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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n.5012/2023 RG, promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Nicolò Giglio ( ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Viale XVIII Dicembre n. 43
Opponente
contro
, con sede legale in Controparte_1
Carugate (MI) Via De Gasperi n. 11, Partita IVA , Codice Fiscale e P.IVA_1 numero di iscrizione Registro Imprese di n. - in persona del CP_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante , CP_2
Rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti (C.F. ) e CodiceFiscale_3
Luciana Cipolla (C.F. ),ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_4 studio degli stessi in , Via Correggio 43 CP_1
Opposta
Oggetto:opposizione al decreto ingiuntivo n. 1710/2023 del Tribunale di Pavia
Conclusioni :come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1710/2023 del 16 ottobre 2023, con cui il pagina 1 di 3 Tribunale di Pavia ha ingiunto al debitore, in qualità di garante, di pagare la complessiva
[... somma di € 98.529,87 oltre interessi e spese a favore di Controparte_1
, quale saldo debitore derivante dal contratto di conto corrente Controparte_1
n. 051/218032, acceso dalla società SPAZIO APPSRL in data 02/03/2020 (doc. 2).
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito, in via preliminare, la asserita litispendenza e continenza di cause nonché, nel merito, l'asserito difetto di prova del credito ingiunto, ritendo non sufficiente, a tal fine, la produzione della certificazione ex art. 50 tub nonché l'asserita inesistenza di parte del credito ingiunto.
ha sostenuto altresì l'avvenuto pagamento della somma di €23.780,71 Parte_1
a favore della CP_1 L'attore ha pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita la contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. Scambiate le memorie di rito,concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ed esperita la mediazione con esito negativo,la causa,documentalmente istruita,veniva discussa e trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti precisate all'esito dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c.in data 14 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente parte opponente deduce: la pendenza, dinanzi al tribunale di
Monza di analoga opposizione di più antica data avverso il decreto ingiuntivo concesso nei confronti della società debitrice principale, con conseguente litispendenza e continenza di cause e richiesta di riunione. Come già osservato con ordinanza del Giudice in data 22 maggio 2024 “non vi è né litispendenza né continenza trattandosi di giudizi avverso due diversi soggetti, debitore principale e fideiussore;
vi è competenza funzionale dell'adito giudice trattandosi di decreto emanato dal Tribunale di Pavia;
non vi è possibilità di disporre la riunione atteso che l'art. 274 c.p.c. presuppone la pendenza dei fascicoli dinanzi allo stesso Tribunale”. Nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere respinta. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a scoperto di conto corrente dianzi menzionato nei confronti dell'odierno opponente, quale fideiussore del detto conto intestato alla società Parte_2
[...]
Per quanto attiene alla prova del credito azionato,ferma la prova privilegiata ex certificato ex art. 50 TUB posto a base del provvedimento monitorio,la banca ha depositato gli estratti conto integrali, dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto di conto corrente (doc. 3); - contratto di fido promiscuo (doc. 4); - quietanze delle ri.ba. restituite insolute (doc. 5). Non vi è prova dell'asserito pagamento della somma di € 23.780,71 a favore della
CP_1 In definitiva risultando provato il credito azionato l'opposizione è infondata e deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte resistente
P.Q.M
Il Tribunale di Pavia,quale Giudice monocratico,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc
RESPINGE L'opposizione e per l'effetto
CONFERMA
Il decreto opposto del Giudice di Pavia
CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio che liquida in €7.052,00 per competenze oltre rimborso
[...] forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia,04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n.5012/2023 RG, promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Nicolò Giglio ( ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Viale XVIII Dicembre n. 43
Opponente
contro
, con sede legale in Controparte_1
Carugate (MI) Via De Gasperi n. 11, Partita IVA , Codice Fiscale e P.IVA_1 numero di iscrizione Registro Imprese di n. - in persona del CP_1 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante , CP_2
Rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti (C.F. ) e CodiceFiscale_3
Luciana Cipolla (C.F. ),ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_4 studio degli stessi in , Via Correggio 43 CP_1
Opposta
Oggetto:opposizione al decreto ingiuntivo n. 1710/2023 del Tribunale di Pavia
Conclusioni :come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1710/2023 del 16 ottobre 2023, con cui il pagina 1 di 3 Tribunale di Pavia ha ingiunto al debitore, in qualità di garante, di pagare la complessiva
[... somma di € 98.529,87 oltre interessi e spese a favore di Controparte_1
, quale saldo debitore derivante dal contratto di conto corrente Controparte_1
n. 051/218032, acceso dalla società SPAZIO APPSRL in data 02/03/2020 (doc. 2).
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha eccepito, in via preliminare, la asserita litispendenza e continenza di cause nonché, nel merito, l'asserito difetto di prova del credito ingiunto, ritendo non sufficiente, a tal fine, la produzione della certificazione ex art. 50 tub nonché l'asserita inesistenza di parte del credito ingiunto.
ha sostenuto altresì l'avvenuto pagamento della somma di €23.780,71 Parte_1
a favore della CP_1 L'attore ha pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita la contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione. Scambiate le memorie di rito,concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ed esperita la mediazione con esito negativo,la causa,documentalmente istruita,veniva discussa e trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti precisate all'esito dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c.in data 14 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente parte opponente deduce: la pendenza, dinanzi al tribunale di
Monza di analoga opposizione di più antica data avverso il decreto ingiuntivo concesso nei confronti della società debitrice principale, con conseguente litispendenza e continenza di cause e richiesta di riunione. Come già osservato con ordinanza del Giudice in data 22 maggio 2024 “non vi è né litispendenza né continenza trattandosi di giudizi avverso due diversi soggetti, debitore principale e fideiussore;
vi è competenza funzionale dell'adito giudice trattandosi di decreto emanato dal Tribunale di Pavia;
non vi è possibilità di disporre la riunione atteso che l'art. 274 c.p.c. presuppone la pendenza dei fascicoli dinanzi allo stesso Tribunale”. Nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere respinta. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a scoperto di conto corrente dianzi menzionato nei confronti dell'odierno opponente, quale fideiussore del detto conto intestato alla società Parte_2
[...]
Per quanto attiene alla prova del credito azionato,ferma la prova privilegiata ex certificato ex art. 50 TUB posto a base del provvedimento monitorio,la banca ha depositato gli estratti conto integrali, dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto di conto corrente (doc. 3); - contratto di fido promiscuo (doc. 4); - quietanze delle ri.ba. restituite insolute (doc. 5). Non vi è prova dell'asserito pagamento della somma di € 23.780,71 a favore della
CP_1 In definitiva risultando provato il credito azionato l'opposizione è infondata e deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte resistente
P.Q.M
Il Tribunale di Pavia,quale Giudice monocratico,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc
RESPINGE L'opposizione e per l'effetto
CONFERMA
Il decreto opposto del Giudice di Pavia
CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio che liquida in €7.052,00 per competenze oltre rimborso
[...] forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA
Pavia,04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 3 di 3