Art. 11. 1. Nell'allegato C della legge 26 novembre 1973, n. 883:
nel numero 3 la parola "stemmi" e' sostituita dalla seguente: "contrassegni";
nel numero 12 la parola "Tessuti" e' sostituita dalle seguenti: "Prodotti tessili";
e' soppresso il numero 16;
la denominazione del numero 21 e' sostituita dalla seguente: "Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi";
sono aggiunti i seguenti numeri:
"36. Articoli funerari;
37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi
ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale
39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente:
a) ad essere usati in modo strumentale nelle attivita' di produzione e di trasformazione dei beni;
b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per
automobili, venduti separatamente dai veicoli
40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 42. Vele
43. Articoli tessili per animali
44. Bandiere, stendardi e gagliardetti".
Nota all'art. 11:
Il testo vigente dell'allegato C della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"ALLEGATO C
PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA
1.|Ferma-maniche di camicie 2. Cinturini per orologio di materia tessile 3. Etichette e contrassegni 4. Manopole imbottite e di materia tessile 5. Copri-caffettiere 6. Copri-teiere 7. Mezze maniche 8. Manicotti non di felpa 9. Fiori artificiali 10. Puntaspilli 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Feltri 14. Prodotti tessili confezionati usati, purche' esplicitamente dichiarati tali 15. Ghette 17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali 18. Cappelli di feltro 19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 20. Articoli da viaggio di materia tessile 21. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi 22. Chiusure lampo 23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 24. Copertine di libri di materia tessile 25. Giocattoli 26. Parti tessili delle calzature ed eccezione delle fodere coibenti 27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm quadri 28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 29. Copriuova 30. Astucci per il trucco 31. Borse in tessuto per il tabacco 32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti 34. Necessaires da toletta 35. Necessaires per calzature 36. Articoli funerari 37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo 38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale 39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente: a) ad essere usati in modo strumentale nelle attivita' di produzione e di trasformazione dei beni; b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 42. Vele 43. Articoli tessili per animali
nel numero 3 la parola "stemmi" e' sostituita dalla seguente: "contrassegni";
nel numero 12 la parola "Tessuti" e' sostituita dalle seguenti: "Prodotti tessili";
e' soppresso il numero 16;
la denominazione del numero 21 e' sostituita dalla seguente: "Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi";
sono aggiunti i seguenti numeri:
"36. Articoli funerari;
37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi
ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale
39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente:
a) ad essere usati in modo strumentale nelle attivita' di produzione e di trasformazione dei beni;
b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per
automobili, venduti separatamente dai veicoli
40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 42. Vele
43. Articoli tessili per animali
44. Bandiere, stendardi e gagliardetti".
Nota all'art. 11:
Il testo vigente dell'allegato C della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"ALLEGATO C
PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA
1.|Ferma-maniche di camicie 2. Cinturini per orologio di materia tessile 3. Etichette e contrassegni 4. Manopole imbottite e di materia tessile 5. Copri-caffettiere 6. Copri-teiere 7. Mezze maniche 8. Manicotti non di felpa 9. Fiori artificiali 10. Puntaspilli 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Feltri 14. Prodotti tessili confezionati usati, purche' esplicitamente dichiarati tali 15. Ghette 17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali 18. Cappelli di feltro 19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 20. Articoli da viaggio di materia tessile 21. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi 22. Chiusure lampo 23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 24. Copertine di libri di materia tessile 25. Giocattoli 26. Parti tessili delle calzature ed eccezione delle fodere coibenti 27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm quadri 28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 29. Copriuova 30. Astucci per il trucco 31. Borse in tessuto per il tabacco 32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti 34. Necessaires da toletta 35. Necessaires per calzature 36. Articoli funerari 37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo 38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale 39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente: a) ad essere usati in modo strumentale nelle attivita' di produzione e di trasformazione dei beni; b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 42. Vele 43. Articoli tessili per animali