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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3973/2021
TRA
(C.F. e P.IV , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IV_1 ell'avv. Patrizi to in Civitavecchia, viale G. Matteotti n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
. Iva esenta e lo difende in virtù di procura in atti; CONVENUTO
E
(C.F P.IV , Controparte_2 P.IV_2 P.IV_3
o st nand n Roma via dei Podesti n. 16, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con citazione regolarmente notificata proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento nei confronti di CP_1 della somma di euro 17.000,00, oltre interessi e spese del
[...] to monitorio, a titolo di compenso professionale per prestazioni giudiziali rese dal difensore nella causa civile avente Rg n. 3911/16 CP_1
e pendente davanti all'intes ale. Deduceva che la causa era stata definita con sentenza n. 379/2020 del 18.4.2020; -che il giudizio aveva avuto ad oggetto la domanda di risarcimento
“per l'anomalo andamento dell'appalto di opere pubbliche” nei confronti del
, nonché la domanda di risarcimento ex artt. 1398 o Parte_2 2041 c.c. nei confronti del funzionario del , geom. Pt_2 Parte_2
, nominato dall'Ente quale Direttore dei lavori nell'appalto Controparte_3
a -che la sentenza era stata parzialmente Pt_1 favorevole in relaz manda promossa contro il ma era Pt_2 stata rigettata per negligenza del difensore quella promoss il geom. ; -che infatti il Tribunale di Civitavecchia non aveva ritenuto fondata CP_3 ima domanda in quanto carente di allegazione e prova ed aveva ritenuto improponibile l'azione per arricchimento senza causa;
-che il difensore non aveva inoltre informato la cliente dei rischi del giudizio e non l'aveva dissuasa dalla proposizione dell'azione anche nei confronti del geom. ; -che tale negligenza aveva arrecato un danno alla società attrice la CP_3
a stata condannata in sentenza alla refusione delle spese di lite in favore del geom. e della compagnia assicurativa Llyoyd's, laddove CP_3
“sarebbe stato suf vitare di introdurre la domanda per responsabilità ex art. 1398 c.c., stante la genericità della stessa e l'omessa integrale allegazione probatoria contestata, per evitare il pagamento di circa 30.000,00 euro di spese legali”; -che vi era infine un “tacito accordo di compensazione” per il pagamento del compenso professionale dell'avvocato, avendo
[...]
eseguito su incarico dell'avv. lavori di pulizia e potatura nel Pt_1 CP_1 di proprietà del padre, no ità di ricerca di mercato per materiali da costruzione relativi all'edificazione di un villino su terreno di sua proprietà e sito in Civitavecchia, via dei Frassini snc, loc. Casaletto Rosso”, senza essere remunerata per tali prestazioni. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“in accoglimento della presente opposizione, previo accertamento dell'inesistenza del credito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse in narrativa dichiarando che nulla è dovuto all' Avv. b) Condannare l' Avv. Controparte_1 CP_1
per i motivi es al rimborso delle spese l
[...]
61,44 sopportate dalla in conseguenza dell' Parte_1 inadempimento all' incarico professionale conferito all' Avv. Controparte_1
c) Condannare l' Avv. al pagamento i Controparte_1 [...] della som 0 e/o in quella maggiore o mi Parte_1 iustizia, per le attività (prestazioni d' opera) richieste e prestate in favore dello stesso e meglio descritte in narrativa, per come verranno accertate in corso di causa”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che il rito era Controparte_1 erroneo vertendo la contr pensi professionali e che l'opposizione era infondata come anche la domanda riconvenzionale in quanto del tutto sfornita di prova.
3.Con ordinanza del 30.11.2021 il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011, avendo l'opposizione ad oggetto un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali richiesti per prestazioni giudiziali civili. Con ordinanza emessa in pari data il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione articolata dal convenuto, ha disposto altresì la separazione delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 702-ter, comma 4 c.p.c., osservando che “nel caso di specie, le domande riconvenzionali introdotte dall'opponente rientrino tra quelle per le quali sia opportuno disporre la separazione dalla domanda creditoria azionata in sede monitoria, con trattazione della domanda separata mediante rito ordinario, previa formazione di nuovo fascicolo”.
4.Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2
l'inoperatività della polizza a domanda riconvenzionale promossa dalla società contro il proprio assicurato.
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6.La domanda riconvenzionale promossa dalla società è infondata e va respinta. L'intestato Tribunale, con il provvedimento del 14.02.2024, ha già condivisibilmente affermato a definizione del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale ha preteso il CP_1 pagamento del compenso professionale che s consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nell'ipotesi in cui un'azione giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16342; nel medesimo senso, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25464). Infatti, la circostanza che la domanda verso una delle parti convenute non sia stata accolta non è sufficiente a escludere il diritto del professionista ad essere remunerato per l'attività difensiva svolta in favore del cliente, non potendo farsi dipendere la valutazione della diligenza nell'espletamento dell'incarico dal conseguimento del risultato utile perseguito con l'introduzione dell'azione. Né è stato dedotto che con una diversa attività di allegazione ovvero con la presentazione di elementi istruttori trascurati dall'avvocato la domanda verso il geometra avrebbe potuto essere CP_3 delibata favorevolmente.
7.Come già ritenuto correttamente dal Tribunale non coglie nel segno l'addebito di violazione dei doveri di informazione e di dissuasione da parte dell'avvocato. L'azione di responsabilità nei confronti del geom. non poteva CP_3 considerarsi a priori del tutto infondata, essendo acqui urisprudenza il principio della responsabilità ex art. 1398 c.c. del direttore dei lavori che, agendo al di fuori dei suoi poteri, abbia disposto l'esecuzione di opere non previste nel contratto di appalto (Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, n. 15029). Dalla lettura della sentenza n. 379/2020 che ha definito il giudizio avente Rg n. 3911/2016 si evince -dal riferimento esplicito al “cfr sul punto Determinazione Dirigenziale n. 1823 del 22.10.2015 a firma del Dirigente LLPP, doc. 105, comparsa di costituzione e risposta ”- che il mancato CP_3 accoglimento della domanda, al di là del rilevato difetto di allegazione, era dipeso anche dalla mancata disposizione della documentazione rilevante, prodotta invece ex adverso da solo con la comparsa di costituzione, CP_3 in particolare la Dirigen 1823 del 22.0.2015 del Comune di CP_4
Civitavecchia da sarebbe derivata la prova che “l'amministrazione comunale, ad opere ultimate, ratificando la Perizia di Assestamento Finale redatta dal D.L. accettava implicitamente tutti i lavori extra-contratto ordinati dal D.L. ed eseguiti dalla liberando, di fatto, da ogni Parte_1 responsabilità di natura risa ” (così la comparsa di CP_3 costituzione e risposta). Neppure può evincersi verso la cliente un difetto di informazione sui rischi del processo e sulla opportunità di abbandono immediato della causa in seguito alla produzione del documento da parte del direttore dei lavori della richiamata determina dirigenziale n. 1823, in quanto il tenore di tale documento era talmente esplicito da rendere prevedibile l'esito sfavorevole della domanda anche alla società cliente, la quale deve evidenziarsi operava abitualmente in veste di soggetto professionale nel settore degli appalti, dunque già in condizioni di comprendere autonomamente il rischio di insuccesso e di attivare le iniziative tese all'abbandono della causa nei confronti del direttore dei lavori.
8.Sempre l'intestato Tribunale ha affermato che “nessuna prova è stata fornita dell'effettivo espletamento delle prestazioni d'opera da cui sarebbero derivati i controcrediti eccepiti in compensazione, come pure dell'intesa tra le parti sul corrispettivo e sulla compensazione con il credito professionale dell'avvocato”. Anche nel presente giudizio non sono emersi elementi probatori di rilievo. Da una parte la documentazione relativa alle opere di potatura e di manutenzione del verde non contengono la prova di un accordo concluso con attenendo peraltro il terreno al padre del convenuto;
Controparte_1 ntazione dimostra la predisposizione ed elaborazione di un solo preventivo per le opere per il quale, per la sua natura, non vi può essere riconoscimento di compenso. Sotto questi profili nulla avrebbe aggiunto la prova testimoniale che infatti non è stata ammessa dal precedente giudice istruttore.
9.In conclusione, la domanda riconvenzionale della società attrice
[...] va respinta. Rimane assorbita la domanda di manleva. Parte_1
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo parametrate al DM vigente, tenendo in considerazione la complessità e l'attività processuale in concreto svolta. Vanno poste a carico dell'attore anche le spese di lite in favore dell'assicurazione. Sotto tale profilo va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). Nella specie, la domanda di manleva promossa dal convenuto nei confronti della propria assicurazione non può annoverarsi come pretesa del tutto arbitraria.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda riconvenzionale promossa da;
Parte_1
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese
[...] Controparte_2 presente giudizio da liquidarsi per ciascuna nella somma pari ad euro 3.809,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 14.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani