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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 30 \2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30\2025 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata in [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Furnari, Contrada Celi, presso lo studio dell'avv. Lopes
Marilena che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
18/01/1969, elettivamente domiciliato in Oliveri, via Rosate, n. 4, presso lo studio dell'avv. La Rosa Francesca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con , in data 29/08/2012, in Marocco, e Controparte_1
che dal matrimonio sono nati quattro figli, di cui due (cl. 2009) e Per_1 Per_2
(cl.2013), ancora minorenni e con lei conviventi. Ha altresì esposto: che il è CP_1
stato sottoposto dapprima alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e, in seguito, all'aggravamento della misura con la custodia cautelare presso la
Casa Circondariale di Barcellona P.G.; che con provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Messina del 18.07.2023, è stata sospesa la responsabilità genitoriale del resistente e i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
con incarico al Servizio di NPI di osservare le condizioni di sviluppo psico-fisico dei minori e di riferire in ordine al loro vissuto , ai rapporti con i genitori e gli altri familiari,
dando mandato al Consultorio Familiare competente di avviare un percorso di valutazione e recupero delle capacità genitoriali del padre;
che con decreto emesso in data 01.08.2023 è stato confermato il decreto emesso in data 18.07.2023, e si è stabilito,
inoltre, che gli incontri padre - figli si svolgessero in spazio neutro;
che, con sentenza del 28.06.2024, è stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del
, si è mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti nonché la presa CP_1
in carico dei minori da parte della NPIA di riferimento e si è stabilito che gli incontri tra il padre ed i figli minori fossero svolti con modalità protette, previo consenso degli stessi, con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minori.
2 La ricorrente, pertanto, ha chiesto: che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli in proprio favore, con collocazione prevalente presso di sé; di disporre il diritto di visita del padre secondo modalità protette;
di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di €.500,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore. Ha chiesto, ulteriormente, che fosse disposto a carico del un contributo per il proprio mantenimento dell'importo pari a CP_1
€.250,00.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto Controparte_1
nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Ha chiesto di disporre un contributo economico per i figli e di regolamentare l'esercizio di visita degli stessi tenendo conto delle proprie condizioni economiche e detentive, chiedendo altresì il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.04.2025, è comparsa personalmente soltanto la ricorrente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione italiana in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003,
e del Reg. n.1111/2019 che dal 1° agosto 2022 ha sostituito lo stesso, al quale va riconosciuta valenza universale, e che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la
3 residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. Nel caso in esame, emerge che le parti sono entrambe attualmente residenti in Italia e, precisamente, la residente a [...]P.G. in Pt_1
via Vicolo III Concezione, n. 16 e il a Rodì Milici in via Germanò n. 121, (v. CP_1
doc. depositata in atti).
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, avendo i minori, figli della coppia,
residenza abituale in Barcellona P.G., dove gli stessi sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La legge applicabile è quella italiana, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio,
era in Italia.
Sempre in via preliminare, va rilevato che il matrimonio celebrato tra le parti in
Marocco non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel
4 nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato
di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Marocco dai coniugi
è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla trascrizione dell'atto di ripresa in matrimonio prodotta in giudizio dalla ricorrente (v. all. 1 dell'atto di ricorso). La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé
elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad
escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra
cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di
effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei
registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma della frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi. Risulta, invero,
una situazione conflittuale che non rende possibile la prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
La ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, Pt_1
allegando gravi violazioni dei doveri coniugali, per aver il resistente posto in essere condotte aggressive e violente nei suoi confronti (v. processo verbale del 4.04.2025).
Il resistente non ha contestato le circostanze riferite dalla e, inoltre, dalle Pt_1
risultanze del procedimento penale n. 780/2022 r.g.n.r., concluso con sentenza emessa dall'intestato Tribunale n.741/2023 depositata il 26.06.2023 (v. all. 6 dell'atto di
5 ricorso) e confermata in appello, si evince nei suoi confronti l'intervenuta condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della odierna ricorrente), per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., per avere l'odierno resistente maltrattato la moglie “con ripetute aggressioni fisiche e verbali, sottoponendola così ad abituali sofferenze morali e fisiche” e nonché per aver “con frequenza quotidiana, per motivi di gelosia” insultato la donna e graffiata “al volto con le mani” (cfr. capo di imputazione nel procedimento penale indicato).
In proposito, anche al di fuori dei casi in cui debba attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter
argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass. 17316/2018;
Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011). Di talché, deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte sul punto “le reiterate violenze fisiche e morali
inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri
nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”,
“quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse” ed esonerano “il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr., in particolare, Cass. civ. n.7388 del 2017, Cass. civ. n. 31351 del 2022).
6 In definitiva, il contegno processuale del e le risultanze probatorie CP_1
allegate in atti conducono a ritenere che la condotta dallo stesso tenuta sia stata non solo contraria ai doveri del matrimonio, ma anche di significativo disvalore, in quanto gravemente lesiva di diritti fondamentali della persona e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte,
la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore pure avanzata dalla Pt_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è
considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
7 Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo stato, disoccupata e di Pt_1
essere aiutata economicamente dal fratello e da un figlio. Ella, inoltre, ha dichiarato di risiedere in un immobile concesso in locazione, versando un canone mensile di
€320,00; di percepire l'assegno unico di €.400,00 mensili e di aver percepito, fino ad ottobre 2024, il reddito di cittadinanza di importo pari a €.980,00 (v. processo verbale del 4.04.2025, atto di ricorso, allegato 5, relazione dei S.S. depositata il 2.04.2025).
Inoltre, in sede di incontro con i servizi Sociali la stessa ha riferito di svolgere attività
saltuarie come badante e colf per un importo complessivo, comprensivo di quanto percepito a titolo di assegno unico, di €.1.110,00. (v. ancora relazione dei S.S. in atti).
Diversamente, il si è limitato ad affermare che, stante il regime di detenzione CP_1
carceraria in cui si trova, egli non percepisce alcun reddito (v. comparsa di costituzione).
Se ne desume che tra le parti non sussiste uno squilibrio economico rilevante;
e,
inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte della sulla quale Pt_1
incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto ai provvedimenti concernenti la prole, va rilevato che con sentenza del
28.06.2024 il Tribunale per i Minorenni di Messina ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del e ha disposto il mantenimento del monitoraggio CP_1
dei Servizi Sociali competenti e della presa in carico dei minori da parte della NPIA,
nonché il mantenimento degli incontri in modalità protetta tra il padre ed i figli, previo consenso degli stessi e con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio.
Il Collegio, preso atto della suddetta pronuncia del Tribunale per i minorenni di
Messina di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del , rileva CP_1
8 altresì che si è in presenza di concreti indicatori della sua inadeguatezza genitoriale,
tenuto conto che egli ha posto in essere comportamenti violenti in ambito domestico e che per tali fatti, commessi alla presenza dei minori, ha riportato la condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Messina. Inoltre, secondo quanto si evince dal documentale in atti, il CP_1
non si è sottoposto al percorso di valutazione della capacità genitoriali. Risulta, poi, che il figlio minore pur “sollecitato a manifestare la sua volontà di entrare in Per_1
relazione con il padre, non ha espresso nessuna volontà”, e parimenti la figlia minore
“non ha mai espresso il desiderio di incontrare il padre” (v. relazione Per_2
depositata il 2.04.2025).
Diversamente, nessun elemento di inidoneità genitoriale è emerso a carico della madre, atteso che dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Barcellona P.G. del
28.03.2025 si evince che “i minori vivono in un contesto familiare adeguato alle loro esigenze di vita. Il legame con la madre è significativo”. Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I
figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Gli Assistenti Sociali e il Servizio NPIA, già officiati, dovranno proseguire nel progetto di presa in carico dei figli della coppia, segnalando alle competenti Autorità
Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Venendo invece al regime di visite del padre con i figli, il Tribunale ritiene di non prevedere alcun calendario di incontri e confermare quanto già stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Messina con la citata sentenza del 24.06.2024, ovvero che i contatti tra il padre ed i figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi
9 Sociali competenti, con modalità protette, previo consenso dei minori e con facoltà di sospenderli in caso di loro pregiudizio.
In ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli minori, va ricordato che l'art. 315-bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti,
quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
Ciò posto, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della madre, con cui i figli minori convivono in via esclusiva, e considerato che il resistente non ha depositato la documentazione richiesta ex art. 473 bis.12 cpc, secondo, terzo e quarto comma, richiamata ai sensi dell'art. 473 bis.16 cpc, da cui evincere la propria assoluta incapienza reddituale, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di
10 contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.250,00 (in ragione di
€.125,00 per ciascuno), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
L'assegno unico familiare va percepito direttamente ed interamente dalla poiché affidataria in via esclusiva della prole. Pt_1
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico di;
Controparte_1
detta parte si liquida in complessivi € 4.475,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 802,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di trattazione e € 1.937,00 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività
difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 30/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 29/08/2012 in Controparte_1
Khouribga (Marocco);
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Pt_1
[...]
- dà atto che con provvedimento n. 45/2024 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Messina pubblicato il 28.06.2024, è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, sui figli minori Controparte_1 CP_1
11 e Per_2 Persona_3
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori sui figli Controparte_1
minori e in favore della madre, Persona_4 Persona_3 Parte_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno e possibilità per il padre di avere contatti con la prole sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali e secondo quanto indicato in parte motiva;
- prescrive ai Servizi Sociali e al Dipartimento NPIA, che hanno già preso in carico il nucleo familiare, la prosecuzione dell'attività di supporto e monitoraggio e la segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento dei figli e , della somma mensile di Per_1 Per_2
€.250,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a oltre che del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
- compensa per 1/3 le spese processuali e condanna Controparte_1
alla rifusione della restante parte in favore di che si liquida in € Parte_1
4.475,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 3/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
12 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30\2025 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata in [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Furnari, Contrada Celi, presso lo studio dell'avv. Lopes
Marilena che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
18/01/1969, elettivamente domiciliato in Oliveri, via Rosate, n. 4, presso lo studio dell'avv. La Rosa Francesca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, ha premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con , in data 29/08/2012, in Marocco, e Controparte_1
che dal matrimonio sono nati quattro figli, di cui due (cl. 2009) e Per_1 Per_2
(cl.2013), ancora minorenni e con lei conviventi. Ha altresì esposto: che il è CP_1
stato sottoposto dapprima alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e, in seguito, all'aggravamento della misura con la custodia cautelare presso la
Casa Circondariale di Barcellona P.G.; che con provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Messina del 18.07.2023, è stata sospesa la responsabilità genitoriale del resistente e i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
con incarico al Servizio di NPI di osservare le condizioni di sviluppo psico-fisico dei minori e di riferire in ordine al loro vissuto , ai rapporti con i genitori e gli altri familiari,
dando mandato al Consultorio Familiare competente di avviare un percorso di valutazione e recupero delle capacità genitoriali del padre;
che con decreto emesso in data 01.08.2023 è stato confermato il decreto emesso in data 18.07.2023, e si è stabilito,
inoltre, che gli incontri padre - figli si svolgessero in spazio neutro;
che, con sentenza del 28.06.2024, è stata disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del
, si è mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti nonché la presa CP_1
in carico dei minori da parte della NPIA di riferimento e si è stabilito che gli incontri tra il padre ed i figli minori fossero svolti con modalità protette, previo consenso degli stessi, con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minori.
2 La ricorrente, pertanto, ha chiesto: che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli in proprio favore, con collocazione prevalente presso di sé; di disporre il diritto di visita del padre secondo modalità protette;
di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di €.500,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; di disporre l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore. Ha chiesto, ulteriormente, che fosse disposto a carico del un contributo per il proprio mantenimento dell'importo pari a CP_1
€.250,00.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto Controparte_1
nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi. Ha chiesto di disporre un contributo economico per i figli e di regolamentare l'esercizio di visita degli stessi tenendo conto delle proprie condizioni economiche e detentive, chiedendo altresì il rigetto della domanda di mantenimento del coniuge ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.04.2025, è comparsa personalmente soltanto la ricorrente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione italiana in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003,
e del Reg. n.1111/2019 che dal 1° agosto 2022 ha sostituito lo stesso, al quale va riconosciuta valenza universale, e che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la
3 residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. Nel caso in esame, emerge che le parti sono entrambe attualmente residenti in Italia e, precisamente, la residente a [...]P.G. in Pt_1
via Vicolo III Concezione, n. 16 e il a Rodì Milici in via Germanò n. 121, (v. CP_1
doc. depositata in atti).
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, avendo i minori, figli della coppia,
residenza abituale in Barcellona P.G., dove gli stessi sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La legge applicabile è quella italiana, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio,
era in Italia.
Sempre in via preliminare, va rilevato che il matrimonio celebrato tra le parti in
Marocco non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel
4 nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato
di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Marocco dai coniugi
è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla trascrizione dell'atto di ripresa in matrimonio prodotta in giudizio dalla ricorrente (v. all. 1 dell'atto di ricorso). La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé
elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad
escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra
cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di
effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei
registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma della frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi. Risulta, invero,
una situazione conflittuale che non rende possibile la prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
La ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, Pt_1
allegando gravi violazioni dei doveri coniugali, per aver il resistente posto in essere condotte aggressive e violente nei suoi confronti (v. processo verbale del 4.04.2025).
Il resistente non ha contestato le circostanze riferite dalla e, inoltre, dalle Pt_1
risultanze del procedimento penale n. 780/2022 r.g.n.r., concluso con sentenza emessa dall'intestato Tribunale n.741/2023 depositata il 26.06.2023 (v. all. 6 dell'atto di
5 ricorso) e confermata in appello, si evince nei suoi confronti l'intervenuta condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della odierna ricorrente), per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., per avere l'odierno resistente maltrattato la moglie “con ripetute aggressioni fisiche e verbali, sottoponendola così ad abituali sofferenze morali e fisiche” e nonché per aver “con frequenza quotidiana, per motivi di gelosia” insultato la donna e graffiata “al volto con le mani” (cfr. capo di imputazione nel procedimento penale indicato).
In proposito, anche al di fuori dei casi in cui debba attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter
argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass. 17316/2018;
Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass.
24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011). Di talché, deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte sul punto “le reiterate violenze fisiche e morali
inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri
nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”,
“quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse” ed esonerano “il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr., in particolare, Cass. civ. n.7388 del 2017, Cass. civ. n. 31351 del 2022).
6 In definitiva, il contegno processuale del e le risultanze probatorie CP_1
allegate in atti conducono a ritenere che la condotta dallo stesso tenuta sia stata non solo contraria ai doveri del matrimonio, ma anche di significativo disvalore, in quanto gravemente lesiva di diritti fondamentali della persona e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte,
la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, accolta.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore pure avanzata dalla Pt_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è
considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione,
infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche
Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004, n. 20638).
7 Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo stato, disoccupata e di Pt_1
essere aiutata economicamente dal fratello e da un figlio. Ella, inoltre, ha dichiarato di risiedere in un immobile concesso in locazione, versando un canone mensile di
€320,00; di percepire l'assegno unico di €.400,00 mensili e di aver percepito, fino ad ottobre 2024, il reddito di cittadinanza di importo pari a €.980,00 (v. processo verbale del 4.04.2025, atto di ricorso, allegato 5, relazione dei S.S. depositata il 2.04.2025).
Inoltre, in sede di incontro con i servizi Sociali la stessa ha riferito di svolgere attività
saltuarie come badante e colf per un importo complessivo, comprensivo di quanto percepito a titolo di assegno unico, di €.1.110,00. (v. ancora relazione dei S.S. in atti).
Diversamente, il si è limitato ad affermare che, stante il regime di detenzione CP_1
carceraria in cui si trova, egli non percepisce alcun reddito (v. comparsa di costituzione).
Se ne desume che tra le parti non sussiste uno squilibrio economico rilevante;
e,
inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte della sulla quale Pt_1
incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto ai provvedimenti concernenti la prole, va rilevato che con sentenza del
28.06.2024 il Tribunale per i Minorenni di Messina ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del e ha disposto il mantenimento del monitoraggio CP_1
dei Servizi Sociali competenti e della presa in carico dei minori da parte della NPIA,
nonché il mantenimento degli incontri in modalità protetta tra il padre ed i figli, previo consenso degli stessi e con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio.
Il Collegio, preso atto della suddetta pronuncia del Tribunale per i minorenni di
Messina di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del , rileva CP_1
8 altresì che si è in presenza di concreti indicatori della sua inadeguatezza genitoriale,
tenuto conto che egli ha posto in essere comportamenti violenti in ambito domestico e che per tali fatti, commessi alla presenza dei minori, ha riportato la condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Messina. Inoltre, secondo quanto si evince dal documentale in atti, il CP_1
non si è sottoposto al percorso di valutazione della capacità genitoriali. Risulta, poi, che il figlio minore pur “sollecitato a manifestare la sua volontà di entrare in Per_1
relazione con il padre, non ha espresso nessuna volontà”, e parimenti la figlia minore
“non ha mai espresso il desiderio di incontrare il padre” (v. relazione Per_2
depositata il 2.04.2025).
Diversamente, nessun elemento di inidoneità genitoriale è emerso a carico della madre, atteso che dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Barcellona P.G. del
28.03.2025 si evince che “i minori vivono in un contesto familiare adeguato alle loro esigenze di vita. Il legame con la madre è significativo”. Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I
figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Gli Assistenti Sociali e il Servizio NPIA, già officiati, dovranno proseguire nel progetto di presa in carico dei figli della coppia, segnalando alle competenti Autorità
Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Venendo invece al regime di visite del padre con i figli, il Tribunale ritiene di non prevedere alcun calendario di incontri e confermare quanto già stabilito dal
Tribunale per i Minorenni di Messina con la citata sentenza del 24.06.2024, ovvero che i contatti tra il padre ed i figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi
9 Sociali competenti, con modalità protette, previo consenso dei minori e con facoltà di sospenderli in caso di loro pregiudizio.
In ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli minori, va ricordato che l'art. 315-bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti,
quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
Ciò posto, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della madre, con cui i figli minori convivono in via esclusiva, e considerato che il resistente non ha depositato la documentazione richiesta ex art. 473 bis.12 cpc, secondo, terzo e quarto comma, richiamata ai sensi dell'art. 473 bis.16 cpc, da cui evincere la propria assoluta incapienza reddituale, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di
10 contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.250,00 (in ragione di
€.125,00 per ciascuno), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti.
L'assegno unico familiare va percepito direttamente ed interamente dalla poiché affidataria in via esclusiva della prole. Pt_1
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito della controversia, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico di;
Controparte_1
detta parte si liquida in complessivi € 4.475,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 802,00 per la fase introduttiva, € 602,00 per la fase di trattazione e € 1.937,00 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività
difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 30/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 29/08/2012 in Controparte_1
Khouribga (Marocco);
- dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Pt_1
[...]
- dà atto che con provvedimento n. 45/2024 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Messina pubblicato il 28.06.2024, è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, sui figli minori Controparte_1 CP_1
11 e Per_2 Persona_3
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori sui figli Controparte_1
minori e in favore della madre, Persona_4 Persona_3 Parte_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno e possibilità per il padre di avere contatti con la prole sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali e secondo quanto indicato in parte motiva;
- prescrive ai Servizi Sociali e al Dipartimento NPIA, che hanno già preso in carico il nucleo familiare, la prosecuzione dell'attività di supporto e monitoraggio e la segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo Controparte_1
di contributo per il mantenimento dei figli e , della somma mensile di Per_1 Per_2
€.250,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a oltre che del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
- compensa per 1/3 le spese processuali e condanna Controparte_1
alla rifusione della restante parte in favore di che si liquida in € Parte_1
4.475,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 3/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
12 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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