Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università resistente sull’istanza del 13 febbraio 2025 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938
E PER LA DECLARATORIA DELL’OBBLIGO
dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina
NONCHÉ PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA
che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi dell'Insubria - Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso in esame proposto ai sensi dell’art. 117 cpa, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio serbato dall’Università -OMISSIS- sull’istanza dalla stessa presentata in data 13 febbraio 2025 di trasferimento dall’Università di -OMISSIS- (dove l’istante frequenta il corso di laurea in medicina e chirurgia) a causa di gravi motivi di salute, ciò ai sensi art. 9 r.d. n. 1269/1938;
- che, con provvedimento del 26 marzo 2025, l’Ateneo resistente ha accolto la predetta istanza di trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di -OMISSIS- a quello tenuto presso l’Università -OMISSIS-;
- che, alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;
- che, in prima battuta, può essere dichiarata la improcedibilità del ricorso in quanto, come detto, il procedimento si è concluso con l’accoglimento in data 26 marzo 2025 dell’istanza della ricorrente di trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di -OMISSIS- a quello tenuto presso l’Università -OMISSIS-, con ciò facendo venire meno l’interesse di quest’ultima alla prosecuzione del giudizio;
- che, con riferimento alle spese di lite, ritiene il Collegio che possano comunque essere compensate tra le parti in quanto, anche considerando il termine di 30 gg. per la conclusione del procedimento (pur non sembrando infondata la tesi dell’Università che ritiene applicabile alla fattispecie il termine di 90 gg. previsto dal regolamento interno per i trasferimenti ad anni successivi al primo), non può comunque tacciarsi di colpevole inerzia la condotta dell’Università resistente la quale, in quel lasso temporale, ha dovuto chiedere (ed attendere) integrazioni documentali alla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO