Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 908/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Mons. Sorbilli n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. ANGELO SPASARI (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la
[...] sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: 1) di lavorare alle dipendenze dell'Azienda Porto di Tropea S.p.A. con la mansione di operaio;
2 ) di aver subìto un infortunio, in quanto, in data 08.02.2019, all'interno del Porto di Tropea, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, veniva attinto da un colpo di arma da fuoco nella zona latero cervicale;
3) di essere stato trasportato, immediatamente, in Ospedale per la cura delle lesioni subìte e di aver comunicato all' l'accaduto per l'apertura CP_1 dell'infortunio lavorativo;
4) di essere venuto a conoscenza di un provvedimento dell' mai CP_1 notificato, con cui si comunicava il non riconoscimento dell'infortunio per l'assenza del rischio
1
5) di voler contestare il provvedimento dell' e di avere diritto al riconoscimento CP_1 del danno biologico patito e conseguente l'indennità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che l'infortunio subito dal sig. in data 8 febbraio 2019 durante l'orario di lavoro, Parte_1 secondo le modalità descritte, debba essere classificato come infortunio sul lavoro e che tale infortunio ha menomato l'integrità psicofisica del Sig. . Accertare e dichiarare che a seguito Pt_1 dell'infortunio lavorativo del 9febbraio 2019 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno, come da relazione del Dott. o una Persona_1 percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente l'indennità. Per l'effetto, condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale CP_1
Pastore n° 6, a corrispondere, in favore del ricorrente, le somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 8% o nella misura che risulterà a seguito della CTU, per la somma complessiva di €8.092,38 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, nonché tutti gli altri benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Condannare, infine, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e delle competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Emettere ogni altra statuizione di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia CP_1 carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Precisato il contesto normativo giova fare richiamo, in ragione della particolare fattispecie in esame, al condivisibile orientamento di legittimità, secondo il quale è la: < "occasione di lavoro", che costituisce il criterio di collegamento con l'attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e che, in sostanza, pur evolutosi in senso estensivo, fino a ricomprendere nella tutela tutte le attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa (v. fra le altre Cass. 28- 7-2004 n. 14287, Cass. 4-8-2005 n. 16417) e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio -economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo) (v. fra le altre Cass. 27-2-2002 n. 2942, Cass. 23-7- 2012 n. 12779, Cass. 5-1-2015 n. 6), è rimasto pur sempre ancorato ad un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l'evento ed il lavoro (cfr. già C. Cost. 462/1989), in modo cioè che l'infortunio sia in qualche modo "occasionato" dal lavoro stesso. D'altra parte, come è stato più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 6-7-2007 n. 15266, Cass. 17-6-2014), l'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000 ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, già elaborata dalla giurisprudenza, inserendola nell'ambito della nozione di "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di guisa che è indubbio che il "comma aggiunto" non può che essere pur sempre letto nel quadro del sistema delineato dal citato art. 2, che al primo comma detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". In tale quadro, quindi, in primo luogo, come evidenziato da Cass. n. 13599/2009 cit, anche con riferimento all'infortunio in itinere, già anteriormente al d.lgs. n. 38/2000 non era "possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro" (principio questo
3 che "è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017, Cass. 19 gennaio 1998, n. 447, Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815"). Tale complesso di regole e principi, poi, come puntualmente ha chiarito la stessa sentenza n. 13599/2009, "non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere". Il comma aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, "alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi." In particolare in questa prospettiva la detta sentenza ha collocato anche Cass. n. 3776/2008 cit, che ha ravvisato l'occasione di lavoro "nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo), così individuando il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto". La stessa sentenza n. 13599/2009 ha poi affermato che "del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali", mentre, invece, tale nesso legittimamente (e con accertamento di fatto congruamente motivato) era stato escluso dal giudice di merito in un caso di omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, caratterizzato soltanto da una mera coincidenza cronologica e topografica (costituente, appunto, un semplice indizio, e non una prova, del nesso di occasionalità, peraltro in quel caso anche smentito da altri indizi). Orbene ritiene il Collegio di condividere tale secondo indirizzo in quanto basato su una corretta interpretazione logico-sistematica della norma in esame, laddove l'indirizzo opposto
- oltremodo estensivo, inspiegabilmente, però, soltanto con riferimento all'infortunio in itinere - si fonda esclusivamente su una interpretazione del comma aggiunto meramente letterale e del rutto avulsa dal contesto e dalla norma fondamentale di cui al comma primo. Peraltro, a ben vedere, Cass. n. 3776/2008 cit. in motivazione, sulla scia dei precedenti di questa Corte, aveva affermato che "il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa" ("totale estraneità" che non si rinviene nella relativa massima e che, in effetti, è stata ignorata da Cass. n. 11545/2012 cit., che ha semplicemente richiamato la massima di Cass. n. 3776/2008, così ipotizzando soltanto il limite del "rischio elettivo"). Per tali ragioni va riaffermato il principio secondo cui "la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il
4 collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica" (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro). Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che "nella specie nonostante Pt_2 si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda", essendo stata "aggredita e accoltellata dal proprio convivente" (come da accertamenti dell'IN AIL), evento questo che "ha spezzato ogni nesso" con la prestazione lavorativa.>> (Cassazione Civile, Sez. Unite, 07 settembre 2015, n. 17685).
8. Nella specie il ricorrente ha dedotto e documentato come l'infortunio occorso in data
08.02.2019 - sebbene incorso per tempo e luogo durante lo svolgimento della prestazione lavorativa – fosse originato da un colpo di arma da fuoco, dunque, in conseguenza della condotta commissiva di un soggetto terzo per un fatto illecito costituente reato che, come tale, esula dal concetto di “occasione di lavoro”, in quanto non correlabile all'adempimento di alcuna obbligazione lavorativa. L'evento “reato” esterno interrompe ogni collegamento con la prestazione lavorativa ed impedisce di considerare l'infortunio in questione avvenuto in “occasione di lavoro”
9. Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
10. Per la peculiarità e non conformità della giurisprudenza, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione fra le parti processuali delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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