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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 14052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14052 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 6454/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6454/2025 promossa da:
, C.F.: , nato in URSS il 28-04-1983, Controparte_1 C.F._1 residente in [...]K2, Mosca (Russia), in proprio nonché in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
1. , nata il 24-03-2010 in Russia; Controparte_2
2. , nato il 25-02-2020 negli Stati Uniti Parte_1
d'America;
3. nata il 03-03-2024 negli Stati Uniti d'America; elettivamente Parte_2 domiciliato, ai fini del procedimento, presso e nello studio legale dell'Avv. Varvara Meshkova, C.F.: , in Bracciano (RM), piazza IV Novembre, 8. C.F._2
— RICORRENTE —
E
, C.F. (o , utilizzato Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura), con sede in Roma (RM), , rappresentato e difeso Controparte_4 ope legis dall'Avvocatura dello Stato, Sede di Roma, C.F. , presso il P.IVA_3 quale è domiciliato per legge in Roma (RM), Via Dei Portoghesi, 12.
— RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza jure sanguinisI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 281 decies ss C.P.C., depositato in data 20 dicembre 2024, da (C.F.: , nato Controparte_1 C.F._1
28-04-1983), in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (nata [...]), (nato 25-02- Controparte_2 Parte_1
2020) e (nata [...]). I ricorrenti, rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Varvara Meshkova, hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente principale e, per l'effetto, dichiarare la cittadinanza italiana dei figli minori. In conseguenza, è stato richiesto di ordinare al
1 e/o all'Autorità amministrativa competente di procedere alle Controparte_3 iscrizioni e trascrizioni di legge, con integrale refusione delle spese di lite.
Il (CF ), rappresentato e difeso ope legis Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Comparsa di Costituzione datata 14 agosto 2025. L'Amministrazione non ha contestato nel merito la domanda, riconoscendola legittimata dai principi fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4466/2009, ma ha eccepito l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno, e in subordine ha richiesto la compensazione delle spese di lite
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava , Persona_1 nata 22 maggio 1936, cittadina italiana come risulta dal certificato in atti. La Sig.ra ha contratto matrimonio in data 31-01-1959 con il Sig. Parte_3
. Controparte_5
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere
Pag. 2 di 3 compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2025
Il Giudice
IM AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 6454/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6454/2025 promossa da:
, C.F.: , nato in URSS il 28-04-1983, Controparte_1 C.F._1 residente in [...]K2, Mosca (Russia), in proprio nonché in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
1. , nata il 24-03-2010 in Russia; Controparte_2
2. , nato il 25-02-2020 negli Stati Uniti Parte_1
d'America;
3. nata il 03-03-2024 negli Stati Uniti d'America; elettivamente Parte_2 domiciliato, ai fini del procedimento, presso e nello studio legale dell'Avv. Varvara Meshkova, C.F.: , in Bracciano (RM), piazza IV Novembre, 8. C.F._2
— RICORRENTE —
E
, C.F. (o , utilizzato Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura), con sede in Roma (RM), , rappresentato e difeso Controparte_4 ope legis dall'Avvocatura dello Stato, Sede di Roma, C.F. , presso il P.IVA_3 quale è domiciliato per legge in Roma (RM), Via Dei Portoghesi, 12.
— RESISTENTE
Oggetto: cittadinanza jure sanguinisI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 281 decies ss C.P.C., depositato in data 20 dicembre 2024, da (C.F.: , nato Controparte_1 C.F._1
28-04-1983), in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (nata [...]), (nato 25-02- Controparte_2 Parte_1
2020) e (nata [...]). I ricorrenti, rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Varvara Meshkova, hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente principale e, per l'effetto, dichiarare la cittadinanza italiana dei figli minori. In conseguenza, è stato richiesto di ordinare al
1 e/o all'Autorità amministrativa competente di procedere alle Controparte_3 iscrizioni e trascrizioni di legge, con integrale refusione delle spese di lite.
Il (CF ), rappresentato e difeso ope legis Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Comparsa di Costituzione datata 14 agosto 2025. L'Amministrazione non ha contestato nel merito la domanda, riconoscendola legittimata dai principi fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4466/2009, ma ha eccepito l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno, e in subordine ha richiesto la compensazione delle spese di lite
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
La domanda si fonda sul principio dello ius sanguinis, cardine del nostro ordinamento in materia di cittadinanza, secondo cui è cittadino italiano il figlio nato da padre o madre cittadini.
Nel caso di specie, la linea di discendenza ha origine dall'ava , Persona_1 nata 22 maggio 1936, cittadina italiana come risulta dal certificato in atti. La Sig.ra ha contratto matrimonio in data 31-01-1959 con il Sig. Parte_3
. Controparte_5
Con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della L. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna che sposava un cittadino straniero. Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della medesima legge, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4466 del 25/02/2009), lo status di cittadino ha natura permanente e imprescrittibile, sicché gli effetti incostituzionali della legge discriminatoria non possono considerarsi "esauriti" e devono essere rimossi. Pertanto, il diritto di cittadinanza dei figli di madre italiana, nati prima del 1° gennaio 1948, può essere giudizialmente accertato, riconoscendo che la trasmissione dello status civitatis è avvenuta sin dalla nascita
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere
Pag. 2 di 3 compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2025
Il Giudice
IM AS
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