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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Nicoletta Passerini, elettivamente domiciliato in Pianello Val Tidone (PC), piazzale Alpini n. 15, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 21.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata, da parte di quest'ultima, l'accettazione tacita dell'eredità di (c.f. , deceduta in data 19.10.2018, Persona_1 C.F._3
dichiarando, quindi, la stessa unica ed esclusiva proprietaria, degli immobili siti a Rottofreno
(PC), via Roma, censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 21, particella 234/235, sub. 3, categoria A/2, classe 3, numero vani 6, superficie catastale 115 metri quadrati escluse le aree scoperte 103 mq;
al foglio 21, particella 234, sub. 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, superficie catastale 16 mq. Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- con ordinanza emessa dal Giudice delle locazioni del Tribunale di Piacenza in data 20.09.2016, munita di formula esecutiva in data 24.09.2016 e notificata in data 18.10.2016, veniva convalidato lo sfratto intimato a , liquidando al contempo le spese sostenute di Persona_1 procedura per complessivi € 1.242.76;
- con decreto ingiuntivo n. 955/2017, emesso in data 01.08.2017, il Tribunale di Piacenza ingiungeva a di pagare al ricorrente, immediatamente e senza dilazione, la somma Persona_1 complessiva di € 6.550,00, nonché gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, le spese, le competenze e gli onorari di procedura, liquidati in € 829,00 per compenso ed € 145,50, oltre CPA
4% e IVA 22%;
- il suddetto decreto veniva munito di formula esecutiva in data 07.08.2017 e notificato unitamente all'atto di precetto il successivo 25.09.2017;
- in data 08.02.2018, veniva ritualmente notificato atto di precetto in rinnovo per l'importo di €
9.667,66, oltre alle spese di notifica e successive occorrende;
- non provvedeva all'adempimento di tale debito e, pertanto, in virtù del suddetto Persona_1 atto di precetto, ad istanza del ricorrente, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Piacenza sottoponeva a pignoramento gli immobili di proprietà della debitrice siti nel Comune di
Rottofreno (PC), via Roma;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo al R.G.E. n. 113/2018 del Tribunale di Piacenza per la quota di proprietà della debitrice, pari ad 1/4;
- in data 19.10.2018, decedeva , lasciando quale erede testamentaria Persona_1 CP_1
[...]
2 - presentava denuncia di successione registrata a Piacenza al n .277874, vol. Controparte_1
88888/19, trascritta il 16.10.2019 ai nn. 13169/9433;
- nella perizia del CTU, depositata nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 113/2018, risultava che gli immobili erano di proprietà di la quale era divenuta erede della decuius Controparte_1
esecutata ; Persona_1
- in data 20.05.2022, il ricorrente chiedeva al Giudice delle Esecuzioni l'autorizzazione della vendita dell'immobile pignorato per quota di 1/1, in conformità alla valutazione estimativa fornita dal CTU, nella quale si evidenziava, altresì, la piena proprietà dell'immobile in capo a
Controparte_1
- in data 31.05.2022, il Giudice delle Esecuzioni delegava ad un Notaio il controllo preliminare degli atti del pignoramento;
- all'udienza del 14.12.2022, la debitrice si rendeva disponibile all'accettazione Controparte_1 dell'eredità ed il Giudice delle Esecuzioni sospendeva la procedura esecutiva;
- successivamente, in data 14.06.2024, il ricorrente iscriveva un ulteriore pignorato per la restante quota di ¾ di proprietà della debitrice sui medesimi immobili, ciò che comportava l'iscrizione a ruolo del procedimento R.G.E. n. 61/2024;
- in data 15.07.2024, il Giudice delle Esecuzioni su istanza del ricorrente, disponeva la riunione della procedura R.G.E. n. 113/2018 e della procedura R.G.E. n. 61/2024;
- non aveva ancora provveduto ad accettare espressamente le eredità di Controparte_1 Parte_2
, , .
[...] Persona_2 Persona_1
1.1) Con decreto del 21.10.2024, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza dell'11.03.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla resistente e constatata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
in tal sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 01.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (tra cui, in particolare, la perizia estimativa redatta, nella procedura esecutiva Tribunale di Piacenza R.G.E. n. 113/2018, dall'Ing.
3 e la relazione preliminare del Notaio dott. del 12.07.2022, Persona_3 Persona_4
depositata nella medesima procedura esecutiva immobiliare) può dirsi accertata l'intestazione catastale dei beni di cui si tratta in capo alla resistente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 476 c.c. “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, appare decisivo, per la risoluzione della presente controversia, l'orientamento della
Corte di Cassazione1, secondo cui l'accettazione tacita - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede - può essere desunta dal compimento di atti fiscali e civili, come la voltura catastale, atto che esplica i suoi effetti non solo in ambito tributario ma anche in quello civile, proprio per l'accertamento legale o materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrata l'effettuazione della voltura catastale, con conseguente intestazione, in capo ad della proprietà per 1/1 di beni immobili Controparte_1 oggetto dell'eredità di , la quale, a sua volta, li aveva acquistati iure successionis Persona_1
da e da come da dichiarazioni di successione regolarmente Parte_2 Persona_2
registrate e conseguenti volture catastali.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, non ricorrono motivi, legati alla peculiarità del caso di specie, tali da permettere di discostarsi dal citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, specie considerando la natura, l'importanza e la finalità dell'atto posto in essere da
[...]
, prima, per quanto riguarda la successione di e di Per_1 Parte_2 Persona_2
e di poi, per quanto riguarda la successione di , ossia la domanda Controparte_1 Persona_1
di voltura catastale, la quale va ritenuta elemento di per sé stesso sufficiente a far desumere la volontà di questi ultimi di fare propri i beni immobili de quibus e, quindi, di accettare tali eredità.
4 Sulla base di siffatte risultanze, che non risultano contrastate da elementi di segno contrario, (sul punto, giova rappresentare che non costituendosi in giudizio, non ha dedotto Controparte_1
alcuna circostanza contraria alla tesi sostenuta da parte ricorrente), può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 476 c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di Controparte_1
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), ha accettato tacitamente l'eredità dismessa, morendo, da , C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. ), deceduta in data 19.10.2018; C.F._4
3. accerta e dichiara che ha provveduto alla regolarizzazione delle successioni Controparte_1
intermedie ed in particolare a quelle:
➢ in morte di , deceduta il 19.10.2018; denuncia di successione registrata a Persona_1
Piacenza al n. 277874, vol. 88888/19, trascritta il 16.10.2019 ai nn. 13169/9433. Eredità devoluta in forza di testamento per Notaio dott. , registrato a Piacenza il giorno Persona_5
11.01.2019 al n. 394 (quota caduta in successione: 1/1);
➢ in morte di , deceduta il 01.04.2009; denuncia di successione legittima Persona_2
registrata a Piacenza al n. 123553, vol. 88888/19, trascritta il 14.06.2019 ai nn. 8026/5665 (quota caduta in successione: ¾);
➢ in morte di , deceduto il 03.11.2000; denuncia di successione legittima Parte_2
registrata a Piacenza al n. 1189, vol. 322, trascritta il 28.09.2001 ai nn. 11488/8719 (quota caduta in successione: ½);
4. accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) è piena ed esclusiva proprietaria (per 1/1): dell'immobile sito in C.F._2
Rottofreno (PC), via Roma, oggetto di variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 05.11.2017, avente rendita catastale di € 387,34 e distinto presso il locale Catasto del
5 Fabbricati al foglio 21, particelle 234/252 tra loro graffate, sub. 3, categoria A/2, classe 3, 6 vani, superficie catastale 115 m2, escluse le aree scoperte 103 m2; dell'immobile sito in Rottofreno
(PC), via Roma, oggetto di variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data
05.11.2017, avente rendita catastale di € 49,17 e distinto presso il locale Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 234, sub. 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 m2, superficie catastale
16 m2;
5. dichiara, visti gli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità;
6. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. sez. II, sent. n. 10796 del 11.05.2009, secondo cui “L' accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all' eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l' accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”. Da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 1438 del 22.01.2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Nicoletta Passerini, elettivamente domiciliato in Pianello Val Tidone (PC), piazzale Alpini n. 15, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 21.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata, da parte di quest'ultima, l'accettazione tacita dell'eredità di (c.f. , deceduta in data 19.10.2018, Persona_1 C.F._3
dichiarando, quindi, la stessa unica ed esclusiva proprietaria, degli immobili siti a Rottofreno
(PC), via Roma, censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 21, particella 234/235, sub. 3, categoria A/2, classe 3, numero vani 6, superficie catastale 115 metri quadrati escluse le aree scoperte 103 mq;
al foglio 21, particella 234, sub. 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, superficie catastale 16 mq. Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- con ordinanza emessa dal Giudice delle locazioni del Tribunale di Piacenza in data 20.09.2016, munita di formula esecutiva in data 24.09.2016 e notificata in data 18.10.2016, veniva convalidato lo sfratto intimato a , liquidando al contempo le spese sostenute di Persona_1 procedura per complessivi € 1.242.76;
- con decreto ingiuntivo n. 955/2017, emesso in data 01.08.2017, il Tribunale di Piacenza ingiungeva a di pagare al ricorrente, immediatamente e senza dilazione, la somma Persona_1 complessiva di € 6.550,00, nonché gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, le spese, le competenze e gli onorari di procedura, liquidati in € 829,00 per compenso ed € 145,50, oltre CPA
4% e IVA 22%;
- il suddetto decreto veniva munito di formula esecutiva in data 07.08.2017 e notificato unitamente all'atto di precetto il successivo 25.09.2017;
- in data 08.02.2018, veniva ritualmente notificato atto di precetto in rinnovo per l'importo di €
9.667,66, oltre alle spese di notifica e successive occorrende;
- non provvedeva all'adempimento di tale debito e, pertanto, in virtù del suddetto Persona_1 atto di precetto, ad istanza del ricorrente, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Piacenza sottoponeva a pignoramento gli immobili di proprietà della debitrice siti nel Comune di
Rottofreno (PC), via Roma;
- il pignoramento veniva iscritto a ruolo al R.G.E. n. 113/2018 del Tribunale di Piacenza per la quota di proprietà della debitrice, pari ad 1/4;
- in data 19.10.2018, decedeva , lasciando quale erede testamentaria Persona_1 CP_1
[...]
2 - presentava denuncia di successione registrata a Piacenza al n .277874, vol. Controparte_1
88888/19, trascritta il 16.10.2019 ai nn. 13169/9433;
- nella perizia del CTU, depositata nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 113/2018, risultava che gli immobili erano di proprietà di la quale era divenuta erede della decuius Controparte_1
esecutata ; Persona_1
- in data 20.05.2022, il ricorrente chiedeva al Giudice delle Esecuzioni l'autorizzazione della vendita dell'immobile pignorato per quota di 1/1, in conformità alla valutazione estimativa fornita dal CTU, nella quale si evidenziava, altresì, la piena proprietà dell'immobile in capo a
Controparte_1
- in data 31.05.2022, il Giudice delle Esecuzioni delegava ad un Notaio il controllo preliminare degli atti del pignoramento;
- all'udienza del 14.12.2022, la debitrice si rendeva disponibile all'accettazione Controparte_1 dell'eredità ed il Giudice delle Esecuzioni sospendeva la procedura esecutiva;
- successivamente, in data 14.06.2024, il ricorrente iscriveva un ulteriore pignorato per la restante quota di ¾ di proprietà della debitrice sui medesimi immobili, ciò che comportava l'iscrizione a ruolo del procedimento R.G.E. n. 61/2024;
- in data 15.07.2024, il Giudice delle Esecuzioni su istanza del ricorrente, disponeva la riunione della procedura R.G.E. n. 113/2018 e della procedura R.G.E. n. 61/2024;
- non aveva ancora provveduto ad accettare espressamente le eredità di Controparte_1 Parte_2
, , .
[...] Persona_2 Persona_1
1.1) Con decreto del 21.10.2024, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza dell'11.03.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla resistente e constatata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
in tal sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 01.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (tra cui, in particolare, la perizia estimativa redatta, nella procedura esecutiva Tribunale di Piacenza R.G.E. n. 113/2018, dall'Ing.
3 e la relazione preliminare del Notaio dott. del 12.07.2022, Persona_3 Persona_4
depositata nella medesima procedura esecutiva immobiliare) può dirsi accertata l'intestazione catastale dei beni di cui si tratta in capo alla resistente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 476 c.c. “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, appare decisivo, per la risoluzione della presente controversia, l'orientamento della
Corte di Cassazione1, secondo cui l'accettazione tacita - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede - può essere desunta dal compimento di atti fiscali e civili, come la voltura catastale, atto che esplica i suoi effetti non solo in ambito tributario ma anche in quello civile, proprio per l'accertamento legale o materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrata l'effettuazione della voltura catastale, con conseguente intestazione, in capo ad della proprietà per 1/1 di beni immobili Controparte_1 oggetto dell'eredità di , la quale, a sua volta, li aveva acquistati iure successionis Persona_1
da e da come da dichiarazioni di successione regolarmente Parte_2 Persona_2
registrate e conseguenti volture catastali.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, non ricorrono motivi, legati alla peculiarità del caso di specie, tali da permettere di discostarsi dal citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, specie considerando la natura, l'importanza e la finalità dell'atto posto in essere da
[...]
, prima, per quanto riguarda la successione di e di Per_1 Parte_2 Persona_2
e di poi, per quanto riguarda la successione di , ossia la domanda Controparte_1 Persona_1
di voltura catastale, la quale va ritenuta elemento di per sé stesso sufficiente a far desumere la volontà di questi ultimi di fare propri i beni immobili de quibus e, quindi, di accettare tali eredità.
4 Sulla base di siffatte risultanze, che non risultano contrastate da elementi di segno contrario, (sul punto, giova rappresentare che non costituendosi in giudizio, non ha dedotto Controparte_1
alcuna circostanza contraria alla tesi sostenuta da parte ricorrente), può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 476 c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione di Controparte_1
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), ha accettato tacitamente l'eredità dismessa, morendo, da , C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. ), deceduta in data 19.10.2018; C.F._4
3. accerta e dichiara che ha provveduto alla regolarizzazione delle successioni Controparte_1
intermedie ed in particolare a quelle:
➢ in morte di , deceduta il 19.10.2018; denuncia di successione registrata a Persona_1
Piacenza al n. 277874, vol. 88888/19, trascritta il 16.10.2019 ai nn. 13169/9433. Eredità devoluta in forza di testamento per Notaio dott. , registrato a Piacenza il giorno Persona_5
11.01.2019 al n. 394 (quota caduta in successione: 1/1);
➢ in morte di , deceduta il 01.04.2009; denuncia di successione legittima Persona_2
registrata a Piacenza al n. 123553, vol. 88888/19, trascritta il 14.06.2019 ai nn. 8026/5665 (quota caduta in successione: ¾);
➢ in morte di , deceduto il 03.11.2000; denuncia di successione legittima Parte_2
registrata a Piacenza al n. 1189, vol. 322, trascritta il 28.09.2001 ai nn. 11488/8719 (quota caduta in successione: ½);
4. accerta e dichiara che nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) è piena ed esclusiva proprietaria (per 1/1): dell'immobile sito in C.F._2
Rottofreno (PC), via Roma, oggetto di variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 05.11.2017, avente rendita catastale di € 387,34 e distinto presso il locale Catasto del
5 Fabbricati al foglio 21, particelle 234/252 tra loro graffate, sub. 3, categoria A/2, classe 3, 6 vani, superficie catastale 115 m2, escluse le aree scoperte 103 m2; dell'immobile sito in Rottofreno
(PC), via Roma, oggetto di variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data
05.11.2017, avente rendita catastale di € 49,17 e distinto presso il locale Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 234, sub. 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 m2, superficie catastale
16 m2;
5. dichiara, visti gli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio, con esonero da ogni responsabilità;
6. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. sez. II, sent. n. 10796 del 11.05.2009, secondo cui “L' accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all' eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l' accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”. Da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 1438 del 22.01.2020.