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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. US Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 470/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 446/2020 resa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 11.6.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
(C.F. ) già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio
Tommasini ed elettivamente domiciliata in Via XXIV Maggio n. 18, per procura Pt_1
in atti;
- appellante -
contro nato a [...] l'[...] C.F. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Zebito ed elettivamente domiciliato in Milazzo
via Risorgimento n. 154, per procura in atti;
, nata a [...] [...], CF e Controparte_2 Pt_1 C.F._2 [...] , CF , in proprio e quali eredi di Lo UC US CP_3 C.F._3
(a sua volta erede di ), elettivamente domiciliate in Milazzo via Ten. Persona_1
Minniti n. 49, presso lo studio dell' avv. Dario M. Carcione, che le rappresenta e difende per procura in atti;
- appellati –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 7.11.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione del febbraio 2009 ( zio celibe di , Parte_3 Controparte_1
e US, nonché germano di ) conveniva in giudizio la Persona_1 [...]
, esponendo di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Parte_2
Milazzo, a valle della Strada Panoramica in contrada “Paradiso”, consistente in un terreno sul quale insistevano dei fabbricati, uno dei quali adibito ad abitazione principale. L'attore lamentava che la Strada Panoramica, appartenente all' convenuto, era interessata da CP_4
fenomeni di smottamento e deduceva: la necessità di provvedere ad opere di consolidamento della scarpata al fine di evitare smottamenti più gravi di quelli già verificatisi,
anche in considerazione della consistenza del traffico veicolare e della mancanza di un impianto di smaltimento di acque piovane che defluivano in modo anomalo sul terreno
, arrecando un danno ingiusto;
che l'omessa manutenzione del costone che Per_1
reggeva la strada provinciale gravante sull' convenuto, quale custode, determinava CP_4
smottamenti nel terreno attoreo e crepe nel fabbricato ivi insistente. Tutto ciò premesso,
invocando la responsabilità della ex art. 2043 c.c., Parte_2
chiedeva di: “1) Ritenere e dichiarare che l'omessa manutenzione della Parte_3
strada Panoramica ha determinato gravi conseguenze per l'immobile Marchese. 2) Disporre consulenza al fine di verificare il nesso di causalità fra i danni nell'immobile dei ricorrenti e
l'omessa manutenzione. 3) Ordinare all'amministrazione provinciale convenuta di eseguire
tutte le opere atte ad eliminare le cause degli smottamenti e delle crepe e a convogliare le
acque. 4) Condannare la al risarcimento dei danni Parte_2
conseguenti presenti nell'immobile , con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Per_1
Con comparsa depositata all'udienza del 4 giugno 2009, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale contestava le domande attoree, deducendo che il fenomeno Parte_2
di cedimento della proprietà non era connesso ad un difetto di costruzione e Per_1
manutenzione della strada provinciale, quanto piuttosto a cause naturali, aggravate dall'ubicazione dell'immobile attoreo, o a responsabilità di parte attrice nella costruzione e/o manutenzione della stradella privata che dalla strada provinciale accedeva alla proprietà
. L'Ente convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande svolte ex adverso, Per_1
con vittoria di spese e compensi di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. ll Tribunale nominava l'ing. Per_2
al quale si affidava il seguente mandato: “descrivere lo stato dei luoghi oggetto di
[...]
causa; accertare se i danni lamentati dall'attore nel proprio immobile possono essere
riconducibili o meno all'omessa manutenzione dell'Amministrazione resistente , e in caso di
risposta positiva ,indicare le opere che devono essere eseguite al fine di evitare ulteriori
danni; accertare e quantificare i danni subiti e lamentati dall'attore”. Nelle more dell'espletande operazioni peritali, con comparsa depositata in data 13.05.2011 si costituiva in giudizio , nella qualità di erede di , la quale Persona_1 Parte_3
reiterava per relationem le difese e domande già svolte in atti. Con sentenza n. 446/2020 il
Tribunale individuava la genesi del fenomeno erosivo nella modificazione dell'equilibrio del terreno dovuto in maniera significativa all'assenza di sistema di drenaggio delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale realizzata a monte dell'immobile attoreo, in concorso con altri fattori, quali le tecniche costruttive delle opere di sostegno della sede stradale;
accertava il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, oltre a prova del danno e tanto statuiva: “dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della
[...]
e, per l'effetto:
2. condanna la Controparte_5 Controparte_5
all'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere di manutenzione indicate in parte motiva
ed al pagamento in favore di della somma di euro euro 5.716,00, Persona_1
oltre i.v.a. dovuta per legge, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla
domanda all'effettivo soddisfo;
3. condanna la alla rifusione Controparte_5
delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , che Persona_1
liquida in € 356,58 per spese vive ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
4. pone in
via definitiva le spese di c.t.u. a carico di ”. Controparte_5
Con atto di citazione del 9.7.2020 la proponeva gravame Parte_1
alla superiore statuizione, affidandolo a quattro motivi 1) carenza di legittimazione attiva di con conseguente estinzione del giudizio per mancata riassunzione Persona_1
nei termini ex art. 305 c.p.c. a seguito della dichiarata morte di;
2) Parte_3
carenza di legittimazione passiva della;
3) errata Parte_1
attribuzione alla dell'onere di custodia sul costone e Parte_1
l'adiacente scarpata;
4) accertamento peritale generico, incompleto e lacunoso 5) erronea condanna alle spese di lite.
Con comparsa del 3.12.2020, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese. La Corte
disponeva di rinnovare la notifica della citazione agli altri appellati che, con comparsa del
3.12.2020, si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese.
Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 7.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE. I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel non avere delibato il difetto di legittimazione attiva di , intervenuta in Persona_1
giudizio quale erede di suo fratello ( che era l'originario attore del giudizio Parte_3
di prime cure R.G. 15442/2009) semplicemente dichiarando di essere sorella del defunto ed erede di quest'ultimo, senza fornire prova alcuna di tale qualità. Il Tribunale altresì
avrebbe errato nel non avere dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione a
seguito della dichiarata morte dell'attore . Parte_3
Il motivo di gravame è infondato
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata tardivamente formulata in primo grado solo in seno alla comparsa conclusionale del 12.5.2020 e non alla prima udienza successiva al 13.5.2011 - che è la data di deposito in cancelleria dell'intervento di ex Persona_1
art. 110 c.p.c. - ossia l'udienza del 18.10.2011. Inoltre, nel caso di specie la morte di non è stata denunciata dal suo difensore avv. Caterina Marullo ed ex Parte_3
art. 300 c.p. c. e non rileva la notizia di decesso di una parte processuale aliunde recepta .
Non essendosi mai verificata una formale interruzione è inconcepibile una riassunzione del processo e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi .
Deve nondimeno rilevarsi che dalla documentazione prodotta in grado di appello dall'avv.
Ruggero Zebito, procuratore di , è comprovato che Controparte_1 Persona_1
non è erede di , deceduto il 30.3.2011, il quale con testamento
[...] Parte_3
dispose della nuda proprietà bene di cui è causa in favore di e Controparte_1
dell'usufrutto in favore di . La sentenza di primo grado è stata resa Persona_1
dunque contro una parte costituita volontariamente ma non erede e resa nei confronti di un soggetto non legittimato a stare in giudizio, con possibile pregiudizio del diritto di difesa di tutti i soggetti effettivamente coinvolti, con possibilità di eccepire la nullità della sentenza ad opera della parte che ha subito il pregiudizio. Senonchè nessuno degli appellati ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, né tale eccezione è stata formulata dall'appellante, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Il vizio del contraddittorio è stato dunque sanato dalla mancata opposizione della parte legittimata che,
anzi, chiede la conferma della sentenza di primo grado e la pronuncia in grado di appello,
anche se integralmente confermativa di quella di primo grado, sostituisce quest'ultima.
( in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 29021 del 2018, Cass. n. 18254 del 2014,
Cass. n. 2955 del 2013)
II.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante reitera la carenza di legittimazione passiva della , sollevata in primo grado nella comparsa Parte_1
conclusionale del maggio 2020 assumendo, fra l'altro, che i terreni sui quali occorrerà
eseguire le opere di contenimento per evitare ulteriori frane non sarebbero intestati alla
( oggi ) e che di conseguenza esso Ente non sarebbe Parte_2 Parte_1
responsabile degli smottamenti e della inidoneità del muro di contenimento realizzato sotto la strada provinciale 72/b per contenere la massicciata e\o il letto di posa sulla quale quest'ultima è stata costruita con la metodica dello scavo in trincea, aspetto costruttivo cui ha riferito anche il CTU.
Ritiene che erroneamente il Tribunale abbia qualificato siffatta eccezione, quale eccezione in senso stretto dunque tardiva siccome soggetta alle preclusioni dell'art. 167 c.p.c.,
dovendosi piuttosto qualificare quale mera difesa.
Il motivo di grave è infondato
La legittimazione passiva è pacificamente acquisita agli atti perchè non è contestato che:
1) la strada da cui si immettono, per la accertata assenza di opere di convogliamento e deflusso, le acque piovane sui terreni , è strada provinciale;
2) il muro di Per_1
contenimento sottostante alla medesima strada provinciale è inidoneo. Ciò costituisce causa sufficiente ed idonea a provocare gli smottamenti, le frane ed i cedimenti che si colgono sul compendio degli appellati. Altresì l'azione proposta in prime cure attiene alla verifica di sussistenza di responsabilità
dell' a motivo della ( accertata ) violazione dei sui obblighi di custode di cosa ex art . CP_4
2051 del c.c. con la conseguente rilevanza della relazione di fatto della Controparte_5
con la strada provinciale e con il costone e la scarpata sui quali essa arteria è
[...]
allocata.
III.- Con il terzo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui ha attribuito oneri di custodia a carico della sul costone e sulla Parte_1
scarpata adiacente, declinando la propria tenutezza al risarcimento invocato da parte attrice perchè non gli si apparterrebbero il declivio ed il costone sui quali il CTU ha inventariato smottamenti e movimenti franosi.
Il motivo di gravame è infondato
La responsabilità da cose in custodia, ovvero della strada provinciale 72 / B, è oggettiva ed insorge per il fatto stesso che dal bene demaniale derivano tutti i danni oggetto di lamentela attorea e ciò a motivo della sua ( della strada ) struttura e consistenza ( assenza di opere di regimentazione delle acque piovane ) o per la omessa manutenzione ( scarsa resistenza meccanica per la anisotropia ( realizzazione con materiali diversi ) del muro di contenimento della strada provinciale in prossimità del compendio e la sua conseguente Per_1
inidoneità meccanica a contrastare la “ spinta “ della strada e ad impedire gli smottamenti rilevati dal CTU sia sui terreni sia su quelli più a valle di questi . Non pertinente è Per_1
l'assenza di proprietà ( demanialità ) provinciale sul costone sottostante la strada provinciale, poiché la responsabilità da cose in custodia, non attiene alla mera titolarità
formale del bene ma alla sussistenza di un rapporto di fatto (ossia un potere di controllo che consenta di intervenire per impedire o rimuovere situazioni di pericolo ) tra il custode e le cose da cui originano i danni e\o i pregiudizi e/o la situazione di pericolo. Non avere manutenuto il muro di contenimento della strada provinciale nel tratto a confine con il compendio e non avere realizzato le opere di regimentazione e smaltimento delle Per_1 acque piovane provenienti dalla strada provinciale, legittima l'addebito all'appellante di omesso esercizio del proprio potere - dovere di controllo “ di fatto “ anche sul costone ed il declivio sottostanti e ciò a prescindere dalla titolarità formale di quest'ultimi, perché la condotta omissiva della (omesse opere manutentive e strutturali) ha avuto Controparte_6
conseguenze dirette e dannose sul costone ed il declivio sottostanti . Lo smottamento del terreno e le lesioni sulla abitazione di (oggi ) sono dovuti alla omissione Per_1 CP_1
degli obblighi di custodia della strada provinciale e ciò basta a radicare la tenutezza dell'appellante al risarcimento dei danni ed alla esecuzione delle opere indicate dal CTU
(contenimento del costone a valle della strada provinciale in corrispondenza del compendio ed oggi ) Per_1 CP_1
IV.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta genericità, incompletezze e lagune nell'elaborato peritale, recepito acriticamente dal Tribunale.
Ritiene che nel provvedimento impugnato il Tribunale abbia sviluppato argomentazioni erronee e superficiali per respingere i rilievi della in ordine alla illegittimità delle Parte_2
opere edili esistenti sui terreni e di non avere esercitato alcun filtro critico sulla Per_1
relazione di CTU che presenta criticità tali da indurre il Giudicate a non delibare la responsabilità della ( oggi ) di per i dissesti del terreno Parte_2 Parte_1 Pt_1
e le lesioni dei fabbricati inventariati dal perito Ing. . Per_1 Per_2
Il motivo di gravame è infondato
La contestazione sulla natura abusiva dei manufatti in ditta non è stata svolta Per_1
secondo rito e nei perentori termini processuali che disciplinano le allegazioni e le istanze probatorie . In comparsa di costituzione della si legge, infatti, solo di un generico Parte_2
riferimento alla presunta irregolarità della stradella privata , mentre nulla si Per_1
eccepisce sui manufatti che, solo in sede di conclusionale, si assumono essere abusivi.
Sulla questione specifica dell'illegittimità dei manufatti edili il Tribunale ha Per_1
correttamente delibato l'inammissibilità dell'eccezione per la sua genericità ( nulla si è detto in sede di costituzione sui fabbricati oggetto di sanatoria ) e per la sua evidente tardività,
visto che solo nella conclusionale del Maggio 2020 si svolsero rilievi sulla possibile e comunque inesistente idoneità eziologica dei manufatti sanati, ma non della abitazione principale di cui essi sono mera pertinenza. Il thema probandum del procedimento di prime cure non ricomprendeva , pertanto, la valutazione statica dei manufatti oggetto di Per_1
concessione in sanatoria . In ogni caso, il dato formale dell'abusività dei manufatti ( altri e diversi dalla abitazione principale del pur essendone di quella una mera Per_1
pertinenza) non costituisce ex se elemento di rilievo per il decidere, sia perché si tratta di questioni che riguardano il rapporto pubblicistico ( Comune – richiedente la sanatoria ) sia perché il nesso eziologico tra i manufatti in questione ed il fenomeno erosivo del costone non è stato tempestivamente e specificamente allegato dalla Provincia convenuta . Altresì
dalla lettura della concessione in sanatoria n. 08/2009 rilasciata a ed Parte_3
allegata alla relazione di CTU e relativa ai manufatti abusivi – pertinenza della abitazione particella 134 - si coglie che esse costruzioni sono tutte indistintamente dotate di certificati di idoneità sismica, talché vi è agli atti un elemento probatorio anche solo presuntivo che i manufatti non recano nocumento alla statica del terreno in ditta . Per_1
A confutazione delle ulteriori argomentazioni critiche rivolte con il motivo in rassegna avverso la sentenza e la CTU di prime cure, si rileva la compiutezza di analisi della CTU
priva di vizi logici e giuridici. Ed invero il CTU, dopo avere formulato una premessa inerente alla classificazione delle cause del dissesto – oggettivamente rilevato e repertato sui luoghi di causa - ed avere evidenziato il carattere impegnativo sia della disamina delle possibile cause del dissesto medesimo sia della individuazione della preminenza dell'una causa rispetto alle altre, ha fatto riposare le proprie motivate conclusioni su numerosi dati oggettivi quali: la costruzione con il metodo della trincea della strada provinciale e la conseguente realizzazione di un muro di contenimento ( ivi muro di controscarpa ); l'assenza di opere di regimentazione delle acque piovane lungo la strada provinciale;
la omessa manutenzione del mentovato muro di contenimento della strada provinciale il cui piede poggia sul confine sottostante con proprietà . Per_1
Dalle foto n. 21 e n. 22 della relazione di CTU si ricava, per l'appunto, che il muretto paracarri asservito alla strada provinciale si interrompe proprio sulla verticale del fondo e Per_1
così non impedisce che le acque piovane provenienti dalla strada provinciale si immettano per un fronte di diverse decine di metri nella proprietà , sia sopra la superficie sia Per_1
all'interno dei terreni che la compongono, dilavandoli ed indebolendone i legami interparticillari causando così lo squilibrio dell'ammasso terroso interessato, sino a provocarne la instabilità che di fatto si è poi manifestata con i crolli parziali dei muri in pietrame e di quelli a secco costruiti a sostegno dei terrazzamenti e di cui ha riferito il CTU.
L'ausiliario del Tribunale prosegue nella propria argomentazione afferente alle cause del dissesto e riferisce di non avere rinvenuto lungo la strada provinciale – almeno nel tratto sovrastante la proprietà - le necessarie opere di convogliamento delle acque Per_1
piovane - ( cfr. ad esempio le foto 2, 3 e 4 della strada de qua nelle quali non si colgono griglie di scolo, pozzetti di ispezione e\o caditorie che avrebbero dovuto consentire il convogliamento de quo ). Il CTU prosegue nel proprio argomentare sulle omissioni custodiali della ed invero il muro di contenimento della trincea di scavo della strada Parte_2
provinciale ( cfr. le foto 23 , 24, 25 e 26 allegate alla relazione peritale) presenta numerose macro fessure le quali sono tutte dovute alla mancanza di manutenzione ed alla conseguente ineluttabile vetustà dei materiali di cui si compone il medesimo muro che,
pertanto, non svolge più efficacemente il proprio compito statico (trattenimento della spinta del terreno costituente il letto di posa della strada provinciale) che gli era stato affidato con la costruzione delle strada medesima, favorendo in tal modo lo sviluppo dei fenomeni di smottamento di terra ( fratture dei marciapiedi e dei muretti a secco di trattenuta dei terrazzamenti, lesioni sui muri dei fabbricati ( oggi repertati dal Per_1 CP_1
medesimo CTU nella sua relazione. Solo dopo avere individuato tutte le omissioni custodiali della ( mancata manutenzione del muro di contenimento ) e le carenze strutturali Parte_2
( macro lesioni) del muro di controscarpa della strada provinciale nel tratto a confine con la proprietà , l'assenza di opere di convogliamento delle acque, il Consulente del Per_1
Tribunale svolge nel 5^ paragrafo del proprio elaborato, dedicato alla individuazione dei rimedi al dissesto, in cui vi è un breve riferimento alla necessità di una valutazione geologica del sito interessato dal movimento franoso. Ma tale indicazione non può avere il senso e le conseguenze attribuitole dall'appellante ovvero che l'intera relazione è errata perchè
inficiata dalla omissione dello studio geologico dei luoghi di causa . Il CTU fece riferimento alla relazione geologica solo quale atto prodromico all'individuazione delle maggiori opere che la , con propria progettazione ed a propria cura e spese , dovrà Parte_2
necessariamente eseguire per stabilizzare definitivamente il movimento franoso che interessa tutto il costone sottostante la strada provinciale in corrispondenza della proprietà
; trattasi di opere certamente diverse da quelle urgenti indicate in relazione le quali Per_1
sono tese alla mera bonifica ed alla interruzione della opera dilavante delle acque piovane,
in attesa delle maggiori opere di stabilizzazione, e riprese in sentenza ovvero: la costruzione ex novo di opere di smaltimento delle acque piovane;
il monitoraggio del movimento franoso con apposita picchettatura di riferimento in zone esenti dal dissesto;
l'apposizione di una rete metallica con chiodatura per trattenere i futuri distacchi di materiale lapideo lungo il costone ed evitare il loro rotolamento a valle;
la ricostruzione del muro di contenimento della strada provinciale nel tratto che intercetta a valle la proprietà , dando continuità al Per_1
muro in cemento armato che la ha già ricostruito sui terreni in ditta EL i quali Parte_2
sono immediatamente adiacenti a quelli ( cfr. la foto n. 20 della relazione che Per_1
ritrae proprio il nuovo muro di contenimento sopra i terreni EL ) .
Il perito del Tribunale ha individuato le oggettive carenze della strada provinciale ( assenza di opere di smaltimento delle acque, muro di contenimento dissestato) ed ha conseguentemente restituito una esaustiva e motivata indicazione sulle opere urgenti da eseguirsi a cura della per contrastare il progredire dello smottamento, causato sia Parte_2
dalle omissioni custodiali sia dalle carenze strutturali della strada, facendo salva la necessaria ed ulteriore attività di progettazione e di realizzazione di più importanti e maggiori opere finalizzate a ristabilire un equilibrio globale del costone con uno soddisfacente livello di stabilità e sicurezza del sito. L'indagine geologica è pertanto necessaria per realizzare maggiori opere ma non era assolutamente necessaria per consentire al CTU di svolgere il proprio incarico e così individuare le cause del dissesto e le prime indifferibili opere che dovranno arrestare il decorso. Altresì non era necessario eseguire prove idrauliche per stabilire se vi fosse o meno un anomalo deflusso delle acque piovane, perché la oggettiva mancanza di opere di convogliamento delle acque, così come l'assenza del muretto paracarro sulla verticale dei terreni ed ancora la pendenza della strada Per_1
provinciale verso mare e quindi verso il compendio , non potevano in ogni caso Per_1
fare escludere il riversamento caotico delle acque meteoriche dalla strada asfaltata (quindi repellente all'acqua) verso il fondo . Per_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 470/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 446/2020 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 11.6.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così
provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, puntualizzando che i capi condannatori devono intendersi resi in favore di , quale erede di Controparte_1
; Parte_3 - condanna la , in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1
che liquida nella somma di euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese
15% c.p.a e Iva;
- nulla per le spese nei confronti di e , chiamati in giudizio Controparte_2 CP_3
solo per integrità del contraddittorio;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. US Minutoli)
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. US Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 470/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 446/2020 resa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 11.6.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
(C.F. ) già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio
Tommasini ed elettivamente domiciliata in Via XXIV Maggio n. 18, per procura Pt_1
in atti;
- appellante -
contro nato a [...] l'[...] C.F. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Zebito ed elettivamente domiciliato in Milazzo
via Risorgimento n. 154, per procura in atti;
, nata a [...] [...], CF e Controparte_2 Pt_1 C.F._2 [...] , CF , in proprio e quali eredi di Lo UC US CP_3 C.F._3
(a sua volta erede di ), elettivamente domiciliate in Milazzo via Ten. Persona_1
Minniti n. 49, presso lo studio dell' avv. Dario M. Carcione, che le rappresenta e difende per procura in atti;
- appellati –
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 7.11.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione del febbraio 2009 ( zio celibe di , Parte_3 Controparte_1
e US, nonché germano di ) conveniva in giudizio la Persona_1 [...]
, esponendo di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Parte_2
Milazzo, a valle della Strada Panoramica in contrada “Paradiso”, consistente in un terreno sul quale insistevano dei fabbricati, uno dei quali adibito ad abitazione principale. L'attore lamentava che la Strada Panoramica, appartenente all' convenuto, era interessata da CP_4
fenomeni di smottamento e deduceva: la necessità di provvedere ad opere di consolidamento della scarpata al fine di evitare smottamenti più gravi di quelli già verificatisi,
anche in considerazione della consistenza del traffico veicolare e della mancanza di un impianto di smaltimento di acque piovane che defluivano in modo anomalo sul terreno
, arrecando un danno ingiusto;
che l'omessa manutenzione del costone che Per_1
reggeva la strada provinciale gravante sull' convenuto, quale custode, determinava CP_4
smottamenti nel terreno attoreo e crepe nel fabbricato ivi insistente. Tutto ciò premesso,
invocando la responsabilità della ex art. 2043 c.c., Parte_2
chiedeva di: “1) Ritenere e dichiarare che l'omessa manutenzione della Parte_3
strada Panoramica ha determinato gravi conseguenze per l'immobile Marchese. 2) Disporre consulenza al fine di verificare il nesso di causalità fra i danni nell'immobile dei ricorrenti e
l'omessa manutenzione. 3) Ordinare all'amministrazione provinciale convenuta di eseguire
tutte le opere atte ad eliminare le cause degli smottamenti e delle crepe e a convogliare le
acque. 4) Condannare la al risarcimento dei danni Parte_2
conseguenti presenti nell'immobile , con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Per_1
Con comparsa depositata all'udienza del 4 giugno 2009, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale contestava le domande attoree, deducendo che il fenomeno Parte_2
di cedimento della proprietà non era connesso ad un difetto di costruzione e Per_1
manutenzione della strada provinciale, quanto piuttosto a cause naturali, aggravate dall'ubicazione dell'immobile attoreo, o a responsabilità di parte attrice nella costruzione e/o manutenzione della stradella privata che dalla strada provinciale accedeva alla proprietà
. L'Ente convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande svolte ex adverso, Per_1
con vittoria di spese e compensi di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. ll Tribunale nominava l'ing. Per_2
al quale si affidava il seguente mandato: “descrivere lo stato dei luoghi oggetto di
[...]
causa; accertare se i danni lamentati dall'attore nel proprio immobile possono essere
riconducibili o meno all'omessa manutenzione dell'Amministrazione resistente , e in caso di
risposta positiva ,indicare le opere che devono essere eseguite al fine di evitare ulteriori
danni; accertare e quantificare i danni subiti e lamentati dall'attore”. Nelle more dell'espletande operazioni peritali, con comparsa depositata in data 13.05.2011 si costituiva in giudizio , nella qualità di erede di , la quale Persona_1 Parte_3
reiterava per relationem le difese e domande già svolte in atti. Con sentenza n. 446/2020 il
Tribunale individuava la genesi del fenomeno erosivo nella modificazione dell'equilibrio del terreno dovuto in maniera significativa all'assenza di sistema di drenaggio delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale realizzata a monte dell'immobile attoreo, in concorso con altri fattori, quali le tecniche costruttive delle opere di sostegno della sede stradale;
accertava il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, oltre a prova del danno e tanto statuiva: “dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della
[...]
e, per l'effetto:
2. condanna la Controparte_5 Controparte_5
all'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere di manutenzione indicate in parte motiva
ed al pagamento in favore di della somma di euro euro 5.716,00, Persona_1
oltre i.v.a. dovuta per legge, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla
domanda all'effettivo soddisfo;
3. condanna la alla rifusione Controparte_5
delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , che Persona_1
liquida in € 356,58 per spese vive ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfetario delle spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
4. pone in
via definitiva le spese di c.t.u. a carico di ”. Controparte_5
Con atto di citazione del 9.7.2020 la proponeva gravame Parte_1
alla superiore statuizione, affidandolo a quattro motivi 1) carenza di legittimazione attiva di con conseguente estinzione del giudizio per mancata riassunzione Persona_1
nei termini ex art. 305 c.p.c. a seguito della dichiarata morte di;
2) Parte_3
carenza di legittimazione passiva della;
3) errata Parte_1
attribuzione alla dell'onere di custodia sul costone e Parte_1
l'adiacente scarpata;
4) accertamento peritale generico, incompleto e lacunoso 5) erronea condanna alle spese di lite.
Con comparsa del 3.12.2020, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese. La Corte
disponeva di rinnovare la notifica della citazione agli altri appellati che, con comparsa del
3.12.2020, si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese.
Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 7.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE. I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel non avere delibato il difetto di legittimazione attiva di , intervenuta in Persona_1
giudizio quale erede di suo fratello ( che era l'originario attore del giudizio Parte_3
di prime cure R.G. 15442/2009) semplicemente dichiarando di essere sorella del defunto ed erede di quest'ultimo, senza fornire prova alcuna di tale qualità. Il Tribunale altresì
avrebbe errato nel non avere dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione a
seguito della dichiarata morte dell'attore . Parte_3
Il motivo di gravame è infondato
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata tardivamente formulata in primo grado solo in seno alla comparsa conclusionale del 12.5.2020 e non alla prima udienza successiva al 13.5.2011 - che è la data di deposito in cancelleria dell'intervento di ex Persona_1
art. 110 c.p.c. - ossia l'udienza del 18.10.2011. Inoltre, nel caso di specie la morte di non è stata denunciata dal suo difensore avv. Caterina Marullo ed ex Parte_3
art. 300 c.p. c. e non rileva la notizia di decesso di una parte processuale aliunde recepta .
Non essendosi mai verificata una formale interruzione è inconcepibile una riassunzione del processo e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi .
Deve nondimeno rilevarsi che dalla documentazione prodotta in grado di appello dall'avv.
Ruggero Zebito, procuratore di , è comprovato che Controparte_1 Persona_1
non è erede di , deceduto il 30.3.2011, il quale con testamento
[...] Parte_3
dispose della nuda proprietà bene di cui è causa in favore di e Controparte_1
dell'usufrutto in favore di . La sentenza di primo grado è stata resa Persona_1
dunque contro una parte costituita volontariamente ma non erede e resa nei confronti di un soggetto non legittimato a stare in giudizio, con possibile pregiudizio del diritto di difesa di tutti i soggetti effettivamente coinvolti, con possibilità di eccepire la nullità della sentenza ad opera della parte che ha subito il pregiudizio. Senonchè nessuno degli appellati ha eccepito la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, né tale eccezione è stata formulata dall'appellante, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Il vizio del contraddittorio è stato dunque sanato dalla mancata opposizione della parte legittimata che,
anzi, chiede la conferma della sentenza di primo grado e la pronuncia in grado di appello,
anche se integralmente confermativa di quella di primo grado, sostituisce quest'ultima.
( in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 29021 del 2018, Cass. n. 18254 del 2014,
Cass. n. 2955 del 2013)
II.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante reitera la carenza di legittimazione passiva della , sollevata in primo grado nella comparsa Parte_1
conclusionale del maggio 2020 assumendo, fra l'altro, che i terreni sui quali occorrerà
eseguire le opere di contenimento per evitare ulteriori frane non sarebbero intestati alla
( oggi ) e che di conseguenza esso Ente non sarebbe Parte_2 Parte_1
responsabile degli smottamenti e della inidoneità del muro di contenimento realizzato sotto la strada provinciale 72/b per contenere la massicciata e\o il letto di posa sulla quale quest'ultima è stata costruita con la metodica dello scavo in trincea, aspetto costruttivo cui ha riferito anche il CTU.
Ritiene che erroneamente il Tribunale abbia qualificato siffatta eccezione, quale eccezione in senso stretto dunque tardiva siccome soggetta alle preclusioni dell'art. 167 c.p.c.,
dovendosi piuttosto qualificare quale mera difesa.
Il motivo di grave è infondato
La legittimazione passiva è pacificamente acquisita agli atti perchè non è contestato che:
1) la strada da cui si immettono, per la accertata assenza di opere di convogliamento e deflusso, le acque piovane sui terreni , è strada provinciale;
2) il muro di Per_1
contenimento sottostante alla medesima strada provinciale è inidoneo. Ciò costituisce causa sufficiente ed idonea a provocare gli smottamenti, le frane ed i cedimenti che si colgono sul compendio degli appellati. Altresì l'azione proposta in prime cure attiene alla verifica di sussistenza di responsabilità
dell' a motivo della ( accertata ) violazione dei sui obblighi di custode di cosa ex art . CP_4
2051 del c.c. con la conseguente rilevanza della relazione di fatto della Controparte_5
con la strada provinciale e con il costone e la scarpata sui quali essa arteria è
[...]
allocata.
III.- Con il terzo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui ha attribuito oneri di custodia a carico della sul costone e sulla Parte_1
scarpata adiacente, declinando la propria tenutezza al risarcimento invocato da parte attrice perchè non gli si apparterrebbero il declivio ed il costone sui quali il CTU ha inventariato smottamenti e movimenti franosi.
Il motivo di gravame è infondato
La responsabilità da cose in custodia, ovvero della strada provinciale 72 / B, è oggettiva ed insorge per il fatto stesso che dal bene demaniale derivano tutti i danni oggetto di lamentela attorea e ciò a motivo della sua ( della strada ) struttura e consistenza ( assenza di opere di regimentazione delle acque piovane ) o per la omessa manutenzione ( scarsa resistenza meccanica per la anisotropia ( realizzazione con materiali diversi ) del muro di contenimento della strada provinciale in prossimità del compendio e la sua conseguente Per_1
inidoneità meccanica a contrastare la “ spinta “ della strada e ad impedire gli smottamenti rilevati dal CTU sia sui terreni sia su quelli più a valle di questi . Non pertinente è Per_1
l'assenza di proprietà ( demanialità ) provinciale sul costone sottostante la strada provinciale, poiché la responsabilità da cose in custodia, non attiene alla mera titolarità
formale del bene ma alla sussistenza di un rapporto di fatto (ossia un potere di controllo che consenta di intervenire per impedire o rimuovere situazioni di pericolo ) tra il custode e le cose da cui originano i danni e\o i pregiudizi e/o la situazione di pericolo. Non avere manutenuto il muro di contenimento della strada provinciale nel tratto a confine con il compendio e non avere realizzato le opere di regimentazione e smaltimento delle Per_1 acque piovane provenienti dalla strada provinciale, legittima l'addebito all'appellante di omesso esercizio del proprio potere - dovere di controllo “ di fatto “ anche sul costone ed il declivio sottostanti e ciò a prescindere dalla titolarità formale di quest'ultimi, perché la condotta omissiva della (omesse opere manutentive e strutturali) ha avuto Controparte_6
conseguenze dirette e dannose sul costone ed il declivio sottostanti . Lo smottamento del terreno e le lesioni sulla abitazione di (oggi ) sono dovuti alla omissione Per_1 CP_1
degli obblighi di custodia della strada provinciale e ciò basta a radicare la tenutezza dell'appellante al risarcimento dei danni ed alla esecuzione delle opere indicate dal CTU
(contenimento del costone a valle della strada provinciale in corrispondenza del compendio ed oggi ) Per_1 CP_1
IV.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta genericità, incompletezze e lagune nell'elaborato peritale, recepito acriticamente dal Tribunale.
Ritiene che nel provvedimento impugnato il Tribunale abbia sviluppato argomentazioni erronee e superficiali per respingere i rilievi della in ordine alla illegittimità delle Parte_2
opere edili esistenti sui terreni e di non avere esercitato alcun filtro critico sulla Per_1
relazione di CTU che presenta criticità tali da indurre il Giudicate a non delibare la responsabilità della ( oggi ) di per i dissesti del terreno Parte_2 Parte_1 Pt_1
e le lesioni dei fabbricati inventariati dal perito Ing. . Per_1 Per_2
Il motivo di gravame è infondato
La contestazione sulla natura abusiva dei manufatti in ditta non è stata svolta Per_1
secondo rito e nei perentori termini processuali che disciplinano le allegazioni e le istanze probatorie . In comparsa di costituzione della si legge, infatti, solo di un generico Parte_2
riferimento alla presunta irregolarità della stradella privata , mentre nulla si Per_1
eccepisce sui manufatti che, solo in sede di conclusionale, si assumono essere abusivi.
Sulla questione specifica dell'illegittimità dei manufatti edili il Tribunale ha Per_1
correttamente delibato l'inammissibilità dell'eccezione per la sua genericità ( nulla si è detto in sede di costituzione sui fabbricati oggetto di sanatoria ) e per la sua evidente tardività,
visto che solo nella conclusionale del Maggio 2020 si svolsero rilievi sulla possibile e comunque inesistente idoneità eziologica dei manufatti sanati, ma non della abitazione principale di cui essi sono mera pertinenza. Il thema probandum del procedimento di prime cure non ricomprendeva , pertanto, la valutazione statica dei manufatti oggetto di Per_1
concessione in sanatoria . In ogni caso, il dato formale dell'abusività dei manufatti ( altri e diversi dalla abitazione principale del pur essendone di quella una mera Per_1
pertinenza) non costituisce ex se elemento di rilievo per il decidere, sia perché si tratta di questioni che riguardano il rapporto pubblicistico ( Comune – richiedente la sanatoria ) sia perché il nesso eziologico tra i manufatti in questione ed il fenomeno erosivo del costone non è stato tempestivamente e specificamente allegato dalla Provincia convenuta . Altresì
dalla lettura della concessione in sanatoria n. 08/2009 rilasciata a ed Parte_3
allegata alla relazione di CTU e relativa ai manufatti abusivi – pertinenza della abitazione particella 134 - si coglie che esse costruzioni sono tutte indistintamente dotate di certificati di idoneità sismica, talché vi è agli atti un elemento probatorio anche solo presuntivo che i manufatti non recano nocumento alla statica del terreno in ditta . Per_1
A confutazione delle ulteriori argomentazioni critiche rivolte con il motivo in rassegna avverso la sentenza e la CTU di prime cure, si rileva la compiutezza di analisi della CTU
priva di vizi logici e giuridici. Ed invero il CTU, dopo avere formulato una premessa inerente alla classificazione delle cause del dissesto – oggettivamente rilevato e repertato sui luoghi di causa - ed avere evidenziato il carattere impegnativo sia della disamina delle possibile cause del dissesto medesimo sia della individuazione della preminenza dell'una causa rispetto alle altre, ha fatto riposare le proprie motivate conclusioni su numerosi dati oggettivi quali: la costruzione con il metodo della trincea della strada provinciale e la conseguente realizzazione di un muro di contenimento ( ivi muro di controscarpa ); l'assenza di opere di regimentazione delle acque piovane lungo la strada provinciale;
la omessa manutenzione del mentovato muro di contenimento della strada provinciale il cui piede poggia sul confine sottostante con proprietà . Per_1
Dalle foto n. 21 e n. 22 della relazione di CTU si ricava, per l'appunto, che il muretto paracarri asservito alla strada provinciale si interrompe proprio sulla verticale del fondo e Per_1
così non impedisce che le acque piovane provenienti dalla strada provinciale si immettano per un fronte di diverse decine di metri nella proprietà , sia sopra la superficie sia Per_1
all'interno dei terreni che la compongono, dilavandoli ed indebolendone i legami interparticillari causando così lo squilibrio dell'ammasso terroso interessato, sino a provocarne la instabilità che di fatto si è poi manifestata con i crolli parziali dei muri in pietrame e di quelli a secco costruiti a sostegno dei terrazzamenti e di cui ha riferito il CTU.
L'ausiliario del Tribunale prosegue nella propria argomentazione afferente alle cause del dissesto e riferisce di non avere rinvenuto lungo la strada provinciale – almeno nel tratto sovrastante la proprietà - le necessarie opere di convogliamento delle acque Per_1
piovane - ( cfr. ad esempio le foto 2, 3 e 4 della strada de qua nelle quali non si colgono griglie di scolo, pozzetti di ispezione e\o caditorie che avrebbero dovuto consentire il convogliamento de quo ). Il CTU prosegue nel proprio argomentare sulle omissioni custodiali della ed invero il muro di contenimento della trincea di scavo della strada Parte_2
provinciale ( cfr. le foto 23 , 24, 25 e 26 allegate alla relazione peritale) presenta numerose macro fessure le quali sono tutte dovute alla mancanza di manutenzione ed alla conseguente ineluttabile vetustà dei materiali di cui si compone il medesimo muro che,
pertanto, non svolge più efficacemente il proprio compito statico (trattenimento della spinta del terreno costituente il letto di posa della strada provinciale) che gli era stato affidato con la costruzione delle strada medesima, favorendo in tal modo lo sviluppo dei fenomeni di smottamento di terra ( fratture dei marciapiedi e dei muretti a secco di trattenuta dei terrazzamenti, lesioni sui muri dei fabbricati ( oggi repertati dal Per_1 CP_1
medesimo CTU nella sua relazione. Solo dopo avere individuato tutte le omissioni custodiali della ( mancata manutenzione del muro di contenimento ) e le carenze strutturali Parte_2
( macro lesioni) del muro di controscarpa della strada provinciale nel tratto a confine con la proprietà , l'assenza di opere di convogliamento delle acque, il Consulente del Per_1
Tribunale svolge nel 5^ paragrafo del proprio elaborato, dedicato alla individuazione dei rimedi al dissesto, in cui vi è un breve riferimento alla necessità di una valutazione geologica del sito interessato dal movimento franoso. Ma tale indicazione non può avere il senso e le conseguenze attribuitole dall'appellante ovvero che l'intera relazione è errata perchè
inficiata dalla omissione dello studio geologico dei luoghi di causa . Il CTU fece riferimento alla relazione geologica solo quale atto prodromico all'individuazione delle maggiori opere che la , con propria progettazione ed a propria cura e spese , dovrà Parte_2
necessariamente eseguire per stabilizzare definitivamente il movimento franoso che interessa tutto il costone sottostante la strada provinciale in corrispondenza della proprietà
; trattasi di opere certamente diverse da quelle urgenti indicate in relazione le quali Per_1
sono tese alla mera bonifica ed alla interruzione della opera dilavante delle acque piovane,
in attesa delle maggiori opere di stabilizzazione, e riprese in sentenza ovvero: la costruzione ex novo di opere di smaltimento delle acque piovane;
il monitoraggio del movimento franoso con apposita picchettatura di riferimento in zone esenti dal dissesto;
l'apposizione di una rete metallica con chiodatura per trattenere i futuri distacchi di materiale lapideo lungo il costone ed evitare il loro rotolamento a valle;
la ricostruzione del muro di contenimento della strada provinciale nel tratto che intercetta a valle la proprietà , dando continuità al Per_1
muro in cemento armato che la ha già ricostruito sui terreni in ditta EL i quali Parte_2
sono immediatamente adiacenti a quelli ( cfr. la foto n. 20 della relazione che Per_1
ritrae proprio il nuovo muro di contenimento sopra i terreni EL ) .
Il perito del Tribunale ha individuato le oggettive carenze della strada provinciale ( assenza di opere di smaltimento delle acque, muro di contenimento dissestato) ed ha conseguentemente restituito una esaustiva e motivata indicazione sulle opere urgenti da eseguirsi a cura della per contrastare il progredire dello smottamento, causato sia Parte_2
dalle omissioni custodiali sia dalle carenze strutturali della strada, facendo salva la necessaria ed ulteriore attività di progettazione e di realizzazione di più importanti e maggiori opere finalizzate a ristabilire un equilibrio globale del costone con uno soddisfacente livello di stabilità e sicurezza del sito. L'indagine geologica è pertanto necessaria per realizzare maggiori opere ma non era assolutamente necessaria per consentire al CTU di svolgere il proprio incarico e così individuare le cause del dissesto e le prime indifferibili opere che dovranno arrestare il decorso. Altresì non era necessario eseguire prove idrauliche per stabilire se vi fosse o meno un anomalo deflusso delle acque piovane, perché la oggettiva mancanza di opere di convogliamento delle acque, così come l'assenza del muretto paracarro sulla verticale dei terreni ed ancora la pendenza della strada Per_1
provinciale verso mare e quindi verso il compendio , non potevano in ogni caso Per_1
fare escludere il riversamento caotico delle acque meteoriche dalla strada asfaltata (quindi repellente all'acqua) verso il fondo . Per_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 470/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 446/2020 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 11.6.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così
provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, puntualizzando che i capi condannatori devono intendersi resi in favore di , quale erede di Controparte_1
; Parte_3 - condanna la , in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1
che liquida nella somma di euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese
15% c.p.a e Iva;
- nulla per le spese nei confronti di e , chiamati in giudizio Controparte_2 CP_3
solo per integrità del contraddittorio;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. US Minutoli)