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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo Presidente dott. Augusto Salustri Giudice dott.ssa Meri Papalia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2022 promossa da:
CE NO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...]
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 dicembre 2024;
Le parti convenute hanno concluso come da figlio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16 dicembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 ottobre 2022 NC TI, in qualità di erede ex lege di
, domandava ordinarsi a in qualità di cointestataria del conto Persona_1 Controparte_1
corrente n. 130 20228-7, acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti (Agenzia di Ciriè), assieme al de cuius, nonché anch'essa erede in qualità di moglie di , il rendiconto. Parte attrice Persona_1
rilevava, infatti, che i coniugi erano sposati in regime di separazione dei beni e che al momento del pagina 1 di 7 decesso il conto cointestato tra i coniugi vedeva un attivo pari €.209.000,00 derivante per €.39.000,00 dal versamento di un assegno circolare in data 26.3.2020 quale prezzo parziale della compravendita dell'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9 di proprietà del de cuius e della di lui sorella e per
€.170.000,00 dal versamento di assegno circolare in data 26.4.2021 quale prezzo della compravendita dell'immobile sito in sito in Cirié, Località Rossignoli n. 2 di proprietà esclusiva del de cuius, somme che venivano, poi, fatte oggetto di un giroconto per €.215.000,00 in data 5.7.2021 da parte della convenuta, sì che il saldo attivo del suddetto conto residuava in €.1.575,91. Parte attrice rilevava, ancora, che in successione era caduto il veicolo Toyota Verso, tg. EL843EE, intestato al de cuius.
Domandava, quindi, la restituzione della somma di €.209.000,00 a favore della massa ereditaria, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa del 20 febbraio 2022 si costituiva in giudizio rilevando che la stessa Controparte_1 aveva effettuato il pagamento della somma di €.70.000,00 a mezzo di assegno circolare del 13.6.2006 per il pagamento del 50% del prezzo dell'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9 intestato al de cuius, con denaro di provenienza dalla vendita di altri immobili di sua proprietà esclusiva. La stessa, inoltre, in data antecedente al 4.5.2007, in cui il conto corrente n. 130 20228-7 acceso presso la Banca
D'Asti era stato cointestato, aveva già effettuato un versamento pari ad €.95.000,00 derivante da conto assegni circolari quale prezzo della compravendita di immobili a lei intestati, somma utilizzata, poi, per il compimento di lavori all'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9, di talchè la somma di
€.170.000,00 prelevata dalla convenuta altro non era che la somma derivante dalla vendita dell'immobile di cui ella aveva pagato parte del prezzo e i lavori di manutenzione straordinaria sopra dedotti. Riconteggiava, quindi, l'eventuale obbligo di restituzione delle somme a favore della massa ereditaria nei limiti del 50% della somma di €.29.000,00 trattandosi di conto cointestato. In ordine alla domanda di rendiconto rilevava, inoltre, che era carente il rapporto di mandato quale presupposto per l'applicazione del dovere di rendiconto. Concludeva domandando lo scioglimento della comunione ereditaria.
La suddetta controversia veniva derubricata all'R.G. 2932.22 del Tribunale di Ivrea e successivamente riunita (all'udienza di precisazione delle conclusioni) con la controversia derubricata all'R.g. 920/2023.
infatti, agiva con successivo atto di citazione in data 27 febbraio 2025 avverso Controparte_1
NC TI e rilevando che costoro erano stati oggetto di una donazione Controparte_1
indiretta da parte del de cuius per la somma di 100 milioni di lire, che eccedeva la quota disponibile pagina 2 di 7 della massa ereditaria, sì che l'attrice domandava la riduzione con ripristino della propria quota di legittima.
Con comparsa del 25 maggio 2023 si costituivano in giudizio NC TI e CP
resistendo alla domanda attorea e contestando la ricezione delle somme indicate da controparte
[...]
da parte del de cuius.
***
In ordine alle domande avanzate da NC TI nell'alveo del giudizio R.G. 2932.22, se ne deve affermare la parziale fondatezza nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Premesso in linea generale che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali salvo che risulti diversamente (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 77 del 04/01/2018), l'applicazione di tale principio comporta, nel caso di specie, che la somma di € 209.000,00 andrebbe suddivisa in parte uguali tra il de cuius e la convenuta.
Parte attrice è riuscita a superare la presunzione di contitolarità provando, tramite l'esibizione dell'estratto del conto corrente cointestato (doc. 5), che l'importo suddetto è stato versato sul conto soltanto dal de cuius in due tranches: € 39.000,00 in data 26.03.2020 mediante assegno circolare;
€
170.000,00 in data 26.04.2021 mediante assegno circolare.
I due emolumenti costituiscono il ricavato, rispettivamente, della vendita (per la quota di sua spettanza) di un bene immobile in comproprietà del defunto NC, sito in Sangano, via De Gasperi n. 9, compiuta in data 24.03.2020 (cfr. doc. 8 f. attore) e il ricavato della vendita di un altro immobile, di piena ed esclusiva proprietà del defunto, sito in Cirié, Località Rossignoli n. 2, compiuto in data
23.04.2021 (doc. 9).
A fronte di tali risultanze documentali, le allegazioni contrarie della convenuta sono risultate generiche e sfornite di prova.
In particolare, la deduzione che il conto corrente cointestato fosse, in antecedenza, intestato (ed alimentato) in via esclusiva alla medesima è del tutto ininfluente dal momento che il versamento della somma complessiva di € 209.000,00 è stato effettuato dal de cuius in epoca successiva all'avvenuta cointestazione del conto.
Inoltre, non può essere accolta l'asserzione difensiva della convenuta secondo cui la somma di €
170.000,00, ricavata dalla vendita del bene di proprietà esclusiva del defunto, sarebbe di sua esclusiva pertinenza sull'assunto che l'immobile compravenduto era stato, in realtà, acquistato (e ristrutturato)
pagina 3 di 7 dalla convenuta con denaro proprio e intestato solo fittiziamente al de cuius, in quanto l'allegazione di parte avrebbe dovuto essere accompagnata dalla proposizione di una domanda di simulazione relativa soggettiva avente ad oggetto la vendita de quo, domanda che nella specie non è stata proposta.
In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, si reputa accertato in giudizio che la somma di danaro € 209.000,00 appartenga in via esclusiva al defunto . Persona_1
Ne consegue che la massa ereditaria va ricostruita con l'ammontare della somma di €.209.000,00 a cui va aggiunto il 50% della somma di €.6.000,00 in quanto le somme oggetto di bonifico in giroconto a favore di come già sopra detto, erano ammontanti ad €.215.000,00 e il 50% Controparte_1 dell'ulteriore somma di €.1.575,91 che è residuata sul conto corrente cointestato. Infatti, per tali valori sussiste la presunzione di eguale imputazione degli stessi ai due contitolari del conto, non avendosi alcuna prova (e a monte nemmeno miglior allegazione delle parti) in ordine alla loro esclusiva riconducibilità nell'alveo della titolarità esclusiva di uno dei coniugi correntisti. La massa ereditaria in denaro va, quindi, determinata nella somma di €.209.000,00 + €.3.000,00 (50% di €.6.000,00) +
€.787,96 (50% di €.1.575,91) e così per complessivi €.212.787,96.
Alla suddetta somma va aggiunto il veicolo, ad oggi non più presente in quanto con Controparte_1
le note cartolari del 28 novembre 2023, ha dato conto di aver proceduto alla rottamazione dello stesso nel corso del giudizio, sì che il bene è stato stimato in base ai documenti presenti atti, e secondo condizioni di normale vetustà, avendo la parte convenuta da un lato omesso ogni tipo di contestazione in ordine alle condizioni in cui versava il mezzo che potesse far ritenere lo stesso in uno stato di fatto difforme da quello di normale vetustà e, al contempo, impedito ogni accertamento peritale sullo stesso per effetto della sua dismissione in corso di causa. Ne consegue che va ritenuto come sussistente, al momento della morte del de cuius, un veicolo di valore pari ad €.5.180,00 come peritamente e puntualmente determinato nell'elaborato peritale depositato in data 5 aprile 2024, veicolo che è rimasto nella disponibilità della sola che ne ha unilateralmente disposto con la demolizione Controparte_1
dello stesso.
Accogliendosi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, oggi in essere tra NC
TI e quest'ultima va condannata alla restituzione a favore dell'attore della Controparte_1
quota ex lege di pertoccanza, ex art. 581 c.c., pari ad un mezzo e così per €.108.983,98.
La domanda di rendiconto avanzata da parte attrice deve dichiararsi assorbita in forza dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione delle pagina 4 di 7 somme di spettanza, essendosi già compiutamente ricostruito il patrimonio del de cuius, Persona_1
[...]
***
Passando all'analisi della domanda posta da nell'alveo del procedimento R.g. Controparte_1
920/2023 riunito al presente procedimento, se ne deve affermare la non fondatezza con integrale reiezione della stessa.
In particolare, in data 22 dicembre 2000, con rogito notarile sub. doc. 4, NC TI e hanno acquistato gli immobili ivi meglio descritti, con attestazione dei venditori di Controparte_1
aver già ricevuto il prezzo di compravendita pattuito in lire 100 milioni. La tesi sostenuta da parte attrice e relativa all'assunta donazione indiretta che abbia compiuto in vita con Persona_1
elargizione di denaro proprio a favore degli acquirenti per la suddetta compravendita immobiliare non ha trovato alcuna conferma in atti. Infatti, i testi escussi all'udienza del 22 maggio 2024 nulla hanno saputo confermare in ordine alla corresponsione di eventuali somme che fossero di provenienza del de cuius e che siano state consegnate per la somma di 1 milioni di lire a satisfazione del prezzo di vendita degli immobili.
A contrario parte convenuta ha comprovato, per tabulas, che nella medesima data della compravendita immobiliare (22 dicembre 2000) sia stato erogato un mutuo per la somma di 100 milioni di lire a favore di NC TI e con interveniente , quale datrice di ipoteca immobiliare Controparte_1 relativamente all'immobile oggetto della compravendita (doc. 5). La contrazione del mutuo, nella stessa data in cui è stipulata la compravendita immobiliare, e l'esatta coincidenza della somma mutuata rispetto al prezzo pattuito della compravendita, integrano una presunzione grave, precisa e univoca in ordine all'infondatezza della prospettazione attorea a che il prezzo degli immobili sia stato oggetto di pagamento da parte del de cuius.
Ne consegue che la domanda avanzata da e volta ad ottenere la riduzione dell'atto Controparte_1 dispositivo per assunta lesione della quota di legittima è infondata, non sussistendo a monte l'asserita donazione indiretta compiuta da in vita. Persona_1
***
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
pagina 5 di 7 La liquidazione per il giudizio R.g. 2932/22 deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a
€.260.000,00 in considerazione del valore della controversia (€.108.983,98), determinato in base alla domanda accolta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi inferiore ai medi previsti per le fasi di studio (€.1.914,00), introduttiva (€.1.221,00) e di trattazione/istruttoria (€.4.252,50), stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.786,00 per esborsi e in €.7.387,50 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione per il giudizio R.g. 920/23 deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a
€.52.000,00 in considerazione del valore dell'assunta lesione di legittima asserita nella domanda attorea integralmente respinta, e con applicazione dei compensi inferiore ai medi previsti per le fasi di studio
(€.1.276,00), introduttiva (€.903,00) e di trattazione/istruttoria (€.1.354,50), stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate e lo svolgimento di una sola udienza per l'escussione dei testimoni. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.533,50 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La fase decisoria deve essere liquidata in via unitaria, ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, stante l'avvenuta riunione delle due controversie e con applicazione del parametro medio di riferimento per lo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00 e così per €.4.253,00, per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Gli onorari vengono, quindi, complessivamente determinati nella somma di €.786,00 per esborsi e in
€.15.174,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo a Controparte_1
come già liquidate con separato decreto del 2 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra NC TI e CP
, determinando il valore del relictum facente capo al de cuius nella
[...] Persona_1 somma di €.217.967,96 e per l'effetto condanna al pagamento della quota di Controparte_1 pertoccanza di NC TI che quantifica nella somma di €.108.983,98, oltre interessi ex pagina 6 di 7 art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- dichiara assorbita la domanda di rendiconto avanzata da NC TI;
- rigetta tutte le domande avanzate da;
Controparte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
NC TI che liquida nella somma complessiva di €.786,00 per esborsi e di €.15.174,00 per compensi per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo a come già liquidate con separato Controparte_1
decreto del 2 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in Ivrea il 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Papalia Meri dott.ssa Meri Papalia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Stefania Frojo Presidente dott. Augusto Salustri Giudice dott.ssa Meri Papalia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2022 promossa da:
CE NO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...]
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 dicembre 2024;
Le parti convenute hanno concluso come da figlio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16 dicembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 ottobre 2022 NC TI, in qualità di erede ex lege di
, domandava ordinarsi a in qualità di cointestataria del conto Persona_1 Controparte_1
corrente n. 130 20228-7, acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti (Agenzia di Ciriè), assieme al de cuius, nonché anch'essa erede in qualità di moglie di , il rendiconto. Parte attrice Persona_1
rilevava, infatti, che i coniugi erano sposati in regime di separazione dei beni e che al momento del pagina 1 di 7 decesso il conto cointestato tra i coniugi vedeva un attivo pari €.209.000,00 derivante per €.39.000,00 dal versamento di un assegno circolare in data 26.3.2020 quale prezzo parziale della compravendita dell'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9 di proprietà del de cuius e della di lui sorella e per
€.170.000,00 dal versamento di assegno circolare in data 26.4.2021 quale prezzo della compravendita dell'immobile sito in sito in Cirié, Località Rossignoli n. 2 di proprietà esclusiva del de cuius, somme che venivano, poi, fatte oggetto di un giroconto per €.215.000,00 in data 5.7.2021 da parte della convenuta, sì che il saldo attivo del suddetto conto residuava in €.1.575,91. Parte attrice rilevava, ancora, che in successione era caduto il veicolo Toyota Verso, tg. EL843EE, intestato al de cuius.
Domandava, quindi, la restituzione della somma di €.209.000,00 a favore della massa ereditaria, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria.
Con comparsa del 20 febbraio 2022 si costituiva in giudizio rilevando che la stessa Controparte_1 aveva effettuato il pagamento della somma di €.70.000,00 a mezzo di assegno circolare del 13.6.2006 per il pagamento del 50% del prezzo dell'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9 intestato al de cuius, con denaro di provenienza dalla vendita di altri immobili di sua proprietà esclusiva. La stessa, inoltre, in data antecedente al 4.5.2007, in cui il conto corrente n. 130 20228-7 acceso presso la Banca
D'Asti era stato cointestato, aveva già effettuato un versamento pari ad €.95.000,00 derivante da conto assegni circolari quale prezzo della compravendita di immobili a lei intestati, somma utilizzata, poi, per il compimento di lavori all'immobile sito in Sangano, via De Gasperi n. 9, di talchè la somma di
€.170.000,00 prelevata dalla convenuta altro non era che la somma derivante dalla vendita dell'immobile di cui ella aveva pagato parte del prezzo e i lavori di manutenzione straordinaria sopra dedotti. Riconteggiava, quindi, l'eventuale obbligo di restituzione delle somme a favore della massa ereditaria nei limiti del 50% della somma di €.29.000,00 trattandosi di conto cointestato. In ordine alla domanda di rendiconto rilevava, inoltre, che era carente il rapporto di mandato quale presupposto per l'applicazione del dovere di rendiconto. Concludeva domandando lo scioglimento della comunione ereditaria.
La suddetta controversia veniva derubricata all'R.G. 2932.22 del Tribunale di Ivrea e successivamente riunita (all'udienza di precisazione delle conclusioni) con la controversia derubricata all'R.g. 920/2023.
infatti, agiva con successivo atto di citazione in data 27 febbraio 2025 avverso Controparte_1
NC TI e rilevando che costoro erano stati oggetto di una donazione Controparte_1
indiretta da parte del de cuius per la somma di 100 milioni di lire, che eccedeva la quota disponibile pagina 2 di 7 della massa ereditaria, sì che l'attrice domandava la riduzione con ripristino della propria quota di legittima.
Con comparsa del 25 maggio 2023 si costituivano in giudizio NC TI e CP
resistendo alla domanda attorea e contestando la ricezione delle somme indicate da controparte
[...]
da parte del de cuius.
***
In ordine alle domande avanzate da NC TI nell'alveo del giudizio R.G. 2932.22, se ne deve affermare la parziale fondatezza nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Premesso in linea generale che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali salvo che risulti diversamente (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 77 del 04/01/2018), l'applicazione di tale principio comporta, nel caso di specie, che la somma di € 209.000,00 andrebbe suddivisa in parte uguali tra il de cuius e la convenuta.
Parte attrice è riuscita a superare la presunzione di contitolarità provando, tramite l'esibizione dell'estratto del conto corrente cointestato (doc. 5), che l'importo suddetto è stato versato sul conto soltanto dal de cuius in due tranches: € 39.000,00 in data 26.03.2020 mediante assegno circolare;
€
170.000,00 in data 26.04.2021 mediante assegno circolare.
I due emolumenti costituiscono il ricavato, rispettivamente, della vendita (per la quota di sua spettanza) di un bene immobile in comproprietà del defunto NC, sito in Sangano, via De Gasperi n. 9, compiuta in data 24.03.2020 (cfr. doc. 8 f. attore) e il ricavato della vendita di un altro immobile, di piena ed esclusiva proprietà del defunto, sito in Cirié, Località Rossignoli n. 2, compiuto in data
23.04.2021 (doc. 9).
A fronte di tali risultanze documentali, le allegazioni contrarie della convenuta sono risultate generiche e sfornite di prova.
In particolare, la deduzione che il conto corrente cointestato fosse, in antecedenza, intestato (ed alimentato) in via esclusiva alla medesima è del tutto ininfluente dal momento che il versamento della somma complessiva di € 209.000,00 è stato effettuato dal de cuius in epoca successiva all'avvenuta cointestazione del conto.
Inoltre, non può essere accolta l'asserzione difensiva della convenuta secondo cui la somma di €
170.000,00, ricavata dalla vendita del bene di proprietà esclusiva del defunto, sarebbe di sua esclusiva pertinenza sull'assunto che l'immobile compravenduto era stato, in realtà, acquistato (e ristrutturato)
pagina 3 di 7 dalla convenuta con denaro proprio e intestato solo fittiziamente al de cuius, in quanto l'allegazione di parte avrebbe dovuto essere accompagnata dalla proposizione di una domanda di simulazione relativa soggettiva avente ad oggetto la vendita de quo, domanda che nella specie non è stata proposta.
In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, si reputa accertato in giudizio che la somma di danaro € 209.000,00 appartenga in via esclusiva al defunto . Persona_1
Ne consegue che la massa ereditaria va ricostruita con l'ammontare della somma di €.209.000,00 a cui va aggiunto il 50% della somma di €.6.000,00 in quanto le somme oggetto di bonifico in giroconto a favore di come già sopra detto, erano ammontanti ad €.215.000,00 e il 50% Controparte_1 dell'ulteriore somma di €.1.575,91 che è residuata sul conto corrente cointestato. Infatti, per tali valori sussiste la presunzione di eguale imputazione degli stessi ai due contitolari del conto, non avendosi alcuna prova (e a monte nemmeno miglior allegazione delle parti) in ordine alla loro esclusiva riconducibilità nell'alveo della titolarità esclusiva di uno dei coniugi correntisti. La massa ereditaria in denaro va, quindi, determinata nella somma di €.209.000,00 + €.3.000,00 (50% di €.6.000,00) +
€.787,96 (50% di €.1.575,91) e così per complessivi €.212.787,96.
Alla suddetta somma va aggiunto il veicolo, ad oggi non più presente in quanto con Controparte_1
le note cartolari del 28 novembre 2023, ha dato conto di aver proceduto alla rottamazione dello stesso nel corso del giudizio, sì che il bene è stato stimato in base ai documenti presenti atti, e secondo condizioni di normale vetustà, avendo la parte convenuta da un lato omesso ogni tipo di contestazione in ordine alle condizioni in cui versava il mezzo che potesse far ritenere lo stesso in uno stato di fatto difforme da quello di normale vetustà e, al contempo, impedito ogni accertamento peritale sullo stesso per effetto della sua dismissione in corso di causa. Ne consegue che va ritenuto come sussistente, al momento della morte del de cuius, un veicolo di valore pari ad €.5.180,00 come peritamente e puntualmente determinato nell'elaborato peritale depositato in data 5 aprile 2024, veicolo che è rimasto nella disponibilità della sola che ne ha unilateralmente disposto con la demolizione Controparte_1
dello stesso.
Accogliendosi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, oggi in essere tra NC
TI e quest'ultima va condannata alla restituzione a favore dell'attore della Controparte_1
quota ex lege di pertoccanza, ex art. 581 c.c., pari ad un mezzo e così per €.108.983,98.
La domanda di rendiconto avanzata da parte attrice deve dichiararsi assorbita in forza dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione delle pagina 4 di 7 somme di spettanza, essendosi già compiutamente ricostruito il patrimonio del de cuius, Persona_1
[...]
***
Passando all'analisi della domanda posta da nell'alveo del procedimento R.g. Controparte_1
920/2023 riunito al presente procedimento, se ne deve affermare la non fondatezza con integrale reiezione della stessa.
In particolare, in data 22 dicembre 2000, con rogito notarile sub. doc. 4, NC TI e hanno acquistato gli immobili ivi meglio descritti, con attestazione dei venditori di Controparte_1
aver già ricevuto il prezzo di compravendita pattuito in lire 100 milioni. La tesi sostenuta da parte attrice e relativa all'assunta donazione indiretta che abbia compiuto in vita con Persona_1
elargizione di denaro proprio a favore degli acquirenti per la suddetta compravendita immobiliare non ha trovato alcuna conferma in atti. Infatti, i testi escussi all'udienza del 22 maggio 2024 nulla hanno saputo confermare in ordine alla corresponsione di eventuali somme che fossero di provenienza del de cuius e che siano state consegnate per la somma di 1 milioni di lire a satisfazione del prezzo di vendita degli immobili.
A contrario parte convenuta ha comprovato, per tabulas, che nella medesima data della compravendita immobiliare (22 dicembre 2000) sia stato erogato un mutuo per la somma di 100 milioni di lire a favore di NC TI e con interveniente , quale datrice di ipoteca immobiliare Controparte_1 relativamente all'immobile oggetto della compravendita (doc. 5). La contrazione del mutuo, nella stessa data in cui è stipulata la compravendita immobiliare, e l'esatta coincidenza della somma mutuata rispetto al prezzo pattuito della compravendita, integrano una presunzione grave, precisa e univoca in ordine all'infondatezza della prospettazione attorea a che il prezzo degli immobili sia stato oggetto di pagamento da parte del de cuius.
Ne consegue che la domanda avanzata da e volta ad ottenere la riduzione dell'atto Controparte_1 dispositivo per assunta lesione della quota di legittima è infondata, non sussistendo a monte l'asserita donazione indiretta compiuta da in vita. Persona_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
pagina 5 di 7 La liquidazione per il giudizio R.g. 2932/22 deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a
€.260.000,00 in considerazione del valore della controversia (€.108.983,98), determinato in base alla domanda accolta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi inferiore ai medi previsti per le fasi di studio (€.1.914,00), introduttiva (€.1.221,00) e di trattazione/istruttoria (€.4.252,50), stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.786,00 per esborsi e in €.7.387,50 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione per il giudizio R.g. 920/23 deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a
€.52.000,00 in considerazione del valore dell'assunta lesione di legittima asserita nella domanda attorea integralmente respinta, e con applicazione dei compensi inferiore ai medi previsti per le fasi di studio
(€.1.276,00), introduttiva (€.903,00) e di trattazione/istruttoria (€.1.354,50), stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate e lo svolgimento di una sola udienza per l'escussione dei testimoni. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.533,50 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La fase decisoria deve essere liquidata in via unitaria, ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, stante l'avvenuta riunione delle due controversie e con applicazione del parametro medio di riferimento per lo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00 e così per €.4.253,00, per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Gli onorari vengono, quindi, complessivamente determinati nella somma di €.786,00 per esborsi e in
€.15.174,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo a Controparte_1
come già liquidate con separato decreto del 2 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra NC TI e CP
, determinando il valore del relictum facente capo al de cuius nella
[...] Persona_1 somma di €.217.967,96 e per l'effetto condanna al pagamento della quota di Controparte_1 pertoccanza di NC TI che quantifica nella somma di €.108.983,98, oltre interessi ex pagina 6 di 7 art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- dichiara assorbita la domanda di rendiconto avanzata da NC TI;
- rigetta tutte le domande avanzate da;
Controparte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
NC TI che liquida nella somma complessiva di €.786,00 per esborsi e di €.15.174,00 per compensi per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo a come già liquidate con separato Controparte_1
decreto del 2 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in Ivrea il 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Papalia Meri dott.ssa Meri Papalia
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