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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2277/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 17/06/2025, promossa da:
, rappresenta e difesa, con mandato in atti, dall' avv. SCERBO Parte_1
FABIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa CP_2
, dott. e dott. Fausto Scervino.
[...] Controparte_3
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 la lavoratrice ricorrente, collaboratrice scolastica, addebita al resistente la responsabilità dell'incidente sul lavoro occorsole il CP_1
2.5.2022 intorno alle ore 14.00 allorquando, nel tentativo di bloccare la porta posta al piano terra, tra l'atrio e il bagno dell'Istituto Comprensivo Gioacchino Da Fiore” di Isola di C.R.- chiusasi improvvisamente e con violenza a causa di una forte folata di vento- subiva lo schiacciamento delle dita della mano sinistra.
Chiede, pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, così concludendo
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, “contrariis reiectis”, così provvedere: - riconoscere e dichiarare che la ricorrente, sig. , in data 02.05.2022, ha subito un infortunio sul luogo Parte_1 di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come descritto nella premessa del presente ricorso;
- riconoscere e dichiarare che la ricorrente, a causa del citato infortunio, ha subito, una invalidità temporanea totale (I.T.T.), una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) ed un grado di invalidità permanente che risulterà dalla CTU medico-legale di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, sulla base della documentazione sanitaria in atti;
- per l'effetto, condannare il , previo riconoscimento Controparte_1 della propria responsabilità, in persona del suo ministro pro-tempore, a corrispondere in favore della sig.ra
, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di euro 4.457,25 o di quella Parte_1 corrispondente al grado di invalidità accertata e riconosciuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal momento dell'infortunio fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il
[...]
, al pagamento di tutte le spese e competenze di procedura, oltre il 15% per spese Controparte_1 generali forfettarie, CAP nella misura di legge, con distrazione ex-art. 93 c.p.c..”
Il , nel costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva;
in via preliminare subordinata chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL; nel merito insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il procedimento veniva istruito oralmente, documentalmente e mediante acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc. è così deciso.
***
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine al CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, trovando applicazione nel caso di specie il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 2087 c.c. ed essendo la domanda attorea finalizzata ad ottenere il risarcimento del c.d. danno differenziale (ossia del danno non coperto dall'assicurazione INAIL)1. Ciò posto, l'onere probatorio a carico della ricorrente può considerarsi assolto, in conformità all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno2.
Pacifico, infatti, è il danno che la ricorrente ha riportato a causa del trauma da schiacciamento alla mano sinistra. Esso è stato certificato dai sanitari del pronto soccorso ospedaliero che diagnosticavano, il giorno successivo all'infortunio per cui è causa, una
“frattura della base della falange intermedia del V dito mano sn”, applicando una “stecca di zimmer” con prognosi di giorni 30+7 ( cfr. all. 4 fascicolo ricorrente).
Sulla scorta della medesima documentazione e di quella relativa alle cure che la ricorrente ha dovuto in seguito praticare, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha formulato la diagnosi di “esiti di lesione fratturativa della falange intermedia del V dito della mano sinistra." ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 30.08.2024 qui da intendersi integralmente riportata).
La deposizione del testimone escusso, presente al fatto, fornisce prova sufficiente dell'accaduto e della nocività dell'ambiente di lavoro che ne ha favorito il verificarsi dell'evento. La teste ha infatti riferito: "ADR quanto all'episodio del 2.5.2022 posso riferire che intorno alle 13.30/ 14.00 circa, non ricordo di preciso l'orario, sono ritornata a scuola per prendere il giubbino di mio figlio, che lo aveva dimenticato in classe, al primo piano;
nel scendere le scale, mentre mi dirigevo verso l'uscita, ho visto la porta dei servizi igienici, posta affianco all'ingresso dell'atrio, chiudersi violentemente e la signora , nel tentativo di fermarla, per non farla sbattere, mettere la mano, non Pt_1 ricordo se la destra o la sinistra;
dopo ho visto che si teneva la mano con l'altra e andava verso il kit di 2 Ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008: “La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”. pronto soccorso, passando per l'atrio; non ho detto niente né chiesto nulla perché andavo di fretta quindi non ho visto altro ".
Il nesso causale tra lo schiacciamento della mano sinistra e il danno riportato si apprezza in considerazione della successione cronologica dell'infortunio, verificatosi nel pomeriggio del 2.5.2022, in orario di lavoro, e l'intervento dei medici del pronto soccorso che visitarono la ricorrente il giorno successivo (in quanto la stessa ha dichiarato di non essersi recata immediatamente al pronto soccorso perché all'inizio aveva sottovalutato il danno).
Di contro, la parte datoriale pubblica non ha provato di aver adottato le misure di sicurezza che avrebbero scongiurato l'evento, ponendo al riparo la dipendente anche dalle conseguenze della sua disattenzione. Nello specifico, invero, l'amministrazione non ha dimostrato che la porta sita tra l'atrio e il bagno del piano terra fosse dotata di dispositivi anti schiacciamento, circostanza ricavabile peraltro ictu oculi dalle fotografie allegate in ricorso ( cfr. all 3 fascicolo ricorrente), elemento che rappresenta una fonte di pericolo anche e soprattutto per i bambini che sostano in quella zona.
L'entità del danno sofferto dalla ricorrente in conseguenza del trauma da schiacciamento scrivibile a responsabilità dell'ente datore di lavoro , come già accennato, è stata accertata mediante consulenza tecnica medico legale.
L'ausiliare ha condivisibimente concluso che l'evento traumatico è compatibile con la dinamica del sinistro denunciata dalla ricorrente e assentita dal teste escusso, ed ha accertato che al medesimo evento debbano essere ascritti, in base alle emergenze documentali esaminate, un danno biologico temporaneo coincidente con un primo periodo di inabilità assoluta di 21 giorni e di un successivo periodo di inabilità parziale di 21 giorni (di cui 10 giorni al 75%, 5 giorni al 50% e 6 giorni al 25%), nonché un danno biologico permanente a carico della ricorrente del 2%, sulla base dei parametri di valutazione del danno civile che gli si è chiesto di utilizzare.
Dalla riconducibilità alla responsabilità datoriale del trauma sofferto dalla ricorrente consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno che essa ha proposto, seppure nei limiti connessi alla natura lavorativa del sinistro e alla necessaria applicazione dei principi in tema di danno differenziale qualitativo e quantitativo.
Il collegamento diretto e determinante tra la prestazione lavorativa e l'evento scatenante il trauma, cui è attribuibile la menomazione riscontrata dal consulente medico, rende infatti evidente che quest'ultima è una tecnopatia, relativamente alla quale non opera il regime di esonero parziale di responsabilità del datore di lavoro in presenza dell'assicurazione Inail.
Essa ricorre per effetto dell'inadempimento al precetto dettato dall'art. 2087 c.c.
L'unitaria considerazioni della distinte voci di danno poste dalla ricorrente a fondamento della sua richiesta risarcitoria scaturisce dall'adesione all'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di
Cassazione, che implica una nozione unitaria e generale del danno non patrimoniale, che non ammette sottodistinzioni o sottocategorie.
Ribadita, in consonanza con la più recente dottrina e della prevalente giurisprudenza3,
l'estraneità degli aspetti morali ed esistenziali del danno alla persona alla tutela indennitaria
Inail, giacché l'Istituto indennizza e non risarcisce il danno biologico del lavoratore, né tanto meno risarcisce la sofferenza morale e il pregiudizio al fare areddituale o ad altri interessi costituzionali della persona, ne consegue che nel caso, come quello di specie, di non operatività dell'esonero del datore, occorre accertare il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla malattia, unitariamente valutato, per poi attribuirle solo la parte eccedente quella indennizzata o indennizzabile da parte dell' CP_4
Più precisamente, alla ricorrente va accordato il risarcimento integrale del danno biologico permanente che ha riportato in misura (pari al 2%) inferiore alla soglia del 6% dalla quale esso, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, è indennizzabile dall'Inail. Parimenti, le va accordato il c.d. “danno biologico temporaneo”, che l'Inail non indennizza.
Sicché, rilevato il difetto di allegazioni e prove relativamente a voci di danno esistenziale verificabili a carico della lavoratrice (che nulla sul punto ha specificamente dedotto in ricorso, incorrendo nelle conseguenti decadenze), il risarcimento da accordarle deve essere contenuto nei limiti delle sofferenze medicalmente riscontrate mediante l'espletamento della menzionata consulenza tecnica d'ufficio, unitariamente valutate nei termini anzidetti e quantificate alla stregua delle tabelle di liquidazione del danno civilistico che sono state elaborate dal tribunale di Milano, alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio.
3 Da ultimo cfr. Cass. n. 18469/2012 e n. 777/2015.
4 Cfr. sul punto Corte di appello di Torino, nella sentenza n. 1639 del 29.11.2004 pubblicata in MGL n. 1/2 del
2005 p. 51. Si vedano anche Trib. Pinerolo 27.4.2004 in riv. it. Dir. Lav. 2005, II;
363; Trib. Ravenna 22.3.2005 in Lav. giur., 2005, 982; Trib. Treviso 12.7.2004, in Foro It. 2004, I: 3418; Trib. Vicenza 4.1.2007 in www.altalex.it. Nel procedimento di liquidazione, deve tenersi conto della valutazione medico legale espressa all'ausiliare circa la determinazione di un danno biologico permanente pari al 2%
e di una inabilità temporanea assoluta per 21 giorni, nonché di un danno biologico temporaneo parziale per i successivi 21 giorni, nelle percentuali già sopra indicate.
Pertanto, avuto riguardo all'età della lavoratrice all'epoca del sinistro (37 anni), l'importo del risarcimento che le spetta per l'inabilità temporanea va commisurato all'indennità giornaliera pari a 55,24 euro e, quindi, alla somma complessiva di euro 1.795,30 così calcolata: € 1.160,04 per i 21 giorni di inabilità assoluta (55,24x21), per l'inabilità parziale riscontrata nella misura del 75% nei successivi 10 giorni le va invece accordato un risarcimento pari a 414,30 euro, a cui va aggiunto il risarcimento per il danno biologico parziale provocato negli ulteriori 5 giorni al 50% pari a 138,10 euro e da una residua inabilità del 25% per 6 giorni pari a 82,86 euro.
L'importo che le spetta per il danno permanente riportato dall'infortunio va invece commisurato, alla stregua delle menzionate tabelle e dei valori attualizzati, in € 1.802,71.
La somma complessiva così ottenuta non può risentire di riduzioni a causa della concorrente responsabilità della lavoratrice nella causazione del danno subito. Essa, invero, è da escludersi alla stregua delle modalità dell'incidente, stante la repentina manovra dettata dalla necessità di tutelare, peraltro, l'incolumità dei bambini presenti nell'atrio ( circostanza riferita sia dalla ricorrente che dalla testimone escussa, rispetto alla quale nessuna prova contraria è stata offerta dal ). Nessun rimprovero può dunque CP_1 esserle mosso e nessuna condotta più prudente, da parte sua, avrebbe scongiurato il trauma al quale è ascrivibile la lesione patita5.
Alla ricorrente va dunque accordata a titolo risarcitorio la somma di € 3.598,01 [1.795,30 €
+1.802,71 euro], da intendersi già rivalutata in base i valori tabellari alla data della odierna pronuncia.
Quanto agli accessori, essendo l'importo già rivalutato a tale data, competono alla ricorrente, ex art. 429 c.p.c., rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla pronuncia al saldo. Le competono altresì i soli interessi legali sul predetto capitale devalutato di anno in anno,
a ritroso, dalla data odierna a quella del sinistro.
A carico dell'amministrazione soccombente si pongono le spese del giudizio, distratte, ex art. 93 c.p.c., a favore del richiedente procuratore attoreo e liquidate in base ai parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( scaglione da 1.101
a 5.200).
Le spese di CTU sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2277/2023, così provvede:
-condanna il resistente a risarcire alla ricorrente la somma di € 3.598,01, oltre CP_1 interessi legali calcolati sulla suddetta somma devalutata di anno in anno, dalla data odierna a quella dell'infortunio (2.5.2022), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima somma dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
-condanna il a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.626,00 CP_1 oltre spese generali 15%, CU se dovuto e versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone a carico del medesimo resistente le spese dell'espletata consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, nella misura già liquidata con separato provvedimento.
Crotone, 17.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, il danno differenziale risarcibile in favore della ricorrente scaturisce dalla verificata sussistenza di due presupposti: - l'esistenza di un danno non patrimoniale;
- l'assenza della provvidenze riconosciute dall'Inail (ovvero da esso riconoscibili) a ristorare completamente tale titolo di danno. Al ricorrere di questi presupposti è dunque possibile riscontrare un'area di danno residua, meritevole di ulteriore risarcimento, senza che sia necessario accertarla nel contraddittorio con l'Inail. Invero, il datore di lavoro non ha azione contro l'Inail, che risponde solo nei confronti del lavoratore e quindi non potrebbe essere condannato a manlevare il datore, come invece accade nell'assicurazione per danni. Nell'assicurazione Inail, se risponde l'Istituto non risponde il datore, in virtù della regola del parziale esonero del datore per le voci di danno coperte dall'assicurazione Inail. Inoltre, l'Istituto non può rispondere in sede giudiziale in assenza di una precedente domanda amministrativa, tempestivamente coltivata: ciò che renderebbe improponibile la domanda nei suoi confronti. 5 Peraltro, si noti che: " Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza ..." - Cass. n. 1994/2012.