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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2024, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. 13013/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13013/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
TRA
, c.f.: elett.te dom.to/a in VIA Parte_1 C.F._1
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FILIPPO GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._2
di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: e (C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4
), elett.te dom.ti in VIA DONATO CRETI, 55/3 BOLOGNA, presso lo studio degli Avv.Ti
[...]
DI PUNZIO GERARDO, c.f.: , e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del signor (C.F. Controparte_3
), nato in [...] il [...] e residente in [...]
aribaldi n. 2 - in via principale, respingere la domanda azionata dai signori e con CP_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo.
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte, perché irrituale ed inammissibile e, comunque, destituita di fondamento.
- in via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare manifestamente eccessiva la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Persona_1
Raccolta n. 12152, per le ragioni di fatto e di diritto esposti nel presente atto e, conseguentemente, considerare le somme già corrisposte dalla signora agli opposti satisfattive del lamentato Pt_1
danno, ovverosia, ridurre la penale medesima ad un importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa, congruo e di giustizia.
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte opposta, e salvo gravame, dichiarare tenuto e condannare il signor a tenere indenne e Controparte_3
manlevare la signora dal pagamento di qualsivoglia somma che dovesse Parte_1
essere riconosciuta ai signori e per i titoli dedotti nel decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo opposto.
In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il signor al risarcimento di tutti i danni CP_3 cagionati all'esponente in ragione delle circostanze quivi descritte, ivi compre tutte le somme che quest'ultima è stata costretta a corrispondere agli opposti in esecuzione della clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Persona_1
Raccolta n. 12152.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, spese generali, IVA e CPA rifuse.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come dedotti nell'atto di opposizione.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO E IN VIA GRADATA:
- Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente non sussistendo il requisito del fumus boni iuris
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- 2 - - respingere l'opposizione ex adverso proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3474/2022 reso dal Tribunale di Bologna, Dott. Paolo Siracusano, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 9996/2023, depositato in data 10.08.2023, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in atti;
conseguentemente e comunque,
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3474/2022 reso dal Tribunale di Bologna, Dott. Paolo Siracusano, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
9996/2023, depositato in data 10.08.2023 e, comunque,
- rigettare le domande tutte, così come le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, ex adverso formulate, siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio esposti in atti;
e comunque,
- accertare, per le ragioni sopra esposte, il diritto dei sigg.ri e ad CP_1 Parte_2
azionare la clausola penale apposta nel rogito del 26/10/2022 a ministero del Notaio
[...]
, Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152 sino alla effettiva liberazione dell'immobile da Per_1
parte del sig. ; Controparte_3
- accertare e dichiarare la condotta inadempiente di per i motivi già Parte_1
illustrati;
- anche in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare , a corrispondere ai sigg.ri e Parte_1 CP_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 27.050,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre le somme maturande a titolo di clausola penale dal 15//12/2023 sino all'effettiva liberazione dell'immobile da parte del sig. , oltre le spese e i compensi Controparte_3
professionali della fase monitoria, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO,
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che la condotta posta in essere dall'odierna attrice opponente è oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” e conseguentemente, per l'effetto, condannarla al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. della somma equitativamente determinata e ritenuta dovuta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge dovute, con attribuzione delle somme da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
- 3 - IN VIA ISTRUTTORIA
CON OGNI PIÙ AMPIA RISERVA CONSENTITA DAL RITO.
SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DIMESSE DA PARTE OPPONENTE: le stesse sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del giudizio (capp. da 1 a 7 nonché capp. 9 – 10 – 12 -
13), documentali (cap. 8), valutativi (capp. 11 e 14).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 3474/2023, emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Bologna il 10.08.2023 in favore di Sig.ri CP_4
e nei confronti della sig.ra per il pagamento
[...] Parte_2 Parte_1 della somma di € 14.630,00, dovuta in forza della clausola penale apposta nel rogito del
26/10/2022, concluso tra le parti ( quale alienante e e Parte_1 CP_4
quali acquirenti), a ministero del Notaio Repertorio n. 15407 – Parte_2 Persona_1
Raccolta n. 12152 per giorni 257 (dal 13/11/2022 al 27/07/2023), dedotti gli acconti ricevuti dalla parte alienante, odierna attrice (pari ad € 8.500,00) , per non aver liberato l'immobile nel termine fissato in contratto (12 novembre 2022 ). Ciò in base all' art. VII del contratto di vendita che prevedeva: “l'immobile è ancora occupato dal precedente inquilino nonostante il contratto di locazione sia ampiamente scaduto;
la parte alienante garantisce che la porzione di fabbricato sarà comunque liberata entro e non oltre il giorno 12 novembre 2022. Laddove il bene non sia liberato entro detto termine la parte alienante dovrà corrispondere alla parte acquirente la somma di €
90,00 giornalieri a titolo di penale”.
2. ha proposto opposizione al predetto decreto, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa,- in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del signor (C.F. Controparte_3
), nato in [...] il [...] e residente in [...]
Garibaldi n.
2 - in via principale, respingere la domanda azionata dai signori e CP_1 [...]
con il decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non Pt_2
provata per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo.- in via subordinata e salvo gravame: accertare
e dichiarare manifestamente eccessiva la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a
- 4 - ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152, per le ragioni di fatto e Persona_1
di diritto esposti nel presente atto e, conseguentemente, considerare le somme già corrisposte dalla signora agli opposti satisfattive del lamentato danno, ovverosia, ridurre la penale Pt_1
medesima ad un importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa, congruo e di giustizia. Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte opposta, e salvo gravame, dichiarare tenuto e condannare il signor a tenere indenne e Controparte_3
manlevare la signora dal pagamento di qualsivoglia somma che dovesse Parte_1
essere riconosciuta ai signori e per i titoli dedotti nel decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo opposto. In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il signor al CP_3
risarcimento di tutti i danni cagionati all'esponente in ragione delle circostanze quivi descritte, ivi compre tutte le somme che quest'ultima è stata costretta a corrispondere agli opposti in esecuzione della clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Persona_1
Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, spese generali, IVA e CPA rifuse.”.
2.1. In particolare, l'opponente ha dedotto: di essere venuta a conoscenza che l'immobile di sua proprietà era occupato da in Controparte_3 forza di un contratto di locazione sottoscritto con il signor , padre dell'opponente, Persona_2 soltanto dopo aver affidato l'incarico alla vendita e consegnate le chiavi all'agenzia immobiliare per permetterle di accedere all'appartamento e di mostrarlo alle persone interessate all'acquisto; di essersi immediatamente recata presso il proprio immobile posto in vendita e contestato all'occupante l'occupazione illegittima, diffidandolo a rilasciare l'immobile; di aver ricevuto la garanzia da parte dell'occupante di rilascio dell'immobile entro il 2022 o anche prima qualora si fosse palesato un'acquirente; di aver ricevuto le scuse da parte del padre per aver locato illegittimamente l'immobile facendo propri i canoni di locazione oltre ad aver ricevuto la dichiarazione sottoscritta dall'occupante che si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2022; di aver venduto in data 26.10.2022 l'immobile agli odierni convenuti opposti, avendo ricevuto, prima della stipula del contratto avanti al Notaio, la rassicurazione dell'occupante di rilascio dell'appartamento il 12.11.2022; di aver inserito nell'atto di compravendita la clausola penale pari ad Euro 90,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio a decorrere dal 12.11.2022;
- 5 - che l'occupante, tuttavia, non rilasciava l'immobile e, pertanto, i convenuti le richiedevano il pagamento delle somme maturate in virtù della clausola penale;
di aver provveduto al pagamento a tale titolo della complessiva somma di Euro 8.500,00 e di aver richiesto agli opposti di attivarsi in sede giudiziaria per il rilascio dell'immobile, contestando un ingiusto arricchimento degli stessi.
3. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, i convenuti hanno riferito di aver dimostrato l'esistenza del titolo posto alla base della domanda di pagamento da loro azionata in via monitoria, rilevando che, a differenza dell'inerzia tenuta dall'attrice dal 30.06.2022 al 26.10.2022, loro sin dal 23.12.2022 si erano attivati giudizialmente al fine di ottenere il rilascio dell'immobile venduto. Inoltre, hanno allegato e documentato che non potendo godere dell'immobile da loro acquistato, si trovavano a sostenere mensilmente, oltre alla rata del mutuo pari ad Euro 700,00, alla rata di assicurazione mutuo pari ad Euro 50,00, le spese per il canone di locazione per Euro 650,00, spese condominiali per complessivi € 1.944,07 e di poter perdere i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, con relativa liquidazione dell'imposta al 9% anziché al 2%, oltre al pagamento di interessi e sanzioni qualora entro il 23/03/2024 non fossero riusciti a prendere possesso nell'immobile acquistato e a trasferirvi la residenza.
Inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di € 12.420,00, a titolo di penale maturata nel periodo successivo all'instaurazione del procedimento monitorio (dal 28/07/2023 al 14/12/2023), per complessivi 138 giorni, oltre le ulteriori somme maturande dal 15/12/2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
4. Il Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.12.2023 ha respinto la richiesta di chiamata in causa del terzo, formulata dall'opponente, poiché non necessaria alla decisione della presente causa e tale da determinare l'estensione del giudizio anche all'accertamento delle vicende relative al rapporto di locazione sorto tra il terzo chiamato e il sig. , padre dell'attrice, Persona_2 comportando un'inevitabile aggravio della complessità della causa, con conseguente incidenza negativa sulla sua durata.
Con ordinanza del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall'opponente e, ritenute le prove orali formulate dalla parti irrilevanti ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 21 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.
- 6 - 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 13 maggio 2024 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 21.05.2024, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisone con riserva di emettere sentenza nei termini di legge, ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
5. Preliminarmente si rigettano l'istanza di chiamata in causa del terzo, formulata da parte opponente e si rigettano le istanze istruttorie formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi rispettivamente indicati nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. e nell'ordinanza istruttoria emessa in data 19 aprile 2024, il cui contenuto integralmente si richiama.
5.1. La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
6. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815).
Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa:
l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre
- 7 - parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
7. Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine all'esistenza del titolo, nonché dell'ammontare del credito azionato in via monitoria.
Invero, la documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta e la circostanza, non contestata tra le parti, relativa al fatto che l'immobile venduto sia ancora occupato da un soggetto terzo, confermano la sussistenza del credito vantato dalla parte opposta.
Inoltre, parte opposta ha dimostrato in atti di essersi prontamente adoperata per ottenere la disponibilità dell'immobile non appena scaduto il termine previsto nel contratto di compravendita
(docc. 4, 5 e 6 parte convenuta) , comportamento che conferma il diritto in capo alla stessa a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.
8. Di contro, parte opponente ha dimostrato che la liberazione dell'immobile non è addebitabile direttamente a lei, pur essendosene assunta il rischio in sede di pattuizione contrattuale e di aver già corrisposto l'importo di € 8.500,00 agli opposti. Inoltre, l'attrice ha eccepito l'invalidità della clausola penale, sotto il profilo della nullità per mancanza di causa e dell' annullabilità per errore essenziale, lamentando, poi, l'eccessiva onerosità della penale, che su proiezione annuale diverrebbe pari a più del 25% dell'intero prezzo di compravendita percepito, con un importo mensile pari ad euro 2.700,00 e richiedendone, in via riconvenzionale, la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.
9. Le eccezioni di nullità ed annullabilità della clausola penale si reputano infondate , posto che si basano esclusivamente su fatti di cui la parte attrice era perfettamente a conoscenza al momento della stipula del contratto di vendita, come risulta chiaramente dal tenore del contratto, e che,
- 8 - quindi, la scelta dell'attrice di concludere il contratto sebbene l'immobile oggetto di vendita fosse ancora occupato, accettando il rischio della mancata liberazione nel termine fissato, non risulta essere stata in alcun modo viziata, sostanziandosi nella libera espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.
10. Peraltro, per quanto concerne l'eccezione di nullità per carenza di causa, si osserva che se è vero, come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 22567/2015), che lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c. o dell'art. 1448 c.c. in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti, oppure può rilevare ai fini dell' annullabilità del contratto stipulato da persone incapaci - ipotesi non fatte valere nel presente caso - mentre, di regola, non determina di per se' la nullità del contratto, dalla stessa decisione si evince, a contrariis, che la nullità del contratto per carenza di causa sia però ipotizzabile, nel caso di inesistenza in concreto di una delle prestazioni oggetto di scambio.
A quest'ultimo riguardo, si legge, appunto, nella motivazione della stessa sentenza: “ Nei rari precedenti nei quali si e' attribuito rilevanza allo squilibrio originario delle prestazioni, si trattava piuttosto di impossibilita' giuridica di una delle prestazioni oggetto del preteso scambio: "come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di piu' di quanto gia' le spetti per legge" ( Cass. 6492/1987 ) o in ragione di altro vincolo contrattuale (Cass. 10490/2006). Secondo la giurisprudenza piu' recente, in realta', lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perche' nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, "le parti sono i migliori giudici dei loro interessi".
11. Nel caso di specie - a prescindere da un eventuale squilibrio contrattuale, di per se' irrilevante – si può ritenere che sia stata stipulata una concreta controprestazione a carico di parte opposta, costituita dal pagamento dell'integrale prezzo di vendita al momento della stipula del contratto, senza la previsione di alcuna riduzione dello stesso o di differimento del tempo di adempimento dell'obbligazione di pagamento a data successiva rispetto a quella della stipula del contratto, in ragione dello stato dichiarato di occupazione dell'immobile. Ed è proprio per rafforzare le possibilità di adempimento dell'obbligazione di consegna dell' immobile libero, prevista a carico della parte alienante, e stimare concordemente l'ammontare del danno spettante alla parte
- 9 - acquirente in caso di mancata liberazione dell'immobile, che le parti hanno inserito in contratto la clausola penale di cui si tratta.
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità di tale clausola deve ritenersi del tutto infondata.
12. La domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, volta ad ottenere la riduzione giudiziale secondo equità della clausola penale, invece, si reputa ammissibile e fondata.
12.1. Va, infatti, rigettata l'eccezione di inammissibilità della suddetta domanda, sollevata da parte opponente, sulla base del rilievo della diversità tra tale domanda e quella azionata in via monitoria dalla parte opposta.
Invero, dal semplice esame del ricorso per decreto ingiuntivo, risulta come gli odierni ricorrenti abbiano richiesto la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di penale, non solo per il periodo dal 13/11/2022 al 27/07/2023, ma anche per quello successivo, fino all'effettiva liberazione dell'immobile.
Peraltro, si osserva che, come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite , dirimendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di affermare, la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310 ).
Si è altresì precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n.
9633).
- 10 - Ebbene nel caso in esame la pretesa azionata nel giudizio di opposizione da parte opposta, volta ad ottenere il pagamento dell' ulteriore credito maturato a titolo di penale per il periodo successivo al
27 luglio 2023, non diverge in alcun modo, se non per il periodo di tempo a cui si riferisce, da quella fatta valere in sede monitoria, attenendo alla medesima situazione giuridica. Pertanto, non può in alcun modo essere considerata domanda nuova, come tale inammissibile.
12.2. Quanto al merito, la domanda è fondata, atteso che, valutati gli interessi contrapposti, la somma di € 90,00 al giorno risulta manifestamente eccessiva in quanto nel lungo termine potrebbe determinare l'impoverimento della parte opponente e non assolvere più alla sua funzione prettamente risarcitoria.
Ciò, tenuto conto del fatto che l'opponente non è la causa diretta della mancata liberazione dell'immobile, che risulta pacificamente occupato da un soggetto terzo (tale , Controparte_3
diverso dalla parte alienante, odierna attrice, e che ad oggi non è possibile stabilire con certezza quando l'immobile verrà liberato, con conseguente prolungamento dei tempi di consegna dello stesso e di applicazione della clausola penale.
12.3. Per quanto concerne l'ammontare della riduzione della somma dovuta a titolo di penale, poi, va attribuito rilievo al fatto che parte opposta deve affrontare varie spese documentate in atti a causa della mancata liberazione dell'immobile, tra le quali assumono particolare rilievo il canone di locazione di € 650,00 mensili con i relativi accessori e la perdita dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
12.4. Pertanto, considerato l'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, l'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito, si reputa congruo rideterminare la penale in € 30,00 al giorno.
13. Ne consegue che la somma dovuta a titolo di penale per il periodo indicato nel ricorso monitorio, pari a giorni 257 (dal 13/11/2022 al 27/07/2023), ammonta ad € 7.710,00, ovvero un importo minore rispetto al credito indicato nel decreto ingiuntivo che va, pertanto, revocato.
13.1. Quanto all'ulteriore credito vantato dalla parte convenuta opposta a titolo di penale per il periodo successivo rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e fino alla data odierna , ovvero dal 28 luglio 2023 al 24 maggio 2024 , pari a giorni 301, lo stesso, applicando la penale nella misura ridotta secondo equità, si quantifica in € 9.030,00. Pertanto, il complessivo credito ad oggi maturato dagli acquirenti convenuti opposti a titolo di penale per la mancata liberazione dell'immobile ammonta ad € 16.740,00 ( € 7.710,00 più € 9.030,00). Da tale importo va detratta la
- 11 - somma già versata dall'attrice a tale titolo prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 8.500,00. Ne deriva un credito residuo spettante ai convenuti pari ad € 8.240,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le ulteriori somme maturande a titolo di penale dal 25 maggio 2024 sino alla effettiva liberazione dell'immobile, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
14. L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza parziale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3474/2023, emesso dal Tribunale di Bologna il 10.08.2023;
- ridetermina la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio Persona_1
Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152, nella somma pari ad € 30,00 giornalieri;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_4 Parte_2
della somma di € 8.240,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le
[...]
ulteriori somme maturande a titolo di penale dal 25 maggio 2024 sino alla effettiva liberazione dell'immobile, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 24 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 12 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13013/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
TRA
, c.f.: elett.te dom.to/a in VIA Parte_1 C.F._1
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FILIPPO GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._2
di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: e (C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2 C.F._4
), elett.te dom.ti in VIA DONATO CRETI, 55/3 BOLOGNA, presso lo studio degli Avv.Ti
[...]
DI PUNZIO GERARDO, c.f.: , e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del signor (C.F. Controparte_3
), nato in [...] il [...] e residente in [...]
aribaldi n. 2 - in via principale, respingere la domanda azionata dai signori e con CP_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo.
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte, perché irrituale ed inammissibile e, comunque, destituita di fondamento.
- in via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare manifestamente eccessiva la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Persona_1
Raccolta n. 12152, per le ragioni di fatto e di diritto esposti nel presente atto e, conseguentemente, considerare le somme già corrisposte dalla signora agli opposti satisfattive del lamentato Pt_1
danno, ovverosia, ridurre la penale medesima ad un importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa, congruo e di giustizia.
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte opposta, e salvo gravame, dichiarare tenuto e condannare il signor a tenere indenne e Controparte_3
manlevare la signora dal pagamento di qualsivoglia somma che dovesse Parte_1
essere riconosciuta ai signori e per i titoli dedotti nel decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo opposto.
In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il signor al risarcimento di tutti i danni CP_3 cagionati all'esponente in ragione delle circostanze quivi descritte, ivi compre tutte le somme che quest'ultima è stata costretta a corrispondere agli opposti in esecuzione della clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Persona_1
Raccolta n. 12152.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, spese generali, IVA e CPA rifuse.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come dedotti nell'atto di opposizione.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO E IN VIA GRADATA:
- Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente non sussistendo il requisito del fumus boni iuris
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- 2 - - respingere l'opposizione ex adverso proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3474/2022 reso dal Tribunale di Bologna, Dott. Paolo Siracusano, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 9996/2023, depositato in data 10.08.2023, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in atti;
conseguentemente e comunque,
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3474/2022 reso dal Tribunale di Bologna, Dott. Paolo Siracusano, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
9996/2023, depositato in data 10.08.2023 e, comunque,
- rigettare le domande tutte, così come le eccezioni, deduzioni, argomentazioni ed istanze, anche istruttorie, ex adverso formulate, siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio esposti in atti;
e comunque,
- accertare, per le ragioni sopra esposte, il diritto dei sigg.ri e ad CP_1 Parte_2
azionare la clausola penale apposta nel rogito del 26/10/2022 a ministero del Notaio
[...]
, Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152 sino alla effettiva liberazione dell'immobile da Per_1
parte del sig. ; Controparte_3
- accertare e dichiarare la condotta inadempiente di per i motivi già Parte_1
illustrati;
- anche in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare , a corrispondere ai sigg.ri e Parte_1 CP_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 27.050,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre le somme maturande a titolo di clausola penale dal 15//12/2023 sino all'effettiva liberazione dell'immobile da parte del sig. , oltre le spese e i compensi Controparte_3
professionali della fase monitoria, così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO,
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che la condotta posta in essere dall'odierna attrice opponente è oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” e conseguentemente, per l'effetto, condannarla al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. della somma equitativamente determinata e ritenuta dovuta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge dovute, con attribuzione delle somme da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
- 3 - IN VIA ISTRUTTORIA
CON OGNI PIÙ AMPIA RISERVA CONSENTITA DAL RITO.
SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DIMESSE DA PARTE OPPONENTE: le stesse sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini del giudizio (capp. da 1 a 7 nonché capp. 9 – 10 – 12 -
13), documentali (cap. 8), valutativi (capp. 11 e 14).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 3474/2023, emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Bologna il 10.08.2023 in favore di Sig.ri CP_4
e nei confronti della sig.ra per il pagamento
[...] Parte_2 Parte_1 della somma di € 14.630,00, dovuta in forza della clausola penale apposta nel rogito del
26/10/2022, concluso tra le parti ( quale alienante e e Parte_1 CP_4
quali acquirenti), a ministero del Notaio Repertorio n. 15407 – Parte_2 Persona_1
Raccolta n. 12152 per giorni 257 (dal 13/11/2022 al 27/07/2023), dedotti gli acconti ricevuti dalla parte alienante, odierna attrice (pari ad € 8.500,00) , per non aver liberato l'immobile nel termine fissato in contratto (12 novembre 2022 ). Ciò in base all' art. VII del contratto di vendita che prevedeva: “l'immobile è ancora occupato dal precedente inquilino nonostante il contratto di locazione sia ampiamente scaduto;
la parte alienante garantisce che la porzione di fabbricato sarà comunque liberata entro e non oltre il giorno 12 novembre 2022. Laddove il bene non sia liberato entro detto termine la parte alienante dovrà corrispondere alla parte acquirente la somma di €
90,00 giornalieri a titolo di penale”.
2. ha proposto opposizione al predetto decreto, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa,- in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del signor (C.F. Controparte_3
), nato in [...] il [...] e residente in [...]
Garibaldi n.
2 - in via principale, respingere la domanda azionata dai signori e CP_1 [...]
con il decreto ingiuntivo opposto poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non Pt_2
provata per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del medesimo decreto ingiuntivo.- in via subordinata e salvo gravame: accertare
e dichiarare manifestamente eccessiva la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a
- 4 - ministero Notaio , Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152, per le ragioni di fatto e Persona_1
di diritto esposti nel presente atto e, conseguentemente, considerare le somme già corrisposte dalla signora agli opposti satisfattive del lamentato danno, ovverosia, ridurre la penale Pt_1
medesima ad un importo che sarà ritenuto, anche in via equitativa, congruo e di giustizia. Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di parte opposta, e salvo gravame, dichiarare tenuto e condannare il signor a tenere indenne e Controparte_3
manlevare la signora dal pagamento di qualsivoglia somma che dovesse Parte_1
essere riconosciuta ai signori e per i titoli dedotti nel decreto CP_1 Parte_2
ingiuntivo opposto. In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il signor al CP_3
risarcimento di tutti i danni cagionati all'esponente in ragione delle circostanze quivi descritte, ivi compre tutte le somme che quest'ultima è stata costretta a corrispondere agli opposti in esecuzione della clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio , Persona_1
Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, spese generali, IVA e CPA rifuse.”.
2.1. In particolare, l'opponente ha dedotto: di essere venuta a conoscenza che l'immobile di sua proprietà era occupato da in Controparte_3 forza di un contratto di locazione sottoscritto con il signor , padre dell'opponente, Persona_2 soltanto dopo aver affidato l'incarico alla vendita e consegnate le chiavi all'agenzia immobiliare per permetterle di accedere all'appartamento e di mostrarlo alle persone interessate all'acquisto; di essersi immediatamente recata presso il proprio immobile posto in vendita e contestato all'occupante l'occupazione illegittima, diffidandolo a rilasciare l'immobile; di aver ricevuto la garanzia da parte dell'occupante di rilascio dell'immobile entro il 2022 o anche prima qualora si fosse palesato un'acquirente; di aver ricevuto le scuse da parte del padre per aver locato illegittimamente l'immobile facendo propri i canoni di locazione oltre ad aver ricevuto la dichiarazione sottoscritta dall'occupante che si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2022; di aver venduto in data 26.10.2022 l'immobile agli odierni convenuti opposti, avendo ricevuto, prima della stipula del contratto avanti al Notaio, la rassicurazione dell'occupante di rilascio dell'appartamento il 12.11.2022; di aver inserito nell'atto di compravendita la clausola penale pari ad Euro 90,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio a decorrere dal 12.11.2022;
- 5 - che l'occupante, tuttavia, non rilasciava l'immobile e, pertanto, i convenuti le richiedevano il pagamento delle somme maturate in virtù della clausola penale;
di aver provveduto al pagamento a tale titolo della complessiva somma di Euro 8.500,00 e di aver richiesto agli opposti di attivarsi in sede giudiziaria per il rilascio dell'immobile, contestando un ingiusto arricchimento degli stessi.
3. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, i convenuti hanno riferito di aver dimostrato l'esistenza del titolo posto alla base della domanda di pagamento da loro azionata in via monitoria, rilevando che, a differenza dell'inerzia tenuta dall'attrice dal 30.06.2022 al 26.10.2022, loro sin dal 23.12.2022 si erano attivati giudizialmente al fine di ottenere il rilascio dell'immobile venduto. Inoltre, hanno allegato e documentato che non potendo godere dell'immobile da loro acquistato, si trovavano a sostenere mensilmente, oltre alla rata del mutuo pari ad Euro 700,00, alla rata di assicurazione mutuo pari ad Euro 50,00, le spese per il canone di locazione per Euro 650,00, spese condominiali per complessivi € 1.944,07 e di poter perdere i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, con relativa liquidazione dell'imposta al 9% anziché al 2%, oltre al pagamento di interessi e sanzioni qualora entro il 23/03/2024 non fossero riusciti a prendere possesso nell'immobile acquistato e a trasferirvi la residenza.
Inoltre, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di € 12.420,00, a titolo di penale maturata nel periodo successivo all'instaurazione del procedimento monitorio (dal 28/07/2023 al 14/12/2023), per complessivi 138 giorni, oltre le ulteriori somme maturande dal 15/12/2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
4. Il Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.12.2023 ha respinto la richiesta di chiamata in causa del terzo, formulata dall'opponente, poiché non necessaria alla decisione della presente causa e tale da determinare l'estensione del giudizio anche all'accertamento delle vicende relative al rapporto di locazione sorto tra il terzo chiamato e il sig. , padre dell'attrice, Persona_2 comportando un'inevitabile aggravio della complessità della causa, con conseguente incidenza negativa sulla sua durata.
Con ordinanza del 19.04.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall'opponente e, ritenute le prove orali formulate dalla parti irrilevanti ai fini del decidere, stante la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 21 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.
- 6 - 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 13 maggio 2024 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 21.05.2024, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisone con riserva di emettere sentenza nei termini di legge, ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
5. Preliminarmente si rigettano l'istanza di chiamata in causa del terzo, formulata da parte opponente e si rigettano le istanze istruttorie formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi rispettivamente indicati nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. e nell'ordinanza istruttoria emessa in data 19 aprile 2024, il cui contenuto integralmente si richiama.
5.1. La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
6. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815).
Si aggiunga, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa:
l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre
- 7 - parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
7. Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine all'esistenza del titolo, nonché dell'ammontare del credito azionato in via monitoria.
Invero, la documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta e la circostanza, non contestata tra le parti, relativa al fatto che l'immobile venduto sia ancora occupato da un soggetto terzo, confermano la sussistenza del credito vantato dalla parte opposta.
Inoltre, parte opposta ha dimostrato in atti di essersi prontamente adoperata per ottenere la disponibilità dell'immobile non appena scaduto il termine previsto nel contratto di compravendita
(docc. 4, 5 e 6 parte convenuta) , comportamento che conferma il diritto in capo alla stessa a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.
8. Di contro, parte opponente ha dimostrato che la liberazione dell'immobile non è addebitabile direttamente a lei, pur essendosene assunta il rischio in sede di pattuizione contrattuale e di aver già corrisposto l'importo di € 8.500,00 agli opposti. Inoltre, l'attrice ha eccepito l'invalidità della clausola penale, sotto il profilo della nullità per mancanza di causa e dell' annullabilità per errore essenziale, lamentando, poi, l'eccessiva onerosità della penale, che su proiezione annuale diverrebbe pari a più del 25% dell'intero prezzo di compravendita percepito, con un importo mensile pari ad euro 2.700,00 e richiedendone, in via riconvenzionale, la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.
9. Le eccezioni di nullità ed annullabilità della clausola penale si reputano infondate , posto che si basano esclusivamente su fatti di cui la parte attrice era perfettamente a conoscenza al momento della stipula del contratto di vendita, come risulta chiaramente dal tenore del contratto, e che,
- 8 - quindi, la scelta dell'attrice di concludere il contratto sebbene l'immobile oggetto di vendita fosse ancora occupato, accettando il rischio della mancata liberazione nel termine fissato, non risulta essere stata in alcun modo viziata, sostanziandosi nella libera espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.
10. Peraltro, per quanto concerne l'eccezione di nullità per carenza di causa, si osserva che se è vero, come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 22567/2015), che lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c. o dell'art. 1448 c.c. in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti, oppure può rilevare ai fini dell' annullabilità del contratto stipulato da persone incapaci - ipotesi non fatte valere nel presente caso - mentre, di regola, non determina di per se' la nullità del contratto, dalla stessa decisione si evince, a contrariis, che la nullità del contratto per carenza di causa sia però ipotizzabile, nel caso di inesistenza in concreto di una delle prestazioni oggetto di scambio.
A quest'ultimo riguardo, si legge, appunto, nella motivazione della stessa sentenza: “ Nei rari precedenti nei quali si e' attribuito rilevanza allo squilibrio originario delle prestazioni, si trattava piuttosto di impossibilita' giuridica di una delle prestazioni oggetto del preteso scambio: "come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di piu' di quanto gia' le spetti per legge" ( Cass. 6492/1987 ) o in ragione di altro vincolo contrattuale (Cass. 10490/2006). Secondo la giurisprudenza piu' recente, in realta', lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perche' nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, "le parti sono i migliori giudici dei loro interessi".
11. Nel caso di specie - a prescindere da un eventuale squilibrio contrattuale, di per se' irrilevante – si può ritenere che sia stata stipulata una concreta controprestazione a carico di parte opposta, costituita dal pagamento dell'integrale prezzo di vendita al momento della stipula del contratto, senza la previsione di alcuna riduzione dello stesso o di differimento del tempo di adempimento dell'obbligazione di pagamento a data successiva rispetto a quella della stipula del contratto, in ragione dello stato dichiarato di occupazione dell'immobile. Ed è proprio per rafforzare le possibilità di adempimento dell'obbligazione di consegna dell' immobile libero, prevista a carico della parte alienante, e stimare concordemente l'ammontare del danno spettante alla parte
- 9 - acquirente in caso di mancata liberazione dell'immobile, che le parti hanno inserito in contratto la clausola penale di cui si tratta.
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità di tale clausola deve ritenersi del tutto infondata.
12. La domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente, volta ad ottenere la riduzione giudiziale secondo equità della clausola penale, invece, si reputa ammissibile e fondata.
12.1. Va, infatti, rigettata l'eccezione di inammissibilità della suddetta domanda, sollevata da parte opponente, sulla base del rilievo della diversità tra tale domanda e quella azionata in via monitoria dalla parte opposta.
Invero, dal semplice esame del ricorso per decreto ingiuntivo, risulta come gli odierni ricorrenti abbiano richiesto la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di penale, non solo per il periodo dal 13/11/2022 al 27/07/2023, ma anche per quello successivo, fino all'effettiva liberazione dell'immobile.
Peraltro, si osserva che, come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite , dirimendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di affermare, la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310 ).
Si è altresì precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n.
9633).
- 10 - Ebbene nel caso in esame la pretesa azionata nel giudizio di opposizione da parte opposta, volta ad ottenere il pagamento dell' ulteriore credito maturato a titolo di penale per il periodo successivo al
27 luglio 2023, non diverge in alcun modo, se non per il periodo di tempo a cui si riferisce, da quella fatta valere in sede monitoria, attenendo alla medesima situazione giuridica. Pertanto, non può in alcun modo essere considerata domanda nuova, come tale inammissibile.
12.2. Quanto al merito, la domanda è fondata, atteso che, valutati gli interessi contrapposti, la somma di € 90,00 al giorno risulta manifestamente eccessiva in quanto nel lungo termine potrebbe determinare l'impoverimento della parte opponente e non assolvere più alla sua funzione prettamente risarcitoria.
Ciò, tenuto conto del fatto che l'opponente non è la causa diretta della mancata liberazione dell'immobile, che risulta pacificamente occupato da un soggetto terzo (tale , Controparte_3
diverso dalla parte alienante, odierna attrice, e che ad oggi non è possibile stabilire con certezza quando l'immobile verrà liberato, con conseguente prolungamento dei tempi di consegna dello stesso e di applicazione della clausola penale.
12.3. Per quanto concerne l'ammontare della riduzione della somma dovuta a titolo di penale, poi, va attribuito rilievo al fatto che parte opposta deve affrontare varie spese documentate in atti a causa della mancata liberazione dell'immobile, tra le quali assumono particolare rilievo il canone di locazione di € 650,00 mensili con i relativi accessori e la perdita dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.
12.4. Pertanto, considerato l'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, l'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito, si reputa congruo rideterminare la penale in € 30,00 al giorno.
13. Ne consegue che la somma dovuta a titolo di penale per il periodo indicato nel ricorso monitorio, pari a giorni 257 (dal 13/11/2022 al 27/07/2023), ammonta ad € 7.710,00, ovvero un importo minore rispetto al credito indicato nel decreto ingiuntivo che va, pertanto, revocato.
13.1. Quanto all'ulteriore credito vantato dalla parte convenuta opposta a titolo di penale per il periodo successivo rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio e fino alla data odierna , ovvero dal 28 luglio 2023 al 24 maggio 2024 , pari a giorni 301, lo stesso, applicando la penale nella misura ridotta secondo equità, si quantifica in € 9.030,00. Pertanto, il complessivo credito ad oggi maturato dagli acquirenti convenuti opposti a titolo di penale per la mancata liberazione dell'immobile ammonta ad € 16.740,00 ( € 7.710,00 più € 9.030,00). Da tale importo va detratta la
- 11 - somma già versata dall'attrice a tale titolo prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 8.500,00. Ne deriva un credito residuo spettante ai convenuti pari ad € 8.240,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le ulteriori somme maturande a titolo di penale dal 25 maggio 2024 sino alla effettiva liberazione dell'immobile, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
14. L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza parziale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3474/2023, emesso dal Tribunale di Bologna il 10.08.2023;
- ridetermina la clausola penale apposta nel rogito del 26.10.2022, a ministero Notaio Persona_1
Repertorio n. 15407 – Raccolta n. 12152, nella somma pari ad € 30,00 giornalieri;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_4 Parte_2
della somma di € 8.240,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le
[...]
ulteriori somme maturande a titolo di penale dal 25 maggio 2024 sino alla effettiva liberazione dell'immobile, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 24 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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