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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.31929/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Francesco ELIA e Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6 giusta procura CP_1 allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C.
Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'indebito di €2.254,80 è ripetibile da parte dell' nei confronti della ricorrente nei limiti della CP_2 quota ereditaria della ricorrente pari a 1/3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 5.9.2024 conveniva in Parte_1 giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni: CP_2
“A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 2.254,80 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Deduceva la ricorrente:
- che era unitamente ai signori e , figlia Controparte_3 Persona_2
e coerede della signora , nata il [...] e deceduta in data Per_3
27.03.2019, come risultava dalla dichiarazione di successione che allegava;
- che l con nota del 9.6.2022 le aveva comunicato in qualità di erede CP_2 della signora “per il periodo dal 01/02/2015 al 30/09/2015 sulla pensione Per_3 della sig.ra cat. INVCIV n. 07048910, eliminata per decesso Persona_4 della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 2.254,80 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Persona_4 dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 2.254,80 ….”;
- che con nota del 23.5.2024 l' aveva comunicato la possibilità di CP_2 rateizzare tale pagamento. Deduceva la illegittimità di tali richieste restitutorie non avendo l' CP_2 provato tale indebito né avendo precisato gli elementi in base al quale era stato accertato. Deduceva comunque di essere eventualmente obbligata al pagamento nei limiti della sua quota ereditaria ex art.752 c.c. Deduceva pertanto l'illegittimità dell'indebito così come contestato. Avanzava le conclusioni sopra richiamate.
2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Deduceva che l'onere della prova relativo alla illegittimità dell'indebito gravava su parte ricorrente. Deduceva la legittimità del provvedimento di indebito che conseguito ad un periodo di ricovero in struttura pubblica della de cuius e quindi della incompatibilità di tale ricovero con la percezione dell'indennità di accompagnamento, come chiaramente specificato nel provvedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso.
3.Alla udienza del 19.12.2024 il giudice rinviava la causa per discussione con termine per note e per deposito dei provvedimenti relativi ai ricoveri. Alla udienza del 14.3.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' con provvedimento del 9.6.2022. CP_2 Il provvedimento di indebito indica in maniera sintetica la causale dell'indebito
“Ѐ stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”
La documentazione depositata dall' unitamente alle note, autorizzata dal CP_2 Contr giudice prova che in data 12.5.2018 l aveva comunicato alla de cuius che
“ sulla base della sua dichiarazione di ricovero per l'anno 2015” era stata rideterminata la pensione di invalidità civile a lei spettante con un indebito calcolato dal 1.2.2015 al settembre 2015 per €2744,80. ( allegato ) CP_2
Con comunicazione del 10.8.2018 inviata alla l' le aveva Per_3 CP_2 comunicato che il recupero dell'indebito sarebbe avvenuto mediante trattenute di €70,00 mensili sulla pensione erogata ( allegato a note conclusive). CP_2
L'indebito accertato da era quindi ben conosciuto alla de cuius che non CP_2 aveva impugnato lo stesso e prima del decesso della de cuius l' aveva CP_2 iniziato a effettuare le trattenute per il recupero dell'indebito.. La documentazione allegata da alle note conclusive prova altresì il CP_2 periodo di ricovero della ricorrente, periodo del resto comunicato dalla stessa de cuius all' come evidenziato nella nota del maggio 2018 sopra CP_2 richiamata. Le somme percepite dalla de cuius a titolo di indennità di accompagnamento durante il ricovero in struttura pubblica sono quindi indebite e vanno restituite ex art.2033 c.c. Si richiamano al riguardo i principi espressi dalla Scorte di Cassazione con Sentenza n.5059/2018 : “Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Torino ha legittimamente ritenuto che le prestazioni erogate al CP_5 erano assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e che di conseguenza erano ripetibili fin dal primo rateo indebitamente corrisposto, non essendovi dubbio sul fatto che era stata accertata l'esistenza di un ricovero gratuito in istituto di cura,
a spese dell'erario, in relazione al periodo di tempo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame. Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7917 del 20.7.1995), la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, aggiungendosi (Cass.
Sez. Lav. n. 1436 dell'11.2.1998) che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte
Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito. E', inoltre, corretta anche l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario. In definitiva, il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario non faceva sorgere l'obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità,…”
Tali conclusioni sono state confermate anche dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto “15. nel caso in esame, la disciplina invocata da parte ricorrente non può trovare applicazione in quanto si è di fronte ad una ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica;
16. in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile;
17. in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 5059 del 2018) a proposito, ad esempio, dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario, in ragione della insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario;…” (Corte di cassazione Ordinanza n.4600/2021 La ricorrente , quale erede della è quindi tenuta al pagamento del Per_3 debito della de cuius, nei limiti della sua quota ereditaria ex art.752 c.c. La stessa ricorrente ha infatti depositato la dichiarazione di successione della de cuius dalla quale risulta che la stessa è coerede insieme a e Controparte_3
in misura pari ad 1/3 ciascuno ( allegato 1 parte ricorrente) Persona_2
. Le somme oggetto della comunicazione devono quindi essere restituite CP_2 dalla ricorrente quale erede della de cuius solo nei limiti della sua quota ereditaria e quindi nei limiti di 1/3. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'indebito di €2.254,80 è ripetibile da parte dell' nei confronti della ricorrente nei limiti della CP_2 quota ereditaria della ricorrente pari a 1/3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.31929/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Francesco ELIA e Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6 giusta procura CP_1 allegata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del Persona_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C.
Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
RESISTENTE
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'indebito di €2.254,80 è ripetibile da parte dell' nei confronti della ricorrente nei limiti della CP_2 quota ereditaria della ricorrente pari a 1/3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 5.9.2024 conveniva in Parte_1 giudizio l' avanzando le seguenti conclusioni: CP_2
“A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 2.254,80 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Deduceva la ricorrente:
- che era unitamente ai signori e , figlia Controparte_3 Persona_2
e coerede della signora , nata il [...] e deceduta in data Per_3
27.03.2019, come risultava dalla dichiarazione di successione che allegava;
- che l con nota del 9.6.2022 le aveva comunicato in qualità di erede CP_2 della signora “per il periodo dal 01/02/2015 al 30/09/2015 sulla pensione Per_3 della sig.ra cat. INVCIV n. 07048910, eliminata per decesso Persona_4 della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 2.254,80 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Persona_4 dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 2.254,80 ….”;
- che con nota del 23.5.2024 l' aveva comunicato la possibilità di CP_2 rateizzare tale pagamento. Deduceva la illegittimità di tali richieste restitutorie non avendo l' CP_2 provato tale indebito né avendo precisato gli elementi in base al quale era stato accertato. Deduceva comunque di essere eventualmente obbligata al pagamento nei limiti della sua quota ereditaria ex art.752 c.c. Deduceva pertanto l'illegittimità dell'indebito così come contestato. Avanzava le conclusioni sopra richiamate.
2. Si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Deduceva che l'onere della prova relativo alla illegittimità dell'indebito gravava su parte ricorrente. Deduceva la legittimità del provvedimento di indebito che conseguito ad un periodo di ricovero in struttura pubblica della de cuius e quindi della incompatibilità di tale ricovero con la percezione dell'indennità di accompagnamento, come chiaramente specificato nel provvedimento. Chiedeva il rigetto del ricorso.
3.Alla udienza del 19.12.2024 il giudice rinviava la causa per discussione con termine per note e per deposito dei provvedimenti relativi ai ricoveri. Alla udienza del 14.3.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'irreperibilità dell'indebito accertato dall' con provvedimento del 9.6.2022. CP_2 Il provvedimento di indebito indica in maniera sintetica la causale dell'indebito
“Ѐ stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”
La documentazione depositata dall' unitamente alle note, autorizzata dal CP_2 Contr giudice prova che in data 12.5.2018 l aveva comunicato alla de cuius che
“ sulla base della sua dichiarazione di ricovero per l'anno 2015” era stata rideterminata la pensione di invalidità civile a lei spettante con un indebito calcolato dal 1.2.2015 al settembre 2015 per €2744,80. ( allegato ) CP_2
Con comunicazione del 10.8.2018 inviata alla l' le aveva Per_3 CP_2 comunicato che il recupero dell'indebito sarebbe avvenuto mediante trattenute di €70,00 mensili sulla pensione erogata ( allegato a note conclusive). CP_2
L'indebito accertato da era quindi ben conosciuto alla de cuius che non CP_2 aveva impugnato lo stesso e prima del decesso della de cuius l' aveva CP_2 iniziato a effettuare le trattenute per il recupero dell'indebito.. La documentazione allegata da alle note conclusive prova altresì il CP_2 periodo di ricovero della ricorrente, periodo del resto comunicato dalla stessa de cuius all' come evidenziato nella nota del maggio 2018 sopra CP_2 richiamata. Le somme percepite dalla de cuius a titolo di indennità di accompagnamento durante il ricovero in struttura pubblica sono quindi indebite e vanno restituite ex art.2033 c.c. Si richiamano al riguardo i principi espressi dalla Scorte di Cassazione con Sentenza n.5059/2018 : “Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Torino ha legittimamente ritenuto che le prestazioni erogate al CP_5 erano assoggettate alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e che di conseguenza erano ripetibili fin dal primo rateo indebitamente corrisposto, non essendovi dubbio sul fatto che era stata accertata l'esistenza di un ricovero gratuito in istituto di cura,
a spese dell'erario, in relazione al periodo di tempo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame. Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7917 del 20.7.1995), la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, aggiungendosi (Cass.
Sez. Lav. n. 1436 dell'11.2.1998) che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte
Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito. E', inoltre, corretta anche l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario. In definitiva, il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario non faceva sorgere l'obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità,…”
Tali conclusioni sono state confermate anche dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto “15. nel caso in esame, la disciplina invocata da parte ricorrente non può trovare applicazione in quanto si è di fronte ad una ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica;
16. in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile;
17. in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 5059 del 2018) a proposito, ad esempio, dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario, in ragione della insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario;…” (Corte di cassazione Ordinanza n.4600/2021 La ricorrente , quale erede della è quindi tenuta al pagamento del Per_3 debito della de cuius, nei limiti della sua quota ereditaria ex art.752 c.c. La stessa ricorrente ha infatti depositato la dichiarazione di successione della de cuius dalla quale risulta che la stessa è coerede insieme a e Controparte_3
in misura pari ad 1/3 ciascuno ( allegato 1 parte ricorrente) Persona_2
. Le somme oggetto della comunicazione devono quindi essere restituite CP_2 dalla ricorrente quale erede della de cuius solo nei limiti della sua quota ereditaria e quindi nei limiti di 1/3. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'indebito di €2.254,80 è ripetibile da parte dell' nei confronti della ricorrente nei limiti della CP_2 quota ereditaria della ricorrente pari a 1/3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso