Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/07/2025, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06671/2025REG.PROV.COLL.
N. 01670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2025, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
OM VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Flores, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1164/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM VA;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Eliana Flores e l'avvocato dello Stato Andra Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo il ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in relazione alla sua domanda di vedersi riconosciuti in qualità di docente dei punteggi aggiuntivi da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, dichiarava cessata la materia del contendere; in particolare il Giudice del lavoro ha ritenuto satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente il provvedimento, depositato in quel giudizio, con il quale il dirigente p.t. dell’Ambito territoriale di Napoli, aveva disposto la rettifica delle graduatorie GPS 2022/2024 valorizzando i punteggi per titoli e servizi.
Deduceva l’inadempimento al giudicato in quanto il suo punteggio era rimasto invariato, né vi era stata la ripubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ambito territoriale di Napoli, sicché le graduatorie G.P.S. – graduatorie provinciali per le supplenze – non risultavano emendate per la provincia di Napoli, con riferimento alle classi di concorso richieste, con la conseguente mancata stipula di contratti a tempo determinato per il corrente anno scolastico.
Il TAR accoglieva la domanda rilevando che Pur dopo la disposta istruttoria non è stata data chiara prova da parte del Ministero resistente dell’effettivo adeguamento, anche dal punto di vista informatico, del punteggio riconosciuto con il provvedimento del 26 gennaio 2023 (che ha dato luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere). Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia. Una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina in un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero resistente o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato, che darà corso a tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del giudicato.
Appellata ritualmente la sentenza resiste OM VA.
All’udienza del 24 giugno 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il solo motivo di appello l’amministrazione deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR per la Campania aveva ritenuto, con una motivazione solo apparente, che le Amministrazioni resistenti non avevano fornito chiara prova di aver effettivamente eseguito la sentenza del 22 febbraio 2023 del Tribunale di Napoli, sez. lavoro in quanto, successivamente all'ordinanza istruttoria del 14 ottobre 2024, l’USR per la Campania aveva prodotto una relazione informativa corredata dalla pertinente documentazione, nella quale aveva puntualmente chiarito che: “ non è stata pubblicata sul sito web istituzionale la rettifica del punteggio in quanto l’OM 112/2022 non onera l’amministrazione di effettuare la pubblicazione delle GPS ogni anno. Inoltre, la comunicazione tra Amministrazione e scuole avviene tramite piattaforma SIDI, attraverso la consultazione della quale è facilmente dimostrabile l’intervenuto adempimento da parte dell’Amministrazione all’incombente istruttorio richiesto. Si rappresenta, infatti, che il punteggio del docente è stato corretto nello scorso biennio e coincideva con quello stabilito dalla sentenza come da allegato A048-A049. Nella domanda di aggiornamento per l’a.s. 2024.25 il docente ha inserito ulteriori servizi e pertanto il punteggio risulta adesso molto più alto ”.
L’appello non è fondato.
L’appellato ha documentato che in data 30 gennaio 2023, per la classe di concorso A048, sul sistema informativo ministeriale, ove le scuole attingono i nominativi degli aspiranti, risultava ancora il punteggio deteriore non emendato e ciò nonostante la convenuta Amministrazione abbia adottato il decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001161 del 26 gennaio 2023, di rettifica.
Analoga situazione è stata documentata per la classe di concorso A049.
Non è stato provato dall’appellante che il decreto di rettifica n. 1161, sebbene adottato, sia stato posto in esecuzione con l’attribuzione del punteggio, né mediante allineamento dei dati del sistema informativo ministeriale, né mediante comunicazione alle scuole, né mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ambito territoriale di Napoli delle G.P.S. 2022/2024 rettificate, sicché l’attribuzione del punteggio aggiuntivo è rimasta solo virtuale.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), respinge l’appello.
Condanna Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO