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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 170 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone, via Giuseppe Garibaldi n. 100, presso lo studio dell'avv.
AS RI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attrice e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Franco Di Email_1
Stefano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e elettivamente domiciliato in Frosinone, via Alberto Sordi n. 6, presso lo CP_2
studio dell'avv. Roberta Paglia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta terzo chiamato avente ad oggetto: appalto privato - risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
Motivi della Decisione
1. I fatti di causa.
La ha convenuto in giudizio la esponendo che: Parte_1 Controparte_1
1 - in data 12.7.2006 la aveva appaltato alla la Parte_2 Controparte_1
realizzazione di un capannone prefabbricato di 1500 mq coperti, in Ferentino, strada ASI;
- il terreno sui cui il capannone doveva essere realizzato è di proprietà della
[...]
che lo aveva concesso in locazione alla autorizzandola Parte_1 Parte_2
ad edificare a sue spese il prefabbricato;
- in particolare, erano state affidate alla anche le opere di Controparte_1
pavimentazione dei vari ambienti costituenti il manufatto;
- l'opera era stata consegnata il 19.11.2007, e il prezzo era stato pagato per intero;
- all'inizio del mese di novembre 2014 aveva riscontrato gravi vizi e difetti della pavimentazione del primo piano, consistenti prevalentemente nel sovralzamento della stessa;
- con lettera del 5.11.2024 aveva denunciato i vizi alla denuncia Controparte_1
reiterata con raccomandata a.r. del 23.12.2014, cui era allegata la relazione tecnica dell'arch.
Persona_1
- con email del 23.1.2015 la aveva riconosciuto i vizi, e preannunciato Controparte_1
lavori riparatori, che aveva, poi, eseguito nel mese di febbraio 2015;
- però, nel mese di gennaio 2017 i vizi si erano ripresentati, e di ciò era stata notiziata la con pec del 19.1.2017 della consorella dell'attrice, avente la Controparte_1 CP_3
stessa sede legale e facente capo alla stessa famiglia Per_2
- con email del 21.2.2017, la aveva riconosciuto, ancora una volta, i Controparte_1
vizi e preannunciato nuovi lavori di riparazione, che aveva eseguito il 23 e 24 febbraio 2017;
- neppure detti lavori erano risolutivi, perché nel mese di aprile 2017 la pavimentazione si era nuovamente staccata, come denunciato con pec del 28.4.2017 della e con pec CP_3
della del 16.6.2017; Parte_1
- pertanto, aveva incaricato un tecnico, il geom. di redigere una Controparte_4
nuova perizia, e questi, con relazione datata 21.12.2017, aveva confermato la presenza dei vizi, che gli interventi riparatori, consistenti, tra l'altro, nella realizzazione di “tagli” superficiali,
avevano acuito, per cui si era creato un distacco diffuso delle piastrelle dal sottofondo, e ne aveva individuato le cause nell'assenza di giunti di desolidarizzazione, nell'inadeguatezza del collante impiegato e nella non corretta posa in opera dello stesso, e aveva quantificato i costi necessari all'eliminazione dei vizi in € 87.055,13.
2 Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al tribunale di accertare l'esistenza dei vizi lamentati, e la riconducibilità dei medesimi alla responsabilità dell'appaltatrice, di accertare e dichiarare, per l'effetto, la responsabilità ex art. 1669 c.c. o a diverso titolo della e Controparte_1
condannarla a pagare le somme necessarie all'eliminazione dei vizi, pari ad € 87.055,13, o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa mediante c.t.u., oltre interessi legali sino al soddisfo;
con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio, eccependo quanto segue: Controparte_1
• La decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi, dovendo l'azione promossa dall'attrice essere ricondotta all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669 c.c., date le modeste dimensioni della superficie interessata, e anche in ipotesi di operatività dell'art. 1667 c.c., perché l'opera era stata consegnata il 19.11.2007, per cui alla data del 5.11.2014 il termine biennale di prescrizione era già maturato, e perché dalla stessa relazione dell'arch. si evince che a quella data i vizi si erano già manifestati e Per_1
non era seguita alcuna contestazione, e, comunque, era decorso un anno dal
23.12.2014, non potendo valere a fini interruttivi le missive inviate da un soggetto giuridico diverso;
• i lavori di riparazione erano stati eseguiti per mera cortesia commerciale, senza riconoscimento di responsabilità;
• le modalità di posa della pavimentazione erano stati scelte dal progettista e direttore dei lavori, ing. e accettate dalla committente;
CP_2
• in particolare, né nei disegni progettuali né nel computo metrico era prevista la realizzazione di giunti;
• pertanto, unico responsabile dell'accaduto è l'ing. CP_2
• il quantum calcolato dal perito di parte è eccessivo ed errato.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda per intervenute decadenza o prescrizione, e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, e, in subordine, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e l'inesistenza di nesso causale tra i danni lamentati e l'opera della convenuta;
CP_1
dichiarare, quindi, l'esclusiva responsabilità dell'ing. di cui ha chiesto CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa, e condannarlo al risarcimento dei danni richiesti
3 dall'attrice; in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento della responsabilità della graduare la condanna della medesima in relazione all'apporto causale delle Controparte_1
carenze progettuali e/o delle scelte tecniche in fase di esecuzione dell'opera riconducibili all'ing. e condannare quest'ultimo a tenere indenne la in via CP_2 Controparte_1
ulteriormente gradata, ridurre l'importo dovuto previa verifica a mezzo c.t.u. tecnica delle opere effettivamente necessarie al ripristino;
con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito l'ing. il quale ha eccepito che: CP_2
• l'azione di garanzia è prescritta, perché la denuncia dei vizi è stata effettuata in data
5.11.2014 e l'atto di citazione è stato notificato il 13.1.2018;
• alcuna responsabilità è riconoscibile a proprio carico, perché la ditta appaltatrice era perfettamente in grado di comprendere la necessità di realizzare giunti di dilatazione, e aveva dimostrato scarsa professionalità tecnica anche nella fase di ripristino, compiendo scelte operative errate.
Pertanto, il terzo chiamato ha chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
della e, quindi, il rigetto delle domande formulate da quest'ultima, con Controparte_1
vittoria di spese.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, e la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e del terzo chiamato, e con l'escussione dei testimoni.
Infine, in vista dell'udienza del 12.11.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Le ragioni della decisione.
In estrema sintesi, la parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravi difetti che aveva scoperto essere presenti nella pavimentazione che quest'ultima aveva realizzato nell'ambito di un piano ampio intervento di realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso commerciale/industriale.
Occorre, anzitutto, stabilire se la fattispecie vada ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c. o in quello dell'art. 1669 c.c..
4 I vizi lamentati dall'attrice sono riconducibili nell'alveo della responsabilità ex art. 1669
c.c.: infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1669
c.c. in relazione alla progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di ascensore per esterni da installare in un albergo, avendo desunto che l'impianto non incidesse sull'efficienza dell'attività alberghiera, così attribuendo una funzione secondaria all'uso dello stesso impianto per i disabili, nonché al suo richiamo panoramico per i clienti dell'albergo)” (Cass. n.
20307/2011; cfr. anche Cass. n. 15846/2017: “Possono costituire gravi difetti dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile (fattispecie relativa alla controversia instauratasi tra gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile)” e Cass n. 456/2016: “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco) incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo”).
Nel caso di specie, al fine di verificare quanto sopra, occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u., perché la prova testimoniale ha fornito, sul punto, risultati contrastanti.
Infatti, il teste di parte convenuta geometra dipendente della Testimone_1 CP_1
dal 2010, ha riferito che i metri quadrati interessati dai vizi costituivano una porzione
[...]
ridotta vicino alle scale;
il teste di parte attrice ex impiegato della Testimone_2 CP_5
5
[...] (che, a detta del teste, aveva in locazione il capannone della ), ha dichiarato che Parte_1
nel dicembre 2014 e nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2015 il sollevamento della pavimentazione riguardava una superficie di circa 30-40 mq. e che l'intervento effettuato nel
2017 ha interessato il 70-80% della superficie dello showroom, che è di circa 300 mq.; il teste di parte attrice dipendente della nel 2005-2006 e figlio del legale Tes_3 CP_3
rappresentante della società attrice, ha detto che vi è stata una prima fase in cui il pavimento si
è alzato in modo visibile ad occhio nudo in 30 mq., e che poi, da controlli successivi, eseguiti uno o due mesi dopo, era emerso che il pavimento era staccato, senza però alzarsi, in circa il
70-80% della superficie.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione - ha accertato che:
• Quanto osservato in sede di sopralluogo risulta coerente con il lamentato peggioramento del distacco delle piastrelle in conseguenza della realizzazione dei giunti postumi,
avendo potuto riscontrare, attraverso una verifica a campione eseguita mediante battitura, che molte piastrelle mettevano un suono sordo, sintomo del distacco delle piastrelle dal supporto;
• Non aveva potuto riscontrare evidenti sollevamenti o disconnessione delle piastrelle, poiché le zone sollevate-come riferito dall'attrice-erano state riparate;
Quanto alle cause dei vizi riscontrati, il c.t.u. riferisce di aver accertato quanto segue:
• La mancata realizzazione, in occasione dei lavori del 2006, dei giunti sulle piastrellature;
• Il tentativo, effettuato dall'impresa nel febbraio 2017, di realizzazione dei giunti eseguendo dei tagli per circa un centinaio di metri, tagli che, verosimilmente, avevano avuto solo effetto di indebolire l'adesione delle piastrelle al supporto;
• La non idoneità della posa con adesivo delle piastrelle, come può evincersi dal fatto che il lato inferiore delle stesse, rimosso in occasione dei sondaggi, risultava completamente privo di residui di collante;
ciò è dovuto, verosimilmente, alla non idoneità del collante utilizzato e/o della posa eseguita, in quanto le condizioni del contesto del locale
(ambientali, estensione, sollecitazioni meccaniche, sollecitazioni termo-idrometriche)
6 avrebbero consigliato una più opportuna posa con la tecnica a doppia spalmatura, rispetto a quella utilizzata della singola spalmatura;
• La mancata rimozione dei distanziatori tra le piastrelle, in violazione della norma UNI
11493-1, la quale, al punto 8.5 ultimo capoverso, prescrive che “i distanziatori, utilizzati per assicurare una larghezza uniforme delle fughe e la loro rettilineità, sono applicati al momento dell'installazione delle piastrelle, e rimossi prima della stuccatura”.
Richiesto di specificare se i vizi e difetti riscontrati pregiudicassero, in modo significativo, la normale fruibilità degli immobili interessati, nella relazione il consulente ha risposto che la pavimentazione del locale al primo piano non presentava, alla data dei sopralluoghi, evidenti avvallamenti, distacchi o sovralzi, tali da alterare in maniera significativa la planarità della superficie piastrellata e, quindi, la normale fruibilità del locale.
Sennonché, in sede di chiarimenti, all'udienza del 17 gennaio 2023, il c.t.u. ha dichiarato che al momento del sopralluogo il pavimento era calpestabile perché rigonfiato ma senza spaccature, a seguito delle riparazioni eseguite, ma non era idoneo per le manifestazioni che si facevano in quella zona;
in particolare, come dedotto dalla parte attrice, quella zona era destinata a meeting, il che è verosimile data l'ampiezza e l'ubicazione (la circostanza trova,
peraltro, conferma nella lettera inviata al 28 aprile 2017 alla convenuta), e, afferma il c.t.u., qualora fosse entrato un numero elevato di persone il pavimento si poteva spaccare.
Applicando tali risultanze ai principi giurisprudenziali richiamati in precedenza deve concludersi che la situazione oggetto del contendere va ricondotta nell'alveo dell'articolo 1669
c.c..
Occorre, quindi, esaminare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla convenuta.
Quanto alla decorrenza di tali termini è pacifico (tra le tante Cass. n. 9966/2014; Cass. n.
777/2020) che “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e
7 stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini”.
Nel caso di specie, tale conoscenza può ritenersi acquisita con la relazione tecnica del
23.12.2014 a firma dell'arch. Persona_1
In pari data la società attrice, con raccomandata che non è contestato sia stata regolarmente ricevuta, inviava la relazione alla e all'ing. invitandoli a CP_1 CP_2
provvedere agli interventi necessari al ripristino e al risarcimento dei danni.
Con tale missiva era impedita la decadenza di cui all'articolo 1669 comma uno c.c..
Quanto alla prescrizione, dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
• Alla richiesta suddetta la dava riscontro in data 23 gennaio 2015 CP_1
dichiarandosi disponibile, in via del tutto eccezionale, ad eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione, specificando le modalità esecutive;
• Con pec del 19 gennaio 2017 la società consorella dell'attrice, avente la stessa CP_3
sede legale e facente capo alla famiglia (come da documentazione in atti), Per_2
denunciava il sollevamento del pavimento;
• Anche questa volta la comunicava, il 21 febbraio 2017, che in data 23 CP_1
febbraio avrebbe iniziato i lavori di riparazione, provvedendo anche a realizzare ulteriori giunti di dilatazione;
• Con pec del 28 aprile 2017 la denunciava alla che gran parte del CP_3 CP_1
pavimento e del primo piano, ove erano intervenuti il 23 il 24 febbraio 2017, risultava distaccato, con conseguenze per una serie di meeting programmati;
• La denuncia era reiterata e ratificata dalla il 16.6.2017. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità è costante (Cass. n. 6263/2012; Cass. n. 14815/2018, e, per quanto riguarda in particolare l'art. 1669 c.c., Cass. n. 20853/2009; Cass. n. 11677/2000) nell'affermare che l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sul medesimo, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione. In particolare, nel giudizio contro il costruttore di un immobile per il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave difetto di costruzione, ai sensi
8 dell'art. 1669 c.c., l'eccezione del costruttore che, senza contestare il difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle opere, si risolve nel riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente (o i suoi aventi causa) dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., dovendosi estendere alla responsabilità dell'appaltatore costruttore dell'immobile la regola del capoverso dell'art. 1667
c.c., per il quale, ai fini della garanzia dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, la denuncia dei vizi, da parte del committente, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, indicato dalla medesima norma, non e necessaria se l'appaltatore riconosce le difformità o i vizi dell'opera (così
Cass. n. 2733/2013).
Quanto, poi, all'affermazione della convenuta che i lavori sarebbero stati compiuti per mera cortesia commerciale, la circostanza non trova riscontro documentale ed è poco verosimile perché la parte attrice ha documentato che all'epoca tra le parti erano già sorti numerosi contenziosi.
Venendo all'imputabilità dei difetti, il c.t.u. ha risposto al quesito sul punto rilevando quanto segue:
• Il progetto non poteva essere considerato esecutivo in quanto non determinava in ogni dettaglio i lavori da realizzare;
in particolare, gli elaborati indicavano la stratigrafia del pacchetto di pavimentazione e solo alcune caratteristiche esecutive nell'afferente voce di prezzo del contratto;
non erano presenti riferimenti ai giunti e alle modalità di incollaggio della pavimentazione;
• Nel progetto redatto dall'ing. le modalità di posa della pavimentazione, CP_2
compresa l'istallazione dei giunti, non erano indicate ed erano rimesse all'impresa esecutrice, che offriva garanzie di lavorazioni a regola d'arte;
• La responsabilità dell' convenuta risulta dal fatto che la stessa, pur con le CP_6
medesime indicazioni progettuali per la medesima tipologia di piastrelle, al piano terra aveva autonomamente e correttamente individuato e applicato le procedure operative di realizzazione della pavimentazione non indicate nel progetto, installando i giunti, salvo, poi, inspiegabilmente, disattendendole nel locale eventi ubicato al primo piano;
• Ulteriore elemento di responsabilità dell'impresa è riconducibile all'intervento di riparazione del febbraio 2017, in occasione del quale sulla pavimentazione, ormai
9 completamente posata e stuccata da tempo, ha eseguito, non idoneamente, tagli per realizzare giunti postumi che hanno indebolito ancora di più l'adesione delle piastrelle al supporto;
• di indubbia riconducibilità all'impresa è la mancata rimozione dei distanziatori tra le piastrelle.
In conclusione, quindi, il c.t.u. ha ritenuto che la presenza di vizi sulla pavimentazione di cui si tratta sia dipesa dalla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla in sede di CP_1
prima realizzazione e successivamente in sede di intervento di riparazione.
Deve, inoltre, dirsi che il tentativo della parte convenuta di coinvolgere la committenza nelle scelte tecniche rivelatesi errate è rimasto privo di supporto probatorio, e non trova appiglio in giurisprudenza.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 36781/2022; Cass. n. 3752/2007)
l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
Nulla di tutto ciò è emerso dagli atti né dalla prova testimoniale, da cui è emersa solamente la presenza del committente nel cantiere.
Va, infine, esaminata la posizione dell'ing. progettista e direttore dei lavori. CP_2
Il c.t.u. ha concluso nel senso che il progetto non doveva prevedere le modalità esecutive, ma, ciò nonostante, in qualità di direttore dei lavori sarebbe stato obbligo dell'ing. CP_2
accertare l'osservanza delle regole della tecnica, nonché adottare tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché egli incorre in responsabilità per aver omesso di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, controllandone l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, riferendone al committente.
Tale obbligo, si legge nella giurisprudenza, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a
10 ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 270451/2024).
La Cassazione (sent. n. 28947/2022) ha anche affermato che il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché
l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale,
si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo
1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. In altre parole, sostiene la Cassazione, configurando l'articolo 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Ciò detto, il terzo chiamato ha eccepito la prescrizione della pretesa nei suoi confronti, in quanto alla denuncia del 2014 non aveva fatto seguito alcun atto interruttivo fino alla chiamata in causa del 13 gennaio 2018, essendo egli rimasto del tutto estraneo ai lavori riparatori del 2014 e del 2017.
Sennonché, una volta intervenuta la tempestiva denuncia dei vizi nei confronti della CP_1
e dell'ing. l'attrice, come si è visto, ha assunto nei confronti dell'appaltatrice
[...] CP_2
una serie di iniziative che hanno portato all'interruzione della prescrizione.
Nel caso di solidarietà tra gli obbligati, come nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'articolo 1310 comma 1 c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo (Cass., Sez. Un., n.
13143/2022).
11 Quanto alla quantificazione del danno, è corretta la conclusione del c.t.u., che ritiene necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione per poter eliminare i vizi riscontrati, stante il diffuso distacco delle piastrelle dal supporto.
La Cassazione nella sentenza n. 15846/2017 ha affermato che “In caso di difetti nella costruzione, l'appaltatore può essere condannato a rifare tutta l'opera e non soltanto al ripristino della sola parte danneggiata o al rimborso del corrispettivo del danno. Ad affermarlo è la Cassazione in una vicenda relativa all'imperfetta pavimentazione di un appartamento. Per la
Corte, l'articolo 1669 del Cc va interpretato nel senso che al fine di determinare il tipo di risarcimento mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura occorre prendere come parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d'arte, ma piuttosto l'incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene e menomare la sua funzionalità. In tali casi, quindi, l'impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all'integrale rifacimento dell'intera opera”.
Appare corretta anche la motivazione della scelta del prezziario DEI, e, cioè, il continuo aumento dei prezzi dei materiali negli ultimi anni.
Sulla questione dell'i.v.a., va ricordato che, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'i.v.a., anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività
svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata per tale riparazione (Cass. n.
22580/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di società che opera nel settore edilizio, essa avrà diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata per la riparazione.
Pertanto, va riconosciuta all'attrice la somma di € 34.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo sulla somma rivalutata dal 14.2.2022 (data della relazione del c.t.u.) alla data odierna.
***
In conclusione, si provvede come in dispositivo.
12 La soccombenza regola le spese, che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta e del terzo chiamato, soccombenti, nella misura del 50% ciascuno.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna la e l'ing. in solido tra loro, a pagare Controparte_1 CP_2
alla l'importo di € 34.000,00, oltre interessi legali dalla messa Parte_1
in mora al saldo sulla somma rivalutata dal 14.2.2022 (data della relazione del c.t.u.) alla data odierna;
2. condanna la e l'ing. in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
alla le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della e dell'ing. Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno. CP_2
Così deciso in Frosinone il 7.7.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 170 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone, via Giuseppe Garibaldi n. 100, presso lo studio dell'avv.
AS RI, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attrice e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Franco Di Email_1
Stefano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e elettivamente domiciliato in Frosinone, via Alberto Sordi n. 6, presso lo CP_2
studio dell'avv. Roberta Paglia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta terzo chiamato avente ad oggetto: appalto privato - risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
Motivi della Decisione
1. I fatti di causa.
La ha convenuto in giudizio la esponendo che: Parte_1 Controparte_1
1 - in data 12.7.2006 la aveva appaltato alla la Parte_2 Controparte_1
realizzazione di un capannone prefabbricato di 1500 mq coperti, in Ferentino, strada ASI;
- il terreno sui cui il capannone doveva essere realizzato è di proprietà della
[...]
che lo aveva concesso in locazione alla autorizzandola Parte_1 Parte_2
ad edificare a sue spese il prefabbricato;
- in particolare, erano state affidate alla anche le opere di Controparte_1
pavimentazione dei vari ambienti costituenti il manufatto;
- l'opera era stata consegnata il 19.11.2007, e il prezzo era stato pagato per intero;
- all'inizio del mese di novembre 2014 aveva riscontrato gravi vizi e difetti della pavimentazione del primo piano, consistenti prevalentemente nel sovralzamento della stessa;
- con lettera del 5.11.2024 aveva denunciato i vizi alla denuncia Controparte_1
reiterata con raccomandata a.r. del 23.12.2014, cui era allegata la relazione tecnica dell'arch.
Persona_1
- con email del 23.1.2015 la aveva riconosciuto i vizi, e preannunciato Controparte_1
lavori riparatori, che aveva, poi, eseguito nel mese di febbraio 2015;
- però, nel mese di gennaio 2017 i vizi si erano ripresentati, e di ciò era stata notiziata la con pec del 19.1.2017 della consorella dell'attrice, avente la Controparte_1 CP_3
stessa sede legale e facente capo alla stessa famiglia Per_2
- con email del 21.2.2017, la aveva riconosciuto, ancora una volta, i Controparte_1
vizi e preannunciato nuovi lavori di riparazione, che aveva eseguito il 23 e 24 febbraio 2017;
- neppure detti lavori erano risolutivi, perché nel mese di aprile 2017 la pavimentazione si era nuovamente staccata, come denunciato con pec del 28.4.2017 della e con pec CP_3
della del 16.6.2017; Parte_1
- pertanto, aveva incaricato un tecnico, il geom. di redigere una Controparte_4
nuova perizia, e questi, con relazione datata 21.12.2017, aveva confermato la presenza dei vizi, che gli interventi riparatori, consistenti, tra l'altro, nella realizzazione di “tagli” superficiali,
avevano acuito, per cui si era creato un distacco diffuso delle piastrelle dal sottofondo, e ne aveva individuato le cause nell'assenza di giunti di desolidarizzazione, nell'inadeguatezza del collante impiegato e nella non corretta posa in opera dello stesso, e aveva quantificato i costi necessari all'eliminazione dei vizi in € 87.055,13.
2 Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al tribunale di accertare l'esistenza dei vizi lamentati, e la riconducibilità dei medesimi alla responsabilità dell'appaltatrice, di accertare e dichiarare, per l'effetto, la responsabilità ex art. 1669 c.c. o a diverso titolo della e Controparte_1
condannarla a pagare le somme necessarie all'eliminazione dei vizi, pari ad € 87.055,13, o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa mediante c.t.u., oltre interessi legali sino al soddisfo;
con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio, eccependo quanto segue: Controparte_1
• La decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi, dovendo l'azione promossa dall'attrice essere ricondotta all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669 c.c., date le modeste dimensioni della superficie interessata, e anche in ipotesi di operatività dell'art. 1667 c.c., perché l'opera era stata consegnata il 19.11.2007, per cui alla data del 5.11.2014 il termine biennale di prescrizione era già maturato, e perché dalla stessa relazione dell'arch. si evince che a quella data i vizi si erano già manifestati e Per_1
non era seguita alcuna contestazione, e, comunque, era decorso un anno dal
23.12.2014, non potendo valere a fini interruttivi le missive inviate da un soggetto giuridico diverso;
• i lavori di riparazione erano stati eseguiti per mera cortesia commerciale, senza riconoscimento di responsabilità;
• le modalità di posa della pavimentazione erano stati scelte dal progettista e direttore dei lavori, ing. e accettate dalla committente;
CP_2
• in particolare, né nei disegni progettuali né nel computo metrico era prevista la realizzazione di giunti;
• pertanto, unico responsabile dell'accaduto è l'ing. CP_2
• il quantum calcolato dal perito di parte è eccessivo ed errato.
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda per intervenute decadenza o prescrizione, e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, e, in subordine, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e l'inesistenza di nesso causale tra i danni lamentati e l'opera della convenuta;
CP_1
dichiarare, quindi, l'esclusiva responsabilità dell'ing. di cui ha chiesto CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa, e condannarlo al risarcimento dei danni richiesti
3 dall'attrice; in via ulteriormente subordinata, in caso di accertamento della responsabilità della graduare la condanna della medesima in relazione all'apporto causale delle Controparte_1
carenze progettuali e/o delle scelte tecniche in fase di esecuzione dell'opera riconducibili all'ing. e condannare quest'ultimo a tenere indenne la in via CP_2 Controparte_1
ulteriormente gradata, ridurre l'importo dovuto previa verifica a mezzo c.t.u. tecnica delle opere effettivamente necessarie al ripristino;
con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito l'ing. il quale ha eccepito che: CP_2
• l'azione di garanzia è prescritta, perché la denuncia dei vizi è stata effettuata in data
5.11.2014 e l'atto di citazione è stato notificato il 13.1.2018;
• alcuna responsabilità è riconoscibile a proprio carico, perché la ditta appaltatrice era perfettamente in grado di comprendere la necessità di realizzare giunti di dilatazione, e aveva dimostrato scarsa professionalità tecnica anche nella fase di ripristino, compiendo scelte operative errate.
Pertanto, il terzo chiamato ha chiesto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
della e, quindi, il rigetto delle domande formulate da quest'ultima, con Controparte_1
vittoria di spese.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, e la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e del terzo chiamato, e con l'escussione dei testimoni.
Infine, in vista dell'udienza del 12.11.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Le ragioni della decisione.
In estrema sintesi, la parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravi difetti che aveva scoperto essere presenti nella pavimentazione che quest'ultima aveva realizzato nell'ambito di un piano ampio intervento di realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso commerciale/industriale.
Occorre, anzitutto, stabilire se la fattispecie vada ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c. o in quello dell'art. 1669 c.c..
4 I vizi lamentati dall'attrice sono riconducibili nell'alveo della responsabilità ex art. 1669
c.c.: infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1669
c.c. in relazione alla progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di ascensore per esterni da installare in un albergo, avendo desunto che l'impianto non incidesse sull'efficienza dell'attività alberghiera, così attribuendo una funzione secondaria all'uso dello stesso impianto per i disabili, nonché al suo richiamo panoramico per i clienti dell'albergo)” (Cass. n.
20307/2011; cfr. anche Cass. n. 15846/2017: “Possono costituire gravi difetti dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile (fattispecie relativa alla controversia instauratasi tra gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile)” e Cass n. 456/2016: “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco) incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo”).
Nel caso di specie, al fine di verificare quanto sopra, occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u., perché la prova testimoniale ha fornito, sul punto, risultati contrastanti.
Infatti, il teste di parte convenuta geometra dipendente della Testimone_1 CP_1
dal 2010, ha riferito che i metri quadrati interessati dai vizi costituivano una porzione
[...]
ridotta vicino alle scale;
il teste di parte attrice ex impiegato della Testimone_2 CP_5
5
[...] (che, a detta del teste, aveva in locazione il capannone della ), ha dichiarato che Parte_1
nel dicembre 2014 e nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2015 il sollevamento della pavimentazione riguardava una superficie di circa 30-40 mq. e che l'intervento effettuato nel
2017 ha interessato il 70-80% della superficie dello showroom, che è di circa 300 mq.; il teste di parte attrice dipendente della nel 2005-2006 e figlio del legale Tes_3 CP_3
rappresentante della società attrice, ha detto che vi è stata una prima fase in cui il pavimento si
è alzato in modo visibile ad occhio nudo in 30 mq., e che poi, da controlli successivi, eseguiti uno o due mesi dopo, era emerso che il pavimento era staccato, senza però alzarsi, in circa il
70-80% della superficie.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione - ha accertato che:
• Quanto osservato in sede di sopralluogo risulta coerente con il lamentato peggioramento del distacco delle piastrelle in conseguenza della realizzazione dei giunti postumi,
avendo potuto riscontrare, attraverso una verifica a campione eseguita mediante battitura, che molte piastrelle mettevano un suono sordo, sintomo del distacco delle piastrelle dal supporto;
• Non aveva potuto riscontrare evidenti sollevamenti o disconnessione delle piastrelle, poiché le zone sollevate-come riferito dall'attrice-erano state riparate;
Quanto alle cause dei vizi riscontrati, il c.t.u. riferisce di aver accertato quanto segue:
• La mancata realizzazione, in occasione dei lavori del 2006, dei giunti sulle piastrellature;
• Il tentativo, effettuato dall'impresa nel febbraio 2017, di realizzazione dei giunti eseguendo dei tagli per circa un centinaio di metri, tagli che, verosimilmente, avevano avuto solo effetto di indebolire l'adesione delle piastrelle al supporto;
• La non idoneità della posa con adesivo delle piastrelle, come può evincersi dal fatto che il lato inferiore delle stesse, rimosso in occasione dei sondaggi, risultava completamente privo di residui di collante;
ciò è dovuto, verosimilmente, alla non idoneità del collante utilizzato e/o della posa eseguita, in quanto le condizioni del contesto del locale
(ambientali, estensione, sollecitazioni meccaniche, sollecitazioni termo-idrometriche)
6 avrebbero consigliato una più opportuna posa con la tecnica a doppia spalmatura, rispetto a quella utilizzata della singola spalmatura;
• La mancata rimozione dei distanziatori tra le piastrelle, in violazione della norma UNI
11493-1, la quale, al punto 8.5 ultimo capoverso, prescrive che “i distanziatori, utilizzati per assicurare una larghezza uniforme delle fughe e la loro rettilineità, sono applicati al momento dell'installazione delle piastrelle, e rimossi prima della stuccatura”.
Richiesto di specificare se i vizi e difetti riscontrati pregiudicassero, in modo significativo, la normale fruibilità degli immobili interessati, nella relazione il consulente ha risposto che la pavimentazione del locale al primo piano non presentava, alla data dei sopralluoghi, evidenti avvallamenti, distacchi o sovralzi, tali da alterare in maniera significativa la planarità della superficie piastrellata e, quindi, la normale fruibilità del locale.
Sennonché, in sede di chiarimenti, all'udienza del 17 gennaio 2023, il c.t.u. ha dichiarato che al momento del sopralluogo il pavimento era calpestabile perché rigonfiato ma senza spaccature, a seguito delle riparazioni eseguite, ma non era idoneo per le manifestazioni che si facevano in quella zona;
in particolare, come dedotto dalla parte attrice, quella zona era destinata a meeting, il che è verosimile data l'ampiezza e l'ubicazione (la circostanza trova,
peraltro, conferma nella lettera inviata al 28 aprile 2017 alla convenuta), e, afferma il c.t.u., qualora fosse entrato un numero elevato di persone il pavimento si poteva spaccare.
Applicando tali risultanze ai principi giurisprudenziali richiamati in precedenza deve concludersi che la situazione oggetto del contendere va ricondotta nell'alveo dell'articolo 1669
c.c..
Occorre, quindi, esaminare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla convenuta.
Quanto alla decorrenza di tali termini è pacifico (tra le tante Cass. n. 9966/2014; Cass. n.
777/2020) che “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e
7 stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini”.
Nel caso di specie, tale conoscenza può ritenersi acquisita con la relazione tecnica del
23.12.2014 a firma dell'arch. Persona_1
In pari data la società attrice, con raccomandata che non è contestato sia stata regolarmente ricevuta, inviava la relazione alla e all'ing. invitandoli a CP_1 CP_2
provvedere agli interventi necessari al ripristino e al risarcimento dei danni.
Con tale missiva era impedita la decadenza di cui all'articolo 1669 comma uno c.c..
Quanto alla prescrizione, dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
• Alla richiesta suddetta la dava riscontro in data 23 gennaio 2015 CP_1
dichiarandosi disponibile, in via del tutto eccezionale, ad eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione, specificando le modalità esecutive;
• Con pec del 19 gennaio 2017 la società consorella dell'attrice, avente la stessa CP_3
sede legale e facente capo alla famiglia (come da documentazione in atti), Per_2
denunciava il sollevamento del pavimento;
• Anche questa volta la comunicava, il 21 febbraio 2017, che in data 23 CP_1
febbraio avrebbe iniziato i lavori di riparazione, provvedendo anche a realizzare ulteriori giunti di dilatazione;
• Con pec del 28 aprile 2017 la denunciava alla che gran parte del CP_3 CP_1
pavimento e del primo piano, ove erano intervenuti il 23 il 24 febbraio 2017, risultava distaccato, con conseguenze per una serie di meeting programmati;
• La denuncia era reiterata e ratificata dalla il 16.6.2017. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità è costante (Cass. n. 6263/2012; Cass. n. 14815/2018, e, per quanto riguarda in particolare l'art. 1669 c.c., Cass. n. 20853/2009; Cass. n. 11677/2000) nell'affermare che l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sul medesimo, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione. In particolare, nel giudizio contro il costruttore di un immobile per il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave difetto di costruzione, ai sensi
8 dell'art. 1669 c.c., l'eccezione del costruttore che, senza contestare il difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle opere, si risolve nel riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente (o i suoi aventi causa) dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., dovendosi estendere alla responsabilità dell'appaltatore costruttore dell'immobile la regola del capoverso dell'art. 1667
c.c., per il quale, ai fini della garanzia dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, la denuncia dei vizi, da parte del committente, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, indicato dalla medesima norma, non e necessaria se l'appaltatore riconosce le difformità o i vizi dell'opera (così
Cass. n. 2733/2013).
Quanto, poi, all'affermazione della convenuta che i lavori sarebbero stati compiuti per mera cortesia commerciale, la circostanza non trova riscontro documentale ed è poco verosimile perché la parte attrice ha documentato che all'epoca tra le parti erano già sorti numerosi contenziosi.
Venendo all'imputabilità dei difetti, il c.t.u. ha risposto al quesito sul punto rilevando quanto segue:
• Il progetto non poteva essere considerato esecutivo in quanto non determinava in ogni dettaglio i lavori da realizzare;
in particolare, gli elaborati indicavano la stratigrafia del pacchetto di pavimentazione e solo alcune caratteristiche esecutive nell'afferente voce di prezzo del contratto;
non erano presenti riferimenti ai giunti e alle modalità di incollaggio della pavimentazione;
• Nel progetto redatto dall'ing. le modalità di posa della pavimentazione, CP_2
compresa l'istallazione dei giunti, non erano indicate ed erano rimesse all'impresa esecutrice, che offriva garanzie di lavorazioni a regola d'arte;
• La responsabilità dell' convenuta risulta dal fatto che la stessa, pur con le CP_6
medesime indicazioni progettuali per la medesima tipologia di piastrelle, al piano terra aveva autonomamente e correttamente individuato e applicato le procedure operative di realizzazione della pavimentazione non indicate nel progetto, installando i giunti, salvo, poi, inspiegabilmente, disattendendole nel locale eventi ubicato al primo piano;
• Ulteriore elemento di responsabilità dell'impresa è riconducibile all'intervento di riparazione del febbraio 2017, in occasione del quale sulla pavimentazione, ormai
9 completamente posata e stuccata da tempo, ha eseguito, non idoneamente, tagli per realizzare giunti postumi che hanno indebolito ancora di più l'adesione delle piastrelle al supporto;
• di indubbia riconducibilità all'impresa è la mancata rimozione dei distanziatori tra le piastrelle.
In conclusione, quindi, il c.t.u. ha ritenuto che la presenza di vizi sulla pavimentazione di cui si tratta sia dipesa dalla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla in sede di CP_1
prima realizzazione e successivamente in sede di intervento di riparazione.
Deve, inoltre, dirsi che il tentativo della parte convenuta di coinvolgere la committenza nelle scelte tecniche rivelatesi errate è rimasto privo di supporto probatorio, e non trova appiglio in giurisprudenza.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 36781/2022; Cass. n. 3752/2007)
l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
Nulla di tutto ciò è emerso dagli atti né dalla prova testimoniale, da cui è emersa solamente la presenza del committente nel cantiere.
Va, infine, esaminata la posizione dell'ing. progettista e direttore dei lavori. CP_2
Il c.t.u. ha concluso nel senso che il progetto non doveva prevedere le modalità esecutive, ma, ciò nonostante, in qualità di direttore dei lavori sarebbe stato obbligo dell'ing. CP_2
accertare l'osservanza delle regole della tecnica, nonché adottare tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché egli incorre in responsabilità per aver omesso di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, controllandone l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, riferendone al committente.
Tale obbligo, si legge nella giurisprudenza, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a
10 ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 270451/2024).
La Cassazione (sent. n. 28947/2022) ha anche affermato che il progettista è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché
l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale,
si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo
1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo. In altre parole, sostiene la Cassazione, configurando l'articolo 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Ciò detto, il terzo chiamato ha eccepito la prescrizione della pretesa nei suoi confronti, in quanto alla denuncia del 2014 non aveva fatto seguito alcun atto interruttivo fino alla chiamata in causa del 13 gennaio 2018, essendo egli rimasto del tutto estraneo ai lavori riparatori del 2014 e del 2017.
Sennonché, una volta intervenuta la tempestiva denuncia dei vizi nei confronti della CP_1
e dell'ing. l'attrice, come si è visto, ha assunto nei confronti dell'appaltatrice
[...] CP_2
una serie di iniziative che hanno portato all'interruzione della prescrizione.
Nel caso di solidarietà tra gli obbligati, come nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'articolo 1310 comma 1 c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo (Cass., Sez. Un., n.
13143/2022).
11 Quanto alla quantificazione del danno, è corretta la conclusione del c.t.u., che ritiene necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione per poter eliminare i vizi riscontrati, stante il diffuso distacco delle piastrelle dal supporto.
La Cassazione nella sentenza n. 15846/2017 ha affermato che “In caso di difetti nella costruzione, l'appaltatore può essere condannato a rifare tutta l'opera e non soltanto al ripristino della sola parte danneggiata o al rimborso del corrispettivo del danno. Ad affermarlo è la Cassazione in una vicenda relativa all'imperfetta pavimentazione di un appartamento. Per la
Corte, l'articolo 1669 del Cc va interpretato nel senso che al fine di determinare il tipo di risarcimento mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura occorre prendere come parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d'arte, ma piuttosto l'incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene e menomare la sua funzionalità. In tali casi, quindi, l'impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all'integrale rifacimento dell'intera opera”.
Appare corretta anche la motivazione della scelta del prezziario DEI, e, cioè, il continuo aumento dei prezzi dei materiali negli ultimi anni.
Sulla questione dell'i.v.a., va ricordato che, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'i.v.a., anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività
svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata per tale riparazione (Cass. n.
22580/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di società che opera nel settore edilizio, essa avrà diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata per la riparazione.
Pertanto, va riconosciuta all'attrice la somma di € 34.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo sulla somma rivalutata dal 14.2.2022 (data della relazione del c.t.u.) alla data odierna.
***
In conclusione, si provvede come in dispositivo.
12 La soccombenza regola le spese, che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta e del terzo chiamato, soccombenti, nella misura del 50% ciascuno.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna la e l'ing. in solido tra loro, a pagare Controparte_1 CP_2
alla l'importo di € 34.000,00, oltre interessi legali dalla messa Parte_1
in mora al saldo sulla somma rivalutata dal 14.2.2022 (data della relazione del c.t.u.) alla data odierna;
2. condanna la e l'ing. in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
alla le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della e dell'ing. Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno. CP_2
Così deciso in Frosinone il 7.7.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ciccolo
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