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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11683/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del DI dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIV Nella causa promossa da: (C.F. , con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 16, in persona del legale CP_1 P.IV_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Origlia (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 dell'avv. ; CP_2
OPPONENTE
contro
P.IV ), con sede in Pesaro, via Sandro Pertini n. 88, in persona Controparte_3 P.IV_2 del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
IM OG (C.F. ) e dall'avv. Salvatore Ficarra (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco da Paola n. 43, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud;
OPPOSTA CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“a. revocare il decreto ingiuntivo n. 3022 del 21 aprile 2023 per infondatezza della domanda;
b. accertare e dichiarare che in virtù del contratto n. 2582 del 16 luglio 2010 il canone dell'anno 2017
- aggiornato secondo l'indice i.s.t.a.t. delle famiglie operai ed impiegati - doveva essere pari ad € 8.360,22 e che il canone dell'anno 2018 aggiornato secondo il medesimo indice, doveva essere pari ad
€ 8.427,10; b. bis per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato in più da per CP_3 CP_1 errato aggiornamento canone anni 2017 e 2018, per complessivi € 2.176,71 o a quel diverso ammontare accertato in corso di causa, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
c. accertare e dichiarare che in virtù dei contratti n. 45463- 2018 e n. 45467- 2018 del 7 dicembre 2018, il canone annuale degli anni successivi al 2019 - aggiornato secondo l'indice i.s.t.a.t. dei prezzi
pagina 1 di 7 per la produzione dei servizi- per l'anno 2020 doveva essere pari ad € 11.151,20; per l'anno 2021, pari ad € 11.240,39; per l'anno 2022, pari ad € 11.453,96; per l'anno 2023, pari ad € 11.671,58; c. bis accertare che a fronte delle fatture emesse per i canoni annuali 2020- 2021- 2022- 2023,
[...] CP_ ha corrisposto: € 10.858,00 a fronte della fattura 341/MT 2020; € 9.968,00 a fronte della fattura 296/MT 2021; € 12.047,94, a fronte della fattura 4859/2A 2022; € 13.469,63 a fronte della fattura 4850/2A 2023; c. ter per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato in più da Controparte_3 CP_1 per errato aggiornamento canone anni 2020- 2021- 2022 – 2023 dei contratti n. 45463-2018 e n. 45467 -2018, per complessivi € 826,44, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
d. dichiarare che le fatture 25335/2A 2022, 12805/2A 2023 sono saldate, come riconosciuto da
Controparte_3
e. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 951,47 di cui alla fattura 6210/MT del 28 dicembre 2018; e. bis per l'effetto, condannare alla restituzione di € 951,47, oltre gli interessi ai Controparte_3 sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
f. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 317,202 di cui alla fattura 4883/MT del 2020 per intervento quotato a prezzo superiore rispetto al contratto n. 45463-2018 del 7 dicembre 2018; g. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento del prezzo per la fornitura del programma Agyo fatturazione, tipo B2B-1K-nov, perché oggetto del contratto stipulato tra ed il signor in qualità di Controparte_3 Controparte_2 professionista, come riconosciuto da Controparte_3
g. bis per l'effetto, accertare e dichiarare che le fatture n. 2233/MT del 2020, 3045/MT del 2020, 4067/MT del 2020, 1628/MT del 2021, 4849/2A del 2023, 2277/MT del 2021, 5593/2A del 2021, 4858/2A del 2022, 11293/2A del 2022, 17741/2A del 2022, 21306/2A del 2022 sono erroneamente emesse, come riconosciuto da e quindi che i relativi importi non sono dovuti;
Controparte_3
g. ter per l'effetto, condannare alla restituzione di 80,02 per quanto corrisposto a Controparte_3 fronte della fattura 1628/MT del 2021, come riconosciuto dalla società stessa;
condannare altresì alla restituzione di € 595,47, somma pagata a fronte della fattura 4849/2A del 2023, in entrambi i casi oltre agli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ dal giorno del pagamento;
g. quater in subordine ai punti g, g bis e g ter, , qualora accettasse la proposta transattiva CP_3 in punto rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare che il debito di a fronte delle fatture n. 2233/MT del 2020, 3045/MT del 2020, 4067/MT del 2020, 1628/MT CP_1 del 2021, 4849/2A del 2023, 2277/MT del 2021, 5593/2A del 2021, 4858/2A del 2022, 11293/2A del 2022, 17741/2A del 2022, 21306/2A del 2022, pari a complessivi € 1.734,40 é stato pagato per € 675,49; h. in via subordinata, qualora in corso di causa venisse accertata in favore di una diversa CP_1 somma, condannare al relativo pagamento, previa deduzione del credito di Controparte_3 eventualmente diverso risultante in corso di causa, oltre agli interessi dalla Controparte_3 domanda al saldo;
i. condannare alla restituzione di € (21.170,72, - 15.574,79) = € 5.595,93, con gli Controparte_3 interessi dal 13 dicembre 2023 all'11 marzo 2024 su € 21.170,72 e dal 12 marzo 2024 sino al saldo su
€ 5.595,93. pagina 2 di 7 Con condanna alle spese del presente giudizio e del procedimento per ingiunzione”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo DI adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per Controparte_3 CP_1
l'importo di € 22.090,78, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IV, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende. Si produce, attestandosene la conformità ai sensi di legge:
1) ricorso in opposizione
2) decreto ingiuntivo opposto
3) fascicolo monitorio
4) dettaglio contabile dei movimenti afferenti il rapporto contrattuale dei servizi di fatturazione elettronica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La società ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di per € 22.090,78, oltre a interessi e spese di lite, Controparte_3 rappresentando:
- di aver stipulato con la convenuta tre contratti per la fornitura di software per l'elaborazione di prospetti paga e per la tenuta della contabilità aziendale, sottoscritti il 16.7.2010 e il 14.12.2018, oltre a un quarto contratto, sempre del 14.12.2018, sottoscritto dal legale rappresentante di in proprio per CP_1 la fornitura di un programma di fatturazione elettronica;
- che i contratti prevedono il pagamento di un canone annuale da effettuarsi in rate trimestrali per il contratto del 2010 e in rate mensili per i contratti del 2018;
- che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto si riferiscono ai due contratti del 2018 e al contratto sottoscritto in proprio dal legale rappresentante della società, e che almeno parte di esse sarebbero state già pagate parzialmente o integralmente;
- pertanto, gli importi già versati dovrebbero essere dedotti dalla somma ingiunta, con esclusione in toto degli importi relativi alle fatture emesse relativamente al contratto sottoscritto da Controparte_2 in proprio in qualità di professionista;
- che a partire dal 2017 la convenuta ha erroneamente quantificato il canone annuale previsto per i contratti di fornitura di servizi, sia per quello del 2010 che per quelli del 2018, applicando adeguamenti pagina 3 di 7 in misura superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi, come invece previsto dalle condizioni generali di contratto. La società chiede pertanto che vengano dedotti dall'importo azionato con il decreto ingiuntivo i pagamenti già effettuati e domanda la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso rispetto al dovuto per l'errato adeguamento del canone in misura superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione di servizi negli anni e per le fatture riferibili a servizi prestati nei confronti del solo CP_2 in proprio.
[...]
2) La convenuta contesta la domanda, dando tuttavia atto dell'intervenuto pagamento totale o parziale di alcune fatture, eccepisce l'illegittimità delle richieste di ripetizione di quanto ritenuto indebito in relazione al contratto del 16.7.2010, poiché non oggetto di causa, e chiede la conferma del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento di € 22.090,78 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
3) Con ordinanza del 3.2.2024 seguita alla celebrazione della prima udienza, già rinviata per trattative in corso tra le parti, sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c. In seguito, con ordinanza del 19.3.2024, il giudice ha rilevato la cessazione dell'interesse alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in considerazione dei pagamenti spontanei effettuati dall'opponente e ha formulato alle parti proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.12.2025 si è tenuta la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
4) Il presente giudizio origina dall'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
3022/2023 del Tribunale di Torino richiesto da per il pagamento di fatture emesse Controparte_3 nell'esecuzione di contratti per la prestazione di servizi di fatturazione elettronica. Risulta pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che in corso di causa sono stati effettuati pagamenti spontanei da parte dell'opponente, cosicché le posizioni dell'opponente e dell'opposta divergono sulla misura di alcuni pagamenti, parziale o totale, e perciò sul residuo dovuto, e sulla debenza di alcuni importi, che nell'opinione di parte opponente sono dovuti dal suo legale rappresentante in proprio in qualità di libero professionista e, nell'opinione di parte opposta, sono portati invece da fatture correttamente emesse nei confronti della società CP_1
A mero titolo di esempio risultano integralmente pagate le fatture n. 4859/2A, n. 12805/2A, n. 25355/2A, e n. 4849/2A, e sono pacifici alcuni pagamenti parziali delle fatture n. 341/MT, n. 296/MT, n. 4850/2A, che le parti, però, quantificano in misura differente. In ogni caso, ad oggi l'opponente ha versato alla convenuta opposta l'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo al fine di ottenere lo sblocco dei servizi di assistenza, come dato atto dalla convenuta stessa nelle proprie note di trattazione scritta del 14.3.2024, cosicché i rapporti devono essere ricostruiti in relazione a quanto eventualmente dovuto in restituzione.
5) Parte opposta non contesta l'allegazione dell'opponente in merito alla misura degli adeguamenti parametrati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la prestazione di servizi, eccependone unicamente l'inammissibilità in questa sede, in modo peraltro del tutto generico (così in comparsa di costituzione e risposta: «Non appare, invece, la sede corretta per richiedere la restituzione di parte del pagina 4 di 7 canone di cui alla fattura nr 6210/MT, in quanto non azionata in questa sede, con la conseguenza che illegittima è la relativa domanda restitutoria (se del caso, da spiegare in separato giudizio autonomo)» e in termini analoghi negli atti successivi con l'aggiunta: «Non si comprende, di poi, su quale base controparte adduca un presunto errore nell'aggiornamento della misura del canone annuale dei contratti del 14/12/2018 azionati: il rilievo è totalmente sprovvisto di adeguato supporto probatorio, ed essendo pertanto generico merita il respingimento, non fosse altro per la sua pretestuosità)» nelle note del 14.3.2024). Le fatture emesse per il pagamento rateale dei canoni relativi al contratto del 2010 sarebbero la n. 46/MT, n. 1283/MT, n. 2314/MT e n. 3474/MT (docc. 27-30 opponente), non azionate con decreto ingiuntivo poiché integralmente pagate da “con riserva” (doc. 31 e 31A opponente), mentre per il CP_1 pagamento del canone del contratto del 2018 risulterebbero emesse le fatture n. 354/MT, n. 2337/MT, n. 3356/MT, e n. 4819/MT (docc. 32-35 opponente), integralmente saldate da tramite bonifico CP_1
“con riserva di ripetizione” (docc. 35A e 35B opponente). Ancora, per canoni relativi ai contratti del 2018 avrebbe emesso la fattura n. 6210/MT, e la CP_3 fattura n. 362/MT, non azionate con decreto ingiuntivo, la prima pagata con riserva di ripetizione da (docc. 36 e 36A opponente) e la seconda saldata solo parzialmente (docc. 37 e 37A opponente), e CP_1 le fatture n. 341/MT, n. 296/MT, n. 4859/2A, n. 4850/2A, tutte oggetto d'ingiunzione, alcune delle quali integralmente pagate. Poiché sono in ogni caso in questione i rapporti intercorsi tra le parti in causa, ed essendo previsto l'adeguamento sia per il contratto del 2010 (v. art. 4 contratto 16.7.2010, doc. 25 opponente) sia per i contratti del 2018, dev'essere riconosciuto il diritto dell'opponente al riconteggio di quanto dovuto per le fatture emesse per il pagamento dei contratti stipulati da con il 14.12.2018 (doc. 1 CP_1 CP_3
e 2 opponente) e il 16.7.2010 (doc. 25 opponente), quest'ultimo a partire dal dall'anno 2017 (v. p. 6 ricorso), in conformità alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi, come stabilito dalle condizioni generali di contratto (doc. 3 opponente, p. 3, art. 6.2 «Il cliente prende atto e accetta espressamente che tutti i Canoni sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei servizi, calcolato come media degli ultimi dodici mesi»), poiché non è stato provato né allegato che una misura maggiore potesse essere applicata in aumento come previsto dall'art.
6.3 e dall'art. 20 delle stesse Condizioni generali di contratto di , che prevedono in ogni caso la comunicazione scritta da parte della CP_3 società e il contestuale sorgere del diritto di recesso del contraente entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica.
6) L'opponente eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva di per la domanda di CP_1 pagamento delle fatture n. 1628/MT, n. 2233/MT, n. 3045/MT, n. 4067/MT, n. 4858/2A, n. 5593/2A, n. 11293/2A, n. 17741/2A, n. 21306/2A, alcune delle quali peraltro parzialmente pagate, per importi che ha riconosciuto di dover restituire in comparsa di costituzione (cfr. p. 5), salvo poi CP_3 cambiare prospettazione nelle successive memorie, altre integralmente pagate, fattura n. 4849/2A (doc. 23 opponente) e una, la n. 2277/MT (doc. 17 opponente), non saldata dall'opponente perché ritenuta anch'essa non dovuta. Tali fatture sarebbero, infatti, state emesse in esecuzione del contratto “Offerta promozionale per i professionisti” stipulato il 14.12.2018 da e in proprio (v. doc. 4 CP_3 Controparte_2
pagina 5 di 7 opponente), e non in qualità di legale rappresentate di cosicché la società difetterebbe di CP_1 legittimazione passiva per il pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate.
nei propri atti riporta: «Difatti, il contratto effettivamente firmato come autonomo da CP_3
è stato processato a nome di in quanto, per poter mantenere attivi e Controparte_2 CP_1 fruibili i servizi ad esso attribuibili, deve essere necessariamente collegato al contratto principale. (p. 2 delle note di trattazione scritta depositate da il 4.3.2024), riconoscendo, perciò, che il CP_3 contratto è stato sottoscritto da in via autonoma e “processato” a nome di e che «[…] CP_2 CP_1 parte opposta ha riferito contestualmente non poter attuare lo storno e riemissione delle fatture nei confronti direttamente del sig. , in quanto ciò avrebbe determinato il NON funzionamento della CP_2 licenza del contratto B2B-fatturazione elettronica che, comunque, come spiegato in atti, è sempre legato alla licenza madre di , ragion per cui la fatturazione è stata emessa nei confronti di CP_1
, come argomentato); tuttavia, si è resa disponibile a modificare l'intestazione contrattuale CP_1 del contratto B2B-fatturazione elettronica da in , proseguendo, come sino Controparte_2 CP_1 ad oggi avvenuto, la fatturazione nei confronti di stessa» nelle note di trattazione scritta del CP_1
18.4.2024). Parte opposta non contesta perciò in diritto l'eccezione dell'opponente, adducendo problemi di natura tecnica all'eventuale storno delle fatture e al collegamento delle licenze in favore di e di CP_1 CP_2 in proprio, di tal che l'impossibilità di stornare le somme già pagate o in ogni caso di
[...] emettere le stesse fatture a carico di deve ritenersi un problema di contabilizzazione interna CP_2 della società opposta, che non può valere a far sì che sia disattesa l'eccezione mossa da CP_1
Dev'essere pertanto accertato il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle fatture per CP_1 servizi prestati in esecuzione del contratto stipulato con e tali importi devono essere Controparte_2 scomputati da quanto dovuto.
7) Infine, residuano contestazioni sugli importi fatturati per interventi tecnici prestati da CP_3 poiché l'opponente riferisce l'attività a quella definita in contratto come “attività di formazione” nel contratto del 14.12.2018 n. 45463 stipulato con (doc. 1 opponente, p. 2), da fatturare alla tariffa CP_1 orario di € 60 anziché di € 65, come invece avvenuto con la fattura n. 4883/MP (doc. 11 opponente). Non essendo contestata dall'opponente l'esecuzione dell'intervento tecnico, l'importo totale della fattura (€ 317,20) dev'essere ricalcolato sul prezzo orario corretto di € 60, e non integralmente dedotto da quanto dovuto, differentemente da quanto affermato dalla stessa nel ricorso (v. punto f), p. 3). Non è contestata, invece, la fattura n. 12805/2A relativa ad altro intervento tecnico, che risulta integralmente pagata (v. doc. 12 e doc. 24 opp.).
8) In conclusione, risulta accertato che: (i) alcuni pagamenti sono stati effettuati in corso di causa;
(ii) è necessario un corretto adeguamento dei canoni contrattuali dovuti da a CP_1 CP_3 conformemente alle previsioni di cui all'art. 4 del contratto del 16.7.2010 e di cui all'art. 6 delle Condizioni generali di contratto della convenuta;
(iii) sussiste il difetto di legittimazione passiva di per le fatture emesse in esecuzione del contratto stipulato il 14.12.2018 dall'opposta con CP_1
in proprio, e pertanto è la dovuta la restituzione degli importi, anche parzialmente Controparte_2 corrisposti;
(iv) è dovuto ricalcolo degli importi delle fatture emesse dall'opposta per interventi tecnici con tariffa differente da quella pattuita.
pagina 6 di 7 Data l'evidente complessità del quadro contabile prospettato, visti gli importi, la diversa prospettazione delle parti e il numero notevole di fatture delle quali si richiede a vario titolo il pagamento, allo stato non si può procedere alla quantificazione esatta del dovuto, essendo necessario un supplemento istruttorio di natura tecnica al fine di individuare correttamente i rapporti dare-avere tra le parti e gli importi dovuti. Deve pertanto pronunciarsi sentenza non definitiva di mero accertamento, con rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento dell'importo a debito di . CP_3
9) Può sin d'ora pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo comunque pacifico che parte della somma ingiunta era stata già corrisposta prima della sua emissione.
PQM
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 21.4.2023;
- accerta il diritto di parte opponente alla riquantificazione degli importi dovuti per canoni contrattuali, del contratto n. 2582 del 16.7.2010 a partire dall'anno 2017 e n. 45463 del 14.12.2018 e n. 45467 del 14.12.2018, in ragione dell'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi;
- accerta il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alle fatture emesse in esecuzione CP_1 del contratto del 14.12.2018 stipulato da con in proprio;
Controparte_3 Controparte_2
- accerta che l'importo dovuto da a per attività di formazione/intervento CP_1 Controparte_3 tecnico deve essere riquantificato in ragione della tariffa oraria di € 60, contrattualmente prevista;
- dispone la rimessione in istruttoria della causa per la corretta determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti. Torino, 9.12.2025
Il DI FA MO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del DI dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIV Nella causa promossa da: (C.F. , con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 16, in persona del legale CP_1 P.IV_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Origlia (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 dell'avv. ; CP_2
OPPONENTE
contro
P.IV ), con sede in Pesaro, via Sandro Pertini n. 88, in persona Controparte_3 P.IV_2 del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
IM OG (C.F. ) e dall'avv. Salvatore Ficarra (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco da Paola n. 43, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud;
OPPOSTA CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“a. revocare il decreto ingiuntivo n. 3022 del 21 aprile 2023 per infondatezza della domanda;
b. accertare e dichiarare che in virtù del contratto n. 2582 del 16 luglio 2010 il canone dell'anno 2017
- aggiornato secondo l'indice i.s.t.a.t. delle famiglie operai ed impiegati - doveva essere pari ad € 8.360,22 e che il canone dell'anno 2018 aggiornato secondo il medesimo indice, doveva essere pari ad
€ 8.427,10; b. bis per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato in più da per CP_3 CP_1 errato aggiornamento canone anni 2017 e 2018, per complessivi € 2.176,71 o a quel diverso ammontare accertato in corso di causa, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
c. accertare e dichiarare che in virtù dei contratti n. 45463- 2018 e n. 45467- 2018 del 7 dicembre 2018, il canone annuale degli anni successivi al 2019 - aggiornato secondo l'indice i.s.t.a.t. dei prezzi
pagina 1 di 7 per la produzione dei servizi- per l'anno 2020 doveva essere pari ad € 11.151,20; per l'anno 2021, pari ad € 11.240,39; per l'anno 2022, pari ad € 11.453,96; per l'anno 2023, pari ad € 11.671,58; c. bis accertare che a fronte delle fatture emesse per i canoni annuali 2020- 2021- 2022- 2023,
[...] CP_ ha corrisposto: € 10.858,00 a fronte della fattura 341/MT 2020; € 9.968,00 a fronte della fattura 296/MT 2021; € 12.047,94, a fronte della fattura 4859/2A 2022; € 13.469,63 a fronte della fattura 4850/2A 2023; c. ter per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto pagato in più da Controparte_3 CP_1 per errato aggiornamento canone anni 2020- 2021- 2022 – 2023 dei contratti n. 45463-2018 e n. 45467 -2018, per complessivi € 826,44, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
d. dichiarare che le fatture 25335/2A 2022, 12805/2A 2023 sono saldate, come riconosciuto da
Controparte_3
e. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 951,47 di cui alla fattura 6210/MT del 28 dicembre 2018; e. bis per l'effetto, condannare alla restituzione di € 951,47, oltre gli interessi ai Controparte_3 sensi dell'art. 2033 cod. civ. dal giorno del pagamento;
f. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 317,202 di cui alla fattura 4883/MT del 2020 per intervento quotato a prezzo superiore rispetto al contratto n. 45463-2018 del 7 dicembre 2018; g. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento del prezzo per la fornitura del programma Agyo fatturazione, tipo B2B-1K-nov, perché oggetto del contratto stipulato tra ed il signor in qualità di Controparte_3 Controparte_2 professionista, come riconosciuto da Controparte_3
g. bis per l'effetto, accertare e dichiarare che le fatture n. 2233/MT del 2020, 3045/MT del 2020, 4067/MT del 2020, 1628/MT del 2021, 4849/2A del 2023, 2277/MT del 2021, 5593/2A del 2021, 4858/2A del 2022, 11293/2A del 2022, 17741/2A del 2022, 21306/2A del 2022 sono erroneamente emesse, come riconosciuto da e quindi che i relativi importi non sono dovuti;
Controparte_3
g. ter per l'effetto, condannare alla restituzione di 80,02 per quanto corrisposto a Controparte_3 fronte della fattura 1628/MT del 2021, come riconosciuto dalla società stessa;
condannare altresì alla restituzione di € 595,47, somma pagata a fronte della fattura 4849/2A del 2023, in entrambi i casi oltre agli interessi ai sensi dell'art. 2033 cod. civ dal giorno del pagamento;
g. quater in subordine ai punti g, g bis e g ter, , qualora accettasse la proposta transattiva CP_3 in punto rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare che il debito di a fronte delle fatture n. 2233/MT del 2020, 3045/MT del 2020, 4067/MT del 2020, 1628/MT CP_1 del 2021, 4849/2A del 2023, 2277/MT del 2021, 5593/2A del 2021, 4858/2A del 2022, 11293/2A del 2022, 17741/2A del 2022, 21306/2A del 2022, pari a complessivi € 1.734,40 é stato pagato per € 675,49; h. in via subordinata, qualora in corso di causa venisse accertata in favore di una diversa CP_1 somma, condannare al relativo pagamento, previa deduzione del credito di Controparte_3 eventualmente diverso risultante in corso di causa, oltre agli interessi dalla Controparte_3 domanda al saldo;
i. condannare alla restituzione di € (21.170,72, - 15.574,79) = € 5.595,93, con gli Controparte_3 interessi dal 13 dicembre 2023 all'11 marzo 2024 su € 21.170,72 e dal 12 marzo 2024 sino al saldo su
€ 5.595,93. pagina 2 di 7 Con condanna alle spese del presente giudizio e del procedimento per ingiunzione”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo DI adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per Controparte_3 CP_1
l'importo di € 22.090,78, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IV, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende. Si produce, attestandosene la conformità ai sensi di legge:
1) ricorso in opposizione
2) decreto ingiuntivo opposto
3) fascicolo monitorio
4) dettaglio contabile dei movimenti afferenti il rapporto contrattuale dei servizi di fatturazione elettronica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La società ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di per € 22.090,78, oltre a interessi e spese di lite, Controparte_3 rappresentando:
- di aver stipulato con la convenuta tre contratti per la fornitura di software per l'elaborazione di prospetti paga e per la tenuta della contabilità aziendale, sottoscritti il 16.7.2010 e il 14.12.2018, oltre a un quarto contratto, sempre del 14.12.2018, sottoscritto dal legale rappresentante di in proprio per CP_1 la fornitura di un programma di fatturazione elettronica;
- che i contratti prevedono il pagamento di un canone annuale da effettuarsi in rate trimestrali per il contratto del 2010 e in rate mensili per i contratti del 2018;
- che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto si riferiscono ai due contratti del 2018 e al contratto sottoscritto in proprio dal legale rappresentante della società, e che almeno parte di esse sarebbero state già pagate parzialmente o integralmente;
- pertanto, gli importi già versati dovrebbero essere dedotti dalla somma ingiunta, con esclusione in toto degli importi relativi alle fatture emesse relativamente al contratto sottoscritto da Controparte_2 in proprio in qualità di professionista;
- che a partire dal 2017 la convenuta ha erroneamente quantificato il canone annuale previsto per i contratti di fornitura di servizi, sia per quello del 2010 che per quelli del 2018, applicando adeguamenti pagina 3 di 7 in misura superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi, come invece previsto dalle condizioni generali di contratto. La società chiede pertanto che vengano dedotti dall'importo azionato con il decreto ingiuntivo i pagamenti già effettuati e domanda la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso rispetto al dovuto per l'errato adeguamento del canone in misura superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione di servizi negli anni e per le fatture riferibili a servizi prestati nei confronti del solo CP_2 in proprio.
[...]
2) La convenuta contesta la domanda, dando tuttavia atto dell'intervenuto pagamento totale o parziale di alcune fatture, eccepisce l'illegittimità delle richieste di ripetizione di quanto ritenuto indebito in relazione al contratto del 16.7.2010, poiché non oggetto di causa, e chiede la conferma del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento di € 22.090,78 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
3) Con ordinanza del 3.2.2024 seguita alla celebrazione della prima udienza, già rinviata per trattative in corso tra le parti, sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c. In seguito, con ordinanza del 19.3.2024, il giudice ha rilevato la cessazione dell'interesse alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in considerazione dei pagamenti spontanei effettuati dall'opponente e ha formulato alle parti proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.12.2025 si è tenuta la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
4) Il presente giudizio origina dall'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
3022/2023 del Tribunale di Torino richiesto da per il pagamento di fatture emesse Controparte_3 nell'esecuzione di contratti per la prestazione di servizi di fatturazione elettronica. Risulta pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che in corso di causa sono stati effettuati pagamenti spontanei da parte dell'opponente, cosicché le posizioni dell'opponente e dell'opposta divergono sulla misura di alcuni pagamenti, parziale o totale, e perciò sul residuo dovuto, e sulla debenza di alcuni importi, che nell'opinione di parte opponente sono dovuti dal suo legale rappresentante in proprio in qualità di libero professionista e, nell'opinione di parte opposta, sono portati invece da fatture correttamente emesse nei confronti della società CP_1
A mero titolo di esempio risultano integralmente pagate le fatture n. 4859/2A, n. 12805/2A, n. 25355/2A, e n. 4849/2A, e sono pacifici alcuni pagamenti parziali delle fatture n. 341/MT, n. 296/MT, n. 4850/2A, che le parti, però, quantificano in misura differente. In ogni caso, ad oggi l'opponente ha versato alla convenuta opposta l'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo al fine di ottenere lo sblocco dei servizi di assistenza, come dato atto dalla convenuta stessa nelle proprie note di trattazione scritta del 14.3.2024, cosicché i rapporti devono essere ricostruiti in relazione a quanto eventualmente dovuto in restituzione.
5) Parte opposta non contesta l'allegazione dell'opponente in merito alla misura degli adeguamenti parametrati alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la prestazione di servizi, eccependone unicamente l'inammissibilità in questa sede, in modo peraltro del tutto generico (così in comparsa di costituzione e risposta: «Non appare, invece, la sede corretta per richiedere la restituzione di parte del pagina 4 di 7 canone di cui alla fattura nr 6210/MT, in quanto non azionata in questa sede, con la conseguenza che illegittima è la relativa domanda restitutoria (se del caso, da spiegare in separato giudizio autonomo)» e in termini analoghi negli atti successivi con l'aggiunta: «Non si comprende, di poi, su quale base controparte adduca un presunto errore nell'aggiornamento della misura del canone annuale dei contratti del 14/12/2018 azionati: il rilievo è totalmente sprovvisto di adeguato supporto probatorio, ed essendo pertanto generico merita il respingimento, non fosse altro per la sua pretestuosità)» nelle note del 14.3.2024). Le fatture emesse per il pagamento rateale dei canoni relativi al contratto del 2010 sarebbero la n. 46/MT, n. 1283/MT, n. 2314/MT e n. 3474/MT (docc. 27-30 opponente), non azionate con decreto ingiuntivo poiché integralmente pagate da “con riserva” (doc. 31 e 31A opponente), mentre per il CP_1 pagamento del canone del contratto del 2018 risulterebbero emesse le fatture n. 354/MT, n. 2337/MT, n. 3356/MT, e n. 4819/MT (docc. 32-35 opponente), integralmente saldate da tramite bonifico CP_1
“con riserva di ripetizione” (docc. 35A e 35B opponente). Ancora, per canoni relativi ai contratti del 2018 avrebbe emesso la fattura n. 6210/MT, e la CP_3 fattura n. 362/MT, non azionate con decreto ingiuntivo, la prima pagata con riserva di ripetizione da (docc. 36 e 36A opponente) e la seconda saldata solo parzialmente (docc. 37 e 37A opponente), e CP_1 le fatture n. 341/MT, n. 296/MT, n. 4859/2A, n. 4850/2A, tutte oggetto d'ingiunzione, alcune delle quali integralmente pagate. Poiché sono in ogni caso in questione i rapporti intercorsi tra le parti in causa, ed essendo previsto l'adeguamento sia per il contratto del 2010 (v. art. 4 contratto 16.7.2010, doc. 25 opponente) sia per i contratti del 2018, dev'essere riconosciuto il diritto dell'opponente al riconteggio di quanto dovuto per le fatture emesse per il pagamento dei contratti stipulati da con il 14.12.2018 (doc. 1 CP_1 CP_3
e 2 opponente) e il 16.7.2010 (doc. 25 opponente), quest'ultimo a partire dal dall'anno 2017 (v. p. 6 ricorso), in conformità alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi, come stabilito dalle condizioni generali di contratto (doc. 3 opponente, p. 3, art. 6.2 «Il cliente prende atto e accetta espressamente che tutti i Canoni sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei servizi, calcolato come media degli ultimi dodici mesi»), poiché non è stato provato né allegato che una misura maggiore potesse essere applicata in aumento come previsto dall'art.
6.3 e dall'art. 20 delle stesse Condizioni generali di contratto di , che prevedono in ogni caso la comunicazione scritta da parte della CP_3 società e il contestuale sorgere del diritto di recesso del contraente entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica.
6) L'opponente eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva di per la domanda di CP_1 pagamento delle fatture n. 1628/MT, n. 2233/MT, n. 3045/MT, n. 4067/MT, n. 4858/2A, n. 5593/2A, n. 11293/2A, n. 17741/2A, n. 21306/2A, alcune delle quali peraltro parzialmente pagate, per importi che ha riconosciuto di dover restituire in comparsa di costituzione (cfr. p. 5), salvo poi CP_3 cambiare prospettazione nelle successive memorie, altre integralmente pagate, fattura n. 4849/2A (doc. 23 opponente) e una, la n. 2277/MT (doc. 17 opponente), non saldata dall'opponente perché ritenuta anch'essa non dovuta. Tali fatture sarebbero, infatti, state emesse in esecuzione del contratto “Offerta promozionale per i professionisti” stipulato il 14.12.2018 da e in proprio (v. doc. 4 CP_3 Controparte_2
pagina 5 di 7 opponente), e non in qualità di legale rappresentate di cosicché la società difetterebbe di CP_1 legittimazione passiva per il pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate.
nei propri atti riporta: «Difatti, il contratto effettivamente firmato come autonomo da CP_3
è stato processato a nome di in quanto, per poter mantenere attivi e Controparte_2 CP_1 fruibili i servizi ad esso attribuibili, deve essere necessariamente collegato al contratto principale. (p. 2 delle note di trattazione scritta depositate da il 4.3.2024), riconoscendo, perciò, che il CP_3 contratto è stato sottoscritto da in via autonoma e “processato” a nome di e che «[…] CP_2 CP_1 parte opposta ha riferito contestualmente non poter attuare lo storno e riemissione delle fatture nei confronti direttamente del sig. , in quanto ciò avrebbe determinato il NON funzionamento della CP_2 licenza del contratto B2B-fatturazione elettronica che, comunque, come spiegato in atti, è sempre legato alla licenza madre di , ragion per cui la fatturazione è stata emessa nei confronti di CP_1
, come argomentato); tuttavia, si è resa disponibile a modificare l'intestazione contrattuale CP_1 del contratto B2B-fatturazione elettronica da in , proseguendo, come sino Controparte_2 CP_1 ad oggi avvenuto, la fatturazione nei confronti di stessa» nelle note di trattazione scritta del CP_1
18.4.2024). Parte opposta non contesta perciò in diritto l'eccezione dell'opponente, adducendo problemi di natura tecnica all'eventuale storno delle fatture e al collegamento delle licenze in favore di e di CP_1 CP_2 in proprio, di tal che l'impossibilità di stornare le somme già pagate o in ogni caso di
[...] emettere le stesse fatture a carico di deve ritenersi un problema di contabilizzazione interna CP_2 della società opposta, che non può valere a far sì che sia disattesa l'eccezione mossa da CP_1
Dev'essere pertanto accertato il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle fatture per CP_1 servizi prestati in esecuzione del contratto stipulato con e tali importi devono essere Controparte_2 scomputati da quanto dovuto.
7) Infine, residuano contestazioni sugli importi fatturati per interventi tecnici prestati da CP_3 poiché l'opponente riferisce l'attività a quella definita in contratto come “attività di formazione” nel contratto del 14.12.2018 n. 45463 stipulato con (doc. 1 opponente, p. 2), da fatturare alla tariffa CP_1 orario di € 60 anziché di € 65, come invece avvenuto con la fattura n. 4883/MP (doc. 11 opponente). Non essendo contestata dall'opponente l'esecuzione dell'intervento tecnico, l'importo totale della fattura (€ 317,20) dev'essere ricalcolato sul prezzo orario corretto di € 60, e non integralmente dedotto da quanto dovuto, differentemente da quanto affermato dalla stessa nel ricorso (v. punto f), p. 3). Non è contestata, invece, la fattura n. 12805/2A relativa ad altro intervento tecnico, che risulta integralmente pagata (v. doc. 12 e doc. 24 opp.).
8) In conclusione, risulta accertato che: (i) alcuni pagamenti sono stati effettuati in corso di causa;
(ii) è necessario un corretto adeguamento dei canoni contrattuali dovuti da a CP_1 CP_3 conformemente alle previsioni di cui all'art. 4 del contratto del 16.7.2010 e di cui all'art. 6 delle Condizioni generali di contratto della convenuta;
(iii) sussiste il difetto di legittimazione passiva di per le fatture emesse in esecuzione del contratto stipulato il 14.12.2018 dall'opposta con CP_1
in proprio, e pertanto è la dovuta la restituzione degli importi, anche parzialmente Controparte_2 corrisposti;
(iv) è dovuto ricalcolo degli importi delle fatture emesse dall'opposta per interventi tecnici con tariffa differente da quella pattuita.
pagina 6 di 7 Data l'evidente complessità del quadro contabile prospettato, visti gli importi, la diversa prospettazione delle parti e il numero notevole di fatture delle quali si richiede a vario titolo il pagamento, allo stato non si può procedere alla quantificazione esatta del dovuto, essendo necessario un supplemento istruttorio di natura tecnica al fine di individuare correttamente i rapporti dare-avere tra le parti e gli importi dovuti. Deve pertanto pronunciarsi sentenza non definitiva di mero accertamento, con rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento dell'importo a debito di . CP_3
9) Può sin d'ora pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo comunque pacifico che parte della somma ingiunta era stata già corrisposta prima della sua emissione.
PQM
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 21.4.2023;
- accerta il diritto di parte opponente alla riquantificazione degli importi dovuti per canoni contrattuali, del contratto n. 2582 del 16.7.2010 a partire dall'anno 2017 e n. 45463 del 14.12.2018 e n. 45467 del 14.12.2018, in ragione dell'adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la produzione di servizi;
- accerta il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alle fatture emesse in esecuzione CP_1 del contratto del 14.12.2018 stipulato da con in proprio;
Controparte_3 Controparte_2
- accerta che l'importo dovuto da a per attività di formazione/intervento CP_1 Controparte_3 tecnico deve essere riquantificato in ragione della tariffa oraria di € 60, contrattualmente prevista;
- dispone la rimessione in istruttoria della causa per la corretta determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti. Torino, 9.12.2025
Il DI FA MO
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