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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1957/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 457/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
AR Attanasio, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Circi e Laura Circi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38.; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2023, adiva il Tribunale di Roma, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento di una anzianità contributiva di n. 52 settimane per tutte le annualità in cui aveva percepito, in regime di part time misto ciclico, una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo annuale e, nei periodi in cui tale retribuzione non risultava essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno di riferimento, in CP_ conformità alle norme di legge, con conseguente condanna dell alla ricostruzione dell'esatta posizione contributiva;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane almeno per le annualità 2014, 2019, 2020, 2021 e 2022 nelle quali aveva prestato attività lavorativa a tempo indeterminato in regime di part-time misto percependo una retribuzione superiore al minimale retributivo annuale. Deduceva di essere dipendente della
[...]
dal 01.09.2008 con inquadramento al II livello ccnl con part time Parte_2 Parte_2 misto di 15 ore settimanali con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno;
che da settembre 2020 l'orario di lavoro era stato aumentato a 20 ore settimanali, con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio e CP_ agosto;
che l non le aveva correttamente computato ai fini contributivi le 52 settimane annue utili ai fini pensionistici, nonostante la persistenza del rapporto lavorativo;
di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di part-time misto in cui aveva percepito una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo annuale e, nei periodi in cui tale retribuzione non risultava essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale;
di aver CP_ presentato a settembre 2019 istanza all di aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di part time misto alle dipendenze della per il periodo a far Parte_2 CP_ data dal 1.9.2008; che l non aveva dato alcun riscontro alla domanda;
di aver quindi presentato il 19.10.2020 ricorso amministrativo per la mancata ricostruzione della propria posizione contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL CP_ l'accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione quinquennale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la contribuzione accreditata alla ricorrente non consentiva il suo ragguaglio all'intero periodo contributivo, a pena di portare la contribuzione settimanale al di sotto del minimo contributivo settimanale. Svolte considerazioni in diritto, insisteva pertanto per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, respinte l'eccezione di decadenza, perché genericamente CP_ formulata dall e quella di prescrizione quinquennale, giacché ”essendo l'oggetto del petitum l'accertamento della corretta anzianità contributiva, trova applicazione la prescrizione decennale. Esula dalla fattispecie la normativa di cui all'art. 3 comma 9 l. n. 335/9 riguardante le ipotesi di omessa, totale o parziale, contribuzione”, nel merito accoglieva il ricorso “perché fondato” e così decideva;
“accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di part-time misto indeterminato alle dipendenze della
[...] in cui ha percepito una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo Parte_2 annuale (anni 2014, 2019, 2020, 2021 e 2022) e, nei periodi in cui tale retribuzione non risulta essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso CP_ anno di riferimento;
condanna pertanto l alla ricostruzione in favore della ricorrente dell'esatta posizione contributiva e dunque a calcolare la sua anzianità contributiva tenendo conto anche di tutti i periodi di “sospensione” lavorativa (in conseguenza del part- CP_ time misto ciclico) ai fini della maturazione del diritto a pensione. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l con ricorso depositato il CP_2
16.7.2024. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. Controparte_1
Con l'atto di appello, l censura la sentenza del Tribunale di Roma indicata in CP_2 oggetto per
1) intervenuta prescrizione. Insiste l'appellante “nella eccezione di prescrizione della domanda volta all'accredito contributivo per periodi anteriori al quinquennio dal primo atto interruttivo utile documentato in giudizio ad onere di controparte, a norma dell'art. 3, co.9 della legge n.335/1995 … In subordine, si eccepisce la prescrizione decennale. A sostegno dell'opzione interpretativa esposta da questa difesa si pone la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24.03.2006, in cui si esclude l'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale facendola dipendere dal fatto che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale deriva dalla libera volontà del lavoratore”;
2) errata interpretazione della normativa vigente in relazione alla fattispecie concreta. Deduce l'appellante che “la ricorrente, il cui monte contributivo effettivo è inadeguato ad essere distribuito per garantire la piena copertura su tutto il periodo annuale, generalmente a causa che del fatto che la posizione assicurativa accede a prestazioni di lavoro rese in regime di part time, essendo addetta ai servizi di ristorazione scolastica che eseguono le proprie prestazioni in regime di part time non solo verticale ciclico (per cessazione del rapporto durante le vacanze scolastiche estive), ma anche orizzontale per un numero di ore settimanali limitato e, comunque, inferiore alle 40 ordinarie, non può raggiungere il minimale contributivo richiesto”;
3) errati determinazione della misura della pensione e accertamento del diritto a pensione. Asserisce l'appellante che “In via estremamente subordinata, nel denegato caso in cui codesto Ecc.ma Corte dovesse dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue anche nel periodo di lavoro part-time, tale riconoscimento potrà valere solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e non anche per il calcolo dell'importo della pensione stessa”.
L'appello è infondato circa tutti e tre i motivi di gravame.
Circa la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, giacché è noto che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024.
Peraltro, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016.
Per quanto attiene alla subordinata eccezione di prescrizione decennale è appena il caso di osservare che sul punto si è già pronunciato positivamente il giudice di primo grado che ha detto che nel caso di specie “trova applicazione la prescrizione decennale”.
In merito alla disciplina nazionale del calcolo del periodo lavorativo ai fini del computo dell'anzianità contributiva, la CGUE si era espressa come segue (CGUE causa C- 395/98 e C-396/08, decisione 10.6.2010):
“Per un lavoratore a tempo pieno, il periodo di tempo preso in considerazione per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro. Per contro, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l'anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro.
In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d'impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione. Per contro, ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un'anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale. Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Si tratta quindi di una differenza di trattamento basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale.
Sia l che il governo italiano allegano, sostanzialmente, che detta differenza non CP_2 integra una disparità di trattamento in quanto i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale di tipo verticale ciclico non sono in situazioni comparabili. Ritengono infatti che i lavoratori rientranti in ciascuna di queste categorie acquisiscano rispettivamente solo l'anzianità corrispondente ai periodi effettivamente lavorati. Sottolineano, in particolare, che i datori di lavoro versano i contributi previdenziali unicamente sui periodi lavorati e che, quanto ai periodi non lavorati, il diritto italiano riconosce a tutti i lavoratori a tempo parziale la possibilità di riscattare crediti di anzianità su base facoltativa.
Occorre tuttavia rammentare che il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno si applica alle condizioni d'impiego, tra cui figura la retribuzione, nozione che, come esposto ai punti 42-46 della presente sentenza, comprende anche le pensioni, ad esclusione di quelle che rientrano nel regime di previdenza sociale. Di conseguenza, la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale dev'essere equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno, fatta salva l'applicazione del principio del pro rata temporis enunciato dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Pertanto, il calcolo dell'importo della pensione dipende direttamente dalla quantità di lavoro effettuata dal lavoratore e dai contributi corrispondenti, secondo il principio del pro rata temporis. Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il diritto dell'Unione non osta al calcolo di una pensione effettuato secondo la regola del pro rata temporis in caso di lavoro ad orario ridotto. Infatti, la considerazione della quantità di lavoro effettivamente svolta da un lavoratore a tempo parziale durante la sua carriera, paragonata a quella di un lavoratore che abbia svolto durante tutta la sua carriera la propria attività a tempo pieno, costituisce un criterio obiettivo che consente una riduzione proporzionata delle sue spettanze pensionistiche (v., in tal senso, citate sentenze Schönheit e Becker, punti 90 e 91, nonché Gómez-Limón Sánchez-Camacho, punto 59).
Per contro, il principio del pro rata temporis non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.
Ne consegue che una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale tratta i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili, e ciò per il solo motivo che lavorano a tempo parziale.”
Alla luce di tale giurisprudenza, una interpretazione della l. n. 178/2020 conforme al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, al principio di non discriminazione tra i lavoratori in esso sancito, impone di considerare nella “totale della contribuzione annuale” di cui alla disposizione nazionale non solo la contribuzione accreditata per il lavoro effettivamente svolto e la retribuzione percepita, ma anche la contribuzione relativa al differenziale retributivo full-time. Soltanto tale interpretazione consente infatti di conformare la normativa interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella decisione sopra citata. E' noto, peraltro, che la Corte costituzionale con sentenza 19 aprile 1985 n. 113, ha ritenuto immediatamente applicabili non solo le norme prodotte mediante regolamento ma anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato (attuale art. 267 TFUE).
Analoga efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989 anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla Corte di giustizia in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 del trattato (ora art. 258 TFUE): «poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente
“effetti diretti” - vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio-non v'e dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate». Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo. così statuito: “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 8565 del 29/04/2016 ; v. conformi Sez. L - , Ordinanza n. 26824 del 23/10/2018 secondo cui “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”; Sez. L - , Ordinanza n. 18826 del 02/07/2021 che ha ribadito che “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”. In ordine, infine, il terzo motivo di gravame, anch'esso appare incomprensibile e, in ogni caso, deve ritenersi infondato anche alla luce di quanto correttamente ha dedotto parte appellata al riguardo. secondo cui “Dalla semplice lettura del ricorso di primo grado, infatti, si evince che l'odierna appellata si è limitata a chiedere l'accertamento della corretta anzianità contributiva senza invocare alcun effetto sulla misura pensionistica;
il Tribunale, peraltro, si è correttamente limitato a pronunciarsi su tale richiesta”. Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. In considerazione della soccombenza, condanna l'Istituto appellante alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in CP_2 complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 3.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1957/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 457/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
AR Attanasio, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Circi e Laura Circi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38.; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2023, adiva il Tribunale di Roma, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento di una anzianità contributiva di n. 52 settimane per tutte le annualità in cui aveva percepito, in regime di part time misto ciclico, una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo annuale e, nei periodi in cui tale retribuzione non risultava essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno di riferimento, in CP_ conformità alle norme di legge, con conseguente condanna dell alla ricostruzione dell'esatta posizione contributiva;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane almeno per le annualità 2014, 2019, 2020, 2021 e 2022 nelle quali aveva prestato attività lavorativa a tempo indeterminato in regime di part-time misto percependo una retribuzione superiore al minimale retributivo annuale. Deduceva di essere dipendente della
[...]
dal 01.09.2008 con inquadramento al II livello ccnl con part time Parte_2 Parte_2 misto di 15 ore settimanali con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio ed agosto di ciascun anno;
che da settembre 2020 l'orario di lavoro era stato aumentato a 20 ore settimanali, con sospensione della prestazione lavorativa per i mesi di luglio e CP_ agosto;
che l non le aveva correttamente computato ai fini contributivi le 52 settimane annue utili ai fini pensionistici, nonostante la persistenza del rapporto lavorativo;
di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di part-time misto in cui aveva percepito una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo annuale e, nei periodi in cui tale retribuzione non risultava essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale;
di aver CP_ presentato a settembre 2019 istanza all di aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di part time misto alle dipendenze della per il periodo a far Parte_2 CP_ data dal 1.9.2008; che l non aveva dato alcun riscontro alla domanda;
di aver quindi presentato il 19.10.2020 ricorso amministrativo per la mancata ricostruzione della propria posizione contributiva. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL CP_ l'accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione quinquennale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la contribuzione accreditata alla ricorrente non consentiva il suo ragguaglio all'intero periodo contributivo, a pena di portare la contribuzione settimanale al di sotto del minimo contributivo settimanale. Svolte considerazioni in diritto, insisteva pertanto per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, respinte l'eccezione di decadenza, perché genericamente CP_ formulata dall e quella di prescrizione quinquennale, giacché ”essendo l'oggetto del petitum l'accertamento della corretta anzianità contributiva, trova applicazione la prescrizione decennale. Esula dalla fattispecie la normativa di cui all'art. 3 comma 9 l. n. 335/9 riguardante le ipotesi di omessa, totale o parziale, contribuzione”, nel merito accoglieva il ricorso “perché fondato” e così decideva;
“accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di part-time misto indeterminato alle dipendenze della
[...] in cui ha percepito una retribuzione superiore al minimale retributivo lordo Parte_2 annuale (anni 2014, 2019, 2020, 2021 e 2022) e, nei periodi in cui tale retribuzione non risulta essere superiore al suddetto minimale, di un numero di settimane pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo ed il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso CP_ anno di riferimento;
condanna pertanto l alla ricostruzione in favore della ricorrente dell'esatta posizione contributiva e dunque a calcolare la sua anzianità contributiva tenendo conto anche di tutti i periodi di “sospensione” lavorativa (in conseguenza del part- CP_ time misto ciclico) ai fini della maturazione del diritto a pensione. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l con ricorso depositato il CP_2
16.7.2024. Si è costituita opponendosi all'avverso gravame. Controparte_1
Con l'atto di appello, l censura la sentenza del Tribunale di Roma indicata in CP_2 oggetto per
1) intervenuta prescrizione. Insiste l'appellante “nella eccezione di prescrizione della domanda volta all'accredito contributivo per periodi anteriori al quinquennio dal primo atto interruttivo utile documentato in giudizio ad onere di controparte, a norma dell'art. 3, co.9 della legge n.335/1995 … In subordine, si eccepisce la prescrizione decennale. A sostegno dell'opzione interpretativa esposta da questa difesa si pone la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24.03.2006, in cui si esclude l'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale facendola dipendere dal fatto che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale deriva dalla libera volontà del lavoratore”;
2) errata interpretazione della normativa vigente in relazione alla fattispecie concreta. Deduce l'appellante che “la ricorrente, il cui monte contributivo effettivo è inadeguato ad essere distribuito per garantire la piena copertura su tutto il periodo annuale, generalmente a causa che del fatto che la posizione assicurativa accede a prestazioni di lavoro rese in regime di part time, essendo addetta ai servizi di ristorazione scolastica che eseguono le proprie prestazioni in regime di part time non solo verticale ciclico (per cessazione del rapporto durante le vacanze scolastiche estive), ma anche orizzontale per un numero di ore settimanali limitato e, comunque, inferiore alle 40 ordinarie, non può raggiungere il minimale contributivo richiesto”;
3) errati determinazione della misura della pensione e accertamento del diritto a pensione. Asserisce l'appellante che “In via estremamente subordinata, nel denegato caso in cui codesto Ecc.ma Corte dovesse dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di n. 52 settimane annue anche nel periodo di lavoro part-time, tale riconoscimento potrà valere solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e non anche per il calcolo dell'importo della pensione stessa”.
L'appello è infondato circa tutti e tre i motivi di gravame.
Circa la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, giacché è noto che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024.
Peraltro, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016.
Per quanto attiene alla subordinata eccezione di prescrizione decennale è appena il caso di osservare che sul punto si è già pronunciato positivamente il giudice di primo grado che ha detto che nel caso di specie “trova applicazione la prescrizione decennale”.
In merito alla disciplina nazionale del calcolo del periodo lavorativo ai fini del computo dell'anzianità contributiva, la CGUE si era espressa come segue (CGUE causa C- 395/98 e C-396/08, decisione 10.6.2010):
“Per un lavoratore a tempo pieno, il periodo di tempo preso in considerazione per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro. Per contro, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l'anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro.
In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d'impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione. Per contro, ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un'anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale. Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Si tratta quindi di una differenza di trattamento basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale.
Sia l che il governo italiano allegano, sostanzialmente, che detta differenza non CP_2 integra una disparità di trattamento in quanto i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale di tipo verticale ciclico non sono in situazioni comparabili. Ritengono infatti che i lavoratori rientranti in ciascuna di queste categorie acquisiscano rispettivamente solo l'anzianità corrispondente ai periodi effettivamente lavorati. Sottolineano, in particolare, che i datori di lavoro versano i contributi previdenziali unicamente sui periodi lavorati e che, quanto ai periodi non lavorati, il diritto italiano riconosce a tutti i lavoratori a tempo parziale la possibilità di riscattare crediti di anzianità su base facoltativa.
Occorre tuttavia rammentare che il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno si applica alle condizioni d'impiego, tra cui figura la retribuzione, nozione che, come esposto ai punti 42-46 della presente sentenza, comprende anche le pensioni, ad esclusione di quelle che rientrano nel regime di previdenza sociale. Di conseguenza, la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale dev'essere equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno, fatta salva l'applicazione del principio del pro rata temporis enunciato dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Pertanto, il calcolo dell'importo della pensione dipende direttamente dalla quantità di lavoro effettuata dal lavoratore e dai contributi corrispondenti, secondo il principio del pro rata temporis. Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il diritto dell'Unione non osta al calcolo di una pensione effettuato secondo la regola del pro rata temporis in caso di lavoro ad orario ridotto. Infatti, la considerazione della quantità di lavoro effettivamente svolta da un lavoratore a tempo parziale durante la sua carriera, paragonata a quella di un lavoratore che abbia svolto durante tutta la sua carriera la propria attività a tempo pieno, costituisce un criterio obiettivo che consente una riduzione proporzionata delle sue spettanze pensionistiche (v., in tal senso, citate sentenze Schönheit e Becker, punti 90 e 91, nonché Gómez-Limón Sánchez-Camacho, punto 59).
Per contro, il principio del pro rata temporis non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.
Ne consegue che una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale tratta i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili, e ciò per il solo motivo che lavorano a tempo parziale.”
Alla luce di tale giurisprudenza, una interpretazione della l. n. 178/2020 conforme al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, al principio di non discriminazione tra i lavoratori in esso sancito, impone di considerare nella “totale della contribuzione annuale” di cui alla disposizione nazionale non solo la contribuzione accreditata per il lavoro effettivamente svolto e la retribuzione percepita, ma anche la contribuzione relativa al differenziale retributivo full-time. Soltanto tale interpretazione consente infatti di conformare la normativa interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella decisione sopra citata. E' noto, peraltro, che la Corte costituzionale con sentenza 19 aprile 1985 n. 113, ha ritenuto immediatamente applicabili non solo le norme prodotte mediante regolamento ma anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato (attuale art. 267 TFUE).
Analoga efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989 anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla Corte di giustizia in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 del trattato (ora art. 258 TFUE): «poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente
“effetti diretti” - vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio-non v'e dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate». Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo. così statuito: “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 8565 del 29/04/2016 ; v. conformi Sez. L - , Ordinanza n. 26824 del 23/10/2018 secondo cui “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”; Sez. L - , Ordinanza n. 18826 del 02/07/2021 che ha ribadito che “In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”. In ordine, infine, il terzo motivo di gravame, anch'esso appare incomprensibile e, in ogni caso, deve ritenersi infondato anche alla luce di quanto correttamente ha dedotto parte appellata al riguardo. secondo cui “Dalla semplice lettura del ricorso di primo grado, infatti, si evince che l'odierna appellata si è limitata a chiedere l'accertamento della corretta anzianità contributiva senza invocare alcun effetto sulla misura pensionistica;
il Tribunale, peraltro, si è correttamente limitato a pronunciarsi su tale richiesta”. Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. In considerazione della soccombenza, condanna l'Istituto appellante alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in CP_2 complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 3.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste