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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 158/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 13
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] P.G. (ME) il 25 ottobre 1980, C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Munafò (C .F. C.F._1 [...]
), per procura in calce all'appello, C.F._2
appellante contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., cod. fisc./p.iva , con sede in Messina, Contrada Scoppo, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa, dall'Avv. Giuliana Marino, (c.f.: C.F._3 ,
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 265/2022 – “altri
istituti e leggi speciali in genere” – responsabilità ex art. 2051 c.c.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2012 al
[...]
, il OR ne chiedeva la condanna ex artt. Controparte_1 Parte_2
2043 e/o 2051 c.c. al risarcimento dei danni alla salute e alla sua autovettura a seguito di un sinistro occorso in data 12 febbraio 2012. Esponeva che in quel giorno, alle ore 11,50 circa, mentre a bordo della propria Renault Megane Tg. CS
400 KJ, stava percorrendo l'autostrada A18, direzione Catania/Messina, in prossimità del viadotto “San Giovanni”, aveva affrontato una manovra di sorpasso e aveva visto sbucare all'improvviso un cane che attraversava la carreggiata della autostrada medesima da destra verso sinistra;
egli aveva cercato di evitare l'urto diretto con il cane ma, ciononostante, lo aveva investito con la parte anteriore destra della sua autovettura, perdendo il controllo della stessa ed andando ad urtare contro le protezioni laterali site sul lato sinistro della carreggiata;
l'auto aveva riportato danni ed egli stesso aveva riportato lesioni personali.
2. Nella resistenza del convenuto, espletata prova testimoniale e CP_1
disposta c.t.u. medico-legale, Il Tribunale di Messina, con sentenza 9 febbraio
2022, n. 265, ha rigettato la domanda, motivando, in estrema sintesi, che,
premesso che i fatti dedotti erano incontestati e richiamati i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
a) va esclusa l'esistenza di alcun obbligo, in capo al , di apporre CP_1 recinzioni attorno alla strada in esame (a parte il guard rail) che pure gli agenti di P.S. intervenuti sui luoghi hanno riferito esistere seppure “per
lunghi tratti completamente abbattuta” (cfr. prontuario per il rilevamento di incidente stradale, in atti).
b) muovendo dalla premessa secondo cui, ai fini dell'art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra l'uso della strada custodita e il danno - ed eventualmente l'incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo, va evidenziato come la presenza di un cane su una strada stradale extraurbana, ancorché astrattamente possibile, non appare, nel caso di specie, concretamente prevedibile o evitabile, nessuna fonte normativa di carattere legislativo o regolamentare, né alcun principio di comune cautela, potendo nella specie ravvisarsi al fine di giustificare l'eventuale ricostruzione, in termini generali e astratti, di un principio di regolarità causale che, sulla base dell'id quod plerumque accidit (e dunque
- come detto - in forza di una regolarità statistica o di una verosimile probabilità apprezzabile ex ante), valga a rendere ragionevolmente prevedibile ed evitabile l'eventuale sconfinamento di un cane randagio sulla sede stradale.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , sulla base dei motivi Pt_1
di seguito esaminati, chiedendone la riforma, con integrale accoglimento delle domande originarie.
4. Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale, con Pt_1
motivazione contraddittoria, abbia rigettato la sua domanda, non considerando che la normativa vigente impone ai proprietari/gestori delle autostrade di recintare le autostrade medesime, posto che l'art. 2 n. 3 lett A) del Decreto Legislativo n .
285/92 (c.d. Codice della Strada) definisce l'autostrada come "strada extraurbana
o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile (…)
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato”. Ne consegue che, a suo dire, il
Tribunale avrebbe dovuto concludere in ogni caso condannando il convenuto a risarcirgli i danni subiti.
Contr 4.1 – A sua volta, l'appellato nel contestare la censura e nel valorizzare la nozione di caso fortuito, escludente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha eccepito, a riprova del fatto che si è trattato di un evento improvviso ed imprevedibile, di aver documentato come il giorno del sinistro per cui causa non era pervenuta, agli operatori del suo centro radio alcuna comunicazione in ordine alla presenza di un cane lungo il tratto di autostrada in questione.
4.2 - A giudizio della Corte, premesso che è incontestata la dinamica del denunciato sinistro e, quindi, che l'auto del ed il stesso abbiano Pt_1 Pt_1
subìto i denunciati danni per l'urto con un cane che si trovava imprevedibilmente sulla corsia autostradale, va intanto affermata la fondatezza della censura secondo cui la sentenza impugnata ha errato nel non valorizzare il disposto dell'invocato art. 2 cod. strada prima richiamato, che non può essere eliso nella sua chiarezza dispositiva. Peraltro, come ha avuto modo di affermare più volte la condivisibile giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “l'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore
ex art. 2051 cod. civ. riposa,
da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle
aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in
condizioni di sicurezza,
dall'altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma,
vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro
fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a
interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente” (Cass. Cass. 24 marzo
2022, n. 9610; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 19 maggio 2011, n. 11016).
4.2 – Va poi ricordato che la responsabilità ai sensi dell'art. 2021 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone ne'
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
(Cass. 9 maggio 2012, n. 7037).
Ciò posto, nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c.,
deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (in motivazione, la cit. Cass. n. 9610/2022; Cass. 12/ maggio 2017, n. 11785; v. anche Cass. 1 febbraio 2018, n.
2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce). Si pensi al caso in cui, in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, sia probabile l'abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un'area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi,
fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino, non potendosi pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento (in motivazione, Cass. n. 7037/2012, cit.); ovvero all'animale introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile né prevenibile)..
4.3 – Tenendo conto i superiori principi in diritto, il Tribunale, come dedotto dall'appellante, ha omesso di valorizzare la circostanza, provata, che la recinzione, per larghi tratti, era mancante o danneggiata (si veda la testimonianza di – “Sui luoghi era mancante un pezzo di recinzione ed infatti il cane è Tes_1
uscit o proprio da li. Preciso che la rete mancava dalla parte sinistra della strada.
Ancora oggi mi pare che manca la rete” - e quanto attestato dalla Polizia Stradale
intervenuta su i luoghi).
In tale contesto, da un lato la circostanza che la situazione di pericolo non fosse stata segnalata prima dell'incidente è irrilevante (anche perché non è detto che altri automobilisti avessero notato quel cane o che abbiano inteso denunciarne la presenza); dall'altro, manca da parte del la prova di CP_1
una periodica manutenzione di una recinzione comunque parzialmente mancante o del fatto che gli accertati varchi nella stessa si fossero prodotti da poco tempo, e, quindi, in maniera da rendere impossibile un tempestivo intervento manutentivo. 4.4 – Per quanto detto, il motivo di appello va accolto, con conseguente affermazione della responsabilità del appellato nella causazione del CP_1
sinistro in questione.
5. Con il secondo motivo di appello il OR , reiterando la domanda Pt_1
risarcitoria svolta in primo grado, si duole che il Tribunale l'abbia rigettata.
5.1 – La censura coglie parzialmente nel segno.
Invero, sulla base sia delle testimonianze in atti che della relazione della
Polizia stradale (che ha anche attestato la presenza di peli di cane sul frontale dell'autovettura dell'appellante), può affermarsi che a causa dell'incidente in esame l'auto del ha subito dei danni e lo stesso attore ha riportato le Pt_1
lesioni refertate. Peraltro, lo stesso CAS in comparsa di costituzione non contesta tali circostanze, limitandosi a contrastare la quantificazione dei danni patrimoniali e non per i quali l'appellante insiste chiedendone il risarcimento.
5.2 – A giudizio della Corte, in ordine al danno alla salute da esiti permanenti coglie nel segno l'eccezione del CAS di assenza di evidenza clinica della percentuale del 2 % riconosciuta dal c.t.u. medico-legale. Infatti, pur non facendo riferimento al disposto dell'art. 139 cod. ass. private (non trattandosi di danni da circolazione stradale ma da responsabilità ex art. 2051 c.c.), in presenza di micropermanenti – come nel caso in esame – è indispensabile, al di là di evidenze strumentali, non indispensabili, che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-
legali rigorosi ed oggettivi (v. in motivazione di Cass. 18 aprile 2019, n. 1086, i principi generali in materia). Infatti, ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 21 settembre 2023, n. 26985).
Il c.t.u., al contrario, a fronte di una diagnosi di dimissione dal Pronto soccorso di “Cervicalgia posttraumatica” con 7 gg di collare cervicale. Al persistere della
sintomatologia si consiglia visita ortopedica”, prima ha affermato che “all'esame
ispettivo e all'esame obiettivo generale non ci sono elementi degni di nota. Il
paziente esegue qualsiasi passaggio posturale e qualsiasi movimento senza
lamentare alcun dolore, talvolta riferisce sensazione di sbandamento. All'esame
obiettivo neurologico tutto risulta essere nei limiti della norma”; quindi, ha accertato - apoditticamente e senza una reale motivazione clinica e logica -la sussistenza di esiti permanenti del 2 % (“è possibile valutare il danno biologico
permanente del sig. nella misura del 2% (due)”. Parte_1
5.3 - E' di tutta evidenza la contraddittorietà della conclusione rispetto alla premessa, non giustificata da alcun argomentare medico-legale, che, quindi va disatteso, non essendovi prova che dal sinistro pe cui è causa sia derivato un danno alla salute permanente.
5.4 – A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo l'inabilità temporanea,
che il c.t.u. ha quantificato, sulla base dei certificati medici in atti e dell'esperienza in tema di conseguenze di simili eventi traumatici, in una inabilità temporanea assoluta di giorni 7 (sette) e una inabilità temporanea parziale di giorni 41, di cui
15 al 50% e 26 al 25%. Peraltro, nessuna contestazione ha mosso sul punto il
Contr
Può quindi liquidarsi a titolo di danno alla salute per le superiori causali e tenuto conto dei criteri delle c.d. Tabelle milanesi la seguente somma (sulla base di € 115,00 pro die quale punto base): € (805,00 + 862,50 + 747,50 =) 2.415,00
in valori attuali.
5.5 - Non spetta all'appellante alcuna personalizzazione né il chiesto danno morale, in difetto di specifiche allegazioni e deduzioni sul punto, anche tenendo conto dell'esclusione di qualsiasi lesione permanente (cfr. Cass. 3 marzo 2023,
n. 6444, sull'impossibilità di un automatismo nel riconoscimento del danno morale rispetto a quello alla integrità psicofisica, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova).
5.6 – L'appellante ha invece diritto al rimborso di € 464,36 per spese vive (cfr.
fattura n. 3/NG del 12 febbraio 2012, ricevuta n. 2 del 20 febbraio 2012, fattura n. 2267/A del 27 febbraio 2012, scontrino fiscale del 2 marzo 2012, ricevuta n . 3
dell'8 marzo 2012, fattura n. 2921/A del 13 marzo 2012, ricevuta n. 406 del 30
marzo 2012 e ricevuta n . 5 del 2 aprile 2012, allegate in atti ai nn . 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21); € 1.787,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla autovettura di proprietà dell'attore (cfr. preventivo in atti, confermato dal OR
, carrozziere che ha riparato l'autovettura: verbale del 12 Persona_1
dicembre 2017).
6. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
il CAS va condannato a pagare al la somma Pt_1
a) di € 2.415,00 in valori attuali per anno da inabilità temporanea, oltre interessi legali sulla predetta, devalutata al momento del termine della inabilità stessa e rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli indici Istat FOI, con interessi legali da oggi sino al soddisfo;
€ 2.251,71 per danni patrimoniali, con interessi legali dai singoi esborsi al soddisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio (come da richiesta dell'appellante)
seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa in base al decisum, nella seguente misura:
a) primo grado: € 264,00 per esborsi di contributo unificato (esclusa ogni altra voce di spese, non dovute) ed € 2.430,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 405,00, fase introduttiva € 405,00, fase di trattazione € 810,00, fase decisoria € 810,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
a) secondo grado: € 382,50 per esborsi di contributo unificato (esclusa ogni altra voce di spese, non dovute) ed € 2.915,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00, fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva;
Le predette spese vanno distratte in favore dell'avv. Luigi Munafò, che ne ha fatto rituale richiesta.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 158/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 265/2022:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. dichiara la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro oggetto di causa;
Contr
3. conseguentemente, condanna il a pagare all'appellante a titolo risarcitorio € 2.415,00 in valori attuali per anno da inabilità temporanea, oltre interessi legali sulla predetta, devalutata al momento del termine della inabilità stessa e rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli indici Istat FOI, con interessi legali da oggi sino al soddisfo;
€ 2.251,71 per danni patrimoniali, con interessi legali dai singoi esborsi al soddisfo;
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella seguente misura: primo grado: € 264,00 per esborsi ed €
2.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
secondo grado: € 382,50 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Munafò;
5. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'appellato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 158/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 13
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] P.G. (ME) il 25 ottobre 1980, C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Munafò (C .F. C.F._1 [...]
), per procura in calce all'appello, C.F._2
appellante contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., cod. fisc./p.iva , con sede in Messina, Contrada Scoppo, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa, dall'Avv. Giuliana Marino, (c.f.: C.F._3 ,
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 265/2022 – “altri
istituti e leggi speciali in genere” – responsabilità ex art. 2051 c.c.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2012 al
[...]
, il OR ne chiedeva la condanna ex artt. Controparte_1 Parte_2
2043 e/o 2051 c.c. al risarcimento dei danni alla salute e alla sua autovettura a seguito di un sinistro occorso in data 12 febbraio 2012. Esponeva che in quel giorno, alle ore 11,50 circa, mentre a bordo della propria Renault Megane Tg. CS
400 KJ, stava percorrendo l'autostrada A18, direzione Catania/Messina, in prossimità del viadotto “San Giovanni”, aveva affrontato una manovra di sorpasso e aveva visto sbucare all'improvviso un cane che attraversava la carreggiata della autostrada medesima da destra verso sinistra;
egli aveva cercato di evitare l'urto diretto con il cane ma, ciononostante, lo aveva investito con la parte anteriore destra della sua autovettura, perdendo il controllo della stessa ed andando ad urtare contro le protezioni laterali site sul lato sinistro della carreggiata;
l'auto aveva riportato danni ed egli stesso aveva riportato lesioni personali.
2. Nella resistenza del convenuto, espletata prova testimoniale e CP_1
disposta c.t.u. medico-legale, Il Tribunale di Messina, con sentenza 9 febbraio
2022, n. 265, ha rigettato la domanda, motivando, in estrema sintesi, che,
premesso che i fatti dedotti erano incontestati e richiamati i principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,
a) va esclusa l'esistenza di alcun obbligo, in capo al , di apporre CP_1 recinzioni attorno alla strada in esame (a parte il guard rail) che pure gli agenti di P.S. intervenuti sui luoghi hanno riferito esistere seppure “per
lunghi tratti completamente abbattuta” (cfr. prontuario per il rilevamento di incidente stradale, in atti).
b) muovendo dalla premessa secondo cui, ai fini dell'art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra l'uso della strada custodita e il danno - ed eventualmente l'incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo, va evidenziato come la presenza di un cane su una strada stradale extraurbana, ancorché astrattamente possibile, non appare, nel caso di specie, concretamente prevedibile o evitabile, nessuna fonte normativa di carattere legislativo o regolamentare, né alcun principio di comune cautela, potendo nella specie ravvisarsi al fine di giustificare l'eventuale ricostruzione, in termini generali e astratti, di un principio di regolarità causale che, sulla base dell'id quod plerumque accidit (e dunque
- come detto - in forza di una regolarità statistica o di una verosimile probabilità apprezzabile ex ante), valga a rendere ragionevolmente prevedibile ed evitabile l'eventuale sconfinamento di un cane randagio sulla sede stradale.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , sulla base dei motivi Pt_1
di seguito esaminati, chiedendone la riforma, con integrale accoglimento delle domande originarie.
4. Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale, con Pt_1
motivazione contraddittoria, abbia rigettato la sua domanda, non considerando che la normativa vigente impone ai proprietari/gestori delle autostrade di recintare le autostrade medesime, posto che l'art. 2 n. 3 lett A) del Decreto Legislativo n .
285/92 (c.d. Codice della Strada) definisce l'autostrada come "strada extraurbana
o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile (…)
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato”. Ne consegue che, a suo dire, il
Tribunale avrebbe dovuto concludere in ogni caso condannando il convenuto a risarcirgli i danni subiti.
Contr 4.1 – A sua volta, l'appellato nel contestare la censura e nel valorizzare la nozione di caso fortuito, escludente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha eccepito, a riprova del fatto che si è trattato di un evento improvviso ed imprevedibile, di aver documentato come il giorno del sinistro per cui causa non era pervenuta, agli operatori del suo centro radio alcuna comunicazione in ordine alla presenza di un cane lungo il tratto di autostrada in questione.
4.2 - A giudizio della Corte, premesso che è incontestata la dinamica del denunciato sinistro e, quindi, che l'auto del ed il stesso abbiano Pt_1 Pt_1
subìto i denunciati danni per l'urto con un cane che si trovava imprevedibilmente sulla corsia autostradale, va intanto affermata la fondatezza della censura secondo cui la sentenza impugnata ha errato nel non valorizzare il disposto dell'invocato art. 2 cod. strada prima richiamato, che non può essere eliso nella sua chiarezza dispositiva. Peraltro, come ha avuto modo di affermare più volte la condivisibile giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “l'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore
ex art. 2051 cod. civ. riposa,
da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle
aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in
condizioni di sicurezza,
dall'altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma,
vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro
fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a
interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente” (Cass. Cass. 24 marzo
2022, n. 9610; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 19 maggio 2011, n. 11016).
4.2 – Va poi ricordato che la responsabilità ai sensi dell'art. 2021 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone ne'
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
(Cass. 9 maggio 2012, n. 7037).
Ciò posto, nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c.,
deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (in motivazione, la cit. Cass. n. 9610/2022; Cass. 12/ maggio 2017, n. 11785; v. anche Cass. 1 febbraio 2018, n.
2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce). Si pensi al caso in cui, in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, sia probabile l'abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un'area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi,
fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino, non potendosi pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento (in motivazione, Cass. n. 7037/2012, cit.); ovvero all'animale introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile né prevenibile)..
4.3 – Tenendo conto i superiori principi in diritto, il Tribunale, come dedotto dall'appellante, ha omesso di valorizzare la circostanza, provata, che la recinzione, per larghi tratti, era mancante o danneggiata (si veda la testimonianza di – “Sui luoghi era mancante un pezzo di recinzione ed infatti il cane è Tes_1
uscit o proprio da li. Preciso che la rete mancava dalla parte sinistra della strada.
Ancora oggi mi pare che manca la rete” - e quanto attestato dalla Polizia Stradale
intervenuta su i luoghi).
In tale contesto, da un lato la circostanza che la situazione di pericolo non fosse stata segnalata prima dell'incidente è irrilevante (anche perché non è detto che altri automobilisti avessero notato quel cane o che abbiano inteso denunciarne la presenza); dall'altro, manca da parte del la prova di CP_1
una periodica manutenzione di una recinzione comunque parzialmente mancante o del fatto che gli accertati varchi nella stessa si fossero prodotti da poco tempo, e, quindi, in maniera da rendere impossibile un tempestivo intervento manutentivo. 4.4 – Per quanto detto, il motivo di appello va accolto, con conseguente affermazione della responsabilità del appellato nella causazione del CP_1
sinistro in questione.
5. Con il secondo motivo di appello il OR , reiterando la domanda Pt_1
risarcitoria svolta in primo grado, si duole che il Tribunale l'abbia rigettata.
5.1 – La censura coglie parzialmente nel segno.
Invero, sulla base sia delle testimonianze in atti che della relazione della
Polizia stradale (che ha anche attestato la presenza di peli di cane sul frontale dell'autovettura dell'appellante), può affermarsi che a causa dell'incidente in esame l'auto del ha subito dei danni e lo stesso attore ha riportato le Pt_1
lesioni refertate. Peraltro, lo stesso CAS in comparsa di costituzione non contesta tali circostanze, limitandosi a contrastare la quantificazione dei danni patrimoniali e non per i quali l'appellante insiste chiedendone il risarcimento.
5.2 – A giudizio della Corte, in ordine al danno alla salute da esiti permanenti coglie nel segno l'eccezione del CAS di assenza di evidenza clinica della percentuale del 2 % riconosciuta dal c.t.u. medico-legale. Infatti, pur non facendo riferimento al disposto dell'art. 139 cod. ass. private (non trattandosi di danni da circolazione stradale ma da responsabilità ex art. 2051 c.c.), in presenza di micropermanenti – come nel caso in esame – è indispensabile, al di là di evidenze strumentali, non indispensabili, che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-
legali rigorosi ed oggettivi (v. in motivazione di Cass. 18 aprile 2019, n. 1086, i principi generali in materia). Infatti, ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 21 settembre 2023, n. 26985).
Il c.t.u., al contrario, a fronte di una diagnosi di dimissione dal Pronto soccorso di “Cervicalgia posttraumatica” con 7 gg di collare cervicale. Al persistere della
sintomatologia si consiglia visita ortopedica”, prima ha affermato che “all'esame
ispettivo e all'esame obiettivo generale non ci sono elementi degni di nota. Il
paziente esegue qualsiasi passaggio posturale e qualsiasi movimento senza
lamentare alcun dolore, talvolta riferisce sensazione di sbandamento. All'esame
obiettivo neurologico tutto risulta essere nei limiti della norma”; quindi, ha accertato - apoditticamente e senza una reale motivazione clinica e logica -la sussistenza di esiti permanenti del 2 % (“è possibile valutare il danno biologico
permanente del sig. nella misura del 2% (due)”. Parte_1
5.3 - E' di tutta evidenza la contraddittorietà della conclusione rispetto alla premessa, non giustificata da alcun argomentare medico-legale, che, quindi va disatteso, non essendovi prova che dal sinistro pe cui è causa sia derivato un danno alla salute permanente.
5.4 – A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo l'inabilità temporanea,
che il c.t.u. ha quantificato, sulla base dei certificati medici in atti e dell'esperienza in tema di conseguenze di simili eventi traumatici, in una inabilità temporanea assoluta di giorni 7 (sette) e una inabilità temporanea parziale di giorni 41, di cui
15 al 50% e 26 al 25%. Peraltro, nessuna contestazione ha mosso sul punto il
Contr
Può quindi liquidarsi a titolo di danno alla salute per le superiori causali e tenuto conto dei criteri delle c.d. Tabelle milanesi la seguente somma (sulla base di € 115,00 pro die quale punto base): € (805,00 + 862,50 + 747,50 =) 2.415,00
in valori attuali.
5.5 - Non spetta all'appellante alcuna personalizzazione né il chiesto danno morale, in difetto di specifiche allegazioni e deduzioni sul punto, anche tenendo conto dell'esclusione di qualsiasi lesione permanente (cfr. Cass. 3 marzo 2023,
n. 6444, sull'impossibilità di un automatismo nel riconoscimento del danno morale rispetto a quello alla integrità psicofisica, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova).
5.6 – L'appellante ha invece diritto al rimborso di € 464,36 per spese vive (cfr.
fattura n. 3/NG del 12 febbraio 2012, ricevuta n. 2 del 20 febbraio 2012, fattura n. 2267/A del 27 febbraio 2012, scontrino fiscale del 2 marzo 2012, ricevuta n . 3
dell'8 marzo 2012, fattura n. 2921/A del 13 marzo 2012, ricevuta n. 406 del 30
marzo 2012 e ricevuta n . 5 del 2 aprile 2012, allegate in atti ai nn . 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21); € 1.787,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla autovettura di proprietà dell'attore (cfr. preventivo in atti, confermato dal OR
, carrozziere che ha riparato l'autovettura: verbale del 12 Persona_1
dicembre 2017).
6. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
il CAS va condannato a pagare al la somma Pt_1
a) di € 2.415,00 in valori attuali per anno da inabilità temporanea, oltre interessi legali sulla predetta, devalutata al momento del termine della inabilità stessa e rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli indici Istat FOI, con interessi legali da oggi sino al soddisfo;
€ 2.251,71 per danni patrimoniali, con interessi legali dai singoi esborsi al soddisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio (come da richiesta dell'appellante)
seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa in base al decisum, nella seguente misura:
a) primo grado: € 264,00 per esborsi di contributo unificato (esclusa ogni altra voce di spese, non dovute) ed € 2.430,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 405,00, fase introduttiva € 405,00, fase di trattazione € 810,00, fase decisoria € 810,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
a) secondo grado: € 382,50 per esborsi di contributo unificato (esclusa ogni altra voce di spese, non dovute) ed € 2.915,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00, fase di trattazione € 992,00, fase decisoria € 851,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva;
Le predette spese vanno distratte in favore dell'avv. Luigi Munafò, che ne ha fatto rituale richiesta.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 158/2022 R.G., sull'appello proposto da contro , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 265/2022:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. dichiara la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro oggetto di causa;
Contr
3. conseguentemente, condanna il a pagare all'appellante a titolo risarcitorio € 2.415,00 in valori attuali per anno da inabilità temporanea, oltre interessi legali sulla predetta, devalutata al momento del termine della inabilità stessa e rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli indici Istat FOI, con interessi legali da oggi sino al soddisfo;
€ 2.251,71 per danni patrimoniali, con interessi legali dai singoi esborsi al soddisfo;
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella seguente misura: primo grado: € 264,00 per esborsi ed €
2.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
secondo grado: € 382,50 per esborsi ed € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Luigi
Munafò;
5. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'appellato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)