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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel.
SELMI dott. Vincenzo Consigliere
CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
E n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla figlia minore , elett.te dom.ti in Persona_1
Roma, Via Fabio Massimo n. 45, presso dia Candeloro che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giandomenico D'Ambra, li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9670/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 31.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà sulla figlia minore, premesso che in sede di omologa del 13.03.2023, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in favore della minore
[...] la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza Per_1
L. 289/90, e che erano decorsi oltre 120 gg dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 15.03.2023 e dall'invio, in data 30.03.2023, del modello AP/70, in violazione del disposto di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., hanno convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in f dei ricorrenti, dell'indennità di di frequenza ex art. 1 legge 289/ 1990 dalla data della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
-accerta il diritto della minore al riconoscimento dell'indennità di Persona_1 frequenza ex art.1 L.289/199 , condanna l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la pot Parte_2 minore, dei ratei dell'indicata provvidenza maturati a far data dal 1.10.2021, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €1.200,00 CP_1 oltre spese g li, IVA e CPA, da distrarsi.
1.2. Il primo giudice ha affermato che: i) con decreto di omologa del 13.3.23, all'esito di procedimento per ATP, è stata accertata in favore della minore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.9.2021. Risulta inoltre depositata agli atti autodichiarazione attestante i redditi personali della minore pari a zero nonché la sua frequenza scolastica nella quinta classe nell'anno scolastico 2022/2023. Considerata l'esistenza del requisito sanitario, unitamente a quello reddituale ed a quello di frequenza scolastica, rilevato che risultano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale il 15.3.2023 e dall'invio del modello AP70 in data 30.3.2023, tenuto conto che l' non ha dato prova, come era suo CP_1 onere, di aver provveduto al versamento del dovuto, occorre procedere al riconoscimento del diritto della minore all'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/ 1990, con condanna dell' al versamento in favore dei ricorrenti genitori CP_1 dei ratei maturati dal 1.10.2021, oltre interessi legali sui ratei scaduti>; ii) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo parziale appello Pt_1
e i quali censurando la sola statuizio
[...] Parte_2 spese di lite, hanno lamentato la violazione degli importi minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 08.03.2018 e dal D.M. 147/2022, e l'assoluta carenza di motivazione, in relazione allo scaglione tariffario tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, applicabile considerato il valore della controversia, ed hanno rivendicato il riconoscimento di tali spese per l'importo complessivo di €
1.863,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e cpa.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli incombenti di cui di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
2 3. Preliminarmente va osservato che sono coperti da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione di merito sia quella di condanna integrale dell' alla refusione delle spese di lite. CP_1
4. Per il resto l'appello è fondato e deve essere accolto.
5. Gli appellanti lamentano la violazione dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014 e ss. modifiche.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del DM 55/2014 apportate dal DM 37/2018 sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile> (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%>, sicché attualmente consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>.
5.4. Nel caso in esame risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previsti come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 e dal successivamente dal citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, per come indicato dagli appellanti.
5.5. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019), criteri ai quali si è attenuto il gravame.
5.6. Quindi, per come richiesto dagli appellanti, le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.863,00 (€ 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.010,50 per la fase decisionale), importo superiore a quanto liquidato dal Tribunale, con la conseguenza che compete all'appellante la maggior somma di € 1863,50 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione dovendosi riformare in tal senso l'errata quantificazione della gravata sentenza.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso 1863,00 e il liquidato € 1200,00), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100) e senza fase istruttoria essendo stata la lite decisa alla prima udienza e applicazione dei minimi stante la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
3 La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante a titolo di CP_1 spese di primo grado il maggiore importo di € 1863,00 anziché quello liquidato dal Tribunale, oltre rimborso 15% iva e cpa con distrazione;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
247,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 28.11.2024 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
4
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel.
SELMI dott. Vincenzo Consigliere
CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
E n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla figlia minore , elett.te dom.ti in Persona_1
Roma, Via Fabio Massimo n. 45, presso dia Candeloro che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giandomenico D'Ambra, li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9670/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 31.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà sulla figlia minore, premesso che in sede di omologa del 13.03.2023, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in favore della minore
[...] la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza Per_1
L. 289/90, e che erano decorsi oltre 120 gg dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 15.03.2023 e dall'invio, in data 30.03.2023, del modello AP/70, in violazione del disposto di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., hanno convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in f dei ricorrenti, dell'indennità di di frequenza ex art. 1 legge 289/ 1990 dalla data della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così disposto: CP_1
-accerta il diritto della minore al riconoscimento dell'indennità di Persona_1 frequenza ex art.1 L.289/199 , condanna l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la pot Parte_2 minore, dei ratei dell'indicata provvidenza maturati a far data dal 1.10.2021, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €1.200,00 CP_1 oltre spese g li, IVA e CPA, da distrarsi.
1.2. Il primo giudice ha affermato che: i) con decreto di omologa del 13.3.23, all'esito di procedimento per ATP, è stata accertata in favore della minore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di frequenza ex art.1 L.289/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.9.2021. Risulta inoltre depositata agli atti autodichiarazione attestante i redditi personali della minore pari a zero nonché la sua frequenza scolastica nella quinta classe nell'anno scolastico 2022/2023. Considerata l'esistenza del requisito sanitario, unitamente a quello reddituale ed a quello di frequenza scolastica, rilevato che risultano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale il 15.3.2023 e dall'invio del modello AP70 in data 30.3.2023, tenuto conto che l' non ha dato prova, come era suo CP_1 onere, di aver provveduto al versamento del dovuto, occorre procedere al riconoscimento del diritto della minore all'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/ 1990, con condanna dell' al versamento in favore dei ricorrenti genitori CP_1 dei ratei maturati dal 1.10.2021, oltre interessi legali sui ratei scaduti>; ii) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo parziale appello Pt_1
e i quali censurando la sola statuizio
[...] Parte_2 spese di lite, hanno lamentato la violazione degli importi minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 08.03.2018 e dal D.M. 147/2022, e l'assoluta carenza di motivazione, in relazione allo scaglione tariffario tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, applicabile considerato il valore della controversia, ed hanno rivendicato il riconoscimento di tali spese per l'importo complessivo di €
1.863,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e cpa.
2.1. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli incombenti di cui di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
2 3. Preliminarmente va osservato che sono coperti da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, sia la statuizione di merito sia quella di condanna integrale dell' alla refusione delle spese di lite. CP_1
4. Per il resto l'appello è fondato e deve essere accolto.
5. Gli appellanti lamentano la violazione dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014 e ss. modifiche.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del DM 55/2014 apportate dal DM 37/2018 sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile> (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%>, sicché attualmente consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>.
5.4. Nel caso in esame risultano applicabili i valori minimi previsti dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previsti come previsto dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 e dal successivamente dal citato DM 147/2022) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, per come indicato dagli appellanti.
5.5. L'operata riduzione è infatti giustificata dall'evidente particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019), criteri ai quali si è attenuto il gravame.
5.6. Quindi, per come richiesto dagli appellanti, le spese del primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.863,00 (€ 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.010,50 per la fase decisionale), importo superiore a quanto liquidato dal Tribunale, con la conseguenza che compete all'appellante la maggior somma di € 1863,50 oltre rimborso 15% iva e cpa, con distrazione dovendosi riformare in tal senso l'errata quantificazione della gravata sentenza.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della lite, pari a quanto devoluto (differenza tra il preteso 1863,00 e il liquidato € 1200,00), con conseguente applicazione dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100) e senza fase istruttoria essendo stata la lite decisa alla prima udienza e applicazione dei minimi stante la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
3 La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante a titolo di CP_1 spese di primo grado il maggiore importo di € 1863,00 anziché quello liquidato dal Tribunale, oltre rimborso 15% iva e cpa con distrazione;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado liquidate in € CP_1
247,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 28.11.2024 LA PRESIDENTE rel dott.ssa Vittoria Di Sario
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