CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9560/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054229441000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Le parti sono assente alle 09.50
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 10020240054229441000 notificata in data 28.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto dell'Ente impositore Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017, dell'importo complessivo di € 363,91 ed emessa sulla scorta del prodromico Avviso di accertamento n. 734360575782 asseritamente notificato in data 20.4.2023.
Parte ricorrente lamenta: 1) inesistenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, e con decadenza dalla relativa azione del concessionario ai sensi dell'art. 36-bis dPR 29 settembre 1973 n. 600; 2) prescrizione del credito per sorta, somme aggiuntive interessi e sanzioni;
3) illegittimità della cartella per inapplicabilità dell'art. 37 del D.L. 30/09/2003, n. 269; 4) nullità della cartella per mancata notifica al contribuente entro i termini di legge;
5) nullità della cartella di pagamento per inesistenza del prodromico avviso di accertamento e/o di liquidazione;
6) nullità assoluta ed inammissibilità dell'iscrizione a ruolo delle somme del preteso credito e della cartella impugnata per violazione dell'art. 6, comma 1 legge n. 212/2000; 7) illegittimità della cartella di pagamento per carenza di sottoscrizione del ruolo e violazione dell'art.7 della legge 212/2000 in relazione all'art.12, comma 4, dPR 602/73, sotto altro aspetto: inesistenza del ruolo e della cartella di pagamento;
8) illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in esso contenuto per carenza di motivazioni e violazione dell'art.7 dela legge 212/2000; violazione del diritto alla difesa art.24 Cost.; 9) nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 l. 241/90 ed art. 7 l 212/2000; 10) eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
11) nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti. Ha così concluso: in via principale e nel merito, senza rinuncia alle eccezioni pregiudiziali che precedono: censurare l'operato del concessionario ed accogliere il presente ricorso, annullando l'iscrizione al ruolo esattoriale e dichiarando l'inesistenza e la prescrizione del credito iscritto al ruolo medesimo;
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata essendo fondato su un titolo esecutivo non formatasi correttamente, inefficace e improduttivo di effetti;
accertare e dichiarare la decadenza dell'ente concessionario dal potere di riscossione per decadenza dei relativi termini ai sensi dell'art.5 del D.L.
30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53; accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi e procedere in executivis per: a) prescrizione del credito oggetto della pretesa tributaria e del conseguente diritto al recupero da parte dell'A.F., con la decadenza dalla relativa azione da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53; b) decadenza dei termini di riscossione, per non avere provveduto, nei termini e nei modi di legge, oltre che alla iscrizione a ruolo, anche alla notifica della cartella di pagamento, da imputare sia all'ente impositore che al concessionario per la riscossione;
c) violazione dell'art. 6, commi
1 e 5 - Legge n. 212/2000 e dell'art.19 del d.lgs 546/1992, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal comparente a fronte della medesima cartella, né a titolo d'imposta, né di sanzioni, né dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti;
per l'effetto disapplicare le sanzioni irrogate;
condannare al pagamento degli onorari e delle spese, di giudizio, la parte resistente, secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, con attribuzione ai difensori per anticipazione fattane.
In data 17.6.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in riferimento al merito della pretesa, alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese come per legge.
Con ordinanza del 15.10.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 05.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie illustrative. Non si è costituito l'Ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU
16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario. A seguito di modifica normativa, inoltre, l'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce ora che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione va quindi disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dal contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, ovvero alla concessionaria intimata e all'Ente impositore, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, l'Ente impositore non si è costituito, né le parti convenute hanno assolto al proprio onere di produzione del prodromico Avviso e della relativa tempestiva notifica.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9560/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054229441000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Le parti sono assente alle 09.50
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 10020240054229441000 notificata in data 28.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto dell'Ente impositore Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017, dell'importo complessivo di € 363,91 ed emessa sulla scorta del prodromico Avviso di accertamento n. 734360575782 asseritamente notificato in data 20.4.2023.
Parte ricorrente lamenta: 1) inesistenza di un valido titolo per procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, e con decadenza dalla relativa azione del concessionario ai sensi dell'art. 36-bis dPR 29 settembre 1973 n. 600; 2) prescrizione del credito per sorta, somme aggiuntive interessi e sanzioni;
3) illegittimità della cartella per inapplicabilità dell'art. 37 del D.L. 30/09/2003, n. 269; 4) nullità della cartella per mancata notifica al contribuente entro i termini di legge;
5) nullità della cartella di pagamento per inesistenza del prodromico avviso di accertamento e/o di liquidazione;
6) nullità assoluta ed inammissibilità dell'iscrizione a ruolo delle somme del preteso credito e della cartella impugnata per violazione dell'art. 6, comma 1 legge n. 212/2000; 7) illegittimità della cartella di pagamento per carenza di sottoscrizione del ruolo e violazione dell'art.7 della legge 212/2000 in relazione all'art.12, comma 4, dPR 602/73, sotto altro aspetto: inesistenza del ruolo e della cartella di pagamento;
8) illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo in esso contenuto per carenza di motivazioni e violazione dell'art.7 dela legge 212/2000; violazione del diritto alla difesa art.24 Cost.; 9) nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 l. 241/90 ed art. 7 l 212/2000; 10) eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
11) nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti. Ha così concluso: in via principale e nel merito, senza rinuncia alle eccezioni pregiudiziali che precedono: censurare l'operato del concessionario ed accogliere il presente ricorso, annullando l'iscrizione al ruolo esattoriale e dichiarando l'inesistenza e la prescrizione del credito iscritto al ruolo medesimo;
e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata essendo fondato su un titolo esecutivo non formatasi correttamente, inefficace e improduttivo di effetti;
accertare e dichiarare la decadenza dell'ente concessionario dal potere di riscossione per decadenza dei relativi termini ai sensi dell'art.5 del D.L.
30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53; accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi e procedere in executivis per: a) prescrizione del credito oggetto della pretesa tributaria e del conseguente diritto al recupero da parte dell'A.F., con la decadenza dalla relativa azione da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53; b) decadenza dei termini di riscossione, per non avere provveduto, nei termini e nei modi di legge, oltre che alla iscrizione a ruolo, anche alla notifica della cartella di pagamento, da imputare sia all'ente impositore che al concessionario per la riscossione;
c) violazione dell'art. 6, commi
1 e 5 - Legge n. 212/2000 e dell'art.19 del d.lgs 546/1992, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal comparente a fronte della medesima cartella, né a titolo d'imposta, né di sanzioni, né dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti;
per l'effetto disapplicare le sanzioni irrogate;
condannare al pagamento degli onorari e delle spese, di giudizio, la parte resistente, secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/92, con attribuzione ai difensori per anticipazione fattane.
In data 17.6.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione in riferimento al merito della pretesa, alla mancata notifica degli atti prodromici e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese come per legge.
Con ordinanza del 15.10.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 05.01.2026 il ricorrente ha prodotto memorie illustrative. Non si è costituito l'Ente impositore Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU
16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario. A seguito di modifica normativa, inoltre, l'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce ora che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'eccezione va quindi disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dal contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, ovvero alla concessionaria intimata e all'Ente impositore, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, l'Ente impositore non si è costituito, né le parti convenute hanno assolto al proprio onere di produzione del prodromico Avviso e della relativa tempestiva notifica.
Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato conseguentemente annullato.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.