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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 989 e 992 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertenti
TRA
in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
legali rapp.ti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Romanelli, Giuseppe
Romanelli e Sara Romanelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Salerno alla via Gen. Don F.M. Gonzaga n. 12;
- OPPONENTI - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Landi presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via A. Diaz n. 13;
- OPPOSTO -
OGGETTO: spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 19.2.2024 e introduttivi di due distinti giudizi successivamente riuniti la e la Parte_1 Parte_2
proponevano rispettivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
6/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro col quale era stato ingiunto alla cessionaria di corrispondere in favore del suo ormai ex Parte_1
dipendente la somma di € 110.349,79 a titolo di varie spettanze CP_1
retributive di cui € 67.752,63 in solido ex art. 2112 c.c. con la cedente sostenendo l'intervenuta prescrizione quantomeno Parte_2
di parte del credito, l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. in forza dell'art. 3 del contratto di affitto di azienda stipulato il 12.12.2018 e l'inesattezza della somma ingiunta. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in entrambi i giudizi il escludendo la prescrizione di qualsivoglia credito e sottolineando CP_1
l'inderogabilità dell'art. 2112 c.c. e la genericità della contestazione in ordine al
quantum. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
Le cause venivano istruite in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, dispostane la riunione e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., le ha decise depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le opposizioni proposte rispettivamente dalla e dalla Parte_1 [...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni che Parte_2
si vengono a indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto del a percepire varie spettanze retributive (tra cui il tfr) come riconosciutogli CP_1
in via monitoria col decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene provati dal il rapporto di lavoro e la sua ormai avvenuta CP_1
cessazione così come il trasferimento d'azienda nel 2018 (trattasi, del resto, di circostanze non specificatamente contestate), la e la Parte_1 [...]
sostengono non già di aver già corrisposto le invocate Parte_2
spettanze per quanto di rispettiva competenza ma soltanto che in forza della decorrenza della prescrizione già in pendenza del rapporto di lavoro parte del credito sarebbe prescritto, che dei debiti residui della concedente
[...]
ne risponderebbe soltanto questa in forza di apposita Parte_2
disciplina dei crediti e dei debiti contenuta nell'art. 3 del contratto di affitto di azienda, che l'importo ingiunto non sarebbe esatto (quello delle retribuzioni da maggio 2022 a giugno 20223 in quanto calcolato al lordo e non al netto, quello del tfr in quanto indicato con l'espressione pari quantomeno a).
Sennonchè, e procedendo con ordine, quanto anzitutto alla invocata opponibilità della clausola inserita nel negozio traslativo va sottolineata l'inderogabilità delle previsioni di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, segnatamente del secondo comma dell'art. 2112 c.c.
secondo cui “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. A nulla rileva, quindi,
che le parti abbiano contrattualmente previsto come disciplinare i debiti residui della concedente nè può avere qualche Parte_2
conseguenza l'eventuale convinzione dell'affittuaria nel senso Parte_1
dell'inapplicabilità della norma. Unico modo perché si realizzi la liberazione del cedente (o affittante, a norma dell'art. 2112 c.c., penultimo comma) dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro al tempo del trasferimento, cui sarebbe tenuto in solido con il cessionario (così reso esclusivo responsabile),
è che il lavoratore vi presti consenso con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. (art. 2112 c.c., comma 2, u.p.) ma tanto non è dato rinvenire nel caso di specie (prim'ancora, per l'invero, non viene nemmeno eccepito).
Quanto alla prescrizione, in materia di crediti da rapporto di lavoro subordinato vero è che il termine di prescrizione quinquennale decorre in pendenza di rapporto ove quest'ultimo sia assistito da garanzie reali. Nel caso che il lavoratore sia assistito dalle sole forme di tutela risarcitoria, il termine dovrà
decorrere dalla data di cessazione del rapporto, e tanto, al fine di scongiurare rischi di licenziamenti ritorsivi. Ma nel caso di specie parte opponente non ha provato in alcun modo di avere alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti e che l'onere probatorio di dimostrare il requisito dimensionale sia a suo carico si giustifica con la necessità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della
"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa. Da notare, tra l'altro, la contraddittorietà del suo assunto difensivo laddove, da un lato, invoca la tutela reale, dall'altro afferma essa stessa di aver avuto un organico inferiore ai 15 dipendenti.
Quanto all'errore nel calcolo della somma ingiunta preme sottolineare che secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza
n. 19790 del 28/09/2011) l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, sicché la condanna - anche in sede monitoria - al netto della retribuzione non sarebbe corretta e infine, conclusivamente, che laddove l'opponente avesse voluto validamente contestare l'ammontare del conteggio allegato al ricorso per ingiunzione del sarebbe stato suo onere (cfr. ex CP_1
multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015) effettuare una contestazione specifica del conteggio medesimo, in particolare allegando la somma che riteneva corretta, ma invece la e la Parte_1 [...]
lo hanno fatto semplicemente - ed in modo insufficiente - Parte_2
indicando come errata la somma ingiunta e senza indicare la somma - lorda o netta che sia - a loro dire corretta. Tra l'altro non è dato comprendere il motivo della doglianza che il nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto al tfr CP_1
avrebbe utilizzato l'espressione pari quantomeno a. Trattasi d'una espressione che sottende una richiesta limitata per i documenti disponibili in possesso del lavoratore a quell'importo anche se poi in realtà maggiore, sottende un importo chiesto inferiore di quello dovuto.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato per intero anche in ordine al suo importo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico delle società opponenti in solido tra loro. Sovvengono al riguardo i criteri dettati dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo ingiunto in sede monitoria e alla e alla Parte_1 e, quindi, per entrambe le cause avendo a Parte_2
riferimento lo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'inderogabilità
con un semplice accordo tra cedente e cessionario della loro responsabilità
solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento prevista dall'art. 2112 c.c. e del difetto di prova del numero di lavoratori alle loro dipendenze impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore,
nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, n. 20147) ragion per cui nel caso di specie vanno doppiate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 989 e 992 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promossi da e in Parte_1 Parte_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nei confronti di , così CP_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) condanna la e la al pagamento in Parte_1 Parte_2
solido tra loro in favore del delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 8.593,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 989 e 992 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertenti
TRA
in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
legali rapp.ti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Romanelli, Giuseppe
Romanelli e Sara Romanelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Salerno alla via Gen. Don F.M. Gonzaga n. 12;
- OPPONENTI - E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Landi presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via A. Diaz n. 13;
- OPPOSTO -
OGGETTO: spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 19.2.2024 e introduttivi di due distinti giudizi successivamente riuniti la e la Parte_1 Parte_2
proponevano rispettivamente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
6/2024 emesso dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro col quale era stato ingiunto alla cessionaria di corrispondere in favore del suo ormai ex Parte_1
dipendente la somma di € 110.349,79 a titolo di varie spettanze CP_1
retributive di cui € 67.752,63 in solido ex art. 2112 c.c. con la cedente sostenendo l'intervenuta prescrizione quantomeno Parte_2
di parte del credito, l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. in forza dell'art. 3 del contratto di affitto di azienda stipulato il 12.12.2018 e l'inesattezza della somma ingiunta. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in entrambi i giudizi il escludendo la prescrizione di qualsivoglia credito e sottolineando CP_1
l'inderogabilità dell'art. 2112 c.c. e la genericità della contestazione in ordine al
quantum. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
Le cause venivano istruite in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, dispostane la riunione e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., le ha decise depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le opposizioni proposte rispettivamente dalla e dalla Parte_1 [...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni che Parte_2
si vengono a indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto del a percepire varie spettanze retributive (tra cui il tfr) come riconosciutogli CP_1
in via monitoria col decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene provati dal il rapporto di lavoro e la sua ormai avvenuta CP_1
cessazione così come il trasferimento d'azienda nel 2018 (trattasi, del resto, di circostanze non specificatamente contestate), la e la Parte_1 [...]
sostengono non già di aver già corrisposto le invocate Parte_2
spettanze per quanto di rispettiva competenza ma soltanto che in forza della decorrenza della prescrizione già in pendenza del rapporto di lavoro parte del credito sarebbe prescritto, che dei debiti residui della concedente
[...]
ne risponderebbe soltanto questa in forza di apposita Parte_2
disciplina dei crediti e dei debiti contenuta nell'art. 3 del contratto di affitto di azienda, che l'importo ingiunto non sarebbe esatto (quello delle retribuzioni da maggio 2022 a giugno 20223 in quanto calcolato al lordo e non al netto, quello del tfr in quanto indicato con l'espressione pari quantomeno a).
Sennonchè, e procedendo con ordine, quanto anzitutto alla invocata opponibilità della clausola inserita nel negozio traslativo va sottolineata l'inderogabilità delle previsioni di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, segnatamente del secondo comma dell'art. 2112 c.c.
secondo cui “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. A nulla rileva, quindi,
che le parti abbiano contrattualmente previsto come disciplinare i debiti residui della concedente nè può avere qualche Parte_2
conseguenza l'eventuale convinzione dell'affittuaria nel senso Parte_1
dell'inapplicabilità della norma. Unico modo perché si realizzi la liberazione del cedente (o affittante, a norma dell'art. 2112 c.c., penultimo comma) dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro al tempo del trasferimento, cui sarebbe tenuto in solido con il cessionario (così reso esclusivo responsabile),
è che il lavoratore vi presti consenso con le procedure previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c. (art. 2112 c.c., comma 2, u.p.) ma tanto non è dato rinvenire nel caso di specie (prim'ancora, per l'invero, non viene nemmeno eccepito).
Quanto alla prescrizione, in materia di crediti da rapporto di lavoro subordinato vero è che il termine di prescrizione quinquennale decorre in pendenza di rapporto ove quest'ultimo sia assistito da garanzie reali. Nel caso che il lavoratore sia assistito dalle sole forme di tutela risarcitoria, il termine dovrà
decorrere dalla data di cessazione del rapporto, e tanto, al fine di scongiurare rischi di licenziamenti ritorsivi. Ma nel caso di specie parte opponente non ha provato in alcun modo di avere alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti e che l'onere probatorio di dimostrare il requisito dimensionale sia a suo carico si giustifica con la necessità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della
"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa. Da notare, tra l'altro, la contraddittorietà del suo assunto difensivo laddove, da un lato, invoca la tutela reale, dall'altro afferma essa stessa di aver avuto un organico inferiore ai 15 dipendenti.
Quanto all'errore nel calcolo della somma ingiunta preme sottolineare che secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza
n. 19790 del 28/09/2011) l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, sicché la condanna - anche in sede monitoria - al netto della retribuzione non sarebbe corretta e infine, conclusivamente, che laddove l'opponente avesse voluto validamente contestare l'ammontare del conteggio allegato al ricorso per ingiunzione del sarebbe stato suo onere (cfr. ex CP_1
multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015) effettuare una contestazione specifica del conteggio medesimo, in particolare allegando la somma che riteneva corretta, ma invece la e la Parte_1 [...]
lo hanno fatto semplicemente - ed in modo insufficiente - Parte_2
indicando come errata la somma ingiunta e senza indicare la somma - lorda o netta che sia - a loro dire corretta. Tra l'altro non è dato comprendere il motivo della doglianza che il nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto al tfr CP_1
avrebbe utilizzato l'espressione pari quantomeno a. Trattasi d'una espressione che sottende una richiesta limitata per i documenti disponibili in possesso del lavoratore a quell'importo anche se poi in realtà maggiore, sottende un importo chiesto inferiore di quello dovuto.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato per intero anche in ordine al suo importo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico delle società opponenti in solido tra loro. Sovvengono al riguardo i criteri dettati dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo ingiunto in sede monitoria e alla e alla Parte_1 e, quindi, per entrambe le cause avendo a Parte_2
riferimento lo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'inderogabilità
con un semplice accordo tra cedente e cessionario della loro responsabilità
solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento prevista dall'art. 2112 c.c. e del difetto di prova del numero di lavoratori alle loro dipendenze impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
Per contro, va tenuto conto che in tema di compenso spettante al difensore,
nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, n. 20147) ragion per cui nel caso di specie vanno doppiate le spese di lite per la fase di studio e per quella introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 989 e 992 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promossi da e in Parte_1 Parte_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nei confronti di , così CP_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) condanna la e la al pagamento in Parte_1 Parte_2
solido tra loro in favore del delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 8.593,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro