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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 24 ottobre 2024, iscritta al n. 2608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Proietti Ragonesi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6 luglio 2018 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 51).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio
[...]
, a Viterbo l'11 giugno 2015; che sono separati per effetto della sentenza Persona_1
n. 13/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e i genitori avranno ed eserciteranno congiuntamente e di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio stesso.
3. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il minore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
5. Il SI rimarrà a vivere nella casa coniugale di proprietà della madre Parte_2
dello stesso, SI.r sita in Viterbo alla Strada Mammagialla n. Parte_3
4, nella quale il minore manterrà la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che
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in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
6. La SI.r , con l'accordo del SI , dal mese di settembre 2024 Pt_1 Parte_2
ha trasferito la propria residenza presso altro immobile.
7. I coniugi, si impegnano e si obbligano a rispettare le determinazioni di seguito indicate, collaborando tra di loro con senso di responsabilità, affinché ogni genitore veda pienamente garantito il proprio diritto all'esercizio della responsabilit Per_2
e il minore abbia un rapporto armonico e paritario con entrambi i genitori.
[...]
8. Entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in tendenziale pari misura, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quanto meno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto-dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore:
Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare il figlio da scuola e ivi riaccompagnarlo, nel giorno di pertinenza dell'altro genitore. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore e, in caso di disaccordo, i coniugi si atterranno alle seguenti condizioni: relativamente al
Natale, ad anni alterni trascorrerà la vigilia con un genitore e il Natale con Per_1
l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio. Verranno alternati di anno in anno anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Prescindendo dal giorno di
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pertinenza, la Festa della Mamma e del Papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori così come i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno di Per_1
verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori, nel caso non fosse possibile il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Relativamente alle ferie estiv trascorrerà con ciascun genitore due settimane all'anno non Per_1
consecutive da decidersi entro un congro anticipo, per il restante periodo di vacanza scolastica a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Facoltativamente entrambi i genitori potranno trascorrere con una settimana consecutiva durante l'anno scolastico, comunicandolo Per_1
all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali etc.). Ciascun genitore ha la facoltà di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, previa autorizzazione da parte dell'altro genitore.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
9. Le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento ed ognuno provvederà alle eSIenze d attinenti le spese ordinarie. Per_1
10. I coniugi ripartiranno le spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori che per quelle per le quali non è richiesta la preventiva con- certazione in misura pari al 50% facendo integrale richiamo al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita” redatto tra il Tribunale di Viterbo, la Parte_4
presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e
[...]
Sezione Viterbo, prot. n. 1961 dell'11 settembre 2018 e da CP_1
intendersi integralmente riportato.
11. Per quanto attiene l'assegno unico i coniugi concordano che l'importo verrà ripartito al 50% tra le parti.
12. I coniugi danno atto che il conto corrente n. 00040002012 acceso presso Banca
Lazio Nord è cointestato. Gli stessi concordano nel procedere all'estinzione, con
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contestuale accredito del saldo attivo sul nuovo conto corrente intestato al SI.
. Parte_2
13. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli del minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 24 ottobre 2024, iscritta al n. 2608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Proietti Ragonesi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 8 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6 luglio 2018 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 51).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio
[...]
, a Viterbo l'11 giugno 2015; che sono separati per effetto della sentenza Persona_1
n. 13/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e i genitori avranno ed eserciteranno congiuntamente e di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio stesso.
3. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il minore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
5. Il SI rimarrà a vivere nella casa coniugale di proprietà della madre Parte_2
dello stesso, SI.r sita in Viterbo alla Strada Mammagialla n. Parte_3
4, nella quale il minore manterrà la residenza anagrafica. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
6. La SI.r , con l'accordo del SI , dal mese di settembre 2024 Pt_1 Parte_2
ha trasferito la propria residenza presso altro immobile.
7. I coniugi, si impegnano e si obbligano a rispettare le determinazioni di seguito indicate, collaborando tra di loro con senso di responsabilità, affinché ogni genitore veda pienamente garantito il proprio diritto all'esercizio della responsabilit Per_2
e il minore abbia un rapporto armonico e paritario con entrambi i genitori.
[...]
8. Entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in tendenziale pari misura, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quanto meno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto-dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore:
Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare il figlio da scuola e ivi riaccompagnarlo, nel giorno di pertinenza dell'altro genitore. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore e, in caso di disaccordo, i coniugi si atterranno alle seguenti condizioni: relativamente al
Natale, ad anni alterni trascorrerà la vigilia con un genitore e il Natale con Per_1
l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio. Verranno alternati di anno in anno anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Prescindendo dal giorno di
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pertinenza, la Festa della Mamma e del Papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori così come i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno di Per_1
verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori, nel caso non fosse possibile il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Relativamente alle ferie estiv trascorrerà con ciascun genitore due settimane all'anno non Per_1
consecutive da decidersi entro un congro anticipo, per il restante periodo di vacanza scolastica a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Facoltativamente entrambi i genitori potranno trascorrere con una settimana consecutiva durante l'anno scolastico, comunicandolo Per_1
all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali etc.). Ciascun genitore ha la facoltà di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, previa autorizzazione da parte dell'altro genitore.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
9. Le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento ed ognuno provvederà alle eSIenze d attinenti le spese ordinarie. Per_1
10. I coniugi ripartiranno le spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori che per quelle per le quali non è richiesta la preventiva con- certazione in misura pari al 50% facendo integrale richiamo al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita” redatto tra il Tribunale di Viterbo, la Parte_4
presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e
[...]
Sezione Viterbo, prot. n. 1961 dell'11 settembre 2018 e da CP_1
intendersi integralmente riportato.
11. Per quanto attiene l'assegno unico i coniugi concordano che l'importo verrà ripartito al 50% tra le parti.
12. I coniugi danno atto che il conto corrente n. 00040002012 acceso presso Banca
Lazio Nord è cointestato. Gli stessi concordano nel procedere all'estinzione, con
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
contestuale accredito del saldo attivo sul nuovo conto corrente intestato al SI.
. Parte_2
13. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli del minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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