Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2025, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
contro
-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Polliotto, Samuele Perassi e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, emesso dal -OMISSIS-, di esclusione della ricorrente società dal Registro dei Realizzatori di cui all’art. 8, comma 2, del DM -OMISSIS-, per “… impossibilità da parte della scrivente società, visto il provvedimento interdittivo, di <<rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni>> di propria competenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011 ”, con conseguente revoca/risoluzione di diritto delle istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al DM REN per “ altrettanti Soggetti Beneficiari ”, con “ conseguente venir meno degli effetti eventualmente realizzati tra le parti ”;
b) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-s.p.a., del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere alla pretesa avversaria;
- in vista dell’udienza pubblica, con atto depositato il 6/3/2026, la ricorrente ha rappresentato che, essendosi nelle more deciso di mettere in liquidazione la società, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione dei gravami (come ribadito in udienza);
Ritenuto che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, cosicché la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla pronuncia non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
Ritenuto che si rinvengono giuste ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo agli interessi incisi dall’azione amministrativa in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
GI SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SI | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.