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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LANNA ANGELO VALERIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001D100001820004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, a mezzo del quale l'Agenzia delle
Entrate - D.P. di Ferrara, ha proceduto alla tassazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
126/2022, con cui il Tribunale di Ferrara aveva ingiunto a Nominativo_1 di versarle la somma di € 40.000,00, per compensi non pagati in relazione alle prestazioni professionali da ella svolte – nella veste di avvocato
- in procedimenti giudiziali e stragiudiziali. La ricorrente ha limitato l'impugnazione alla parte concernente la tassazione dell'enunciazione di tredici contratti di prestazione professionale e del riconoscimento di debito, articolando le doglianze di seguito enunciate:
a) quanto alla enunciazione delle prestazioni professionali, si contesta la ritenuta ricorrenza dell'enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di una elencazione in sede di decreto
-
ingiuntivo avvenuta a fini meramente processuali, ossia esclusivamente in vista della riproduzione del
-
contenuto del riconoscimento di debito, presupposto logico e giuridico del procedimento monitorio.
b) in ordine al riconoscimento di debito, si domanda la tassazione dell'atto in misura fissa e non proporzionale, costituendo lo stesso un atto transattivo con effetto novativo in materia di Iva, dal quale sarebbe assente un contenuto ricognitivo.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Ferrara ed ha sottolineato non esser stata posta alcuna questione, con riferimento al recupero dell'imposta di registro in misura fissa (per l'importo di euro 200,00), concernente la tassazione del decreto ingiuntivo relativo a condanna di pagamento per operazioni in campo
Iva, trattandosi di tassazione non oggetto di contestazione nel ricorso. Nel merito, l'Ufficio ha sostenuto non essersi verificata alcuna duplicazione di imposta, per essere la tassazione per enunciazione dei tredici contratti di prestazione professionale specifica e diversa, sia rispetto alla tassazione del decreto ingiuntivo, sia rispetto alla tassazione dell'enunciazione del riconoscimento di debito.
L'atto di riconoscimento di debito, contenuto nella scrittura privata del 23/04/2019, ha un contenuto non solo ricognitivo, dato che, mediante lo stesso, le parti hanno definito la controversia tra loro sorta, concordando l'ammontare complessivo del debito in € 40.000,00. Si trattava, quindi, di un atto che modificava l'obbligo originario e a cui non può essere attribuito il mero valore di atto ricognitivo, con conseguente legittimità della pretesa fiscale dell'Ufficio. In ragione di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione monocratica – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Giova integrare quanto sintetizzato in parte narrativa, con una breve ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Con il decreto ingiuntivo sopra indicato, il Tribunale di Ferrara ha ingiunto all'ing. Nominativo_1 di versare all'avv. Ricorrente_1 la somma di € 40.000,00, derivante dal mancato pagamento di prestazioni professionali in campo Iva, che il legale aveva fornito nell'ambito di procedimenti giudiziali e stragiudiziali, per la precisione in tredici vertenze. Tali controversie erano indicate sia nel procedimento monitorio, sia nella scrittura privata del 23/04/2019, intervenuta fra le parti, mediante la quale Nominativo_1 riconosceva la sussistenza di tale debito in favore della ricorrente.
La tassazione dell'atto giudiziario veniva effettuata nei termini dii seguito riassunti:
- quanto alla tassazione del decreto ingiuntivo, veniva applicata l'imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00, avendo riguardo alla somma ingiunta ammontante a euro 40.000
- quanto alla tassazione per enunciazione, ex art. 22 dpr 131/86, di tredici contratti non registrati di prestazione d'opera professionale, si individuava l'importo di euro 2.600,00;
quanto alla tassazione per enunciazione, ex art. 22 dpr 131/86, di atto di riconoscimento di debito non registrato, ossia della sopra richiamata scrittura privata, veniva applicata l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota in ragione dell'1% sulla somma ingiunta, così individuandosi la somma di euro
400,00;
- veniva poi applicata l'imposta di bollo pari a euro 16,00.
3. La semplice visione dell'atto di riconoscimento di debito versato nell'incarto processuale porta a individuarne il contenuto non solo in un mero riconoscimento della debenza, ad opera dell'Ingegner Nominativo_1 in favore dell'Avvocato Ricorrente_1, ma anche nella indicazione di una rateizzazione dei versamenti. Il debitore, peraltro, rinunciava a far valere la pur parziale prescrizione del debito, in ragione della tolleranza dimostrata nei suoi confronti dalla professionista;
vi era, infine, la rinuncia – da parte del legale – ad azionare il proprio
- -
credito, fino alla scadenza del piano relativo alla rateizzazione suddetta.
L'atto si sostanzia, pertanto, in un contratto transattivo, modificativo della originaria obbligazione, al quale non spetta la pretesa qualifica di atto semplicemente ricognitivo, con conseguente correttezza della avversata tassazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella complessiva somma di € 766,80 [somma individuata grazie al seguente calcolo: € 958,50 (ex L. 24.3.2012 e succ. mod., DM 10.3.2014, n. 55 - Tabelle nn. 23 e 24, D.M. n. 147 del
13/08/2022); con riduzione in ragione del 20% (effettuata ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs 546/92,
a norma del quale: Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza>>)], oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidandole in euro 766,80, oltre spese forfettarie al 15%, oneri a ccessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
LANNA ANGELO VALERIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001D100001820004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, a mezzo del quale l'Agenzia delle
Entrate - D.P. di Ferrara, ha proceduto alla tassazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
126/2022, con cui il Tribunale di Ferrara aveva ingiunto a Nominativo_1 di versarle la somma di € 40.000,00, per compensi non pagati in relazione alle prestazioni professionali da ella svolte – nella veste di avvocato
- in procedimenti giudiziali e stragiudiziali. La ricorrente ha limitato l'impugnazione alla parte concernente la tassazione dell'enunciazione di tredici contratti di prestazione professionale e del riconoscimento di debito, articolando le doglianze di seguito enunciate:
a) quanto alla enunciazione delle prestazioni professionali, si contesta la ritenuta ricorrenza dell'enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di una elencazione in sede di decreto
-
ingiuntivo avvenuta a fini meramente processuali, ossia esclusivamente in vista della riproduzione del
-
contenuto del riconoscimento di debito, presupposto logico e giuridico del procedimento monitorio.
b) in ordine al riconoscimento di debito, si domanda la tassazione dell'atto in misura fissa e non proporzionale, costituendo lo stesso un atto transattivo con effetto novativo in materia di Iva, dal quale sarebbe assente un contenuto ricognitivo.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Ferrara ed ha sottolineato non esser stata posta alcuna questione, con riferimento al recupero dell'imposta di registro in misura fissa (per l'importo di euro 200,00), concernente la tassazione del decreto ingiuntivo relativo a condanna di pagamento per operazioni in campo
Iva, trattandosi di tassazione non oggetto di contestazione nel ricorso. Nel merito, l'Ufficio ha sostenuto non essersi verificata alcuna duplicazione di imposta, per essere la tassazione per enunciazione dei tredici contratti di prestazione professionale specifica e diversa, sia rispetto alla tassazione del decreto ingiuntivo, sia rispetto alla tassazione dell'enunciazione del riconoscimento di debito.
L'atto di riconoscimento di debito, contenuto nella scrittura privata del 23/04/2019, ha un contenuto non solo ricognitivo, dato che, mediante lo stesso, le parti hanno definito la controversia tra loro sorta, concordando l'ammontare complessivo del debito in € 40.000,00. Si trattava, quindi, di un atto che modificava l'obbligo originario e a cui non può essere attribuito il mero valore di atto ricognitivo, con conseguente legittimità della pretesa fiscale dell'Ufficio. In ragione di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione monocratica – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Giova integrare quanto sintetizzato in parte narrativa, con una breve ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Con il decreto ingiuntivo sopra indicato, il Tribunale di Ferrara ha ingiunto all'ing. Nominativo_1 di versare all'avv. Ricorrente_1 la somma di € 40.000,00, derivante dal mancato pagamento di prestazioni professionali in campo Iva, che il legale aveva fornito nell'ambito di procedimenti giudiziali e stragiudiziali, per la precisione in tredici vertenze. Tali controversie erano indicate sia nel procedimento monitorio, sia nella scrittura privata del 23/04/2019, intervenuta fra le parti, mediante la quale Nominativo_1 riconosceva la sussistenza di tale debito in favore della ricorrente.
La tassazione dell'atto giudiziario veniva effettuata nei termini dii seguito riassunti:
- quanto alla tassazione del decreto ingiuntivo, veniva applicata l'imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00, avendo riguardo alla somma ingiunta ammontante a euro 40.000
- quanto alla tassazione per enunciazione, ex art. 22 dpr 131/86, di tredici contratti non registrati di prestazione d'opera professionale, si individuava l'importo di euro 2.600,00;
quanto alla tassazione per enunciazione, ex art. 22 dpr 131/86, di atto di riconoscimento di debito non registrato, ossia della sopra richiamata scrittura privata, veniva applicata l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota in ragione dell'1% sulla somma ingiunta, così individuandosi la somma di euro
400,00;
- veniva poi applicata l'imposta di bollo pari a euro 16,00.
3. La semplice visione dell'atto di riconoscimento di debito versato nell'incarto processuale porta a individuarne il contenuto non solo in un mero riconoscimento della debenza, ad opera dell'Ingegner Nominativo_1 in favore dell'Avvocato Ricorrente_1, ma anche nella indicazione di una rateizzazione dei versamenti. Il debitore, peraltro, rinunciava a far valere la pur parziale prescrizione del debito, in ragione della tolleranza dimostrata nei suoi confronti dalla professionista;
vi era, infine, la rinuncia – da parte del legale – ad azionare il proprio
- -
credito, fino alla scadenza del piano relativo alla rateizzazione suddetta.
L'atto si sostanzia, pertanto, in un contratto transattivo, modificativo della originaria obbligazione, al quale non spetta la pretesa qualifica di atto semplicemente ricognitivo, con conseguente correttezza della avversata tassazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella complessiva somma di € 766,80 [somma individuata grazie al seguente calcolo: € 958,50 (ex L. 24.3.2012 e succ. mod., DM 10.3.2014, n. 55 - Tabelle nn. 23 e 24, D.M. n. 147 del
13/08/2022); con riduzione in ragione del 20% (effettuata ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies D.Lgs 546/92,
a norma del quale: Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza>>)], oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidandole in euro 766,80, oltre spese forfettarie al 15%, oneri a ccessori se dovuti.