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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13579 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13579 /2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
IANNANTUONO ENZO, ATTORI contro
rappresentata e difesa dall'avv.to MASSA LEONE e avv.to Controparte_1
O CONVENUTA
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 23.10.2021, i soci e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la e
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiari la nullità ovvero l'annullabilità della impugnata la Delibera Assembleare redatta dal Notaio con Verbale del 26. 07.2021 repertorio n° 25881 Persona_1
– raccolta n° 15879 poiché questa, riconoscendo al socio Parte_3 un finanziamento non opponibile e richiedibile agli altri soci, ha determinato
[...]
l'illegittima estromissione del socio e del socio Parte_2 Parte_1
dalla compagine societaria.
[...]
2) dichiari la nullità ovvero l'annullabilità della impugnata la Delibera Assembleare redatta dal Notaio con Verbale del 26.07.2021 repertorio n° 25881 Persona_1
– raccolta n° 1587 a approvato il presunto finanziamento del socio senza che questo punto fosse all'ordine del giorno”. Parte_3
Premettevano gli attori che: con Atto di Costituzione del 03.12.2012, repertorio n° 57.184 a firma del Notaio
e Persona_2 Parte_3 Parte_2
, costituivano la Società denominata Parte_4 Controparte_1 attribuendo il 51% delle quote sociali a il 24,50 % a Parte_3 ed il 24,50 % a , nominando Parte_2 Parte_4
Amministratore Unico della Società Bagnoli DO IO Fares. Con atto di vendita del 19.06.2014, il socio cedeva la proprietà Parte_4 delle sue quote a . Parte_1
Con lettera P.E.C. del 16.07.2021, l'Amministratore Unico convocava l'Assemblea dei soci per il giorno 26.07.2021 presso lo studio del Notaio per Persona_1 discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: A) situazione patrimoniale (della Società) al 30.06.2021 B) deliberazioni ai sensi dell'art. 2482 ter del codice civile. Con due distinte lettere P.E.C. del 21.07.2021, i soci e Parte_2 Parte_1
chiedevano all'Amministratore Unico un immediato accesso agli atti al fine
[...] di poter preparare il proprio intervento nella convocata Assemblea dei Soci ed un suo eventuale spostamento ove, per qualsiasi motivo, non fosse stato possibile eseguire l'accesso agli atti prima dell'Assemblea, richiesta rigettata dall'amministratore. Con Verbale del 26.07.2021 repertorio n° 25881 – raccolta n° 15879 redatto dal Notaio (doc. n° 8), l'Assemblea dei Soci, con il solo voto favorevole Persona_1 del soc titolare del 51 % delle quote Parte_3 societarie, deliberava di: approvare la situazione patrimoniale al 30 giugno 2021, dalla quale emergevano perdite per l'ammontare complessivo di Euro 68.126.73, tali da determinare l'integrale erosione del capitale sociale di euro 10.000 (diecimila); il finanziamento soci appostato in bilancio come "socio fares c/fin. (infrutt.)" dell'importo di euro 323.500,00 corrispondente ad un finanziamento in favore della società eseguito esclusivamente dal socio Parte_3 coprire parte delle perdite mediante azzeramento del capitale sociale di euro 10.000,00, con conseguente riduzione delle perdite ad euro 58.126,00, aumentare il capitale sociale da zero ad Euro 158.126.73,00 mediante conferimenti in denaro, offrendo il deliberato aumento in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile, agli attuali soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno già detenute, fissando il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione in trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel competente Registro delle Imprese, nonché il termine per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei trenta giorni successivi;
veniva, altresì, deliberato che, ove i soci avessero sottoscritto l'aumento di capitale, il capitale sociale sarebbe stato ridotto da Euro 158.126,73 ad Euro 100.000,00 per coprire interamente la residua perdita di Euro 58.126,73; stabilite le modalità per la liberazione dell'aumento di capitale, il socio Parte_3
dichiarava di sottoscrivere il deliberato aumento di
[...] quota di propria spettanza, pari all'importo di euro 80.644,63, e di sottoscrivere anche la quota di spettanza dei soci e pari ad Parte_2 Parte_1 euro 38.741,05 ciascuno, precisando che la sottoscrizione era sottoposta alla condizione risolutiva dell'esercizio, nei termini, del diritto di sottoscrizione da parte degli stessi soci e Parte_2 Parte_1
Il socio procedeva alla liberazione dell'intero capitale Parte_3 sottoscr e compensazione, per pari importo, con parte del credito da questi vantato nei confronti della società e corrispondente a parte del finanziamento dal medesimo eseguito risultante dalla situazione patrimoniale, credito che si riduceva ad euro 165.373,27, precisando che, anche la compensazione per euro 77.482,10, era risolutivamente condizionata all'esercizio, nei termini, del diritto di sottoscrizione da parte dei soci e Parte_2 Parte_1 Infine, preso atto del deliberato aumento di capitale interamente sottoscritto e versato esclusivamente dal socio con sottoscrizione Parte_3 risolutivamente condizionata limitatamente alla quota riservata in sottoscrizione ai soci e veniva modificato il primo Parte_2 Parte_1 comma dell'art. 7 dello statuto sociale fissando in euro 100.000,00 il capitale sociale. Ciò premesso, lamentavano gli attori la nullità/annullabilità della delibera assumendo che l'A.U. non avesse mai chiesto ai soci detentori della minoranza delle quote societarie di finanziare la società; di non avere mai convocato l'assemblea dei Soci per discutere e approvare il prestito arbitrariamente riconosciuto al socio che, peraltro, non Parte_3 aveva eseguito personalmente buona parte del versamento di € 325.000,00: sostenevano che la somma era stata versata dall'Amministratore Unico DO IO Fares e non dal socio e che l'erogazione di denaro non Parte_3 poteva qualificarsi pr o in conto capitale a favore della Società che, per sua stessa natura, non è opponibile e richiedibile agli altri soci;
l'approvazione del finanziamento, posto in compensazione con l'aumento di capitale, non era questione posta all'ordine del giorno. Con comparsa del 30.3.2022, si costituiva la società Controparte_1 contestando la domanda. Preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse ad agire degli attori i quali non rivestivano più la qualifica di soci non avendo aderito all'operazione di aumento del capitale sociale;
il socio era stato l'unico ad erogare finanziamenti alla società, operazione che Pt_3
l'A.U. p eseguire senza necessità di autorizzazione;
i finanziamenti ricevuti dal socio non potevano ritenersi né in conto/capitale e/o Pt_3 in conto copertura perdite mancandone i presupposti;
la non contestazione da parte degli attori della esistenza di perdite indicate nella situazione patrimoniale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite. Istruita la causa solo con la produzione di documenti, all'udienza del 26.9.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. La domanda va valutata alla stregua della prospettazione della parte e delle specifiche censure così come sollevate avverso la delibera oggetto di impugnativa. Occorre premettere che è del tutto pacifico tra le parti che i soci e Parte_1
a seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato Pt_2 dalla Società, hanno perso la qualità di socio (cfr. visura doc. 4 convenuta). Ciò posto, parte attrice ha fondato la propria legittimazione ad agire deducendo che non avevano sottoscritto l'aumento di capitale per le ragioni esposte in citazione, ribadendone la nullità e/o annullabile anche per abuso ovvero eccesso di potere essendo stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dal socio di maggioranza (e dall'Amministratore) per perseguire fini diversi da quelli societari e, comunque, per ledere i diritti dei soci di minoranza. Sulla questione degli effetti della perdita della qualità di socio sulla legittimazione ad impugnare per nullità, si osserva: quando l'interesse ad agire è collegato alla qualità di socio, la perdita di tale qualità determina normalmente anche la perdita dell'interesse ad agire. Tale regola non opera e l'interesse ad agire sopravvive alla perdita della qualità di socio soltanto quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità di una delibera assembleare presa quando egli era ancora socio. Si può perciò ritenere che sussista perpetuatio legitimationis, con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determini l'estinzione del rapporto sociale e cioè che, essendo l'interesse ad impugnare per nullità dipendente dall'esito della successiva impugnazione, sia attualmente presente fino all'eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti ma non impugnate o successive, l'efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l'interesse ad impugnare deve essere valutato a prescindere dalla qualità di socio e dunque potrà essere ritenuto attuale e concreto solo alle condizioni meglio indicate di seguito. Anche in questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all'impugnazione per nullità delle deliberazioni qui considerate, dovendo essere valutata considerando l'impugnante ancora socio. Nella specie, non pare dubitarsi della perdita della legittimazione ad agire degli attori i quali, non avendo sottoscritto il capitale ricostituito, hanno perso la qualità di socio: la mancata sottoscrizione del capitale nel termine indicato nella delibera non è in contestazione e la circostanza che, secondo la tesi adombrata dagli attori, la complessiva abusività della decisione adottata dal socio di maggioranza (assunta in assemblea regolarmente convocata, fatto pacifico perché non oggetto di rilievi, alla quale i due attori non prendevano parte) ha comportato la loro illegittima esclusione di fatto dalla società, non appare idonea a rendere ipotizzabile una straordinaria sopravvivenza della legittimazione ad impugnare, atteso che, nel caso di mancata sottoscrizione del capitale offerto in opzione, la perdita della qualità di socio discende dal mancato esercizio da parte del socio del diritto di opzione e ben potrebbe essere evitata provvedendo alla sottoscrizione. Esclusa quindi la legittimazione ad impugnare quale socio, va valutata la posizione dei due ex soci quali terzi rispetto alla società: orbene, l'art. 2479 – ter comma 3 c.c. consente di impugnare le delibere aventi oggetto illecito a “chiunque vi abbia interesse”, così legittimando soggetti terzi diversi da quelli indicati al primo comma del medesimo articolo (soci dissenzienti, amministratori e sindaci). Si tratta di interesse “sostanziale” con funzione di legittimazione all'azione di nullità. Occorre quindi che la delibera viziata incida concretamente sulla sfera giuridica del soggetto impugnante e che sussista un rapporto di causalità tra il vizio lamentato e tale effetto. L'interesse idoneo a determinare la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità è, comunque, per lo più identificabile nella necessità di rimuovere una specifica situazione pregiudizievole, discendente dall'atto interno contro il quale il terzo insorge, ritenendosi comunque che esso interesse non possa consistere nell'esigenza di astratta legalità dell'agire sociale derivante dal fatto che la deliberazione impugnata risulti affetta da vizi insanabili. In tali termini, ritiene il Collegio che la legittimazione ad impugnare la deliberazione oggetto del presente processo deve essere valutata considerandoli non già quali soci ma quali terzi rispetto alla stessa. CP_2
Nel caso di specie, la vicenda giudiziale concerne la deliberazione di aumento di capitale conseguente all'accertata perdita del capitale sociale della assunta il CP_1
26.7.2021 e che portava alla esclusione dei soci attori non aderenti all'aumento: l'azione promossa si basa, e così l'interesse ad agire, sull'assunto che la delibera sia nulla/annullabile nella parte in cui si è consentito al socio di maggioranza di sottoscrivere e versare le quote in aumento attraverso una sorta di “compensazione” con un controcredito per un precedente finanziamento fatto alla società (contestandone la non opponibilità ai soci per essere stato effettuato in conto/capitale e/o in conto copertura perdite). In generale, perché l'azione sia ammissibile, occorre che sussista sia un interesse sostanziale che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che elimini una situazione di pregiudizio arrecata dalla delibera alla posizione giuridica del soggetto agente. Tuttavia, come è stato pure notato, la distinzione dell'interesse sostanziale e di quello processuale ha, rispetto all'impugnazione per nullità, sapore essenzialmente teorico e scarso rilievo pratico, poiché è assai arduo ipotizzare il caso di un attore che vanti il primo e non anche il secondo, finendo i due aspetti per coincidere. In altri termini, perché si possa affermare l'interesse all'impugnativa (valevole sia per l'azione di nullità che di annullabilità) di un soggetto sia rispetto al rapporto fra i soci e la società che a quello tra la società e i suoi organi, egli deve prospettare la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse a tale impugnativa è quindi legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell'impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all'eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell'attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di terzi per effetto dell'eliminazione della delibera (es.: i soci stessi), interesse che deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere per tutta la durata del processo. In definitiva, chi intende impugnare la delibera societaria viziata deve dimostrare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale a conseguire attraverso il giudizio d'impugnazione un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, in termini di ottenimento di un vantaggio proprio o di riduzione di un pregiudizio. Venendo al caso che ne occupa, premesso che la impugnativa del terzo è limitata all'azione di nullità (laddove le censure specifiche qui sollevate atterrebbero più che altro a profili di annullabilità, co. 1, 2 e 4 dell'art. 2479-ter c.c. quali le decisioni prese in difformità alla legge o dell'atto costitutivo), la delibera in esame contiene in sé più decisioni assunte dall'assemblea e tra loro conseguenti. La prima di questa, e sulla quale si fondano quelle successive, è l'accertamento della perdita di capitale, procedendo l'assemblea all'aumento e modificando, di conseguenza, lo statuto nella relativa disposizione (art.7). Sulla esistenza della perdita come risultante dalla situazione patrimoniale redatta al 31.6.2021 e la relazione dell'A.U. redatta ex art. 2482 ter (documenti entrambi allegati alla nota di convocazione dell'assemblea inviata ai soci e depositati in atti), gli attori non hanno sollevato alcuna contestazione: in questo contesto, è la norma richiamata che impone all'amministratore, quando si verifichi la perdita del capitale sociale, di convocare “senza indugio” l'assemblea per deliberarne la riduzione e il contemporaneo aumento. E l'affermazione di “non contestazione” dei presupposti legali ex art. 2482 ter cc discende anche dalla considerazione che, nel precedente e pendente giudizio instaurato dagli attori (il cui esito non è noto) di impugnativa del bilancio al 31.12.2020, come si legge dall'atto di citazione prodotto (all.9), non si censurano le singole poste di bilancio e così, per quel che interessa, l'appostazione di voci che portavano alla riduzione del capitale;
né nell'odierno giudizio sono sollevate censure alla situazione patrimoniale che riportava la perdita. In definitiva, la delibera nella parte in cui prevedeva la riduzione ed il conseguente aumento è del tutto legittima sia perché conforme al dettato dell'art. 2482 ter cc sia perché non censurata nel merito dell'accertamento contabile riportato nella situazione patrimoniale che riportava la perdita. Da qui, la mancata adesione dei due soci, odierni attori, all'aumento di capitale non poteva che portare alla loro esclusione, rilevando, anche qui l'assenza di contestazione sulle modalità di esercizio del diritto di opzione alla sottoscrizione delle quote (modalità conformi all'art. 2481 bis cc). In realtà, dal complesso delle difese spiegate da parte attrice, può desumersi che ciò di cui si lamenta è qualcosa che non dipende affatto dalla deliberazione di cui si discute, cioè ancora l'operazione di riduzione/aumento del capitale, ma delle modalità di sottoscrizione riservate al socio di maggioranza. Ora, sia pure si dovesse giungere ad una declaratoria, parziale, di nullità della delibera nella parte in cui il socio di maggioranza, avvalendosi di un suo asserito precedente finanziamento alla società, sottoscriveva l'aumento con modalità contraria alla legge e/o allo statuto, questa rimarrebbe valida nella parte in cui si invitavano i soci ad esercitare l'opzione di sottoscrizione dell'aumento, doverosa e necessaria per continuare a far parte della società. In ragione di quanto esposto, questo Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3 c.c., gli attori siano privi della legittimazione e le domande formulate inammissibili. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.: parte attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano – in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, scaglione di valore indeterminabile complessità media, ai minimi la fase istruttoria perché solo documentale, e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: DICHIARA inammissibili le domande promosse da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
CONDANNA e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione di s in € nsi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26.5.2025. Il Giudice rel.est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13579 /2021 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
IANNANTUONO ENZO, ATTORI contro
rappresentata e difesa dall'avv.to MASSA LEONE e avv.to Controparte_1
O CONVENUTA
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 23.10.2021, i soci e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la e
[...] Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiari la nullità ovvero l'annullabilità della impugnata la Delibera Assembleare redatta dal Notaio con Verbale del 26. 07.2021 repertorio n° 25881 Persona_1
– raccolta n° 15879 poiché questa, riconoscendo al socio Parte_3 un finanziamento non opponibile e richiedibile agli altri soci, ha determinato
[...]
l'illegittima estromissione del socio e del socio Parte_2 Parte_1
dalla compagine societaria.
[...]
2) dichiari la nullità ovvero l'annullabilità della impugnata la Delibera Assembleare redatta dal Notaio con Verbale del 26.07.2021 repertorio n° 25881 Persona_1
– raccolta n° 1587 a approvato il presunto finanziamento del socio senza che questo punto fosse all'ordine del giorno”. Parte_3
Premettevano gli attori che: con Atto di Costituzione del 03.12.2012, repertorio n° 57.184 a firma del Notaio
e Persona_2 Parte_3 Parte_2
, costituivano la Società denominata Parte_4 Controparte_1 attribuendo il 51% delle quote sociali a il 24,50 % a Parte_3 ed il 24,50 % a , nominando Parte_2 Parte_4
Amministratore Unico della Società Bagnoli DO IO Fares. Con atto di vendita del 19.06.2014, il socio cedeva la proprietà Parte_4 delle sue quote a . Parte_1
Con lettera P.E.C. del 16.07.2021, l'Amministratore Unico convocava l'Assemblea dei soci per il giorno 26.07.2021 presso lo studio del Notaio per Persona_1 discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: A) situazione patrimoniale (della Società) al 30.06.2021 B) deliberazioni ai sensi dell'art. 2482 ter del codice civile. Con due distinte lettere P.E.C. del 21.07.2021, i soci e Parte_2 Parte_1
chiedevano all'Amministratore Unico un immediato accesso agli atti al fine
[...] di poter preparare il proprio intervento nella convocata Assemblea dei Soci ed un suo eventuale spostamento ove, per qualsiasi motivo, non fosse stato possibile eseguire l'accesso agli atti prima dell'Assemblea, richiesta rigettata dall'amministratore. Con Verbale del 26.07.2021 repertorio n° 25881 – raccolta n° 15879 redatto dal Notaio (doc. n° 8), l'Assemblea dei Soci, con il solo voto favorevole Persona_1 del soc titolare del 51 % delle quote Parte_3 societarie, deliberava di: approvare la situazione patrimoniale al 30 giugno 2021, dalla quale emergevano perdite per l'ammontare complessivo di Euro 68.126.73, tali da determinare l'integrale erosione del capitale sociale di euro 10.000 (diecimila); il finanziamento soci appostato in bilancio come "socio fares c/fin. (infrutt.)" dell'importo di euro 323.500,00 corrispondente ad un finanziamento in favore della società eseguito esclusivamente dal socio Parte_3 coprire parte delle perdite mediante azzeramento del capitale sociale di euro 10.000,00, con conseguente riduzione delle perdite ad euro 58.126,00, aumentare il capitale sociale da zero ad Euro 158.126.73,00 mediante conferimenti in denaro, offrendo il deliberato aumento in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile, agli attuali soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno già detenute, fissando il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione in trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel competente Registro delle Imprese, nonché il termine per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei trenta giorni successivi;
veniva, altresì, deliberato che, ove i soci avessero sottoscritto l'aumento di capitale, il capitale sociale sarebbe stato ridotto da Euro 158.126,73 ad Euro 100.000,00 per coprire interamente la residua perdita di Euro 58.126,73; stabilite le modalità per la liberazione dell'aumento di capitale, il socio Parte_3
dichiarava di sottoscrivere il deliberato aumento di
[...] quota di propria spettanza, pari all'importo di euro 80.644,63, e di sottoscrivere anche la quota di spettanza dei soci e pari ad Parte_2 Parte_1 euro 38.741,05 ciascuno, precisando che la sottoscrizione era sottoposta alla condizione risolutiva dell'esercizio, nei termini, del diritto di sottoscrizione da parte degli stessi soci e Parte_2 Parte_1
Il socio procedeva alla liberazione dell'intero capitale Parte_3 sottoscr e compensazione, per pari importo, con parte del credito da questi vantato nei confronti della società e corrispondente a parte del finanziamento dal medesimo eseguito risultante dalla situazione patrimoniale, credito che si riduceva ad euro 165.373,27, precisando che, anche la compensazione per euro 77.482,10, era risolutivamente condizionata all'esercizio, nei termini, del diritto di sottoscrizione da parte dei soci e Parte_2 Parte_1 Infine, preso atto del deliberato aumento di capitale interamente sottoscritto e versato esclusivamente dal socio con sottoscrizione Parte_3 risolutivamente condizionata limitatamente alla quota riservata in sottoscrizione ai soci e veniva modificato il primo Parte_2 Parte_1 comma dell'art. 7 dello statuto sociale fissando in euro 100.000,00 il capitale sociale. Ciò premesso, lamentavano gli attori la nullità/annullabilità della delibera assumendo che l'A.U. non avesse mai chiesto ai soci detentori della minoranza delle quote societarie di finanziare la società; di non avere mai convocato l'assemblea dei Soci per discutere e approvare il prestito arbitrariamente riconosciuto al socio che, peraltro, non Parte_3 aveva eseguito personalmente buona parte del versamento di € 325.000,00: sostenevano che la somma era stata versata dall'Amministratore Unico DO IO Fares e non dal socio e che l'erogazione di denaro non Parte_3 poteva qualificarsi pr o in conto capitale a favore della Società che, per sua stessa natura, non è opponibile e richiedibile agli altri soci;
l'approvazione del finanziamento, posto in compensazione con l'aumento di capitale, non era questione posta all'ordine del giorno. Con comparsa del 30.3.2022, si costituiva la società Controparte_1 contestando la domanda. Preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse ad agire degli attori i quali non rivestivano più la qualifica di soci non avendo aderito all'operazione di aumento del capitale sociale;
il socio era stato l'unico ad erogare finanziamenti alla società, operazione che Pt_3
l'A.U. p eseguire senza necessità di autorizzazione;
i finanziamenti ricevuti dal socio non potevano ritenersi né in conto/capitale e/o Pt_3 in conto copertura perdite mancandone i presupposti;
la non contestazione da parte degli attori della esistenza di perdite indicate nella situazione patrimoniale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite. Istruita la causa solo con la produzione di documenti, all'udienza del 26.9.2024, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. La domanda va valutata alla stregua della prospettazione della parte e delle specifiche censure così come sollevate avverso la delibera oggetto di impugnativa. Occorre premettere che è del tutto pacifico tra le parti che i soci e Parte_1
a seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato Pt_2 dalla Società, hanno perso la qualità di socio (cfr. visura doc. 4 convenuta). Ciò posto, parte attrice ha fondato la propria legittimazione ad agire deducendo che non avevano sottoscritto l'aumento di capitale per le ragioni esposte in citazione, ribadendone la nullità e/o annullabile anche per abuso ovvero eccesso di potere essendo stata arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dal socio di maggioranza (e dall'Amministratore) per perseguire fini diversi da quelli societari e, comunque, per ledere i diritti dei soci di minoranza. Sulla questione degli effetti della perdita della qualità di socio sulla legittimazione ad impugnare per nullità, si osserva: quando l'interesse ad agire è collegato alla qualità di socio, la perdita di tale qualità determina normalmente anche la perdita dell'interesse ad agire. Tale regola non opera e l'interesse ad agire sopravvive alla perdita della qualità di socio soltanto quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità di una delibera assembleare presa quando egli era ancora socio. Si può perciò ritenere che sussista perpetuatio legitimationis, con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determini l'estinzione del rapporto sociale e cioè che, essendo l'interesse ad impugnare per nullità dipendente dall'esito della successiva impugnazione, sia attualmente presente fino all'eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti ma non impugnate o successive, l'efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l'interesse ad impugnare deve essere valutato a prescindere dalla qualità di socio e dunque potrà essere ritenuto attuale e concreto solo alle condizioni meglio indicate di seguito. Anche in questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all'impugnazione per nullità delle deliberazioni qui considerate, dovendo essere valutata considerando l'impugnante ancora socio. Nella specie, non pare dubitarsi della perdita della legittimazione ad agire degli attori i quali, non avendo sottoscritto il capitale ricostituito, hanno perso la qualità di socio: la mancata sottoscrizione del capitale nel termine indicato nella delibera non è in contestazione e la circostanza che, secondo la tesi adombrata dagli attori, la complessiva abusività della decisione adottata dal socio di maggioranza (assunta in assemblea regolarmente convocata, fatto pacifico perché non oggetto di rilievi, alla quale i due attori non prendevano parte) ha comportato la loro illegittima esclusione di fatto dalla società, non appare idonea a rendere ipotizzabile una straordinaria sopravvivenza della legittimazione ad impugnare, atteso che, nel caso di mancata sottoscrizione del capitale offerto in opzione, la perdita della qualità di socio discende dal mancato esercizio da parte del socio del diritto di opzione e ben potrebbe essere evitata provvedendo alla sottoscrizione. Esclusa quindi la legittimazione ad impugnare quale socio, va valutata la posizione dei due ex soci quali terzi rispetto alla società: orbene, l'art. 2479 – ter comma 3 c.c. consente di impugnare le delibere aventi oggetto illecito a “chiunque vi abbia interesse”, così legittimando soggetti terzi diversi da quelli indicati al primo comma del medesimo articolo (soci dissenzienti, amministratori e sindaci). Si tratta di interesse “sostanziale” con funzione di legittimazione all'azione di nullità. Occorre quindi che la delibera viziata incida concretamente sulla sfera giuridica del soggetto impugnante e che sussista un rapporto di causalità tra il vizio lamentato e tale effetto. L'interesse idoneo a determinare la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità è, comunque, per lo più identificabile nella necessità di rimuovere una specifica situazione pregiudizievole, discendente dall'atto interno contro il quale il terzo insorge, ritenendosi comunque che esso interesse non possa consistere nell'esigenza di astratta legalità dell'agire sociale derivante dal fatto che la deliberazione impugnata risulti affetta da vizi insanabili. In tali termini, ritiene il Collegio che la legittimazione ad impugnare la deliberazione oggetto del presente processo deve essere valutata considerandoli non già quali soci ma quali terzi rispetto alla stessa. CP_2
Nel caso di specie, la vicenda giudiziale concerne la deliberazione di aumento di capitale conseguente all'accertata perdita del capitale sociale della assunta il CP_1
26.7.2021 e che portava alla esclusione dei soci attori non aderenti all'aumento: l'azione promossa si basa, e così l'interesse ad agire, sull'assunto che la delibera sia nulla/annullabile nella parte in cui si è consentito al socio di maggioranza di sottoscrivere e versare le quote in aumento attraverso una sorta di “compensazione” con un controcredito per un precedente finanziamento fatto alla società (contestandone la non opponibilità ai soci per essere stato effettuato in conto/capitale e/o in conto copertura perdite). In generale, perché l'azione sia ammissibile, occorre che sussista sia un interesse sostanziale che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che elimini una situazione di pregiudizio arrecata dalla delibera alla posizione giuridica del soggetto agente. Tuttavia, come è stato pure notato, la distinzione dell'interesse sostanziale e di quello processuale ha, rispetto all'impugnazione per nullità, sapore essenzialmente teorico e scarso rilievo pratico, poiché è assai arduo ipotizzare il caso di un attore che vanti il primo e non anche il secondo, finendo i due aspetti per coincidere. In altri termini, perché si possa affermare l'interesse all'impugnativa (valevole sia per l'azione di nullità che di annullabilità) di un soggetto sia rispetto al rapporto fra i soci e la società che a quello tra la società e i suoi organi, egli deve prospettare la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse a tale impugnativa è quindi legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell'impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all'eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell'attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di terzi per effetto dell'eliminazione della delibera (es.: i soci stessi), interesse che deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere per tutta la durata del processo. In definitiva, chi intende impugnare la delibera societaria viziata deve dimostrare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale a conseguire attraverso il giudizio d'impugnazione un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, in termini di ottenimento di un vantaggio proprio o di riduzione di un pregiudizio. Venendo al caso che ne occupa, premesso che la impugnativa del terzo è limitata all'azione di nullità (laddove le censure specifiche qui sollevate atterrebbero più che altro a profili di annullabilità, co. 1, 2 e 4 dell'art. 2479-ter c.c. quali le decisioni prese in difformità alla legge o dell'atto costitutivo), la delibera in esame contiene in sé più decisioni assunte dall'assemblea e tra loro conseguenti. La prima di questa, e sulla quale si fondano quelle successive, è l'accertamento della perdita di capitale, procedendo l'assemblea all'aumento e modificando, di conseguenza, lo statuto nella relativa disposizione (art.7). Sulla esistenza della perdita come risultante dalla situazione patrimoniale redatta al 31.6.2021 e la relazione dell'A.U. redatta ex art. 2482 ter (documenti entrambi allegati alla nota di convocazione dell'assemblea inviata ai soci e depositati in atti), gli attori non hanno sollevato alcuna contestazione: in questo contesto, è la norma richiamata che impone all'amministratore, quando si verifichi la perdita del capitale sociale, di convocare “senza indugio” l'assemblea per deliberarne la riduzione e il contemporaneo aumento. E l'affermazione di “non contestazione” dei presupposti legali ex art. 2482 ter cc discende anche dalla considerazione che, nel precedente e pendente giudizio instaurato dagli attori (il cui esito non è noto) di impugnativa del bilancio al 31.12.2020, come si legge dall'atto di citazione prodotto (all.9), non si censurano le singole poste di bilancio e così, per quel che interessa, l'appostazione di voci che portavano alla riduzione del capitale;
né nell'odierno giudizio sono sollevate censure alla situazione patrimoniale che riportava la perdita. In definitiva, la delibera nella parte in cui prevedeva la riduzione ed il conseguente aumento è del tutto legittima sia perché conforme al dettato dell'art. 2482 ter cc sia perché non censurata nel merito dell'accertamento contabile riportato nella situazione patrimoniale che riportava la perdita. Da qui, la mancata adesione dei due soci, odierni attori, all'aumento di capitale non poteva che portare alla loro esclusione, rilevando, anche qui l'assenza di contestazione sulle modalità di esercizio del diritto di opzione alla sottoscrizione delle quote (modalità conformi all'art. 2481 bis cc). In realtà, dal complesso delle difese spiegate da parte attrice, può desumersi che ciò di cui si lamenta è qualcosa che non dipende affatto dalla deliberazione di cui si discute, cioè ancora l'operazione di riduzione/aumento del capitale, ma delle modalità di sottoscrizione riservate al socio di maggioranza. Ora, sia pure si dovesse giungere ad una declaratoria, parziale, di nullità della delibera nella parte in cui il socio di maggioranza, avvalendosi di un suo asserito precedente finanziamento alla società, sottoscriveva l'aumento con modalità contraria alla legge e/o allo statuto, questa rimarrebbe valida nella parte in cui si invitavano i soci ad esercitare l'opzione di sottoscrizione dell'aumento, doverosa e necessaria per continuare a far parte della società. In ragione di quanto esposto, questo Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3 c.c., gli attori siano privi della legittimazione e le domande formulate inammissibili. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.: parte attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano – in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, scaglione di valore indeterminabile complessità media, ai minimi la fase istruttoria perché solo documentale, e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: DICHIARA inammissibili le domande promosse da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
CONDANNA e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione di s in € nsi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26.5.2025. Il Giudice rel.est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana