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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 891/2021 R.G., vertente tra
(già ) con sede in Milano, in persona Pt_1 Parte_2 Pt_3 le r f.: elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Milano nel Corso Italia n. 13 presso lo studio dell'Avv. Marisa Olga Meroni, che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato al N. 2168/2016 del Tribunale di Patti
APPELLANTE e
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina nella Via P.IVA_2 Camiciotti, n. o studio dell'Avv. Natale Bonfiglio autorizzato a stare in giudizio giusta Delibera di G.M. n. 83 del 3.03.2022 e determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa del n. 159 Reg. Controparte_1
Gen. dell'8.03.2022, che lo rappresenta e difen liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 417/2021 (n. 1538/2017 R.G.) emessa dal Tribunale di Patti in data 14.05.2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il è debitore nei Controparte_1 confronti di (già del complessivo importo di € Pt_1 Parte_2 Pt_3 498.273,55 a som o lle fatture specificate in narrativa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda al saldo sugli interessi di mora dovuti per almeno sei mesi, e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in (già Pt_1 [...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, Parte_2 Pt_3
%, oltre CPA e IVA come per legge..”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“ … previo rigetto di ogni avversa domanda e deduzione, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: in rito: - porre la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per tutti i motivi già spiegati e che qui si richiamano integralmente;
nel merito: 1) Respingere l'appello come inammissibile e/o infondato e, quindi, confermare la sentenza impugnata anche con diversa motivazione, e, quindi, anche previo accoglimento delle domande spiegate dal con Controparte_1 l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi trascritte, le quali so bite dall'accoglimento delle assorbenti domande formulate in via pregiudiziale sotto il profilo logico– giuridico. 2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14.12.2021 la società ha impugnato Parte_4 avanti a questa Corte d'Appello, nei confr , la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il giudice atti accogliendo l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017 emesso il 28.06.2017, aveva così disposto:
“Accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 232/2017 emesso il 28-06-2017 pari data) dal Tribunale di Patti, nel procedimento iscritto al n. 2168/2016 R.G. con conseguente rigetto della domanda dell'opposta; Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_4 in favore del in persona del p.t., che liquida in complessivi € 5.737,00 per Controparte_1 CP_2 compensi, olt le spese general , IVA e CPA., come per legge, e in € 40,18 per esborsi oltre alla rifusione del contributo unificato.”
2 La ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno Parte_4 infra ed ha chiesto dichiarare che il è debitore nei confronti di Controparte_1 (già omplessivo importo di € Pt_1 Parte_2 Pt_3
(o de h erà dovuta) portato dalle fatture specificate in narrativa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda al saldo sugli interessi di mora dovuti per almeno sei mesi, e conseguentemente condannarlo al relativo pagamento in favore di In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei Parte_4 due gradi di giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.03.2022 si è costituito il per resistere al gravame eccependo Controparte_1 l'inammissibilit a dell'atto d'appello per i motivi indicati nell'atto di costituzione e chiesto la conferma della sentenza impugnata anche con diversa motivazione e la condanna alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
La Corte, dopo un rinvio per il carico del ruolo, all'udienza del 20.05.2024 tenuta in trattazione cartolare, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DI VALIDI CONTRATTI INTERCORSI TRA IL COMUNE DI BROLO E LE SOCIETÀ FORNITRICI Parte
CP_3
Con il primo motivo di gravame la parte appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel negare la sussistenza di validi contratti in forma scritta –per l'emissione del provvedimento monitoro. In particolare, riguardo al rapporto contrattuale intercorso con Eni S.p.A. la avrebbe prodotto le comunicazioni di accettazione alle Parte_4 to avanzate dal rilevando che le stesse Controparte_1 integrano senza dubbio l'ipotesi di p l contratto attraverso lo scambio di proposta ed accettazione ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18.11.2023 n. 2440. In ogni caso ha rilevato che dalla deliberazione del Consiglio comunale dell'Ente n. 20 del 5.07.2021 prodotta nel giudizio d'appello il ha CP_1
3 riconosciuto come debito fuori bilancio il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 22/2016 divenuto esecutivo per mancata opposizione del credito di a Banca Sistema S.p.A. relativo a fatture emesse dal Parte_6 M bre 2014 (periodo immediatamente precedente a quello delle forniture in oggetto) e che tale riconoscimento aveva efficacia confessoria.
*
Il motivo d'appello riguardo le forniture Eni S.p.A. è infondato.
Dall'esame dei documenti prodotti dalla società opposta all'allegato 5 del procedimento monitorio si evince che gli stessi hanno riguardo alla mera accettazione relativa a più proposte contrattuali (offerte) che sarebbero pervenute a Eni S.p.A. ma delle quali non v'è traccia nei documenti prodotti.
La stessa parte appellante con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado – riconoscendo l'insufficienza dei documenti prodotti nel giudizi monitorio - aveva così allegato “ le forniture traggono origine da validi contratti, di cui ci si riserva di riprodurre le copie sottoscritte in corso di causa”, ma tali documenti non sono stati prodotti in giudizio.
Sul punto si richiamano i seguenti principi giurisprudenziali.
“I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale)”. (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 - Rv. 657426 - 01)
“Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 - Rv. 647056 - 02).
Le accettazioni allegate e tutte con data 29.05.2011 fanno riferimento a delle proposte contrattuali formulate dal il 30/04/2011, a seguito delle CP_1
4 quali per il perfezionamento del contratto (come indicato nelle accettazioni) l'Eni S.p.A. avrebbe dovuto comunicare le date di inizio della fornitura o, al contrario, le motivazioni dell'eventuale mancata esecuzione delle forniture. Ma, come sopra detto, le proposte contrattuali del e le Controparte_1 successive comunicazioni alle quali l'accettazione dell' non sono state prodotte in giudizio. Il ha persino contestato di aver mai ricevuto le suddette Controparte_1 ac appellante, alla quale incombeva l'onere, non ha fornito la prova del recapito delle stesse. Il motivo d'appello non può neppure trovare accoglimento. Neppure l'approvazione da parte dell'Ente di un debito fuori bilancio costituisce efficacia confessoria, come invece sostenuto da Parte_4 in sede di gravame, in quanto:
« … La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il CP_1 destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" …» (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 15303 del 13/05/2022 - Rv. 664797 – 02);
«… il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell'art. 12-bis del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam"; ne consegue che il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione …» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9412 del 27/04/2011 - Rv. 617815 - 01).
§§
Riguardo, invece alle forniture di energia elettrica di Controparte_4 valgono le considerazioni che seguono.
Il rapporto contrattuale intercorso tra il Comune di ed CP_1 CP_3 denominata “Offerta Anno Sicuro P.A.”. e di cui alla zio del fascicolo monitorio – e non contestato dalla opponente - è un rapporto sorto in regime di salvaguardia.
Segnatamente, il servizio de quo è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in legge n. 125/2007, per tutti gli utenti
5 che, per qualsiasi motivazione, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Ed in proposito, va subito rilevato, tra i clienti non domestici – purché di dette dimensioni – potevano (e possono tutt'ora) ricomprendersi gli enti pubblici, quelli locali inclusi. È bene specificare che il regime di somministrazione in salvaguardia non può essere applicato senza alcuna comunicazione preventiva.
Difatti, “… l'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
4.3 indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo
5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni …” (cfr. art 4, punto n. 7, del “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”, nel testo vigente all'epoca dei fatti).
Con riferimento alle condizioni contrattuali, il servizio di salvaguardia è reso in virtù delle condizioni economiche e dei prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quanto alle condizioni economiche, invece, è garantita l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, elaborati in conformità alla disciplina di cui al D.M. del 23.11.2007, n. 28670. Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per aree territoriali e periodi di tempo a seguito di apposita procedura concorsuale, organizzata e svolta dall'Acquirente Unico. Ciò richiamato, è dunque evidente, alla luce della superiore disciplina, che il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla
6 ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
Alla luce di quanto sin ora argomentato, di conseguenza, risulta infondata l'eccezione posta dal a fondamento dell'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo spiegata in prime cure. Ed infatti, come già rilevato, l'attivazione del regime di salvaguardia non richiedeva la stipulazione di un apposito contratto. Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione. Ritiene inoltre la Corte che nel corso del giudizio di primo grado l'odierna appellante abbia fornito la prova del titolo posto a fondamento del credito azionato in sede monitoria, mediante la produzione delle condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia servite da – “Offerta Anno Sicuro P.A.” valida per CP_3 adesioni entro il 26.07.2013”
Chiariti i superiori profili, deve tuttavia darsi atto che i documenti prodotti dalla sono inidonei a provare il credito dalla medesima Parte_4 azionato in sede monitoria, in quanto è carente la prova della effettività della fornitura dell'energia elettrica ad opera di in suo favore e Controparte_4 della corrispondenza dei corrispettivi rich nergia erogata, poiché non sono state prodotte le relative fatture di pagamento, rimaste non adempiute.
Il a fronte della documentazione depositata, ha sostenuto che CP_1 co non avrebbe documentato l'effettiva prestazione delle forniture di energia elettrica per le quali aveva assunto la pretesa maturazione dei corrispettivi oggetto dei crediti poi ceduti da a CP_3 CP_4 Parte_4
[...] ncata produzione delle fatture attestanti il credito non consente tale accertamento: sia il numero cliente (attribuito proprio al ); Controparte_1 sia il codice POD (attestante l'avvenuto a rete elettrica, con installazione del contatore), relativo al medesimo rapporto di somministrazione;
sia, ancora, la tipologia di utenza cui si riferiva la fornitura in essere dell'energia elettrica.
La loro mancata produzione impedisce l'individuazione in modo specifico dei punti di fornitura, dei periodi cui si riferiscono, delle caratteristiche e dell'ammontare del consumo di energia.
7 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le fatture rappresentino idonea prova scritta del credito al fine di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, e che la loro efficacia probatoria venga meno in sede di cognizione piena e di opposizione (cfr., ex pluris, Cass. civ., n. 8549/2008). L'operare di tale principio, nondimeno, è relativo, e dipende – nella fase d'opposizione – anche dall'atteggiamento difensivo delle parti. Per quel che più rileva ai fini della decisione della vicenda sub iudice, infatti, ove in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non vi sia una puntuale e specifica dimostrazione della esistenza o quantità della fornitura di energia elettrica rappresentata dalle fatture rimaste inevase l'onere di prova gravante sul fornitore (rectius, nel caso sulla quale procuratrice sia del Parte_4 cessionario subentrato al fornito o) non risulta essere stato assolto. Le fatture infatti quale documentazione attestanti nel loro contenuto, la qualità e quantità di energia erogata, pur in regime di salvaguardia, devono considerarsi documenti necessari in sede d'opposizione alla ricognizione e prova degli elementi costitutivi del rapporto ad esse sotteso e dell'entità del credito rimasto impagato sorto in corso di rapporto. Di conseguenza, anche riguardo al credito suddetto il motivo di gravame non può trovare accoglimento.
2. SULLA NECESSITÀ DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA ALLA SOLA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE E NON ANCHE DEI CONTRATTI
Con il secondo motivo di gravame assume la parte appellante che il rigetto della domanda in relazione al mancato preventivo impegno contabile di spesa non riguarderebbe le delibere di stipulazione dei contratti ma quelli, invece, relative alla sole spese così interpretando l'art. 191 del D. L. n. 267/2000. Il motivo è infondato.
La determina a contrattare prevista dall'art. 192 del Tuel di cui infra prevede che: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti
8 di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024 - Rv. 671149 - 01)
“In tema di spese degli enti locali, gli atti che comportano obbligazioni contrattuali sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 TUEL. La mancanza di tale impegno determina la nullità sia della deliberazione autorizzativa che del conseguente contratto, non potendo l'obbligazione sorgere in capo all'ente ma solo in capo al funzionario o amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali ne rispondono personalmente. Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio e non è sanata dall'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del terzo. L'ente locale può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 TUEL, ma solo con apposita deliberazione consiliare che verifichi espressamente l'utilità e l'arricchimento per l'ente, nonché la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Tale riconoscimento non può desumersi implicitamente dal mero comportamento degli organi rappresentativi, dovendo risultare da una valutazione globale che consideri l'incidenza della spesa sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e sugli impegni già assunti. In assenza di riconoscimento espresso del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario/amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano responsabili nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura di contabilizzazione dei debiti fuori bilancio.” (Così Cass. Civ. Sezione III ordinanza n. 17197 del 12.06.2024 .
L'appello, dunque, deve essere rigettato pur con le diverse motivazioni sopra esposte.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante risultante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i valori minimi del D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore della causa (da € 260.001 ad € 520.000) data la non complessità delle questioni trattate, in complessivi € 10.060,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 2.195,00 per studio, € 1.276,00 per introduttiva, € 2.940,00 per trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale. Si dispone la distrazione in favore del procuratore della parte appellata il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare
9 se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da nei confronti del Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 8/2017 R.G.) e CP_1 e di Patti in data 14.05.2021, così statuisce:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna (già c.f.: Pt_1 Parte_2 Pt_3 del suo ro re in P.IVA_1 favore del in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 per la cari elle spese processuali del presente giudizio in complessive € 10.060,00 oltre rimb. forfett., i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. come da liquidazione in parte motiva, con distrazione in favore del procuratore della parte appellata. c) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), il 12..03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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