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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR UA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 19-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3769 dell'anno 2025
OGGETTO
Impugnazione estratto di ruolo
TRA
, (C.F. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonello Polito ( ) che lo rapp.ta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(c.f. , in persona del suo Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Sig. , in virtù dei poteri ad esso attribuiti mediante procura Persona_1 speciale per NO (Rep. 181515 del 25.07.2024, Racc. 12772), con Persona_2 sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, n.14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Giovanni (c.f. ), che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 09-05-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 28/10/2024, a seguito di un controllo della propria posizione debitoria, veniva a conoscenza di tutta una serie di tributi a suo carico, per i quali lo stesso sarebbe debitore per una somma di € 6.403,43 in virtù di una 1 cartella di pagamento n.07020090038436669000, presuntivamente notificata il
15/012/2009, in merito al mancato pagamento ARTIG. ACC.UNIFICATO IVS relativa all' AN , pari ad € 6.403,43. Pt_2
Lamentava il ricorrente la nullità della cartella esattoriale, inoltrata a mezzo posta, per la mancata compilazione delle relate di notificazione ritenute parte integrante delle cartelle stesse. Infatti, nell'atto spedito alla ricorrente, nella stesura della relata di notifica, mancavano i dati relativi: da chi era stata compilata e data di compilazione;
a quale ufficio postale era stato consegnato l'atto per la spedizione;
mancavano le generalità del notificante, la sua firma ed il timbro dell'Ufficio; sulla busta, esternamente mancava il numero di registro cronologico, la sottoscrizione del notificante ed il timbro dell'Ufficio. Mancava inoltre l'indicazione dell'autorità
Giudiziaria dinanzi alla quale poter impugnare la cartella e la sua nullità per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento.
Eccepiva altresì prescrizione del diritto a riscuotere la somma non essendo stato in precedenza notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Tanto premesso, il ricorrente, preliminarmente chiedeva sospendersi l'efficacia della cartella di pagamento;
nel merito, chiedeva annullare il ruolo per intervenuta prescrizione del credito ovvero dichiararsene la nullità/illegittimità per mancata compilazione della relata di notifica. Oltre alla condanna delle parti convenute al risarcimento del danno morale. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
eccepiva altresì la inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente rispetto al termine decadenziale di cui all'art.24 D. Lgs n.46/1999 ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di merito dell'opposizione; in merito alla ritenuta prescrizione, il Concessionario eccepiva di aver correttamente notificato la cartella di pagamento. Concludeva quindi il resistente per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è inammissibile.
In relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell'estratto di ruolo e, segnatamente, le cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i crediti da queste recati, la sentenza di Cass. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283 – con riguardo alla possibilità di impugnare direttamente atti di riscossione di cui si assume la mancanza
2 di una rituale notificazione e la scoperta tramite acquisizione dell'estratto – rileva che l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973 con l'inserimento del comma 4- bis, non ha stabilito soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; − come statuito dalle Sezioni Unite, la citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire […] Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti …, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione […] È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità …”
Nel caso in esame, il ricorrente non prospetta alcuno dei pregiudizi normativamente previsti e ritenuti necessari per l'opposizione all'estratto di ruolo, sicchè non è rinvenibile alcun interesse giuridico, concreto e attuale alla sua impugnazione.
Come è noto, «L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve
3 avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 2, 8/05/2024, n. 12532).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €.2.000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere 19-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR UA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 19-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3769 dell'anno 2025
OGGETTO
Impugnazione estratto di ruolo
TRA
, (C.F. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Antonello Polito ( ) che lo rapp.ta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(c.f. , in persona del suo Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Sig. , in virtù dei poteri ad esso attribuiti mediante procura Persona_1 speciale per NO (Rep. 181515 del 25.07.2024, Racc. 12772), con Persona_2 sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, n.14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Giovanni (c.f. ), che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica. resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 09-05-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 28/10/2024, a seguito di un controllo della propria posizione debitoria, veniva a conoscenza di tutta una serie di tributi a suo carico, per i quali lo stesso sarebbe debitore per una somma di € 6.403,43 in virtù di una 1 cartella di pagamento n.07020090038436669000, presuntivamente notificata il
15/012/2009, in merito al mancato pagamento ARTIG. ACC.UNIFICATO IVS relativa all' AN , pari ad € 6.403,43. Pt_2
Lamentava il ricorrente la nullità della cartella esattoriale, inoltrata a mezzo posta, per la mancata compilazione delle relate di notificazione ritenute parte integrante delle cartelle stesse. Infatti, nell'atto spedito alla ricorrente, nella stesura della relata di notifica, mancavano i dati relativi: da chi era stata compilata e data di compilazione;
a quale ufficio postale era stato consegnato l'atto per la spedizione;
mancavano le generalità del notificante, la sua firma ed il timbro dell'Ufficio; sulla busta, esternamente mancava il numero di registro cronologico, la sottoscrizione del notificante ed il timbro dell'Ufficio. Mancava inoltre l'indicazione dell'autorità
Giudiziaria dinanzi alla quale poter impugnare la cartella e la sua nullità per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento.
Eccepiva altresì prescrizione del diritto a riscuotere la somma non essendo stato in precedenza notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Tanto premesso, il ricorrente, preliminarmente chiedeva sospendersi l'efficacia della cartella di pagamento;
nel merito, chiedeva annullare il ruolo per intervenuta prescrizione del credito ovvero dichiararsene la nullità/illegittimità per mancata compilazione della relata di notifica. Oltre alla condanna delle parti convenute al risarcimento del danno morale. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
eccepiva altresì la inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente rispetto al termine decadenziale di cui all'art.24 D. Lgs n.46/1999 ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di merito dell'opposizione; in merito alla ritenuta prescrizione, il Concessionario eccepiva di aver correttamente notificato la cartella di pagamento. Concludeva quindi il resistente per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è inammissibile.
In relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell'estratto di ruolo e, segnatamente, le cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i crediti da queste recati, la sentenza di Cass. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283 – con riguardo alla possibilità di impugnare direttamente atti di riscossione di cui si assume la mancanza
2 di una rituale notificazione e la scoperta tramite acquisizione dell'estratto – rileva che l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973 con l'inserimento del comma 4- bis, non ha stabilito soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; − come statuito dalle Sezioni Unite, la citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire […] Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti …, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione […] È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità …”
Nel caso in esame, il ricorrente non prospetta alcuno dei pregiudizi normativamente previsti e ritenuti necessari per l'opposizione all'estratto di ruolo, sicchè non è rinvenibile alcun interesse giuridico, concreto e attuale alla sua impugnazione.
Come è noto, «L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve
3 avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 2, 8/05/2024, n. 12532).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €.2.000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere 19-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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