria iscrizione al periodo antecedente all'1 gennaio 1996 dovendosi, quindi, ritenere dovuta la pretesa contributiva dell'Istituto appellato.”.
8. Invero alla data dell'iscrizione a ruolo del credito per cui è causa nessun accredito Pt_1
contributivo era presente nella gestione lavoratori dipendenti per il nel periodo anteriore CP_2
al 1996.
Né è sufficiente per ritenere sussistente l'iscrizione alla gestione lavoratori dipendenti, la produzione delle buste paga che attesterebbe soltanto un versamento contributivo operato dall'Arma
Dei Carabinieri all'epoca del servizio di ferma volontario o obbligatorio ( cfr. e , vedi CP_3 CP_4
riquadro in basso modelli 1/A dimessi dalla parte ricorrente in primo grado).
Il personale in ferma – volontaria o obbligatoria- svolge infatti un servizio temporaneo ( cfr. legge del 1989 n. 53), che differisce da quello dei militari in servizio permanente ( assunti di regola a seguito di concorso pubblico), tanto che la contribuzione istituita dal legislatore ex art. 5 4 decreto
4 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5.
Per il personale in ferma di leva prolungata o brevi l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini 8 legislativo n. 165/97, è riscattabile o comunque rilevante ai fini pensionistici ( contribuzione obbligatoria efficace dall'1.1.98) anche per i periodi pregressi soltanto a domanda dell'interessato( in tema per interpretazione delle disposizioni anche Circolare n. 96 del 4.08.14). Pt_1
Il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego ( cfr. 878 codice dell'ordinamento militare5 ) e quindi non può essere estesa allo stesso il trattamento contributivo automatico riconosciuto dal primo giudice, in assenza di istanza dell'interessato che nel caso di specie- però- è intervenuta soltanto nel 2018 e soltanto con riferimento al periodo di servizio di leva obbligatorio dal 3.11.90 al 3.11.91 ( cfr. estratto contributivo . Pt_1
9. Pertanto correttamente l' aveva richiesto al con riferimento alla gestione Pt_2 CP_2
commercianti per il periodo del 2014 la contribuzione per la gestione commercianti nella aliquota massima.
Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione di primo grado va rigettata siccome infondata.
La novità e peculiarità della questione controversa costituisce motivo grave per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di accolta in primo grado;
Controparte_2
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Venezia, 14 novembre 2024
La Presidente
previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio. 5 1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie: a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l) allievi carabinieri.
2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice. 9 10
IS AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 280) che "Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda".