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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 477/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Parte_1
Vernier e dell'avv. Luisa Giua Marassi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente con la partecipazione di
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 società esponendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 29 dicembre 2016 al 14 aprile 2017, con la qualifica di commessa e inquadramento al IV livello del C.C.N.L. Terziario Confcommercio, presso i punti vendita Carpisa, AY e Original Marines ubicati nel Centro Commerciale “La
Corte del Sole” di Sestu;
- di essere stata adibita, oltre che all'assistenza e vendita alla clientela, anche all'allestimento delle vetrine, alla gestione della merce in entrata e in uscita, allo stoccaggio e movimentazione dei prodotti nei magazzini e alle pulizie dei locali, attività che comportavano l'uso costante di scale a pagina 1 di 9 libretto;
- che tali scale, per lo stato di usura e instabilità, hanno rappresentato fonte di pericolo evidente, più volte segnalato alle datrici di lavoro senza che le stesse provvedessero alla loro sostituzione;
- che in data 5 aprile 2017, durante il turno di lavoro pomeridiano, mentre saliva sulla scala a libretto per collocare sugli scaffali alcune scatole di scarpe, la scala ha ceduto improvvisamente, provocandone la caduta a terra con perdita di sensi e stato confusionale;
- di essere stata accompagnata presso il Pronto Soccorso, dove le è stato diagnosticato un trauma distorsivo della caviglia destra con immobilizzazione per due settimane;
- che a seguito dell'infortunio ha riportato gravi e permanenti conseguenze psico-fisiche, consistenti in plurime fratture al piede, esiti algodistrofici, deficit motori e deambulatori, dolori rachidei, nonché un disturbo da stress post-traumatico accertato in sede specialistica;
- che l' a seguito di denuncia, le ha riconosciuto un indennizzo limitato all'8% di danno CP_3 biologico per l'importo di euro 8.429,34 oltre alle indennità temporanee, misura ritenuta del tutto inadeguata rispetto ai postumi effettivamente subiti;
- di essere stata dichiarata invalida civile nella misura del 75% con decreto di omologa a.t.p.o.
Premesse tali ragioni di fatto, la ricorrente ha domandato la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno differenziale, nonché al ristoro dei danni morali e di ogni altra voce non indennizzata dall'assicurazione sociale, sul presupposto della violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
1.1. Si è costituita la società la quale ha contestato integralmente le allegazioni della CP_1 controparte, sostenendo di aver sempre adempiuto agli obblighi di sicurezza e prevenzione e di aver predisposto ambienti di lavoro salubri e sicuri.
Ha affermato che le scale a libretto presenti in magazzino erano conformi e munite di dispositivi di sicurezza e che l'infortunio era dipeso esclusivamente da un utilizzo improprio della scala da parte della lavoratrice, probabilmente usata chiusa ed appoggiata alla parete in violazione delle istruzioni.
Ha aggiunto che la caduta non poteva essere avvenuta da un'altezza superiore a un metro e che la lavoratrice non aveva perso conoscenza.
Ha evidenziato che al Pronto Soccorso era stato diagnosticato unicamente un trauma distorsivo con prognosi di pochi giorni, integralmente coperto dall'assicurazione e che non sussisteva CP_3 alcun nesso causale con le ulteriori patologie dedotte.
Ha infine richiamato un accordo sindacale del 13 giugno 2017, con il quale aveva Parte_1 rinunciato a ogni diritto ed azione connessa al rapporto di lavoro e a qualunque pretesa risarcitoria. pagina 2 di 9 Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice CP_2
1.2. Si è costituita altresì chiamata in causa dalla società Controparte_2 convenuta, deducendo di aver stipulato con una polizza di responsabilità civile con CP_1 massimale di euro 500.000,00 e impegnandosi a prestare manleva nei limiti contrattuali.
Ha tuttavia contestato la fondatezza della domanda, osservando che l'infortunio del 5 aprile 2017 era stato certificato come un semplice trauma distorsivo con prognosi di dieci giorni e che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, riferita ad un arco temporale di oltre tre anni, riportava diagnosi non riconducibili al fatto.
Ha rilevato che la richiesta di danno differenziale è sproporzionata e generica, formulata sulla base delle tabelle milanesi non automaticamente applicabili, e che incombe comunque sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del danno ulteriore e la sua riconducibilità causale all'infortunio sul lavoro.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, la limitazione della propria responsabilità ai soli obblighi previsti dalla polizza stipulata.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Deve essere rilevato, in via preliminare, che l'accordo di conciliazione del 13 giugno 2017
(doc. 7 fascicolo della società resistente) era stato stipulato al fine di definire le spettanze economiche derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, la lavoratrice vi aveva rivendicato il pagamento dell'ultima mensilità di retribuzione, delle differenze retributive (incluse le mensilità aggiuntive), delle ferie e dei permessi non goduti, dei riposi compensativi, nonché delle differenze di T.F.R., e le parti avevano dichiarato di voler transigere ed estinguere ogni titolo connesso a tali poste economiche.
L'oggetto della conciliazione risultava dunque circoscritto alle spettanze retributive e di fine rapporto, senza alcun riferimento all'infortunio occorso in data 5 aprile 2017 o a pretese risarcitorie per danni alla salute.
Pertanto, detta conciliazione non può essere invocata per escludere l'odierna domanda risarcitoria, che attiene a diritti di natura diversa e non disponibili, estranei all'ambito della definizione sindacale raggiunta.
2.2. La ricorrente ha domandato il risarcimento del danno differenziale, ossia di quella parte di pregiudizio che eccede l'indennizzo erogato dall'assicurazione sociale e che rimane azionabile in sede civile nei confronti del datore di lavoro.
Il danno differenziale si individua nella differenza tra il danno complessivo risarcibile secondo i pagina 3 di 9 criteri civilistici – che, in forza degli artt. 1223, 2056 e 2087 c.c., deve garantire la reintegrazione integrale della lesione patita – e quanto già liquidato dall' CP_3
Esso consente di evitare che la funzione meramente indennitaria della tutela previdenziale esaurisca la protezione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., e garantisce al lavoratore il ristoro pieno delle conseguenze pregiudizievoli subite.
Le prestazioni corrisposte dall' infatti, prescindono da qualunque accertamento di CP_3 responsabilità e si limitano ad assicurare mezzi adeguati al sostentamento del lavoratore infortunato;
il risarcimento civile, invece, postula la riconducibilità del danno a una condotta colposa del datore di lavoro e si estende a tutte le componenti non coperte dall'indennizzo, quali l'inabilità temporanea, il danno morale ed esistenziale, nonché la quota di danno biologico, eccedenti rispetto a quanto riconosciuto dall'ente assicuratore.
Perché il danno differenziale sia riconoscibile è tuttavia necessario accertare la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma che non introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma obbliga l'imprenditore ad adottare tutte le misure di sicurezza suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del tempo, adeguate alla particolarità del lavoro.
Ne deriva che incombe al lavoratore allegare e provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra attività e lesione;
solo successivamente grava sul datore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. L., 18 giugno 2014, n. 13860).
Il danno differenziale, pertanto, si configura come strumento di equilibrio: da un lato, impedisce duplicazioni risarcitorie, giacché il quantum riconosciuto dall' deve essere detratto dal CP_3 risarcimento civilistico. Dall'altro, garantisce che il lavoratore ottenga il ristoro di tutte le conseguenze dannose che abbiano trovato causa nell'inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza.
2.3. Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato l'allegazione dell'elemento oggettivo di responsabilità esclusivamente sulla dedotta nocività dell'ambiente di lavoro correlata all'utilizzo di scale a libretto “sgangherate” e non sostituite, cui ha ricondotto causalmente la caduta occorsa in magazzino il 5 aprile 2017.
I capitoli di prova dedotti dalla ricorrente hanno quindi avuto ad oggetto tale circostanza e l'attività istruttoria è venuta a vertere essenzialmente sulla verifica delle condizioni delle scale in uso presso il punto vendita e sull'eventuale mancata sostituzione delle stesse nonostante le segnalazioni.
L'attività istruttoria ha consentito di accertare, in primo luogo, il fatto storico della caduta della pagina 4 di 9 ricorrente all'interno del magazzino del punto vendita, mentre era intenta a collocare sugli scaffali alcune scatole, e l'immediato soccorso prestato dalla collega con successivo Persona_1 trasferimento al pronto soccorso.
Su tali circostanze hanno deposto i testi escussi, nonché la stessa ricorrente all'interrogatorio formale.
La ricorrente sentita all'udienza del 22 settembre 2023, ha dichiarato di essere Parte_1 salita sino all'ultimo scalino della scala a libretto per collocare della merce sugli scaffali, di aver avvertito un improvviso “tac” provenire dalla struttura e di essere quindi precipitata al suolo, perdendo conoscenza per alcuni minuti. Ha descritto le scale utilizzate nei punti vendita come attrezzature usurate e poco sicure, precisando che i laccetti di tessuto che avrebbero dovuto stabilizzarle risultavano in parte staccati, che alcune erano prive dei dispositivi antisdrucciolo e che l'intera struttura appariva traballante. Ha aggiunto che più dipendenti avevano segnalato, anche tramite telefonate ed e-mail, la necessità di sostituire le scale con modelli più resistenti, ma che tali richieste non avevano avuto seguito. Ha inoltre ribadito di aver sempre utilizzato la scala nella posizione aperta, conformemente alle regole impartite. Ha riferito che dopo la caduta è stata soccorsa dalla collega e successivamente accompagnata al pronto soccorso dal Persona_1 compagno Alla sono state mostrate in udienza le fotografie prodotte dalla CP_4 Pt_1 resistente: la lavoratrice ha escluso che raffigurassero le stesse scale in uso all'epoca (docc. da 2 a
5 fascicolo della resistente), evidenziando differenze rispetto alle attrezzature da lei utilizzate.
Tali dichiarazioni, seppur circostanziate, provengono dalla parte direttamente interessata e non hanno trovato conferma univoca nelle deposizioni testimoniali, le quali hanno escluso l'esistenza di scale “sgangherate” o di segnalazioni inevase nel periodo di riferimento.
Il teste compagno della ricorrente, escusso nella stessa udienza del 22 settembre CP_4
2023, ha confermato di aver prestato soccorso alla dichiarando di aver trovato la Pt_1 lavoratrice a terra in magazzino, “impolverata”, priva di una scarpa, in stato confusionale e con tracce di sangue sulle mani. Ha confermato di averla accompagnata in ospedale, ma ha precisato di non aver assistito alla caduta né di poter riferire sulle condizioni della scala utilizzata. La deposizione si è limitata a corroborare il fatto storico dell'evento senza offrire elementi oggettivi sulle condizioni degli strumenti di lavoro.
La collega sentita all'udienza del 10 novembre 2023, ha confermato la Persona_1 circostanza della caduta della ricorrente nel magazzino, precisando che, quando vi giunse, trovò la a terra “attorcigliata tra più scale”: una le era caduta sopra, un'altra si trovava fra le Pt_1 gambe. Ha riferito che la ricorrente appariva in evidente stato di difficoltà e che le ha prestato pagina 5 di 9 immediato soccorso, aiutandola a rialzarsi e conducendola in sala vendita, dove è rimasta in attesa dell'arrivo del compagno per il trasporto in ospedale. In ordine agli strumenti di lavoro, la Per_1 ha dichiarato che per la sistemazione della merce si utilizzavano esclusivamente scale a libretto, identiche a quelle attualmente in uso nel punto vendita. Alla visione delle fotografie prodotte dalla resistente, ha riconosciuto la tipologia di scala, precisando tuttavia di non poter affermare con certezza che fossero le stesse utilizzate all'epoca dei fatti, pur confermando che il modello raffigurato corrispondeva a quello effettivamente impiegato durante il periodo in cui lavorava con la ricorrente. La teste ha altresì confermato che le scale venivano sempre usate da aperte, in conformità alle disposizioni impartite dalla titolare , che raccomandava di non Testimone_1 appoggiarle agli scaffali. Ha riferito che l'attrezzatura difettosa veniva segnalata e prontamente sostituita, escludendo di ricordare segnalazioni reiterate rimaste inevase. Ha dichiarato, infine, di non aver mai notato adesivi con istruzioni d'uso, precisando che non vi era necessità di consultarli in quanto le regole operative erano costantemente ricordate dalla titolare e conosciute dai dipendenti.
La ricostruzione del fatto offerta dalla tuttavia, presenta un punto di discrasia rispetto a Per_1 quanto riferito dal teste compagno della ricorrente. CP_4
Questi ha infatti dichiarato di aver trovato la ancora stesa a terra nel magazzino, Pt_1
“impolverata”, priva di una scarpa e con tracce di sangue sulle mani, circostanza che sembra collocare l'intervento di soccorso nel medesimo ambiente in cui era avvenuta la caduta.
Nel confronto disposto all'udienza del 10 novembre 2023 ciascuno dei testi ha ribadito la propria versione: la ha confermato di averla accompagnata in sala vendita, mentre il ha Per_1 CP_4 insistito di averla trovata riversa a terra in magazzino. Una spiegazione plausibile, desumibile dal complesso delle dichiarazioni, è che la lavoratrice, pur soccorsa e inizialmente condotta fuori dal magazzino, vi si sia successivamente nuovamente adagiata, in ragione dello stato di malessere.
In ogni caso, la divergenza non incide sulla certezza del fatto storico della caduta, ma priva di univocità la ricostruzione delle circostanze immediatamente successive all'evento.
All'udienza del 22 settembre 2023 è stato escusso ON CA, già collega della ricorrente. Ha riferito che nei punti vendita si utilizzavano scale a libretto del modello raffigurato nelle fotografie mostrate in udienza e che l'uso da chiuse era vietato, divieto ribadito dalla titolare e dai responsabili. Ha ricordato la presenza di scritte laterali sulle scale analoghe a quelle visibili nelle immagini prodotte. Non era presente alla caduta della e non ha potuto riferire sulla scala Pt_1 coinvolta, né ha memoria di richieste di sostituzione inevase;
ha precisato soltanto che, in generale, le scale vecchie venivano sostituite quando necessario. pagina 6 di 9 All'udienza del 10 novembre 2023 è stata escussa FR LA, collega della ricorrente all'epoca dei fatti. Ha confermato l'uso delle scale a libretto, riconoscendo nelle fotografie mostrate in giudizio un modello corrispondente a quello attualmente in dotazione presso il punto vendita. Ha riferito che la titolare raccomandava costantemente di utilizzarle esclusivamente da aperte, ed ha descritto la prassi aziendale di segnalare eventuali difetti e sostituire le attrezzature non conformi. Ha dichiarato espressamente: “non usavamo scale sgangherate”. Non ha ricordato richieste inevase di sostituzione. Non era presente alla caduta.
All'udienza del 21 febbraio 2024 è stata escussa dipendente presso un'altra sede Tes_2 aziendale. Pur non avendo operato nella Corte del Sole nel periodo di riferimento, ha riferito che nel magazzino della sede era affisso sin dal 2008-2009 un cartello con l'intimazione di Pt_2 aprire le scale al momento dell'uso, confermando così la coerenza delle regole aziendali con quanto dichiarato dagli altri testi.
Nella stessa udienza è stato sentito , dipendente sino al 2017, il quale ha lavorato sia Tes_3 presso sia presso la Corte del Sole. Ha riferito che le direttive venivano impartite dalla Pt_2 titolare, ha riconosciuto nelle fotografie il modello di scala in uso, pur senza poter confermare l'identità con quelle effettivamente presenti all'epoca. Ha ricordato il divieto di utilizzo da chiuse
(“meglio perdere tempo piuttosto che usare la scala da chiusa”), ha escluso di aver sentito lamentele sullo stato delle scale e ha aggiunto che, quando una scala appariva rovinata, ne veniva fornita una nuova. Non era presente all'incidente né ha mai lavorato in turno con la ricorrente.
Sentita in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante della società, ha Testimone_1 confermato che le mansioni della ricorrente includevano lo stoccaggio in magazzino con uso di scale a libretto, ma ha escluso che la società fosse mai stata informata della presenza di scale rotte o inadeguate. Ha precisato che, in caso di usura, le scale venivano messe da parte e sostituite, e ha negato di aver ricevuto richieste di sostituzione da parte della o delle colleghe. Ha infine Pt_1 escluso che, dopo l'infortunio, fosse stato chiesto alla ricorrente di non riferire le condizioni della scala.
Dall'istruttoria così espletata è emerso in modo convergente che il modello di scala in uso fosse quello a libretto, che le modalità di impiego fossero disciplinate da regole aziendali puntuali – utilizzo esclusivamente da aperte e divieto di appoggio agli scaffali – e che vi fosse una prassi di sostituzione delle attrezzature in caso di usura.
Nessuno dei testi indipendenti ha riferito della presenza di scale “sgangherate”, di segnalazioni inevase o di cedimenti strutturali in occasione dell'infortunio.
Le sole dichiarazioni difformi provengono dalla ricorrente. Le deposizioni dei colleghi, invece, pagina 7 di 9 hanno confermato la normalità e l'idoneità degli strumenti di lavoro in uso nel periodo considerato.
Pertanto, pur essendo dimostrato il fatto storico della caduta in occasione di lavoro, non è stata raggiunta la prova della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro.
L'evento lesivo è rimasto privo di collegamento causale con un inadempimento datoriale, non essendo emerse omissioni di cautele concretamente esigibili né la presenza di attrezzature difettose.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva, ma postula la dimostrazione che l'evento sia conseguenza della violazione di obblighi di prevenzione o della mancata adozione di misure di sicurezza suggerite dalle conoscenze tecniche del tempo (cfr. Cass. Civ., Sez. L., 23 maggio 2019,
n. 14066; 17 maggio 2013, n. 12089).
Tale prova, nel caso concreto, non è stata fornita.
Difettando quindi l'elemento della nocività dell'ambiente di lavoro, non può configurarsi responsabilità datoriale né, conseguentemente, diritto al risarcimento del danno differenziale richiesto.
2.4. Deve infine essere osservato che la domanda subordinata con cui la ricorrente ha invocato l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale della società resistente ai sensi dell'art. 2043
c.c., per asserita malattia professionale, non può essere esaminata in questa sede.
La giurisdizione del giudice del lavoro, infatti, è circoscritta alle controversie derivanti dal rapporto di lavoro o ad esso connesse, mentre l'azione aquiliana fondata sul generico obbligo del neminem laedere non rientra nella competenza funzionale di questo giudice, essendo devoluta al tribunale ordinario in composizione civile.
Ne consegue che detta domanda, oltre a difettare di allegazioni concrete in punto di patologia professionale, deve essere dichiarata inammissibile.
2.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore della società resistente e della compagnia assicuratrice chiamata in causa, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Va richiamato, sul punto, il principio recentemente riaffermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
Sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144), secondo cui, in forza del principio di causazione che regola il pagina 8 di 9 riparto delle spese di lite unitamente a quello di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve gravare sull'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di e di CP_1 Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.629,00 ciascuno per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 23 settembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 477/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Parte_1
Vernier e dell'avv. Luisa Giua Marassi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente con la partecipazione di
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 società esponendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 29 dicembre 2016 al 14 aprile 2017, con la qualifica di commessa e inquadramento al IV livello del C.C.N.L. Terziario Confcommercio, presso i punti vendita Carpisa, AY e Original Marines ubicati nel Centro Commerciale “La
Corte del Sole” di Sestu;
- di essere stata adibita, oltre che all'assistenza e vendita alla clientela, anche all'allestimento delle vetrine, alla gestione della merce in entrata e in uscita, allo stoccaggio e movimentazione dei prodotti nei magazzini e alle pulizie dei locali, attività che comportavano l'uso costante di scale a pagina 1 di 9 libretto;
- che tali scale, per lo stato di usura e instabilità, hanno rappresentato fonte di pericolo evidente, più volte segnalato alle datrici di lavoro senza che le stesse provvedessero alla loro sostituzione;
- che in data 5 aprile 2017, durante il turno di lavoro pomeridiano, mentre saliva sulla scala a libretto per collocare sugli scaffali alcune scatole di scarpe, la scala ha ceduto improvvisamente, provocandone la caduta a terra con perdita di sensi e stato confusionale;
- di essere stata accompagnata presso il Pronto Soccorso, dove le è stato diagnosticato un trauma distorsivo della caviglia destra con immobilizzazione per due settimane;
- che a seguito dell'infortunio ha riportato gravi e permanenti conseguenze psico-fisiche, consistenti in plurime fratture al piede, esiti algodistrofici, deficit motori e deambulatori, dolori rachidei, nonché un disturbo da stress post-traumatico accertato in sede specialistica;
- che l' a seguito di denuncia, le ha riconosciuto un indennizzo limitato all'8% di danno CP_3 biologico per l'importo di euro 8.429,34 oltre alle indennità temporanee, misura ritenuta del tutto inadeguata rispetto ai postumi effettivamente subiti;
- di essere stata dichiarata invalida civile nella misura del 75% con decreto di omologa a.t.p.o.
Premesse tali ragioni di fatto, la ricorrente ha domandato la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno differenziale, nonché al ristoro dei danni morali e di ogni altra voce non indennizzata dall'assicurazione sociale, sul presupposto della violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
1.1. Si è costituita la società la quale ha contestato integralmente le allegazioni della CP_1 controparte, sostenendo di aver sempre adempiuto agli obblighi di sicurezza e prevenzione e di aver predisposto ambienti di lavoro salubri e sicuri.
Ha affermato che le scale a libretto presenti in magazzino erano conformi e munite di dispositivi di sicurezza e che l'infortunio era dipeso esclusivamente da un utilizzo improprio della scala da parte della lavoratrice, probabilmente usata chiusa ed appoggiata alla parete in violazione delle istruzioni.
Ha aggiunto che la caduta non poteva essere avvenuta da un'altezza superiore a un metro e che la lavoratrice non aveva perso conoscenza.
Ha evidenziato che al Pronto Soccorso era stato diagnosticato unicamente un trauma distorsivo con prognosi di pochi giorni, integralmente coperto dall'assicurazione e che non sussisteva CP_3 alcun nesso causale con le ulteriori patologie dedotte.
Ha infine richiamato un accordo sindacale del 13 giugno 2017, con il quale aveva Parte_1 rinunciato a ogni diritto ed azione connessa al rapporto di lavoro e a qualunque pretesa risarcitoria. pagina 2 di 9 Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice CP_2
1.2. Si è costituita altresì chiamata in causa dalla società Controparte_2 convenuta, deducendo di aver stipulato con una polizza di responsabilità civile con CP_1 massimale di euro 500.000,00 e impegnandosi a prestare manleva nei limiti contrattuali.
Ha tuttavia contestato la fondatezza della domanda, osservando che l'infortunio del 5 aprile 2017 era stato certificato come un semplice trauma distorsivo con prognosi di dieci giorni e che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, riferita ad un arco temporale di oltre tre anni, riportava diagnosi non riconducibili al fatto.
Ha rilevato che la richiesta di danno differenziale è sproporzionata e generica, formulata sulla base delle tabelle milanesi non automaticamente applicabili, e che incombe comunque sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del danno ulteriore e la sua riconducibilità causale all'infortunio sul lavoro.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, la limitazione della propria responsabilità ai soli obblighi previsti dalla polizza stipulata.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Deve essere rilevato, in via preliminare, che l'accordo di conciliazione del 13 giugno 2017
(doc. 7 fascicolo della società resistente) era stato stipulato al fine di definire le spettanze economiche derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, la lavoratrice vi aveva rivendicato il pagamento dell'ultima mensilità di retribuzione, delle differenze retributive (incluse le mensilità aggiuntive), delle ferie e dei permessi non goduti, dei riposi compensativi, nonché delle differenze di T.F.R., e le parti avevano dichiarato di voler transigere ed estinguere ogni titolo connesso a tali poste economiche.
L'oggetto della conciliazione risultava dunque circoscritto alle spettanze retributive e di fine rapporto, senza alcun riferimento all'infortunio occorso in data 5 aprile 2017 o a pretese risarcitorie per danni alla salute.
Pertanto, detta conciliazione non può essere invocata per escludere l'odierna domanda risarcitoria, che attiene a diritti di natura diversa e non disponibili, estranei all'ambito della definizione sindacale raggiunta.
2.2. La ricorrente ha domandato il risarcimento del danno differenziale, ossia di quella parte di pregiudizio che eccede l'indennizzo erogato dall'assicurazione sociale e che rimane azionabile in sede civile nei confronti del datore di lavoro.
Il danno differenziale si individua nella differenza tra il danno complessivo risarcibile secondo i pagina 3 di 9 criteri civilistici – che, in forza degli artt. 1223, 2056 e 2087 c.c., deve garantire la reintegrazione integrale della lesione patita – e quanto già liquidato dall' CP_3
Esso consente di evitare che la funzione meramente indennitaria della tutela previdenziale esaurisca la protezione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., e garantisce al lavoratore il ristoro pieno delle conseguenze pregiudizievoli subite.
Le prestazioni corrisposte dall' infatti, prescindono da qualunque accertamento di CP_3 responsabilità e si limitano ad assicurare mezzi adeguati al sostentamento del lavoratore infortunato;
il risarcimento civile, invece, postula la riconducibilità del danno a una condotta colposa del datore di lavoro e si estende a tutte le componenti non coperte dall'indennizzo, quali l'inabilità temporanea, il danno morale ed esistenziale, nonché la quota di danno biologico, eccedenti rispetto a quanto riconosciuto dall'ente assicuratore.
Perché il danno differenziale sia riconoscibile è tuttavia necessario accertare la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma che non introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma obbliga l'imprenditore ad adottare tutte le misure di sicurezza suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del tempo, adeguate alla particolarità del lavoro.
Ne deriva che incombe al lavoratore allegare e provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra attività e lesione;
solo successivamente grava sul datore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. L., 18 giugno 2014, n. 13860).
Il danno differenziale, pertanto, si configura come strumento di equilibrio: da un lato, impedisce duplicazioni risarcitorie, giacché il quantum riconosciuto dall' deve essere detratto dal CP_3 risarcimento civilistico. Dall'altro, garantisce che il lavoratore ottenga il ristoro di tutte le conseguenze dannose che abbiano trovato causa nell'inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza.
2.3. Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato l'allegazione dell'elemento oggettivo di responsabilità esclusivamente sulla dedotta nocività dell'ambiente di lavoro correlata all'utilizzo di scale a libretto “sgangherate” e non sostituite, cui ha ricondotto causalmente la caduta occorsa in magazzino il 5 aprile 2017.
I capitoli di prova dedotti dalla ricorrente hanno quindi avuto ad oggetto tale circostanza e l'attività istruttoria è venuta a vertere essenzialmente sulla verifica delle condizioni delle scale in uso presso il punto vendita e sull'eventuale mancata sostituzione delle stesse nonostante le segnalazioni.
L'attività istruttoria ha consentito di accertare, in primo luogo, il fatto storico della caduta della pagina 4 di 9 ricorrente all'interno del magazzino del punto vendita, mentre era intenta a collocare sugli scaffali alcune scatole, e l'immediato soccorso prestato dalla collega con successivo Persona_1 trasferimento al pronto soccorso.
Su tali circostanze hanno deposto i testi escussi, nonché la stessa ricorrente all'interrogatorio formale.
La ricorrente sentita all'udienza del 22 settembre 2023, ha dichiarato di essere Parte_1 salita sino all'ultimo scalino della scala a libretto per collocare della merce sugli scaffali, di aver avvertito un improvviso “tac” provenire dalla struttura e di essere quindi precipitata al suolo, perdendo conoscenza per alcuni minuti. Ha descritto le scale utilizzate nei punti vendita come attrezzature usurate e poco sicure, precisando che i laccetti di tessuto che avrebbero dovuto stabilizzarle risultavano in parte staccati, che alcune erano prive dei dispositivi antisdrucciolo e che l'intera struttura appariva traballante. Ha aggiunto che più dipendenti avevano segnalato, anche tramite telefonate ed e-mail, la necessità di sostituire le scale con modelli più resistenti, ma che tali richieste non avevano avuto seguito. Ha inoltre ribadito di aver sempre utilizzato la scala nella posizione aperta, conformemente alle regole impartite. Ha riferito che dopo la caduta è stata soccorsa dalla collega e successivamente accompagnata al pronto soccorso dal Persona_1 compagno Alla sono state mostrate in udienza le fotografie prodotte dalla CP_4 Pt_1 resistente: la lavoratrice ha escluso che raffigurassero le stesse scale in uso all'epoca (docc. da 2 a
5 fascicolo della resistente), evidenziando differenze rispetto alle attrezzature da lei utilizzate.
Tali dichiarazioni, seppur circostanziate, provengono dalla parte direttamente interessata e non hanno trovato conferma univoca nelle deposizioni testimoniali, le quali hanno escluso l'esistenza di scale “sgangherate” o di segnalazioni inevase nel periodo di riferimento.
Il teste compagno della ricorrente, escusso nella stessa udienza del 22 settembre CP_4
2023, ha confermato di aver prestato soccorso alla dichiarando di aver trovato la Pt_1 lavoratrice a terra in magazzino, “impolverata”, priva di una scarpa, in stato confusionale e con tracce di sangue sulle mani. Ha confermato di averla accompagnata in ospedale, ma ha precisato di non aver assistito alla caduta né di poter riferire sulle condizioni della scala utilizzata. La deposizione si è limitata a corroborare il fatto storico dell'evento senza offrire elementi oggettivi sulle condizioni degli strumenti di lavoro.
La collega sentita all'udienza del 10 novembre 2023, ha confermato la Persona_1 circostanza della caduta della ricorrente nel magazzino, precisando che, quando vi giunse, trovò la a terra “attorcigliata tra più scale”: una le era caduta sopra, un'altra si trovava fra le Pt_1 gambe. Ha riferito che la ricorrente appariva in evidente stato di difficoltà e che le ha prestato pagina 5 di 9 immediato soccorso, aiutandola a rialzarsi e conducendola in sala vendita, dove è rimasta in attesa dell'arrivo del compagno per il trasporto in ospedale. In ordine agli strumenti di lavoro, la Per_1 ha dichiarato che per la sistemazione della merce si utilizzavano esclusivamente scale a libretto, identiche a quelle attualmente in uso nel punto vendita. Alla visione delle fotografie prodotte dalla resistente, ha riconosciuto la tipologia di scala, precisando tuttavia di non poter affermare con certezza che fossero le stesse utilizzate all'epoca dei fatti, pur confermando che il modello raffigurato corrispondeva a quello effettivamente impiegato durante il periodo in cui lavorava con la ricorrente. La teste ha altresì confermato che le scale venivano sempre usate da aperte, in conformità alle disposizioni impartite dalla titolare , che raccomandava di non Testimone_1 appoggiarle agli scaffali. Ha riferito che l'attrezzatura difettosa veniva segnalata e prontamente sostituita, escludendo di ricordare segnalazioni reiterate rimaste inevase. Ha dichiarato, infine, di non aver mai notato adesivi con istruzioni d'uso, precisando che non vi era necessità di consultarli in quanto le regole operative erano costantemente ricordate dalla titolare e conosciute dai dipendenti.
La ricostruzione del fatto offerta dalla tuttavia, presenta un punto di discrasia rispetto a Per_1 quanto riferito dal teste compagno della ricorrente. CP_4
Questi ha infatti dichiarato di aver trovato la ancora stesa a terra nel magazzino, Pt_1
“impolverata”, priva di una scarpa e con tracce di sangue sulle mani, circostanza che sembra collocare l'intervento di soccorso nel medesimo ambiente in cui era avvenuta la caduta.
Nel confronto disposto all'udienza del 10 novembre 2023 ciascuno dei testi ha ribadito la propria versione: la ha confermato di averla accompagnata in sala vendita, mentre il ha Per_1 CP_4 insistito di averla trovata riversa a terra in magazzino. Una spiegazione plausibile, desumibile dal complesso delle dichiarazioni, è che la lavoratrice, pur soccorsa e inizialmente condotta fuori dal magazzino, vi si sia successivamente nuovamente adagiata, in ragione dello stato di malessere.
In ogni caso, la divergenza non incide sulla certezza del fatto storico della caduta, ma priva di univocità la ricostruzione delle circostanze immediatamente successive all'evento.
All'udienza del 22 settembre 2023 è stato escusso ON CA, già collega della ricorrente. Ha riferito che nei punti vendita si utilizzavano scale a libretto del modello raffigurato nelle fotografie mostrate in udienza e che l'uso da chiuse era vietato, divieto ribadito dalla titolare e dai responsabili. Ha ricordato la presenza di scritte laterali sulle scale analoghe a quelle visibili nelle immagini prodotte. Non era presente alla caduta della e non ha potuto riferire sulla scala Pt_1 coinvolta, né ha memoria di richieste di sostituzione inevase;
ha precisato soltanto che, in generale, le scale vecchie venivano sostituite quando necessario. pagina 6 di 9 All'udienza del 10 novembre 2023 è stata escussa FR LA, collega della ricorrente all'epoca dei fatti. Ha confermato l'uso delle scale a libretto, riconoscendo nelle fotografie mostrate in giudizio un modello corrispondente a quello attualmente in dotazione presso il punto vendita. Ha riferito che la titolare raccomandava costantemente di utilizzarle esclusivamente da aperte, ed ha descritto la prassi aziendale di segnalare eventuali difetti e sostituire le attrezzature non conformi. Ha dichiarato espressamente: “non usavamo scale sgangherate”. Non ha ricordato richieste inevase di sostituzione. Non era presente alla caduta.
All'udienza del 21 febbraio 2024 è stata escussa dipendente presso un'altra sede Tes_2 aziendale. Pur non avendo operato nella Corte del Sole nel periodo di riferimento, ha riferito che nel magazzino della sede era affisso sin dal 2008-2009 un cartello con l'intimazione di Pt_2 aprire le scale al momento dell'uso, confermando così la coerenza delle regole aziendali con quanto dichiarato dagli altri testi.
Nella stessa udienza è stato sentito , dipendente sino al 2017, il quale ha lavorato sia Tes_3 presso sia presso la Corte del Sole. Ha riferito che le direttive venivano impartite dalla Pt_2 titolare, ha riconosciuto nelle fotografie il modello di scala in uso, pur senza poter confermare l'identità con quelle effettivamente presenti all'epoca. Ha ricordato il divieto di utilizzo da chiuse
(“meglio perdere tempo piuttosto che usare la scala da chiusa”), ha escluso di aver sentito lamentele sullo stato delle scale e ha aggiunto che, quando una scala appariva rovinata, ne veniva fornita una nuova. Non era presente all'incidente né ha mai lavorato in turno con la ricorrente.
Sentita in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante della società, ha Testimone_1 confermato che le mansioni della ricorrente includevano lo stoccaggio in magazzino con uso di scale a libretto, ma ha escluso che la società fosse mai stata informata della presenza di scale rotte o inadeguate. Ha precisato che, in caso di usura, le scale venivano messe da parte e sostituite, e ha negato di aver ricevuto richieste di sostituzione da parte della o delle colleghe. Ha infine Pt_1 escluso che, dopo l'infortunio, fosse stato chiesto alla ricorrente di non riferire le condizioni della scala.
Dall'istruttoria così espletata è emerso in modo convergente che il modello di scala in uso fosse quello a libretto, che le modalità di impiego fossero disciplinate da regole aziendali puntuali – utilizzo esclusivamente da aperte e divieto di appoggio agli scaffali – e che vi fosse una prassi di sostituzione delle attrezzature in caso di usura.
Nessuno dei testi indipendenti ha riferito della presenza di scale “sgangherate”, di segnalazioni inevase o di cedimenti strutturali in occasione dell'infortunio.
Le sole dichiarazioni difformi provengono dalla ricorrente. Le deposizioni dei colleghi, invece, pagina 7 di 9 hanno confermato la normalità e l'idoneità degli strumenti di lavoro in uso nel periodo considerato.
Pertanto, pur essendo dimostrato il fatto storico della caduta in occasione di lavoro, non è stata raggiunta la prova della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro.
L'evento lesivo è rimasto privo di collegamento causale con un inadempimento datoriale, non essendo emerse omissioni di cautele concretamente esigibili né la presenza di attrezzature difettose.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva, ma postula la dimostrazione che l'evento sia conseguenza della violazione di obblighi di prevenzione o della mancata adozione di misure di sicurezza suggerite dalle conoscenze tecniche del tempo (cfr. Cass. Civ., Sez. L., 23 maggio 2019,
n. 14066; 17 maggio 2013, n. 12089).
Tale prova, nel caso concreto, non è stata fornita.
Difettando quindi l'elemento della nocività dell'ambiente di lavoro, non può configurarsi responsabilità datoriale né, conseguentemente, diritto al risarcimento del danno differenziale richiesto.
2.4. Deve infine essere osservato che la domanda subordinata con cui la ricorrente ha invocato l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale della società resistente ai sensi dell'art. 2043
c.c., per asserita malattia professionale, non può essere esaminata in questa sede.
La giurisdizione del giudice del lavoro, infatti, è circoscritta alle controversie derivanti dal rapporto di lavoro o ad esso connesse, mentre l'azione aquiliana fondata sul generico obbligo del neminem laedere non rientra nella competenza funzionale di questo giudice, essendo devoluta al tribunale ordinario in composizione civile.
Ne consegue che detta domanda, oltre a difettare di allegazioni concrete in punto di patologia professionale, deve essere dichiarata inammissibile.
2.5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore della società resistente e della compagnia assicuratrice chiamata in causa, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Va richiamato, sul punto, il principio recentemente riaffermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
Sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144), secondo cui, in forza del principio di causazione che regola il pagina 8 di 9 riparto delle spese di lite unitamente a quello di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve gravare sull'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di e di CP_1 Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.629,00 ciascuno per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 23 settembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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