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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 744/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.07.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. CERRATO ENRICA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
10.09.1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in BOSCOTRECASE il 12/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07.08.2017, in Torino (TO) Persona_1
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come modificate con le note scritte di trattazione dell'udienza, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
I genitori accordano che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, fatto salvo diverso accordo e/o volontà o eIGenze del minore: ° visti i lavori dei genitori che si svolgono su due turni per il padre e su tre turni per la madre, i ricorrenti accordano che nei periodi feriali il minore starà con il padre per i giorni che verranno concordati tra le parti sulla base dei turni lavorativi dei genitori e, in ogni caso quando la madre svolge attività nel pomeriggio, il minore starà con il padre che lo preleverà da scuola e lo condurrà alle attività extrascolastiche e alle visite mediche, mentre quando svolge il turno del mattino, allora lo stesso lo condurrà a scuola.
Il minore pernotta dal padre, salvo diverso accordo, quando la madre svolge il turno del mattino e lui quello del pomeriggio.
Questo calendario è da valere anche per i fine settimana, quando la madre presta attività lavorativa, mentre il padre è sempre di riposo, quindi il minore pernotta da padre quando la madre svolge il turno del mattino la domenica.
I ricorrenti concordano che qualora uno dei genitori, nel periodo in cui gli è affidato il figlio minore, non possa andarlo a prendere e/o portare a scuola e/o in altri luoghi quest'ultimo, dovrà avvisare l'altro genitore che, qualora sia disponibile, dovrà essere preferito a terzi;
Salvo diversi accordi sarà il genitore “uscente” ad accompagnare il minore dal genitore “entrante”; i genitori, previo accordo e con congruo preavviso, saranno comunque liberi di variare e/o modificare quanto previsto in precedenza;
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno entro la fine dell'anno scolastico;
in caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari prevarrà la scelta del padre ed in quelli dispari quella della madre;
Durante le vacanze natalizie il minore starà dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; in ogni caso, il minore trascorrerà il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro, il 31/12 e il 01/01 con un genitore ed il 06/01 con l'altro; 2 Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà metà dei giorni con un genitore e metà con l'altro, rispettando, il regime dell'alternanza dei giorni festivi;
Le restanti festività seguiranno il principio dell'alternanza;
I genitori, previo accordo, saranno comunque liberi di variare e/o modificare quanto previsto ai punti precedenti;
Le parti concordano che il IG. versi alla IG.ra , mediante bonifico bancario, a titolo Parte_1 Pt_2 di contributo al mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
500,00, automaticamente rivalutabile ex indici ISTAT 100% ogni anno a partire dal mese di aprile
2025;
Il IG. si impegna a versare l'arretrato di € 200,00 relativo al mese di aprile 2024 entro 30 Parte_1 gg dalla sentenza di separazione alla IG.ra ; Pt_2
Le spese straordinarie relative al figlio minore verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento per la loro individuazione, disciplina e regolamentazione al protocollo d'intesa Avvocati – Magistrati in vigore presso Codesto Tribunale 07.07.2017 e s.m.; le parti di comune accordo fanno rientrare tra le spese straordinarie anche il costo della mensa scolastica;
PRENDE ATTO CHE:
L'immobile coniugale sito in San Damiano d'Asti (AT), Via B. Cartello n. 11/A e le relative pertinenze, tutti al 100% di proprietà del IG. , così identificati al NCEU del Parte_1 medesimo comune: - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 –Particella 69 – Subalterno 8 –
Cat. C/1 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 –Particella 69 – Subalterno 9 – Cat. A/10 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 – Particella 69 – Subalterno 12 – Cat. C/2 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 – Particella 69 – Subalterno 13 – Cat. A/3 vengono assegnati al IG.
, unitamente alle pertinenze ed a tutti gli arredi ivi presenti, il quale continuerà ad Parte_1 abitarvi;
La IGnora si è già trasferita, unitamente al figlio in San Damiano d'Asti, Corso Roma Pt_2 Per_1 n. 30, prelevando dall'abitazione coniugale i propri effetti personali e quelli del figlio oltre ad alcuni elettrodomestici (per i quali le parti si sono già accordate). Le parti concordano che i beni della moglie ancora presenti nella casa coniugale possano ancora essere dalla stessa prelevati entro 30 giorni dal deposito del ricorso, previa richiesta al marito per poter accedere all'immobile, il quale dovrà consentirne;
I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale spetterà integralmente alla IG.ra
[...]
e tal proposito, il IG. si impegna e si obbliga, in caso di necessità, a semplice Parte_2 Parte_1 richiesta della IG.ra , a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente Pt_2 richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
Le detrazioni fiscali saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore;
Salvo il buon fine ed il rispetto degli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura economica tra loro in essere;
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi non vi è previsione di mantenimento personale reciproco;
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti, personali e del figlio, validi per l'espatrio, concordando che i viaggi in paesi non facenti parte della comunità Europea sarà necessario l'assenso di entrambi;
Le spese legali sono compensate tra le parti ed hanno sottoscritto il presente ricorso anche i procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale.
3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 744/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.07.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. CERRATO ENRICA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
10.09.1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DAMASO ELSA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in BOSCOTRECASE il 12/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07.08.2017, in Torino (TO) Persona_1
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, così come modificate con le note scritte di trattazione dell'udienza, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
I genitori accordano che il padre potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, fatto salvo diverso accordo e/o volontà o eIGenze del minore: ° visti i lavori dei genitori che si svolgono su due turni per il padre e su tre turni per la madre, i ricorrenti accordano che nei periodi feriali il minore starà con il padre per i giorni che verranno concordati tra le parti sulla base dei turni lavorativi dei genitori e, in ogni caso quando la madre svolge attività nel pomeriggio, il minore starà con il padre che lo preleverà da scuola e lo condurrà alle attività extrascolastiche e alle visite mediche, mentre quando svolge il turno del mattino, allora lo stesso lo condurrà a scuola.
Il minore pernotta dal padre, salvo diverso accordo, quando la madre svolge il turno del mattino e lui quello del pomeriggio.
Questo calendario è da valere anche per i fine settimana, quando la madre presta attività lavorativa, mentre il padre è sempre di riposo, quindi il minore pernotta da padre quando la madre svolge il turno del mattino la domenica.
I ricorrenti concordano che qualora uno dei genitori, nel periodo in cui gli è affidato il figlio minore, non possa andarlo a prendere e/o portare a scuola e/o in altri luoghi quest'ultimo, dovrà avvisare l'altro genitore che, qualora sia disponibile, dovrà essere preferito a terzi;
Salvo diversi accordi sarà il genitore “uscente” ad accompagnare il minore dal genitore “entrante”; i genitori, previo accordo e con congruo preavviso, saranno comunque liberi di variare e/o modificare quanto previsto in precedenza;
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno entro la fine dell'anno scolastico;
in caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari prevarrà la scelta del padre ed in quelli dispari quella della madre;
Durante le vacanze natalizie il minore starà dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro; in ogni caso, il minore trascorrerà il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro, il 31/12 e il 01/01 con un genitore ed il 06/01 con l'altro; 2 Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà metà dei giorni con un genitore e metà con l'altro, rispettando, il regime dell'alternanza dei giorni festivi;
Le restanti festività seguiranno il principio dell'alternanza;
I genitori, previo accordo, saranno comunque liberi di variare e/o modificare quanto previsto ai punti precedenti;
Le parti concordano che il IG. versi alla IG.ra , mediante bonifico bancario, a titolo Parte_1 Pt_2 di contributo al mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
500,00, automaticamente rivalutabile ex indici ISTAT 100% ogni anno a partire dal mese di aprile
2025;
Il IG. si impegna a versare l'arretrato di € 200,00 relativo al mese di aprile 2024 entro 30 Parte_1 gg dalla sentenza di separazione alla IG.ra ; Pt_2
Le spese straordinarie relative al figlio minore verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento per la loro individuazione, disciplina e regolamentazione al protocollo d'intesa Avvocati – Magistrati in vigore presso Codesto Tribunale 07.07.2017 e s.m.; le parti di comune accordo fanno rientrare tra le spese straordinarie anche il costo della mensa scolastica;
PRENDE ATTO CHE:
L'immobile coniugale sito in San Damiano d'Asti (AT), Via B. Cartello n. 11/A e le relative pertinenze, tutti al 100% di proprietà del IG. , così identificati al NCEU del Parte_1 medesimo comune: - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 –Particella 69 – Subalterno 8 –
Cat. C/1 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 –Particella 69 – Subalterno 9 – Cat. A/10 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 – Particella 69 – Subalterno 12 – Cat. C/2 - Sez. Urbana San Damiano d'Asti – Foglio 47 – Particella 69 – Subalterno 13 – Cat. A/3 vengono assegnati al IG.
, unitamente alle pertinenze ed a tutti gli arredi ivi presenti, il quale continuerà ad Parte_1 abitarvi;
La IGnora si è già trasferita, unitamente al figlio in San Damiano d'Asti, Corso Roma Pt_2 Per_1 n. 30, prelevando dall'abitazione coniugale i propri effetti personali e quelli del figlio oltre ad alcuni elettrodomestici (per i quali le parti si sono già accordate). Le parti concordano che i beni della moglie ancora presenti nella casa coniugale possano ancora essere dalla stessa prelevati entro 30 giorni dal deposito del ricorso, previa richiesta al marito per poter accedere all'immobile, il quale dovrà consentirne;
I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale spetterà integralmente alla IG.ra
[...]
e tal proposito, il IG. si impegna e si obbliga, in caso di necessità, a semplice Parte_2 Parte_1 richiesta della IG.ra , a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente Pt_2 richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
Le detrazioni fiscali saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore;
Salvo il buon fine ed il rispetto degli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di natura economica tra loro in essere;
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi non vi è previsione di mantenimento personale reciproco;
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti, personali e del figlio, validi per l'espatrio, concordando che i viaggi in paesi non facenti parte della comunità Europea sarà necessario l'assenso di entrambi;
Le spese legali sono compensate tra le parti ed hanno sottoscritto il presente ricorso anche i procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale.
3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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