Sentenza 12 ottobre 1973
Massime • 3
Il conferimento di beni in societa e per la legge di registro un atto autonomo con configurazione propria e la sua assimilazione, relativamente agli immobili, al trasferimento a titolo oneroso non va oltre i limiti di una semplice applicazione di tariffa, avendo, nella Costituzione della societa, rilievo, ai fini della tassazione, non il trasferimento o meno del diritto di proprieta o di altro diritto reale, bensi unicamente l'elemento organizzativo (conferimento di beni per l'Esercizio comune di attivita economica), quale effetto giuridico di un contratto con comunione di scopo. Pertanto, il beneficio tributario di cui all'art 17 della legge 2 luglio 1949, n 408 (previsto per i trasferimenti di case non di lusso effettuati entro il quadriennio dalla dichiarazione di abitabilita), riguardando esclusivamente l'atto di trasferimento di immobili, non puo estendersi ai conferimenti in societa di beni immobili, neppure attraverso un'interpretazione analogica, del resto non consentita a norma di eccezione, del citato art 17. ( V 23/70, mass n 344634).*
Nell'applicazione dell'imposta di registro devesi aver riguardo, a norma dell'art 8, primo comma, della legge organica (RD 30 dicembre 1923 n 3269), unicamente alla potenziale efficacia del negozio a produrre quei determinati effetti che, secondo la legge, importano il pagamento del tributo, siano o meno essi il naturale e logico sviluppo delle manifestazioni delle volonta delle parti. Cio significa che, nell'indagare e qualificare le situazioni negoziali, l'amministrazione finanziaria prima, e poi il giudice in caso di contestazione, non sono vincolati dal titolo e dalla Forma apparente dell'atto, ma debbono tener conto di ogni altro elemento ricavato dall'atto stesso e da altri che, trovandosi in collegamento con l'atto da tassare o costituendone il presupposto, portino eventualmente ad una diversa valutazione dell'atto. Ne segue che, a tali fini, e pur sempre necessario che gli effetti potenziali delle situazioni negoziali, oggetto dell'imposizione, siano stabiliti in relazione al testo dell'atto, attenendosi al significato letterale di esso ed attraverso l'applicazione dei criteri ermeneutici di pura logica o di carattere obiettivo, con esclusione di quei criteri riferibili alla ricerca della piu o meno effettiva intenzione delle parti. ( V 851/73, mass n 363155; 406/73, mass n 362369; ( V 2349/72, mass n 359738).*
Come si evince dall'art 2515, secondo comma, cod civ, lo scopo mutualistico deve sussistere al momento stesso della Costituzione della societa in Forma cooperativa, essendo l'anzidetto scopo l'elemento fondamentale che caratterizza e differenzia la societa cooperativa dalle altre imprese sociali o societa propriamente dette, il cui scopo e invece il conseguimento ed il riparto degli utili patrimoniali. ( V 3764/57).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/1973, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1973 |
Testo completo
Nell'applicazione dell'imposta di registro devesi aver riguardo, a norma dell'art 8, primo comma, della legge organica (RD 30 dicembre 1923 n 3269), unicamente alla potenziale efficacia del negozio a produrre quei determinati effetti che, secondo la legge, importano il pagamento del tributo, siano o meno essi il naturale e logico sviluppo delle manifestazioni delle volonta delle parti. Cio significa che, nell'indagare e qualificare le situazioni negoziali, l'amministrazione finanziaria prima, e poi il giudice in caso di contestazione, non sono vincolati dal titolo e dalla Forma apparente dell'atto, ma debbono tener conto di ogni altro elemento ricavato dall'atto stesso e da altri che, trovandosi in collegamento con l'atto da tassare o costituendone il presupposto, portino eventualmente ad una diversa valutazione dell'atto. Ne segue che, a tali fini, e pur sempre necessario che gli effetti potenziali delle situazioni negoziali, oggetto dell'imposizione, siano stabiliti in relazione al testo dell'atto, attenendosi al significato letterale di esso ed attraverso l'applicazione dei criteri ermeneutici di pura logica o di carattere obiettivo, con esclusione di quei criteri riferibili alla ricerca della piu o meno effettiva intenzione delle parti. ( V 851/73, mass n 363155; 406/73, mass n 362369; ( V 2349/72, mass n 359738).*